§ 42.2.8H - Legge 11 marzo 1974, n. 101.
Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:11/03/1974
Numero:101


Sommario
Art. 1.      All'art. 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      La tabella A (art. 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 viene sostituita dalla seguente:
Art. 7.      Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in [...]
Art. 8.      All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'art 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello [...]


§ 42.2.8H - Legge 11 marzo 1974, n. 101.

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(G.U. 17 aprile 1974, n. 100)

 

     Art. 1.

     All'art. 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968 n. 34 , provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l'assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi".

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     La tabella A (art. 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 viene sostituita dalla seguente:

 

     Tabella A (Art. 2)

     Denominazione degli istituti zooprofilattici sperimentali e relative circoscrizioni territoriali

Denominazione

Sede

Province

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e la Liguria.

Torino.

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia

Brescia.

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).

Padova.

Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Perugia.

Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).

Roma.

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.

Istitutozooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).

Teramo.

L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, ed Isernia.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).

Portici (Napoli).

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).

Foggia.

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

Palermo.

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame.

Sassari.

Cagliari, Nuoro, Sassari.

 

          Art. 7.

     Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonchè il trasferimento del personale in servizio, presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'art 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato, a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso art. 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente art. 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.