Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 25/11/2013 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Approvazione dell’intesa) |
Art. 2. (Disposizioni procedurali relative alle designazioni di competenza della Regione Marche) |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 5. (Abrogazioni) |
§ 2.2.76 - L.R. 25 novembre 2013, n. 40.
Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
(B.U. 5 dicembre 2013, n. 95)
Art. 1. (Approvazione dell’intesa)
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto regionale, la presente legge approva l’allegata intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, di seguito denominato Istituto.
2. L’intesa di cui al comma 1 disciplina l’organizzazione e la gestione dell’Istituto, in attuazione del
3. L’intesa di cui al comma 1 può essere modificata solo con legge regionale, sulla base di accordi tra la Regione Umbria e la Regione Marche.
Art. 2. (Disposizioni procedurali relative alle designazioni di competenza della Regione Marche)
1. Le designazioni di competenza della Regione Marche negli organi di cui all’articolo 7 e all’articolo 9 dell’intesa indicata al comma 1 dell’articolo 1 sono effettuate secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 4, e dall’articolo 7 della
Art. 3. (Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione della presente legge si provvede per l’anno 2013 mediante impiego delle risorse del fondo sanitario regionale iscritte a carico dell’UPB 52823 – Fondo sanitario indistinto con specifico vincolo di destinazione regionale da destinare ad altri soggetti, per complessivi euro 295.000.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi con i rispettivi bilanci nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario assegnato.
Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di approvazione della stessa. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali abrogate dall’articolo 5.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall’intesa allegata, si applicano le disposizioni statali vigenti.
Art. 5. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le leggi regionali 3 marzo 1997, n. 20 (Norme per l’organizzazione e la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche), e 13 marzo 2001, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della
Allegato
ACCORDO TRA LA REGIONE UMBRIA E LA REGIONE MARCHE CONCERNENTE IL
RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E
DELLE MARCHE
Premesso che:
- l’istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla
degli istituti zooprofilattici sperimentali), dalla
giugno 1970, numero 503, sull’ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), dalla legge
23 dicembre 1975, n. 745 (Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la
ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali), dal d.lgs. 30 giugno 1993,
n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto 16 febbraio 1994, n. 190 del Ministero
della sanità (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in
attuazione dell’art. 1, comma 5, del
- il Capo il del D.Lgs 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell’articolo 2 della
alla sopra citata normativa ed in particolare al
- le Regioni Umbria e Marche - in sede di Conferenza di servizi, tenutasi il 14 giugno 2013, presso
la sede dell’Assessorato alla Tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza
alimentare della Regione Umbria - per dare attuazione al
all’esame congiunto dei contenuti del presente accordo;
- le Regioni Umbria e Marche - in sede di Conferenza di servizi, tenutasi il 19 luglio 2013, presso la
sede dell’Assessorato alla Salute della Regione Marche - sono addivenute alla condivisione del
contenuto del presente accordo.
Tutto ciò premesso e considerato la Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci, 96,
rappresentata dalla Presidente Catiuscia Marini e la Regione Marche, con sede in Ancona, via
Gentile da Fabriano n. 9, rappresentata dal Presidente Gian Mario Spacca le parti, come sopra
rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art 1
(Disposizioni generali)
1. Le premesse formano parte integrante dei contenuti dispositivi del presente accordo.
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente accordo disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale dell’Umbria e delle Marche, di seguito denominato Istituto, in attuazione della legge
23 giugno 1970, n. 503 (Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), della legge 11
marzo 1974, n. 101 (Modifica della L. 23 giugno 1970, numero 503, sull’ordinamento degli istituti
zooprofilattici sperimentali), della
alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici
sperimentali), del
zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421), del decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme
per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), del decreto del Ministero della salute 27 febbraio 2008
(Attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di
analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati) e del
Capo II del
Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della
Art. 3
(Funzioni delle Regioni)
1. Le funzioni concernenti l’Istituto sono esercitate d’intesa tra loro dalle Regioni Umbria e Marche
ai sensi dell’articolo 8 del
(Attuazione della delega di cui all’art. 1 della
presente accordo.
2. Fatta salva la competenza esclusiva dello Stato, le Regioni Umbria e Marche disciplinano le
modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto, nonché l’esercizio delle funzioni
di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sull’istituto medesimo, adottando criteri di
valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse nel rispetto dei
principi del
sanitaria, a norma dell’arti della
106/2012. Le funzioni di indirizzo sono svolte dalle Regioni interessate, ai sensi del comma 1, con
riferimento ai rispettivi piani sanitari e documenti regionali di programmazione.
3. Le funzioni di competenza delle Regioni Umbria e Marche sono esercitate dalle rispettive Giunte
regionali, che al fine di raggiungere l’intesa sulle decisioni da assumere nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 10, comma 2, del D.Lgs.106/2012, utilizzano preventivamente lo strumento
della conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è indetta dal Presidente o dall’Assessore alla sanità,
eventualmente delegato, di una delle due Regioni. Alla stessa partecipano gli Assessori competenti
per materia e, senza diritto di voto, i dirigenti delle due Regioni responsabili dei procedimenti. I
dirigenti regionali istruiscono i documenti preparatori da sottoporre alla conferenza di servizi,
formulando le relative proposte tecniche.
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi sono adottate con apposita
deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria.
Art. 4
(Natura e compiti dell’istituto)
1. L’Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa,
gestionale e tecnica e opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnicoscientifico
dello Stato e delle Regioni Umbria e Marche.
2. L’Istituto ha sede legale a Perugia ed è articolato sul territorio delle due Regioni in Sezioni
istituite dallo statuto.
3. L’Istituto svolge le funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla normativa europea, statale e
regionale e assicura l’attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalle Regioni
Umbria e Marche nei rispettivi territori sulla base degli indirizzi formulati dalle Regioni medesime.
4. Gli indirizzi di cui al comma 3 assicurano in via prioritaria l’equilibrata distribuzione delle
risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi e delle attività
dell’Istituto nel territorio delle due Regioni
5. L’Istituto svolge la propria attività secondo le modalità stabilite dall’articolo 9 del D.Lgs.
106/2012 e in conformità ai principi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
6. L’Istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, può svolgere, in particolare,
attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti
necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
7. Lo statuto, nell’ambito delle disposizioni del
le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell’istituto e disciplina, in
particolare, le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.
8. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati dalla Giunta regionale dell’Umbria, d’intesa con
la Giunta regionale delle Marche, secondo le modalità di cui all’articolo 3.
Art. 5
(Organi)
1. Sono organi dell’Istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6
(Inconferibilità e incompatibilità)
1. Ai componenti degli organi dell’istituto, nonché al direttore amministrativo e al direttore
sanitario medico veterinario, si applicano le norme sull’inconferibilità e incompatibilità previste dal
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
Art. 7
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria,
previa intesa con il Presidente della Regione Marche, ed è composto da tre membri, di cui uno
designato dal Ministro competente ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
Regione Umbria e uno dalla Regione Marche, scelti fra esperti muniti di diploma dì laurea
magistrale o equivalente e aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità
pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. Le designazioni di competenza regionale vengono
effettuate dai rispettivi Consigli-Assemblee legislative.
2. Non sono designabili nel consiglio di amministrazione, qualora in carica, parlamentari nazionali
ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali, nonché i
dipendenti delle due Regioni, i dipendenti dell’Istituto e coloro che hanno rapporti commerciali, di
servizio e comunque di utenza con l’Istituto.
3. in caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri Presidente della
Regione Umbria provvede alla relativa sostituzione, su designazione dell’ente di competenza.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinominati
per non più di una volta.
5. Il Presidente della Regione Umbria provvede, a seguito di ogni ricostituzione, alla prima
convocazione del consiglio e al suo insediamento.
6. Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge il presidente a maggioranza
assoluta tra i suoi componenti.
7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e ne dirige i lavori, assicurandone il buon
andamento. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal presidente vicario,
scelto dal presidente del consiglio di amministrazione tra gli altri componenti.
8. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività
dell’Istituto. In particolare delibera:
a) lo statuto e i relativi regolamenti dí attuazione;
b) il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche proposte dai
direttore generale;
c) il documento di piano, che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività
dell’Istituto, nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5;
d) il bilancio economico preventivo e il bilancio d’esercizio con i relativi allegati;
e) la destinazione dell’eventuale utile, la copertura della perdita d’esercizio e il riequilibrio della
situazione economica.
9. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del Bilancio le
seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:
a) al Presidente un’indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della
Regione Umbria;
b) agli altri componenti un’indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale
della Regione Umbria.
Art. 8
(Direttore generale)
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, d’intesa tra le
due Regioni, con le modalità previste dalla normativa statale per i direttori generali delle aziende
sanitarie, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 11 del d.lgs. n.
106/2012.
2. Entro diciotto mesi dalla data della nomina, il direttore generale ha l’obbligo di produrre
l’attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione
sanitaria di cui all’articolo 3 bis del
3. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, entro i tre mesi successivi, la
Regione Umbria e la Regione Marche, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, verificano i
risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procedono alla conferma, o meno,
con deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato
non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta. Il compenso è fissato entro il limite
massimo di quello previsto per i direttori generali delle aziende del servizio sanitario della Regione
Umbria.
5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne dirige e gestisce le attività ed è
responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell’Istituto, con particolare
riguardo alla ricerca scientifica e alla qualità delle prestazioni, nonché della corretta ed economica
gestione delle risorse a disposizione. Il direttore generale a tal fine in particolare:
a) persegue il costante miglioramento delle condizioni gestionali;
b) assicura l’efficiente impiego delle risorse e il perseguimento dell’equilibrio economico
dell’istituto mediante la gestione dei bilancio per budget;
c) gestisce e valorizza il patrimonio dell’Istituto;
d) verifica, anche attraverso l’istituzione dì un apposito servizio di controllo interno, la corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall’Istituto, nonché il buon andamento delle
attività amministrative e tecnico scientifiche e riferisce al consiglio in ordine ai risultati conseguiti
ai fini della verifica di cui all’articolo 15, comma 2;
e) adotta gli atti concernenti la gestione dell’Istituto;
f) formula proposte per le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione;
g) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del consiglio di amministrazione.
6. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione dell’Istituto senza
diritto di voto.
7. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal
direttore amministrativo o dal direttore sanitario medico veterinario su delega del direttore generale
o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età tra i due. Ove l’assenza o l’impedimento si
protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
Art. 9
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. E nominato dal direttore generale
dell’Istituto ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi
dell’articolo 11, comma 8, del
Regione Marche. I componenti designati dalle Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui ai
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE; e che abroga la direttiva 84/253/GEE).
2. Il collegio dei revisori dei conti elegge il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal
direttore generale.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti assegnati all’organo di revisione dalla normativa
statale vigente e in particolare vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili,
esamina i bilanci, le relative variazioni e l’assestamento.
4. Il collegio dei revisori dei conti accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può
chiedere notizie al direttore generale sull’andamento dell’Istituto.
5. Il collegio dei revisori dei conti può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.
6. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua lorda pari al 10 per
cento degli emolumenti spettanti al direttore generale dell’Istituto. Al Presidente compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
Art. 10
(Direttore amministrativo e sanitario medico veterinario)
1. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e
dal direttore sanitario medico veterinario, che sono preposti, rispettivamente, alla direzione dei
servizi amministrativi e alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell’Istituto, In particolare, per
quanto di rispettiva competenza, il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico
veterinario:
a) concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del direttore
generale e del consiglio di amministrazione;
b) svolgono le attività delegate dal direttore generale.
2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico veterinario sono nominati dal direttore
generale con provvedimento motivato fra laureati, rispettivamente in discipline giuridiche o
economiche e in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età
e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività qualificata e complessa di direzione,
rispettivamente, tecnico-amministrativa e tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o
private. Non possono essere nominati coloro che godono già del trattamento di quiescenza.
3. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico veterinario, in analogia a quanto
previsto dall’articolo 3 bis, comma 9, del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale),
hanno l’obbligo di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, l’attestato di frequenza del
corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del
dall’incarico.
4. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario medico veterinario è a
tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato, ha termine entro tre mesi dalla data di nomina
del nuovo direttore generale e può essere rinnovato. Il compenso del direttore amministrativo e del
direttore sanitario medico veterinario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del direttore
generale, fatte salve le norme di garanzia previste dalla normativa statale vigente.
5. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico veterinario possono, per gravi motivi e
con le garanzie del contraddittorio, essere sospesi dal direttore generale con provvedimento
motivato e per un periodo non superiore a sei mesi. Nel periodo di sospensione il direttore generale
verifica la presenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza.
6. Costituiscono causa di decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario:
a) la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati allorché gli stessi prevedano espressamente tale
sanzione in caso di inadempienza;
b) la mancata rimozione delle incompatibilità;
c) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, la
violazione di leggi o la ricorrenza di gravi motivi.
Art. 11
(Consiglio dei sanitari)
1. Il consiglio dei sanitari è formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari
presenti nell’Istituto ed è costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto.
2. Il consiglio dei sanitari ha compiti consultivi e propositivi in ordine alle attività dell’Istituto.
Art. 12
(Organizzazione dell’Istituto)
1. L’Istituto è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico-scientifiche
nel territorio delle Regioni Umbria e Marche e in modo da garantire ai servizi veterinari regionali e
alle aziende sanitarie delle due Regioni le prestazioni e la collaborazione necessarie
all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di ogni altra
funzione individuata dai piani, dai programmi e dalle direttive regionali.
2. Le attività dell’Istituto sono svolte nel rispetto della normativa europea e statale vigente in
materia di standard di qualità e buone pratiche di laboratorio.
3. I laboratori dell’istituto che producono medicinali e altre sostanze occorrenti per l’esercizio delle
funzioni di polizia veterinaria e per l’attuazione di piani di profilassi, nonché i centri per la
fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti, attrezzature e personale separati dagli
altri laboratori. Mediante il controllo di gestione è verificata e certificata l’economicità gestionale
dell’Officina farmaceutica.
Art. 13
(Finanziamento e patrimonio)
1. L’Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui
all’articolo 6 del
zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421).
2. Gli eventuali contributi concessi dalle Regione Umbria e Marche sono previsti nei rispettivi
bilanci.
3. Il patrimonio dell’istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore del presente
accordo e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengono successivamente all’Istituto
medesimo.
Art. 14
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)
1. La contabilità economico-patrimoniale dell’Istituto è tenuta secondo gli schemi previsti dal
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della
decreto legislativo. La contabilità delle attività da reddito è tenuta mediante il principio o metodo
del pro rata, in applicazione dell’articolo 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anche ai fini
delle imposte indirette.
Art. 15
(Valutazione dell’attività dell’Istituto e dell’operato del direttore generale)
1. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale della Regione
Umbria e alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull’attività dell’Istituto, con
particolare riferimento all’efficienza e all’efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione
dell’operato del direttore generale.
2. La valutazione annuale delle attività dell’Istituto viene effettuata congiuntamente dalla Regione
Umbria e dalla Regione Marche con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3. Gli esiti della
valutazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria che, unitamente
alla relazione di cui al comma 1, è trasmessa ai Consigli-Assemblee legislative regionali
dell’Umbria e delle Marche e al Ministero della Salute.
3. Le Regioni Umbria e Marche stabiliscono le modalità e i criteri per la valutazione annuale
dell’attività del direttore generale in termini di efficacia e di efficienza, nonché dei risultati di
gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati dagli atti programmatori
regionali. La valutazione è effettuata congiuntamente dalle due Regioni con le modalità di cui
all’articolo 3, comma 3, contestualmente alla valutazione prevista dal comma 2 del presente
articolo. In caso di valutazione negativa la Giunta regionale dell’Umbria, di intesa con la Giunta
regionale delle Marche, dispone la revoca dell’incarico e la risoluzione del contratto.
Art. 16
(Decadenza e revoca del direttore generale)
1. Costituiscono causa di decadenza del direttore generale:
a) l’insorgenza di un grave o ingiustificato disavanzo d’esercizio tale da costituire pregiudizio
all'equilibrio economico dell’istituto;
b) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale,
allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;
c) la mancata rimozione delle incompatibilità;
d) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, la
violazione di leggi o la ricorrenza di gravi motivi;
e) lo scioglimento del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 17, comma 2.
2. Costituiscono cause di revoca del direttore generale:
a) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate d’intesa dalle Regioni Umbria e Marche;
b) l’esito negativo della valutazione di cui all’articolo 15.
3. La Giunta regionale dell’Umbria, d’intesa con la Regione Marche, in caso di decadenza o di
revoca del direttore generale ovvero di vacanza dell’ufficio, fino alla data di stipula del contratto col
nuovo direttore e comunque per non oltre sei mesi dal verificarsi dell’evento, attribuisce le relative
funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario medico veterinario.
Art. 17
(Vigilanza)
1. La vigilanza sugli organi dell’Istituto è esercitata di intesa tra le Regioni Umbria e Marche e i
relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di deliberazioni della Giunta regionale dell’Umbria.
2. Ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 11, comma 3, del
Presidente della Giunta regionale dell’Umbria, anche su proposta del Ministro della Salute, previa
intesa con il Presidente della Regione Marche, può sciogliere il consiglio di amministrazione
dell’Istituto. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale.
3. A seguito dello scioglimento del consiglio di amministrazione dell’Istituto ai sensi del comma 2,
il Presidente della Regione Umbria, d’intesa con il Ministro della Salute e con il Presidente della
Regione Marche, nomina con proprio decreto un commissario straordinario, con il compito di
rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività. Nel decreto sono indicati la durata
dell’incarico e il relativo compenso, da contenere nei limiti di quanto corrisposto ai direttore
generale decaduto, nonché i casi di revoca. Il commissario straordinario resta in carica fino alla
ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell’istituto e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi.
Art. 18
(Controlli)
1. Sono soggette a controllo anche ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante valutazione della conformità con le
norme in vigore, con gli indirizzi e gli obiettivi posti nei piani sanitari delle Regioni Umbria e
Marche, con le direttive vincolanti emanate dalle due Regioni e con le risorse assegnate, le seguenti
deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’istituto:
a) bilancio economico preventivo e relative variazioni;
b) bilancio di esercizio;
c) istituzione di nuovi servizi;
d) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;
e) dotazione organica complessiva e relative modificazioni;
f) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di
investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non
ecceda i dodici mesi.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse
contemporaneamente, oltre che alla Giunta regionale Umbria, alla Giunta regionale delle Marche la
quale, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta
regionale dell’Umbria ai fini della decisione sul procedimento di controllo. Nel termine di cui al
comma 3 la Giunta regionale dell’Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della
valutazione degli atti a essa sottoposti.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 si intendono tacitamente approvate se nel termine di quaranta
giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta regionale dell’Umbria non si sia pronunciata con
provvedimento motivato.
4. Per le ulteriori modalità del controllo di cui al presente articolo si fa rinvio alle disposizioni
vigenti in materia di controllo delle aziende sanitarie della Regione Umbria in quanto compatibili.
Art. 19
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Gli organi dell’Istituto, in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo, continuano a
operare fino alla nomina dei nuovi organi.
2. Entro novanta giorni dalla data indicata al comma 1, il consiglio di amministrazione dell’istituto
provvede alla revisione dello statuto e adotta il regolarn6nto per l’ordinamento interno dei servizi,
nonché le relative dotazioni organiche proposte dal direttore generale, nel rispetto dei principi di cui
al
dell’Umbria sulla base delle determinazioni assunte in conferenza dei servizi.
3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 2, la
Regione Umbria, di concerto con la Regione Marche, assegna un congruo termine per adempiere,
decorso inutilmente il quale, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, nomina un
commissario che provvede agli atti e ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla
nomina.