§ 1.1.123 - L.R. 4 agosto 2014, n. 14.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 27/12/2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:04/08/2014
Numero:14


Sommario
Art. 1 . (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28)
Art. 2 . (Modificazione dell'articolo 6 della l.r. 28/2012 )
Art. 3 . (Modificazione dell'articolo 19 della l.r. 28/2012 )
Art. 4 . (Decorrenza dell'efficacia)
Art. 5 . (Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 )
Art. 6 . (Norma transitoria)
Art. 7 . (Norma finanziaria)


§ 1.1.123 - L.R. 4 agosto 2014, n. 14.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 27/12/2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n. 213 ) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). Disposizioni transitorie per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.

(B.U. 6 agosto 2014, n. 38)

 

CAPO I

ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 28

 

     Art. 1. (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28)

1. L'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n. 213 ) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Rendiconto di esercizio annuale)

1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. II Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3. ".

 

          Art. 2. (Modificazione dell'articolo 6 della l.r. 28/2012 )

1. L'articolo 6 della l.r. 28/2012 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 6

(Adempimenti successivi alla deliberazione di non regolarità del rendiconto)

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa trasmette ai Presidenti dei Gruppi consiliari la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012 e, sulla base delle indicazioni eventualmente contenute nella suddetta delibera, adotta i provvedimenti necessari nei confronti dei Gruppi interessati, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Nel caso di delibera di non regolarità, anche parziale, dei rendiconti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, l'Ufficio di presidenza, con proprio atto, adotta i provvedimenti di adeguamento alla suddetta delibera.

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza può disporre la restituzione delle somme ricevute dal Gruppo ai sensi del presente Titolo, tenendo conto delle spese dichiarate non regolari, assegnando un termine entro cui il Gruppo interessato deve provvedere alla restituzione. La richiesta di restituzione è rivolta al Presidente del Gruppo che ha sottoscritto il rendiconto trasmesso ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 5 e contestato nella delibera di non regolarità.

4. Le somme restituite ai sensi del comma 3 sono introitate nel bilancio dell'Assemblea legislativa.

5. L'Ufficio di presidenza, in considerazione dell'ammontare complessivo delle somme oggetto di restituzione, può accordare, con l'atto di cui al comma 2, su richiesta del Gruppo interessato, la restituzione in forma rateizzata delle somme dovute, oltre interessi legali. L'accordo di rateizzazione non può avere una durata superiore a due anni e comunque non può protrarsi oltre la fine della legislatura a cui il controllo della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si riferisce.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5. ".

 

          Art. 3. (Modificazione dell'articolo 19 della l.r. 28/2012 )

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2012 le parole: " all'articolo 6, comma 2, " sono soppresse.

 

          Art. 4. (Decorrenza dell'efficacia)

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4 della l.r. 28/2012, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applica anche con riferimento ai rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi consiliari relativi all'anno 2013 ed, in particolare, rispetto ai casi di trasformazione di cui all'articolo 5, comma 4 della medesima l.r. 28/2012 vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ) e abrogazione di norme).

2. L'articolo 6 della l.r. 28/2012, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applica anche con riferimento ai rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi consiliari relativi all'anno 2013.

 

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 11

 

          Art. 5. (Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 )

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) dopo la parola: " denominati " sono aggiunte le seguenti parole: " ivi comprese quelle in fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile ".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 11/1995 la parola: " Spettano ", è sostituita con le seguenti parole: " Fermo restando quanto previsto al comma 2, spettano ".

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

          Art. 6. (Norma transitoria)

1. In attesa dell'approvazione della disciplina legislativa regionale di riordino del Consiglio delle Autonomie locali e, comunque, fino e non oltre il 21 novembre 2014, il termine di novanta giorni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è raddoppiato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al procedimento di rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali, da effettuarsi in conseguenza delle elezioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 20/2008, non concluso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2014, il finanziamento degli oneri derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti al rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali, stimati in euro cinquemila, grava sulle risorse stanziate, nel bilancio di previsione 2014, nella U.P.B. 01.1.005_S 2.14 Funzionamento dell'Assemblea legislativa.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.