Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/10/2014 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 10/1995) |
Art. 2. (Efficacia e norma di coordinamento) |
Art. 3. (Abrogazioni) |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.1.158 - L.R. 14 ottobre 2014, n. 15.
Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).
(B.U. 16 ottobre 2014, n. 42 - suppl. n. 2)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
"1. Il Collegio sindacale è organo delle Aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 ter del
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della
"2. Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 ter del
a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla
b) uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno dal Ministero della salute.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
"2 bis. I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del
4. Al comma 7 dell'articolo 13 della
Art. 2. (Efficacia e norma di coordinamento)
1. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, della
2. Ogni riferimento testuale ai collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie regionali, contenuto in leggi regionali, è sostituito dalle parole "Collegio sindacale".
Art. 3. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 3 dell'articolo 13 della
b) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 della
c) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della
d) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.