§ 4.5.92 - L.R. 24 ottobre 2014, n. 20.
Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:24/10/2014
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu
Art. 2.  Delimitazione del parco
Art. 3.  Organi del parco
Art. 4.  Statuto
Art. 5.  Assemblea del parco
Art. 6.  Presidente del parco
Art. 7.  (Organo di controllo)
Art. 8.  Direttore del parco
Art. 9.  Servizi e personale del parco
Art. 10.  Strumenti di pianificazione e programmazione
Art. 11.  Piano del parco: finalità e contenuti
Art. 12.  Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica
Art. 13.  Programma di sviluppo economico e sociale
Art. 14.  Regolamento del parco
Art. 15.  Ente foreste della Sardegna
Art. 16.  Convenzione tra l'ente parco e il WWF
Art. 17.  Poteri di autotutela dell'ente parco
Art. 18.  Nulla osta
Art. 19.  Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale
Art. 20.  Entrate del parco
Art. 21.  Norme di salvaguardia provvisorie
Art. 22.  Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni
Art. 23.  Sanzioni
Art. 24.  Norma di rinvio
Art. 25.  Norma finanziaria
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 4.5.92 - L.R. 24 ottobre 2014, n. 20.

Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.

(B.U. 30 ottobre 2014, n. 52)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.

2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

3. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

4. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Delimitazione del parco

1. Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A e interessa una superficie complessiva pari a 18.030,50 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 4.013 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 261,50 ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha [1].

2. La delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'articolo 11.

3. La perimetrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel parco, anche in previsione dell'adesione di comuni limitrofi che conferiscano, per le finalità del parco, loro territori, a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.

4. I confini del parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade d'accesso al parco, di apposite tabelle.

 

Capo II

Organizzazione del parco

 

     Art. 3. Organi del parco

1. L'ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel Comune di Santadi.

2. Sono organi dell'ente:

a) l'assemblea del parco;

b) il presidente dell'assemblea;

c) il revisore dei conti [2].

3. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del parco sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto dell'ente.

4. I membri dell'assemblea e il presidente svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.

 

     Art. 4. Statuto

1. Lo statuto dell'ente, in conformità alla presente legge, stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco.

2. Lo statuto può prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.

3. Lo statuto è predisposto dall'assemblea entro sei mesi dalla data di insediamento, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata approvazione, da parte degli organi del parco, dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva la procedura per i controlli sostitutivi per gli enti locali.

 

     Art. 5. Assemblea del parco

1. L'assemblea è costituita:

a) dai presidenti delle Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, o dai legali rappresentanti dell'ente intermedio che, al termine del processo complessivo di riforma del sistema degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali o da un loro delegato;

b) dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco;

c) dal presidente dell'Ente foreste della Sardegna o da un suo delegato;

d) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato.

2. L'assemblea per il primo insediamento è nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i componenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti.

3. L'assemblea elegge, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente che assume il ruolo di presidente del parco. Il presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il primo insediamento della comunità è effettuata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. L'assemblea può eleggere al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da tre o cinque componenti, compreso il presidente dell'assemblea, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco.

5. All'assemblea compete:

a) formulare gli indirizzi relativamente all'attività tecnica-amministrativa dell'ente parco;

b) predisporre e approvare la proposta di statuto;

c) predisporre il piano del parco, il programma di sviluppo economico e sociale ed il regolamento, tutti da sottoporre all'approvazione finale della Regione;

d) predisporre ed approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

e) nominare il direttore del parco;

f) approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;

g) designare i revisori dei conti.

6. La direzione del parco fornisce all'assemblea il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.

7. Alle riunioni dell'assemblea ed alla giunta esecutiva, ove costituita, partecipa, senza diritto di voto, il direttore.

8. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza dell'assemblea le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono così determinate:

a) 10 per cento alla Regione;

b) 5 per cento alla Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, o all'ente intermedio di cui al comma 1, lettera a) da suddividere in proporzione all'estensione di rispettivi territori interessati dall'area parco;

c) 5 per cento all'Ente foreste della Sardegna;

d) la restante quota percentuale è suddivisa tra i rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio ricadente nell'area parco;

d bis) le modifiche alle estensioni dei territori comunali ricadenti nell'area parco determinano modifiche alle quote percentuali di partecipazione dei singoli comuni all'assemblea, nel rispetto della lettera d) [3];

d ter) le modifiche alle quote percentuali di cui alla lettera d bis) sono recepite nello statuto del parco [4].

9. Per la validità delle deliberazioni della comunità è necessaria la partecipazione dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 6. Presidente del parco

1. Il presidente del parco, eletto ai sensi dell'articolo 5, è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dura in carica tre anni e comunque non oltre il mandato dell'ente di provenienza. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Organo di controllo) [5]

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea del parco tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.

4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

 

     Art. 8. Direttore del parco [6]

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.

2. Il direttore è nominato dall'assemblea del parco all'interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

3. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dall'assemblea del parco. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.

4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.

5. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non è comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.

6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa.

 

     Art. 9. Servizi e personale del parco

1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa. La struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.

2. Il parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

3. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, è sottoposto al parere della Regione. Esso si uniforma, salvo gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli enti locali.

4. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna che opera nel territorio del parco svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Ente foreste della Sardegna.

5. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'ente può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

 

Capo III

Programmazione e gestione delle attività del parco

 

     Art. 10. Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

a) l piano del parco;

b) il programma di sviluppo economico e sociale;

c) il regolamento del parco.

 

     Art. 11. Piano del parco: finalità e contenuti

1. Il piano del parco, di seguito piano, è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.

2. Il piano dispone in particolare:

a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;

b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;

c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con il parco.

3. Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

4. Il piano può individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene.

 

     Art. 12. Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica

1. Il piano è predisposto dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati, il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti.

3. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

4. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

 

     Art. 13. Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il programma di sviluppo economico e sociale, di seguito programma, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.

2. Il programma è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

4. Il programma ha validità triennale e può essere annualmente aggiornato.

5. Il programma è predisposto ed adottato dall'ente di gestione entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato in via definitiva entro sei mesi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

     Art. 14. Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco, di seguito regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani.

3. Nel parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli elementi naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-pastorali; l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque.

4. È regolamentata la raccolta delle specie vegetali di interesse tradizionale.

5. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

6. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, in particolare per quanto riguarda la lettera a). Esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco; i prelievi e gli abbattimenti avvengono su iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente parco.

7. Il regolamento è predisposto ed adottato dall' assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro quaranta giorni dalla richiesta e pubblicato sul Buras.

     Art. 15. Ente foreste della Sardegna

1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si deve tenere conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste è titolare.

2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco sono preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente parco in coerenza con il piano del parco.

 

     Art. 16. Convenzione tra l'ente parco e il WWF

1. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra l'ente parco e l'Associazione italiana per il WWF – ONLUS.

 

     Art. 17. Poteri di autotutela dell'ente parco

1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di legge recuperando le relative spese.

 

     Art. 18. Nulla osta

1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a richiesta dell'interessato, entro sessanta giorni. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse i termini di rilascio del nulla osta [7].
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, nelle aree di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), è preliminarmente acquisito il nulla osta dell'ente parco da parte dell'interessato.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali é prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di rilascio del nulla osta.

5. L'ente parco dà notizia per estratto, nelle formule previste dalla legge, dei nulla osta rilasciati.

 

     Art. 19. Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento dell'assemblea ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede, in via sostitutiva, alla gestione del parco.

2. Per mancata ottemperanza agli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.

3. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili ed urgenti e può attivare le procedure dei commi 1 e 2.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di patrimonio

 

     Art. 20. Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite da:

a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) contributi dell'Unione europea;

c) contributi della Regione;

d) contributi degli altri soggetti partecipanti all'ente parco;

e) contributi e finanziamenti di specifici progetti;

f) lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente con un contributo annuale.

3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'ente parco è determinata dallo statuto.

4. L'ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

Capo V

Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni

 

     Art. 21. Norme di salvaguardia provvisorie [8]

1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:

a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

b) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;

c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;

d) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentita l'introduzione e il trasporto da parte di privati, in possesso di regolare licenza, di armi, munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 61, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.

5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso.

6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

 

     Art. 22. Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

 

     Art. 23. Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

 

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 24. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del 1991.

 

     Art. 25. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, sono valutati in euro 250.000 per l'anno 2014, ed in euro 100.000 per l'anno 2015 e successivi.

2. Agli stessi oneri si provvede:

a) per l'anno 2014 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, comma 10, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), iscritte in conto dell'UPB S04.08.002 del bilancio regionale per lo stesso anno;

b) agli oneri per gli anni 2015 e successivi mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), iscritte in conto dell'UPB S04.08.005 del bilancio regionale per gli anni 2015 e 2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono introdotte le seguenti variazioni:

 

SPESA

 

in diminuzione

STRATEGIA 04

UPB S04.08.002

Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - investimenti

2014 euro 250.000

UPB S04.08.005

Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente

2015 euro 100.000

2016 euro 100.000

 

in aumento

UPB S04.08.001

Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti

2014 euro 250.000

2015 euro 100.000

2016 euro 100.000

 

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata UPB S04.08.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4 bis. A decorrere dall'anno 2020, il contributo regionale di cui all'articolo 20, comma 2, è determinato in euro 600.000 annui. Al relativo onere si fa fronte per gli anni 2020 e 2021 con le risorse stanziate alla missione 09 - programma 05 - titolo 1 del bilancio di previsione 2019-2021 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari [9].

 

     Art. 26. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras.


[1] Comma così sostituito dall'art. 78 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 78 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 78 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.