§ 6.2.168 - L.R. 2 aprile 2014, n. 12.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:02/04/2014
Numero:12


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.


§ 6.2.168 - L.R. 2 aprile 2014, n. 12.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

(B.U. 3 aprile 2014, n. 36)

 

Art. 1.

1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2014, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 17.346.587.008,43 in termini di competenza e in euro 20.069.535.910,47 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

 

2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2014.

 

3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2014, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

 

4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2014, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 2.

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2014, con i prospetti allegati di cui all’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

 

     Art. 3.

1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2014 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato stato di previsione.

 

     Art. 4.

1. L’importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro 1.277.187.164,57.

 

     Art. 5.

1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo presunto risultante dalla gestione dell’esercizio 2013 ammonta a euro 500.000.000,00, alla cui copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 6.

1. Ai sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio ammonta a euro 1.529.687.164,57.

 

     Art. 7.

1. Per far fronte al saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio 2013, così come determinato all’articolo 5, e al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, così come determinato all’articolo 6, è autorizzata per l’anno 2014 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 2.029.687.164,57 (upb E0137, E0174). Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 252.500.000,00 nell’allegato "Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39";

b) per euro 1.777.187.164,57 nell’allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all’8 per cento.

 

3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

 

4. In via sussidiaria, la Regione potrà conferire, con ciascun Atto di Erogazione, mandato irrevocabile al proprio Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

 

5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 106.511.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2015 e 2016 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 (upb U0199).

 

     Art. 8.

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2014, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini di competenza eurocompatibile, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

 

2. Con riferimento ai limiti posti dal "Patto di stabilità interno" alla gestione della competenza eurocompatibile, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

 

     Art. 9.

1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, relative alle istanze ricevute nell’anno 2013, viene assicurata con le risorse previste nell’upb U0189 "Fondo di riserva di cassa" del bilancio di previsione 2014. Tale disponibilità deve essere almeno pari all’ammontare dei crediti certificati.

 

     Art. 10.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).

 

     Art. 11.

1. Nell’ambito del processo di progressivo adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di competenza al fine di adeguarla al piano dei conti integrato di cui al DPCM del 28 dicembre 2011 e successive modifiche.

 

     Art. 12.

1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2014-2016, nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.