Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 03/11/2008 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 52/2006 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 ter nella l.r. 52/2006 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 1 quater nella l.r. 52/2006 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 6.1.280 - L.R. 3 novembre 2008, n. 58.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).
(B.U. 7 novembre 2008, n. 37)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 1 bis nella
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis
Riduzioni
1. L’aumento del 10 per cento della tassa automobilistica regionale, stabilito dall’articolo 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:
a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del
c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 ter nella
1. Dopo l’articolo 1 bis della
“Art. 1 ter Esenzioni
1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell’articolo 2, commi 60, 61 e 62, del
a) per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al
b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.
2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera b), decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 1 quater nella
1. Dopo l’articolo 1 ter della
“Art. 1 quater Norma finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 1 bis e 1 ter, stimate in euro 20.000.000,00 per il 2009 ed in euro 22.000.000,00 per il 2010 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB 111 “Imposte e tasse”.”.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.