Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 17/04/2014 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1 . (Finalità) |
Art. 2 . (Obiettivi) |
Art. 3 . (Principi dell'azione regionale) |
Art. 4 . (Disposizioni di attuazione) |
Art. 5 . (Norma finanziaria) |
Art. 6 . (Integrazione alla L.R. 7/2014) |
Art. 7 . (Entrata in vigore) |
§ 5.2.221 - L.R. 17 aprile 2014, n. 17.
Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.
(B.U. 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con
Art. 2. (Obiettivi)
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.
Art. 3. (Principi dell'azione regionale)
1. La promozione del riconoscimento della LIS di cui all'art. 2 è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.
2. La Regione riconosce, altresì, che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Art. 4. (Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio atto linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 5. (Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. (Integrazione alla
1. Dopo l'art. 24 della
"Art. 24 bis. (Stanziamenti attività culturali)
1. I seguenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con
a) UBP 10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di Teramo), € 300.000,00;
b) UPB 10.02.009, cap. 62434 (Contributo all'ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo), € 300.000,00;
c) UPB 10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica), € 300.000,00;
d) UPB 10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), € 300.000,00.".
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.