Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 03/04/2014 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento del comma 3 bis nell’ articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 |
Art. 2. Inserimento del comma 3 ter nell’ articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 |
Art. 3. Inserimento del comma 3 bis nell’ articolo 104 della l.r. 28/2005 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 4.6.57 - L.R. 3 aprile 2014, n. 19. [1]
Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
(B.U. 9 aprile 2014, n. 15)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La grave crisi economica che attraversa l’intero paese sta colpendo con particolare intensità gli operatori del commercio su aree pubbliche, mettendoli con crescente frequenza davanti al rischio di cessare la propria attività;
2. In questo settore si stanno riscontrando molteplici casi di avvio di procedimenti amministrativi da parte dei comuni, finalizzati alla sospensione e all’eventuale successiva revoca, delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nei confronti di coloro che hanno avuto esito negativo alle verifiche di regolarità contributiva di cui all’articolo 40 bis della
3. L’esperienza maturata nel periodo di applicazione dell’articolo 40 quinquies della
4. E’ opportuno pertanto dilazionare il momento di irrogazione della sanzione regionale, stabilendo che la sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio si applichi decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare che gli operatori economici possano vedersi sospesa l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività a causa di una temporanea situazione di irregolarità verificata sulla base dei termini individuati dalla
5. E’ opportuno altresì dilazionare anche il momento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste nell’ipotesi di violazione delle altre disposizioni di cui all’articolo 40 bis della
6. Al fine di consentire una rapida applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento del comma 3 bis nell’ articolo 40 quinquies della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 40 quinquies della
“ 3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma. ”.
Art. 2. Inserimento del comma 3 ter nell’ articolo 40 quinquies della
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 40 quinquies della
“ 3 ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima dell’entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data. ”.
Art. 3. Inserimento del comma 3 bis nell’ articolo 104 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 104 della
“ 3 bis. Nel caso di violazione di ogni altra disposizione di cui al titolo II, capo V bis, il comma 3 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma. ”.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 131 della