Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 11/03/1974 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. [1] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. [3] |
Art. 5. [4] |
Art. 6. La tabella A (art. 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 viene sostituita dalla seguente: |
Art. 7. Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in [...] |
Art. 8. All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'art 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello [...] |
§ 42.2.8H - Legge 11 marzo 1974, n. 101.
Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
(G.U. 17 aprile 1974, n. 100)
All'art. 6 della
"Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla
La tabella A (art. 2) annessa alla
Tabella A (Art. 2)
Denominazione degli istituti zooprofilattici sperimentali e relative circoscrizioni territoriali
Denominazione |
Sede |
Province |
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e la Liguria. |
Torino. |
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia |
Brescia. |
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia. |
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie). |
Padova. |
Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste. |
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. |
Perugia. |
Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno. |
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana). |
Roma. |
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena. |
Istitutozooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo). |
Teramo. |
L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, ed Isernia. |
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia). |
Portici (Napoli). |
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria. |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre). |
Foggia. |
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza. |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia |
Palermo. |
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame. |
Sassari. |
Cagliari, Nuoro, Sassari. |
Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonchè il trasferimento del personale in servizio, presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.
All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'art 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato, a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilità previste dalla
All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso art. 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente art. 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del