§ 5.2.221 - L.R. 17 aprile 2014, n. 17.
Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/04/2014
Numero:17


Sommario
Art. 1 . (Finalità)
Art. 2 . (Obiettivi)
Art. 3 . (Principi dell'azione regionale)
Art. 4 . (Disposizioni di attuazione)
Art. 5 . (Norma finanziaria)
Art. 6 . (Integrazione alla L.R. 7/2014)
Art. 7 . (Entrata in vigore)


§ 5.2.221 - L.R. 17 aprile 2014, n. 17.

Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.

(B.U. 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

 

     Art. 2. (Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

 

     Art. 3. (Principi dell'azione regionale)

1. La promozione del riconoscimento della LIS di cui all'art. 2 è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.

2. La Regione riconosce, altresì, che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

 

     Art. 4. (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio atto linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     Art. 6. (Integrazione alla L.R. 7/2014)

1. Dopo l'art. 24 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è inserito il seguente:

"Art. 24 bis. (Stanziamenti attività culturali)

1. I seguenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell'anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:

a) UBP 10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di Teramo), € 300.000,00;

b) UPB 10.02.009, cap. 62434 (Contributo all'ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo), € 300.000,00;

c) UPB 10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica), € 300.000,00;

d) UPB 10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), € 300.000,00.".

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.