Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 21/01/2014 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1 . Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003 |
Art. 2 . Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003 |
Art. 3 . Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2003 |
Art. 4 . Inserimento del titolo II bis nella l.r. 30/2003 |
Art. 5 . Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 30/2003 |
Art. 6 . Inserimento dell’articolo 22 ter nella l.r. 30/2003 |
Art. 7 . Inserimento dell’articolo 22 quater nella l.r. 30/2003 |
Art. 8 . Inserimento dell’articolo 22 quinquies nella l.r. 30/2003 |
Art. 9 . Inserimento dell’articolo 22 sexies nella l.r. 30/2003 |
Art. 10 . Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003 |
Art. 11 . Norma transitoria |
§ 4.7.77 - L.R. 21 gennaio 2014, n. 4.
Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
(B.U. 29 gennaio 2014, n. 4)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie sociali espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;
Considerato quanto segue:
1. La
2. Per assicurare che le attività di fattoria didattica rispondano, su tutto il territorio regionale, a standard professionali e qualitativi adeguati e uniformi, è necessario introdurre nella disciplina vigente le norme per definire il procedimento amministrativo per l’avvio dell’attività, i requisiti professionali necessari, rinviando al regolamento di attuazione i requisiti tecnici degli spazi utilizzabili; pertanto con il presente intervento legislativo viene ampliato l’ambito di applicazione della
3. Al fine di favorire la conoscenza delle fattorie didattiche operanti sul territorio regionale, è necessario anche prevedere un logo di riconoscimento regionale e istituire un elenco nel quale inserire tutte le imprese operanti sul territorio regionale;
4. L’introduzione di una disciplina regionale per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica rende necessario prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme introdotte;
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
2. Ovunque ricorra il titolo originario della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della
“2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della
“2 ter. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della
“3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l’UTE.”.
Art. 4. Inserimento del titolo II bis nella
1. Dopo il titolo II della
Art. 5. Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica
1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l’attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA.
3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.
4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all’articolo 8, comma 1.”.
Art. 6. Inserimento dell’articolo 22 ter nella
1. Dopo l’articolo 22 bis della
“Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell’articolo 22 quater;
b) diploma o laurea in materie pedagogiche;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) qualifica di guida ambientale;
e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge regionale gennaio 2014, n. (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l’attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell’entrata in vigore della l.r. /2014.
2. Per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:
a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l’attività di fattoria didattica;
b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;
c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all’articolo 22 sexies;
d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 22 quater nella
1. Dopo l’articolo 22 ter della
“Art. 22 quater - Attività formativa
1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell’ambito della
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della l.r. /2014, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.”.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 22 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 22 quater della
“Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche
1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l’utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della
2. I dati presenti nell’elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.”.
Art. 9. Inserimento dell’articolo 22 sexies nella
1. Dopo l’articolo 22 quinquies della
“Art. 22 sexies - Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato “Rete delle fattorie didattiche della Toscana.”.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 22 ter.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 24 della
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 24 della
“6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 22 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.”.
2. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 24 della
“6 quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.”.
3. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 24 della
“6 quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.”.
Art. 11. Norma transitoria
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.