§ 4.6.53 - L.R. 28 novembre 2011, n. 63.
Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:28/11/2011
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 28/2005
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 28/2005
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 19 quater nella l.r. 28/2005
Art. 5.  Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 28/2005
Art. 7.  Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 28/2005
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 40 ter nella l.r. 28/2005
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 40 quater nella l.r. 28/2005
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 40 sexies nella l.r. 28/2005
Art. 13.  Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28 /2005
Art. 14.  Norme di prima applicazione in materia di outlet
Art. 15.  Presentazione del DURC
Art. 16.  Verifica telematica della regolarità contributiva
Art. 17.  Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Art. 18.  Sostituzione della DIA con la SCIA
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 4.6.53 - L.R. 28 novembre 2011, n. 63. [1]

Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(B.U. 30 novembre 2011, n. 56)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) ed n) dello Statuto;

Visto l’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”);

Visto il comma 2 bis dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59), come introdotto dall’articolo 11 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente sostituito dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Considerato quanto segue:

1 Si dettano disposizioni per la definizione di vendita in outlet, intendendo con ciò la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione e la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;

2. L’attestazione della regolarità contributiva dell’impresa, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nasce inizialmente nell’ambito delle procedure di appalti pubblici e dei lavori in edilizia dimostrandosi nel tempo un efficace strumento di contrasto al lavoro nero ed irregolare e di sostegno alla competitività delle imprese regolari;

3. Per realizzare le medesime finalità, anche nel settore del commercio su aree pubbliche, si è ritenuto di estendere l’obbligo della regolarità contributiva ai soggetti abilitati all’esercizio di tale attività, come consentito dall’articolo 28, comma 2 bis, del d.lgs. 114/1998, secondo il quale le regioni possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC;

4. L’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte dei commercianti su aree pubbliche apporta anche un rilevante contributo alla professionalità ed alla riqualificazione del comparto;

5. In relazione a ciò si ritiene pertanto necessario prevedere che il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 28/2005, anche alla verifica della regolarità contributiva;

6. Appaiono in proposito rilevanti i principi in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri a carico delle imprese stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall’articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla luce dei quali:

- i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni;

- in tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

7. In attuazione di tali principi l’articolo 16 bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge;

8. Sino a quando non sia possibile l’acquisizione in via telematica del DURC anche nel settore del commercio su aree pubbliche, il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della SCIA, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, è subordinato alla presentazione del DURC in forma cartacea al comune competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP);

9. Che tale obbligo riguarda anche gli operatori del commercio su aree pubbliche già in possesso del titolo abilitativo, i quali devono presentare il DURC entro il 31 marzo 2012;

10. Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su area pubblica di tipo itinerante sono inoltre tenute a disporre del DURC anche nell’esercizio di detta attività;

11. E’ contrastato l’abusivismo commerciale attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio ed azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire la cultura della legalità.

Approva la presente legge

 

Capo I

Disciplina degli outlet

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:

“g bis) per outlet:

1) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;

2) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis. Outlet

1. La vendita in outlet può essere effettuata all’interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale.

2. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 19 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 19 ter. Utilizzo della denominazione di outlet

1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g bis), e nella relativa pubblicità.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 19 quater nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 19 ter della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 19 quater. Vincoli commerciali

1. Nei casi di vendita in outlet ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g bis), è vietata la vendita in outlet di merci diverse da quelle ivi indicate.

2. Alla vendita in outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali, di cui rispettivamente ai capi XI e XII, che sono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 102 della l.r. 28/2005 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all’articolo 19 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

1 ter. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 19 quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.”.

 

Capo II

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 28/2005 [2]

1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis. Disposizioni generali

1. Ai fini del presente capo non trova applicazione l’articolo 16 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, al mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori.”.

 

Capo III

Regolarità contributiva nel settore del commercio su aree pubbliche

 

     Art. 7. Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005

1. Dopo il Capo V del titolo II della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: “Capo V bis - Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche.

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 28/2005, nel capo V bis, è inserito il seguente:

“Art. 40 bis. Obbligo di regolarità contributiva

1. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, il comune, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti che partecipano alla concertazione locale ai sensi del regolamento previsto dall’articolo 22, verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 40 ter, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche.

5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

6. Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 40 ter, da esibire a richiesta agli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.”.

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 40 ter nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 40 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 40 ter. Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui all’articolo 40 bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d’origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’articolo 40 bis.”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 40 quater nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 40 ter della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 40 quater. Rateizzazione del debito contributivo

1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all’operatore che ha ottenuto dall’INPS e dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.”.

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 40 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 40 quinquies. Sospensione e revoca

1. In caso di esito negativo della verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2, il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente.

2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza di cui all’articolo 108.

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1.

4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 40 bis, comma 3.

5. In caso di subingresso il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati a seguito dell’esito negativo delle verifiche di cui all’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 40 sexies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 40 sexies. Cultura della legalità

1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio, azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire una cultura della legalità.

2. A tale fine la Giunta regionale promuove protocolli d’intesa con i comuni:

a) per promuovere il rafforzamento dei controlli nelle aree preposte al commercio su aree pubbliche;

b) per avviare misure di educazione e sensibilizzazione, anche nei confronti dei consumatori utenti, con l’obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28 /2005

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 77 della l.r. 28/2005 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all’articolo 74, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.

2 ter. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 2 bis è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.”.

 

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 14. Norme di prima applicazione in materia di outlet

1. Gli esercizi commerciali in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all’adeguamento della propria attività alle disposizioni di cui al capo I in materia di outlet entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Presentazione del DURC

1. Nelle more della realizzazione di sistemi di verifica in via telematica della regolarità contributiva da parte dei comuni:

a) il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 28/2005 sono subordinati alla presentazione del DURC, di cui all’articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006, al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP);

b) i soggetti abilitati presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP, ai fini della verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2 della l.r. 28/2005, nei termini ivi previsti; in caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, il DURC è presentato in originale, tramite lo SUAP, al comune di residenza, ed in copia conforme all’originale, agli altri

comuni interessati;

c) le imprese di cui all’articolo 40 bis, comma 3, della l.r. 28/2005, nei termini ivi previsti, presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP;

d) i soggetti cedenti e subentranti nella gestione o nella proprietà dell’azienda o in un ramo d’azienda presentano il DURC al comune, tramite lo SUAP, ai sensi dell’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 28/2005.

2. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui al comma 1 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS.

3. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera b), si applicano la sanzione e le disposizioni di cui all’articolo 40 quinquies, commi 1, 2 e 3, della l.r. 28/2005.

4. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera c), si applica la sanzione di cui all’articolo 40 quinquies, comma 4, della l.r. 28/2005.

 

     Art. 16. Verifica telematica della regolarità contributiva

1. La Regione, al fine di rendere possibile la verifica della regolarità contributiva da parte dei sistemi informatici dei comuni, promuove entro il 31 marzo 2012, apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori su aree pubbliche operanti sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, sentiti i comuni, attesta con deliberazione la piena operatività dei sistemi informativi di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di cui al comma 2, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche sono esonerati dalla presentazione del DURC in forma cartacea e le verifiche sono effettuate esclusivamente in via telematica. Rimane fermo l’obbligo di disporre del DURC o della documentazione sostitutiva ai fini dei controlli di cui all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005.

 

     Art. 17. Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli operatori del commercio su aree pubbliche che risultano in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l’obbligo di presentazione del DURC al comune, tramite lo SUAP, entro il 31 marzo 2012. In caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, il DURC è presentato in originale, tramite lo SUAP, al comune di residenza, ed in copia conforme all’originale, agli altri comuni interessati.

2. In caso di inottemperanza del termine di cui al comma 1, il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni ovvero fino al giorno della regolarizzazione se antecedente.

3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza di cui all’articolo 108 della l.r. 28/2005.

4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 2.

 

     Art. 18. Sostituzione della DIA con la SCIA

1. Nella l.r. 28/2005 ovunque ricorra l’espressione “dichiarazione di inizio attività”, questa è sostituita con “segnalazione certificata di inizio attività”.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 291, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.