Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 07/11/2014 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006 |
Art. 2 . Modifiche all’articolo 1 quater della l.r. 52/2006 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 6.1.348 - L.R. 7 novembre 2014, n. 64.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
(B.U. 12 novembre 2014, n. 53)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla
2. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;
3. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir meno degli effetti agevolativi già disposti dalla
4. L’articolo 24, comma 1, del
5. È necessario, per rispettare tale termine, disporre l'entrata in vigore della presente legge dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 bis della
1. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della
“ 2 quinquies 1. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ".
2. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 1 bis della
" 2 octies. Gli importi di cui al comma 2 sexies sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 quater della
1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della
“ 1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse ”.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.