§ V.4.32 - L.R. 7 aprile 2014, n. 13.
Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:07/04/2014
Numero:13


Sommario
Art. 1 . Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18


§ V.4.32 - L.R. 7 aprile 2014, n. 13.

Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)

(B.U. 8 aprile 2014, n. 47)

 

     Art. 1. Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18

1. L’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 32

(Sanzioni agli utenti dei servizi e disposizioni in materia di sicurezza e contrasto all’evasione)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L’importo della predetta sanzione amministrativa compete all’impresa esercente il servizio.

2. Il mancato rispetto, da parte degli utenti dei servizi, delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 60,00 a euro 250,00, ridotte del 50 per cento se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L’importo della predetta sanzione amministrativa compete all’impresa esercente il servizio.

3. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi urbani ed extraurbani maggiore sicurezza all’utenza, nonché per porre in essere misure di più elevata efficacia a contrasto del fenomeno dell’evasione, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, oltre a potersi avvalere di proprio personale, possono affidare attività di prevenzione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione sono previste e applicate sanzioni amministrative, anche a guardie giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

4. Le attività di prevenzione e accertamento di cui al comma 3 comprendono i poteri di accertamento e contestazione di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per gli organi addetti al controllo delle disposizioni dalla cui violazione discende la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e presuppongono, quindi, il controllo sull’identità delle persone quando esso sia strettamente e funzionalmente collegato all’attività di vigilanza e custodia.”.

 

2. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.