§ 39.3.40 - D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.
Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.3 elezioni per il parlamento europeo
Data:13/02/2014
Numero:11


Sommario
Art. 1 . Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408
Art. 2 . Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18
Art. 3 . Disposizioni finali


§ 39.3.40 - D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(G.U. 24 febbraio 2014, n. 45)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

     Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

     1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia;»;

     b) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     «c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione.»;

     d) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

     «9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.

     9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile.

     9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri.».

 

     Art. 2. Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18

     1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;

     b) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».

 

     Art. 3. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.