§ 9.1.43 - Regolamento 11 dicembre 2013, n. 1286.
Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:11/12/2013
Numero:1286


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Partecipazione al programma
Art. 4.  Partecipazione alle attività che rientrano nel programma
Art. 5.  Obiettivo generale e obiettivo specifico
Art. 6.  Obiettivi operativi e priorità del programma
Art. 7.  Azioni ammissibili
Art. 8.  Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte
Art. 9.  Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei
Art. 10.  Disposizioni di attuazione specifiche per le attività di formazione comuni
Art. 11.  Quadro finanziario
Art. 12.  Tipi di intervento
Art. 13.  Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Art. 14.  Programma di lavoro
Art. 15.  Procedura di comitato
Art. 16.  Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma
Art. 17.  Valutazione e revisione
Art. 18.  Abrogazione
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 9.1.43 - Regolamento 11 dicembre 2013, n. 1286. [1]

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE

(G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il programma d’azione pluriennale per l’imposizione fiscale in vigore prima del 2014 ha notevolmente contribuito ad a gevolare e potenziare la cooperazione tra le autorità fiscali dell’Unione. Il valore aggiunto di tale programma, compresa la protezione degli interessi finanziari degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle amministrazioni fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide individuate per il prossimo decennio non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi o non cooperano intensamente con le loro controparti. Il programma Fiscalis, attuato dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti, offre agli Stati membri un quadro a livello dell’Unione in cui sviluppare tali attività di cooperazione, il quale è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che ciascuno Stato membro dovrebbe istituire su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo ambito.

(2) Il programma istituito dal presente regolamento, "Fiscalis 2020", e il suo successo sono cruciali nella presente situazione economica e dovrebbero sostenere la cooperazione nelle materie fiscali.

(3) Si prevede che le attività che rientrano in Fiscalis 2020, in particolare i sistemi d’informazione europei, quali definiti nel presente regolamento (sistemi d'informazione europei), le azioni congiunte per i funzionari delle autorità fiscali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva rafforzando il funzionamento del mercato interno, fornendo un quadro nell'ambito del quale sostenere le attività che potenziano la capacità amministrativa delle autorità fiscali e incentivano il progresso tecnico e l’innovazione. Nel definire un quadro di riferimento per le attività mirate ad aumentare l’efficienza delle autorità fiscali, a rafforzare la competitività delle imprese, ad incentivare l’occupazione e a contribuire alla tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri dell’Unione e dei contribuenti, Fiscalis 2020 consoliderà attivamente il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno, contribuendo al contempo alla graduale eliminazione degli ostacoli e delle distorsioni presenti nel mercato interno.

(4) L'ambito di applicazione di Fiscalis 2020 per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere allineato alle esigenze attuali in modo da concentrare l'attenzione su tutte le imposte armonizzate a livello di Unione e su altre imposte purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

(5) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, occorre che Fiscalis 2020 sia aperto alla partecipazione dei paesi aderenti e candidati e a potenziali paesi candidati e paesi partner della politica europea di vicinato se sono rispettate talune condizioni e la loro partecipazione sostiene solo le attività che rientrano in Fiscalis 2020 intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva. In considerazione del crescente livello di interconnettività dell'economia globale, Fiscalis 2020 dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di invitare esperti esterni per contribuire alle attività che rientrano in Fiscalis 2020. Gli esperti esterni, quali rappresentanti di autorità governative, operatori economici e relative organizzazioni o rappresentanti di organizzazioni internazionali dovrebbero essere invitati solo qualora il loro contributo sia ritenuto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di Fiscalis 2020.

(6) Gli obiettivi e le priorità di Fiscalis 2020 tengono conto dei problemi e delle sfide individuati per l’imposizione fiscale nel prossimo decennio. Fiscalis 2020 dovrebbe continuare a svolgere un ruolo in aree fondamentali quale l'attuazione coerente della normativa dell'Unione nel settore della fiscalità, garantendo lo scambio di informazioni e sostenendo la cooperazione amministrativa e la capacità amministrativa delle autorità fiscali. Date le dinamiche problematiche delle nuove sfide individuate, è opportuno dare ulteriore rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Si dovrebbe porre l'accento anche sulla riduzione degli oneri amministrativi per le autorità fiscali e dei costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti, e sulla prevenzione dei casi di doppia imposizione.

(7) A livello operativo, Fiscalis 2020 dovrebbe attuare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei e le attività di cooperazione amministrativa, rafforzare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali, migliorare la comprensione e l'attuazione della normativa dell'Unione in materia fiscale, e sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione e diffusione delle buone prassi amministrative. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti dando rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

(8) Gli strumenti applicati nel programma precedente a Fiscalis 2020 dovrebbero essere integrati al fine di rispondere adeguatamente alle sfide che attendono le autorità fiscali nel prossimo decennio e rimanere al passo con lo sviluppo della normativa dell'Unione. Fiscalis 2020 dovrebbe comprendere: controlli bilaterali o multilaterali e altre forme di cooperazione amministrativa previste nella pertinente normativa dell'Unione sulla cooperazione amministrativa; team di esperti; azioni di capacity building per la Pubblica Amministrazione che prevedano formazione specifica e specializzata nel settore della fiscalità per gli Stati membri esposti a circostanze particolari ed eccezionali che giustifichino tali azioni mirate, e, ove necessario, studi e attività di comunicazione comuni volte a sostenere l'attuazione del diritto dell'Unione nel settore della fiscalità.

(9) I sistemi d’informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel connettere tra di loro le autorità fiscali rafforzando così i sistemi di imposizione in seno all’Unione ed è pertanto opportuno continuare a finanziarli e a migliorarli nell’ambito di Fiscalis 2020. Inoltre, dovrebbe essere possibile includere nel programma nuovi sistemi d’informazione in materia fiscale istituiti ai sensi della normativa dell’Unione. I sistemi d'informazione europei dovrebbero basarsi, ove appropriato, su modelli di sviluppo e su un’architettura informatica condivisi.

(10) Nel contesto del più ampio miglioramento della cooperazione amministrativa e del sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, può essere utile per l'Unione concludere con i paesi terzi degli accordi che consentano loro di avvalersi delle componenti unionali dei sistemi di informazione europei a sostegno di uno scambio sicuro di informazioni tra detti paesi e gli Stati membri nel quadro di accordi fiscali bilaterali.

(11) Fiscalis 2020 dovrebbe anche comprendere attività formative comuni. Esso dovrebbe continuare ad aiutare i paesi partecipanti a rafforzare le competenze e le conoscenze professionali in materia di fiscalità attraverso contenuti formativi potenziati sviluppati congiuntamente e destinati ai funzionari fiscali nonché agli operatori economici. A tal fine l’attuale approccio formativo comune di Fiscalis 2020, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l’Unione.

(12) Fiscalis 2020 dovrebbe coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(13) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata di Fiscalis 2020 che deve costituire il punto di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(14) In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione sulla revisione del bilancio del 2010, di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività che rientrano in Fiscalis 2020 perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione.

(15) Le misure necessarie all’attuazione finanziaria del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5).

(16) I paesi partecipanti dovrebbero sostenere i costi degli elementi nazionali di Fiscalis 2020 che comprenderebbero, tra l'altro, le componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei, ed eventuali attività di formazione non facenti parte delle iniziative comuni di formazione.

(17) Considerando l'importanza di una piena partecipazione dei paesi partecipanti alle azioni comuni, è possibile prevedere, se necessario al fine di realizzare completamente gli obiettivi di Fiscalis 2020, un tasso di cofinanziamento pari al 100 % dei costi ammissibili per quanto riguarda le spese di viaggio e i costi per l'alloggio, i costi correlati all'organizzazione di eventi e alle indennità giornaliere.

(18) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con misure adeguate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, indebitamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.

(19) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno che alla Commissione siano conferite competenze di esecuzione in merito all’istituzione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(20) Poiché l'obiettivo di tale regolamento, ossia l’istituzione di un programma pluriennale inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che non possono garantire in modo efficiente la cooperazione e il coordinamento necessari al conseguimento dei suddetti obiettivi, l’Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma Fiscalis 2020 per quanto concerne l’attuazione di Fiscalis 2020.

(22) Al fine di facilitare la valutazione di Fiscalis 2020 è opportuno, sin dall'inizio, creare un quadro adeguato per monitorare i risultati raggiunti da Fiscalis 2020. La Commissione, insieme ai paesi partecipanti, dovrebbe istituire indicatori adattabili e stabilire valori di riferimento predefiniti per il monitoraggio dei risultati delle attività che rientrano in Fiscalis 2020. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi di Fiscalis 2020, la sua efficienza e il suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe, inoltre, valutare l’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti di Fiscalis 2020. Si dovrebbe assicurare la piena trasparenza mediante la predisposizione di relazioni periodiche sul monitoraggio e la trasmissione di relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(24) Il presente regolamento sostituisce la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È opportuno pertanto abrogare tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. È istituito un programma di azione pluriennale "Fiscalis 2020" (il "programma"), inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno e a sostenere la cooperazione al riguardo.

2. Il programma riguarda il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) "autorità fiscali": le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività a essa collegate;

2) "esperti esterni":

a) rappresentanti di autorità governative, compresi quelli dei paesi che non partecipano al programma a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

b) operatori economici e organizzazioni che rappresentano operatori economici;

c) rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate;

3) "imposizione fiscale":

a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (10);

b) accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (11);

c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (12);

d) imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (13);

e) altre imposte rientranti nell'ambito di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (14) purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

4) "controlli bilaterali o multilaterali": il controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, che comprenda almeno due Stati membri.

 

     Art. 3. Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo.

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del Consiglio di associazione o accordi analoghi;

b) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a quelli dell’Unione.

I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione. La loro partecipazione sostiene solo le attività che rientrano nel programma intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.

 

     Art. 4. Partecipazione alle attività che rientrano nel programma

Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del programma laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6. Tali esperti esterni sono selezionati dalla Commissione, insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle specifiche attività tenendo in considerazione potenziali conflitti di interessi e raggiungendo un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile. Un elenco degli esperti esterni selezionati è reso pubblico ed è regolarmente aggiornato.

 

     Art. 5. Obiettivo generale e obiettivo specifico

1. L'obiettivo generale del programma è quello di migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno rafforzando la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali e i loro funzionari.

2. L'obiettivo specifico del programma è quello di sostenere la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.

3. Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo è valutato sulla base, in particolare, degli indicatori seguenti:

a) la disponibilità della rete comune di comunicazione e il completo accesso ad essa per i sistemi d’informazione europei;

b) le reazioni dei paesi partecipanti sui risultati delle azioni che rientrano nel programma.

 

     Art. 6. Obiettivi operativi e priorità del programma

1. Gli obiettivi operativi e le priorità del programma sono i seguenti:

a) rafforzare, migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in materia fiscale;

b) sostenere le attività di cooperazione amministrativa;

c) potenziare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali;

d) migliorare la comprensione e l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia fiscale;

e) sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione delle buone prassi amministrative.

2. Gli obiettivi e le priorità di cui al paragrafo 1 sono perseguiti dando particolare rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

 

CAPO II

Azioni ammissibili

 

     Art. 7. Azioni ammissibili

1. Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all’articolo 14, il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

a) azioni congiunte:

i) seminari e workshop;

ii) gruppi di progetto, composti generalmente da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione;

iii) controlli bilaterali o multilaterali e altre attività previste dalla normativa dell'Unione sulla cooperazione amministrativa organizzati da due o più paesi partecipanti, comprendenti almeno due Stati membri;

iv) visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un altro paese per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito fiscale;

v) team di esperti, vale a dire forme di cooperazione strutturate, a carattere non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici, in particolare nei sistemi di informazione europei, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione on line, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature:

vi) azioni di capacity building per la Pubblica Amministrazione e azioni di supporto;

vii) studi;

viii) progetti di comunicazione;

ix) ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali, specifici e operativi e delle priorità di cui agli articoli 5 e 6, purché la necessità di tali altre attività sia debitamente giustificata;

b) creazione di sistemi d'informazione europei: lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato e dei nuovi sistemi d’informazione europei istituiti a norma della normativa dell’Unione, al fine di connettere efficacemente tra di loro le autorità fiscali;

c) attività di formazione comuni: azioni di formazione sviluppate congiuntamente per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia fiscale.

Le visite di lavoro di cui al primo comma, lettera a), punto iv), non superano la durata di un mese. Per quanto concerne le visite di lavoro organizzate in paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (indennità di alloggio e indennità giornaliera) sono ammissibili nell'ambito del programma.

I team di esperti di cui al primo comma, lettera a), punto v), sono organizzati dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti e, salvo in casi debitamente giustificati, la loro durata non supera un anno.

2. Le risorse per le azioni ammissibili di cui al presente articolo sono attribuite in modo bilanciato e proporzionalmente ai bisogni reali di dette azioni.

3. Nel valutare il programma la Commissione accerta la necessità di inserire dei massimali di bilancio per le varie azioni ammissibili.

 

     Art. 8. Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

1. La partecipazione alle azioni comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), avviene su base volontaria.

2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, comprese le competenze linguistiche.

3. I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per sensibilizzare in merito a tali azioni congiunte e garantire l'impiego dei risultati ottenuti.

 

     Art. 9. Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente soggetti a a manutenzione.

2. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti dell'istituzione e del funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto A dell’allegato che sono necessari a garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il costante miglioramento.

3. Il ricorso dei paesi non partecipanti alle componenti unionali dei sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato è disciplinato da accordi con tali paesi che si dovranno concludere in conformità all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 10. Disposizioni di attuazione specifiche per le attività di formazione comuni

1. La partecipazione alle attività di formazione comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera c), avviene su base volontaria.

2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle attività di formazione comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, incluse le competenze linguistiche.

3. Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online (e-learning), programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.

 

CAPO III

Quadro finanziario

 

     Art. 11. Quadro finanziario

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 223 366 000 EUR ai prezzi attuali.

2. L’allocazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, attività di informazione e comunicazione legate agli obiettivi di cui al presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

La percentuale della spesa amministrativa non supera di norma il 5 % del costo complessivo del programma.

 

     Art. 12. Tipi di intervento

1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Il sostegno finanziario dell’Unione per le attività di cui all’articolo 7 assume la forma di:

a) sovvenzioni;

b) contratti di appalto pubblico;

c) rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all’articolo 4.

3. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni sarà sino al 100 % dei costi ammissibili in caso di spese di viaggio e costi per l’alloggio, costi correlati all’organizzazione di eventi e indennità giornaliere.

Tale tasso si applica a tutte le azioni ammissibili ad eccezione dei gruppi di esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v). Il tasso di cofinanziamento applicabile ai gruppi di esperti, qualora tali azioni richiedano la concessione di sovvenzioni, è stabilito nei programmi di lavoro annuali.

4. Le componenti unionali dei sistemi d’informazione europei sono finanziate dal programma. I paesi partecipanti sostengono, in particolare, i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei.

 

     Art. 13. Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

3. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto e ispezioni, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16) nell’ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

 

CAPO IV

Competenze di esecuzione

 

     Art. 14. Programma di lavoro

Ai fini dell’attuazione del programma la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali includono le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tali atti di esecuzione si basano sui risultati degli anni precedenti e sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

 

     Art. 15. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

CAPO V

Monitoraggio e valutazione

 

     Art. 16. Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma

1. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni.

2. La Commissione e i paesi partecipanti stabiliscono indicatori qualitativi e quantitativi e, se necessario, aggiungono nuovi indicatori nel corso del programma. Gli indicatori sono usati per misurare gli effetti del programma a fronte di valori di riferimento predefiniti.

3. La Commissione rende pubblici l'esito del monitoraggio di cui al paragrafo 1 e gli indicatori di cui al paragrafo 2.

4. I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del programma ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 17. Valutazione e revisione

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione intermedie e finali relative alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. I risultati di tali valutazioni sono integrate nelle decisioni in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione dei programmi successivi. Tali valutazioni sono svolte da un valutatore esterno indipendente.

2. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi delle azioni che rientrano nel programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto che esso apporta a livello europeo. Tale relazione, inoltre, verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul contributo del programma alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

3. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione redige una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2, nonché sull’impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli effetti del programma.

4. Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati disponibili e le informazioni rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 18. Abrogazione

La decisione n. 1482/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell’ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 48 e GU C 11 del 15.1.2013, pag. 84.

(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. la pagina 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 37 del 20.12.2013, pag. 1.

(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9) Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/ CE (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1).

(10) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(11) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

(12) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla strutture e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(13) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(14) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(15) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

(16) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

 

ALLEGATO

SISTEMI D’INFORMAZIONE EUROPEI E RELATIVE COMPONENTI UNIONALI

A.

I sistemi d’informazione europei sono i seguenti:

1) rete comune di comunicazione / interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;

2) sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione delle guide e dell’accesso degli utenti;

3) spazio di informazione e comunicazione del programma (PICS);

4) i sistemi relativi all’IVA, in particolare il Sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES) e il rimborso IVA, compresa l’applicazione iniziale VIES, lo strumento di monitoraggio VIES, il sistema statistico sull’imposizione fiscale, il VIES sul web, lo strumento di configurazione VIES sul web, gli strumenti di verifica del VIES e del rimborso IVA, gli algoritmi numerici dell’IVA, gli scambi di formulari elettronici sull’IVA, IVA sui servizi elettronici (VoeS); lo strumento di verifica VoeS, lo strumento di verifica dei formulari elettronici IVA (e-form), il mini sportello unico (MoSS);

5) i sistemi relativi al recupero, in particolare e-form per il recupero di debiti, e-form per uno strumento uniforme per l’esecuzione (UIPE) e un modulo di notifica uniforme (UNF);

6) i sistemi relativi all’imposizione fiscale diretta, in particolare l’imposizione fiscale sui risparmi, lo strumento di verifica dell’imposizione fiscale sui risparmi, e-form per l’imposizione fiscale diretta, il numero identificativo fiscale TIN sul web, gli scambi relativi all’articolo 8 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (1) e gli strumenti di verifica correlati;

7) altri sistemi relativi all’imposizione fiscale, in particolare il database delle imposte in Europa (TEDB);

8) i sistemi relativi alle accise, in particolare il sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), il sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, e-form MVS, l’applicazione per i test (TA);

9) altri sistemi centrali, in particolare, il sistema d’informazione e comunicazione degli Stati membri in materia di fiscalità (TIC), il sistema di verifica self-service (SSTS), il sistema delle statistiche relative all’imposizione fiscale, l’applicazione centrale per i moduli web, i servizi centrali/il sistema di informazione sulla gestione per le accise (CS/MISE).

B.

Le componenti unionali dei sistemi d’informazione europei sono:

1) le risorse informatiche come l’hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l’infrastruttura di dati correlata;

2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; e

3) ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, sia individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.

(1) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

 


[1] Abrogato dall'art. 20 del Regolamento 20 maggio 2021, n. 847, con la decorrenza ivi prevista.