Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 23/09/2013 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Modifiche al codice della navigazione |
Art. 4. Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro |
Art. 5. Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo |
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 |
Art. 7. Copertura finanziaria |
§ 94.1.g59 - L. 23 settembre 2013, n. 113.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonchè norme di adeguamento interno.
(G.U. 9 ottobre 2013, n. 237 - S.O. n. 68)
Capo I
Ratifica ed esecuzione
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.
Capo II
Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 3. Modifiche al codice della navigazione
1. L'articolo 368 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 368 (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). - Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».
2. L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1091 (Diserzione). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».
3. L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».
Art. 4. Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro
1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».
2. Nell'allegato al regolamento di cui al
Art. 5. Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo
1. All'articolo 4 della
«Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 36 della
1. L'articolo 36 della
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
Convenzione 186
CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006(1) [1]
(1) Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL LAVORO MARITTIMO
(ILO - MLC, 2006)
Progetto A.3.1: Traduzione non ufficiale della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention MLC) del 2006
realizzata a cura della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Coordinamento Progetto: ing. Giuseppe ALATI Dirigente Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati"
Revisione linguistica e tecnicogiuridica: dott.ssa Stefania MOLTONI Dirigente Divisione 1 "Personale marittimo"
Traduzione del Testo: dott.ssa Gioconda MIELE Traduttore interprete Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati"
Verifica linguisticonormativa dott.ssa Cinzia VOSO Funzionario amministrativo Divisione 1 "Personale marittimo"
Grafica Progetto: Sig.ra Francesca FERRETTI Funzionario amministrativo Divisione 4 "Sistemi di gestione integrati"
La stampa della Traduzione non ufficiale è stata effettuata presso il Centro Stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA
Prima edizione, aprile 2010
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO 2006
PREAMBOLO
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominata ILO),
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del lavoro, e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua 84a sessione,
Desiderando creare uno strumento unico e coerente che comprenda il più possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonchè i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro, in particolare:
- la Convenzione (n.29) sul lavoro forzato, 1930;
- la Convenzione (n.87) sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948;
- la Convenzione (n.98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949;
- la Convenzione (n.100) sull'eguaglianza di remunerazione, 1951;
- la Convenzione (n.105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957;
- la Convenzione (n.111) sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione, 1958;
- la Convenzione (n.138) sull'età minima, 1973;
- la Convenzione (n.182) sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999;
Considerato il mandato fondamentale dell'Organizzazione di promuovere condizioni di lavoro dignitose,
Richiamando la Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, 1998,
Considerato altresì che i marittimi sono protetti dalle disposizioni di altri strumenti dell'ILO e godono di diritti e libertà fondamentali riconosciute a tutte le persone,
Considerato che, date le caratteristiche globali delle attività connesse al settore marittimo, la gente di mare deve beneficiare di una protezione particolare,
Considerate altresì le norme internazionali sulla sicurezza delle navi e delle persone e sulla qualità della gestione delle navi contenute nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia delle vite umane in mare, come modificata, e nella Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata, nonchè le prescrizioni riguardanti la formazione e le competenze richieste alla gente di mare secondo la Convenzione Internazionale del 1978 sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella sua versione aggiornata,
Ricordando che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare stabilisce un quadro giuridico generale che governa l'insieme delle attività sui mari e gli oceani, che essa riveste un'importanza strategica come base di azione e cooperazione nazionale, regionale e mondiale nel settore marittimo e che la sua integrità deve essere preservata,
Richiamando l'articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare che definisce i doveri e gli obblighi incombenti sullo Stato di bandiera, specialmente per quello che riguarda le condizioni di lavoro, il personale e le questioni sociali a bordo delle navi che battono la sua bandiera,
Richiamando il paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO che dispone che l'adozione di una Convenzione o di una Raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una Convenzione da parte di qualsiasi Stato Membro non devono, in alcun caso, esser considerate in grado di influenzare ogni legge, sentenza, consuetudine o accordo che assicurano condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla Convenzione o dalla Raccomandazione,
Determinata a far sì che questo nuovo strumento sia concepito in modo da raccogliere la più ampia accettazione possibile da parte dei governi, degli armatori e della gente di mare legati ai principi del lavoro dignitoso, e che possa essere facilmente aggiornato nonchè effettivamente applicato e rispettato,
Avendo deciso di adottare alcune proposte relative all'elaborazione di tale strumento, che costituisce l'unico punto all'ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una Convenzione internazionale,
Adotta oggi ventitrè febbraio duemilasei la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul lavoro marittimo, 2006.
OBBLIGHI GENERALI
Articolo I
1. Ogni Stato Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a dare pieno effetto alle sue disposizioni conformemente alle prescrizioni dell'articolo VI al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare ad un impiego dignitoso.
2. Gli Stati Membri cooperano tra loro per garantire l'effettiva applicazione ed il pieno rispetto della presente Convenzione.
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo II
1. Ai fini della presente Convenzione, e ove non altrimenti previsto in una disposizione particolare, l'espressione:
a) autorità competente indica il ministro, l'ufficio statale o ogni altra autorità competente ad emanare e far rispettare regolamenti, decreti o altre istruzioni aventi forza di legge riguardo alla disposizione in questione;
b) dichiarazione di conformità del lavoro marittimo indica la dichiarazione riportata nella Regola 5.1.3;
c) stazza lorda indica la stazza lorda di una nave misurata conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nell'Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi e successive modificazioni. Per le navi interessate dalle disposizioni transitorie di stazzatura adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la stazza lorda è quella indicata nella rubrica OSSERVAZIONI del Certificato internazionale di stazza delle navi (1969);
d) certificato di lavoro marittimo indica il certificato riportato nella Regola 5.1.3;
e) prescrizioni della presente Convenzione rinviano alle prescrizioni degli Articoli, delle Regole e della parte A del Codice che fanno parte della presente Convenzione;
f) gente di mare o marittimo indica le persone impiegate o ingaggiate o lavoranti a qualsiasi titolo a bordo di una nave alla quale si applica la presente Convenzione;
g) contratto di ingaggio marittimo rinvia al contratto di lavoro del marittimo e al contratto di arruolamento del marittimo;
h) servizio di reclutamento e collocamento della gente di mare designa ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che si occupa del reclutamento della gente di mare per conto di armatori o del loro collocamento presso armatori;
i) nave indica ogni unità che non navighi esclusivamente nelle acque interne o in acque situate all'interno o in prossimità di acque riparate o in aree dove si applica un regolamento portuale;
j) armatore designa il proprietario della nave o ogni altra organizzazione o persona, quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, al quale il proprietario ha dato la responsabilità dell'utilizzo della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha accettato di farsi carico dei compiti e degli obblighi imposti agli armatori ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o persone assolvano alcuni compiti o responsabilità per conto dell'armatore.
2. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutti i marittimi.
3. Ai fini della presente Convenzione, in caso di dubbio circa l'appartenenza di una categoria di persone alla gente di mare, la questione è decisa dall'autorità competente di ogni Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati.
4. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutte le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con l'eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche .La presente Convenzione non si applica nè alle navi da guerra nè alle navi da guerra ausiliarie.
5. Nel caso di dubbio sull'applicabilità della presente Convenzione a una categoria di navi la questione è decisa dall'autorità competente di ciascuno Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
6. Qualora l'autorità competente decida che non sia ragionevole o possibile applicare alcuni elementi particolari del Codice riportato all'articolo VI del paragrafo 1, a una nave o a particolari categorie di navi battenti la bandiera dello Stato Membro, le disposizioni pertinenti di codesto Codice non si applicano in quanto la questione trattata è disciplinata differentemente dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi o altre misure. L'autorità competente potrà decidere in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati e solo per le navi di stazza lorda inferiore a 200 che non effettuano viaggi internazionali.
7. Ogni decisione presa da uno Stato Membro in applicazione dei paragrafi 3, 5 o 6 deve essere comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che informerà gli Stati Membri dell'Organizzazione.
8. Salvo disposizioni contrarie espresse, ogni riferimento alla presente Convenzione si riferisce ugualmente sia alle Regole sia al Codice.
DIRITTI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo III
Ogni Stato Membro verifica che le disposizioni della sua legislazione rispettino, nel contesto della presente convenzione, i seguenti diritti fondamentali:
a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile;
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.
DIRITTI IN MATERIA DI IMPIEGO E DIRITTI SOCIALI DELLA GENTE DI MARE
Articolo IV
1. Tutta la gente di mare ha diritto a un luogo di lavoro sicuro e senza pericolo dove le norme di sicurezza siano rispettate.
2. Tutta la gente di mare ha diritto a condizioni di impiego eque.
3. Tutta la gente di mare ha il diritto a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi.
4. Tutta la gente di mare ha diritto alla tutela della salute, alle cure mediche, a misure previdenziali ed altre forme di protezione sociale.
5. Ogni Stato Membro vigila, nell'ambito della sua giurisdizione, che i diritti in materia di impiego e i diritti sociali della gente di mare, come enunciati nei paragrafi che precedono, siano pienamente rispettati secondo le prescrizioni della presente Convenzione. Il rispetto di questi diritti può essere assicurato dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi applicabili, da altre misure o dalla pratica, salvo disposizioni specifiche nella presente Convenzione.
RESPONSABILITÀ PER L'APPLICAZIONE E IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
Articolo V
1. Ogni Stato Membro applica e fa rispettare la legislazione o le altre misure adottate al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per quello che riguarda le unità e la gente di mare rientranti sotto la sua giurisdizione.
2. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sulle navi battenti la sua bandiera dotandosi di un sistema proprio per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione, incluse ispezioni regolari, rapporti, monitoraggi e procedimenti amministrativi conformemente alla legislazione applicabile.
3. Ogni Stato Membro vigila affinchè le navi battenti la sua bandiera siano in possesso di un certificato di lavoro marittimo e di una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, come prescritto dalla presente Convenzione.
4. Ogni nave alla quale si applica la presente Convenzione può, conformemente al diritto internazionale, essere soggetta ad ispezione da parte di uno Stato Membro diverso da quello dello Stato di bandiera, quando si trova in uno dei suoi porti, allo scopo di verificare che detta nave rispetti le prescrizioni della presente Convenzione.
5. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sui servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare eventualmente presenti sul suo territorio.
6. Ogni Stato Membro proibisce le violazioni delle prescrizioni della presente Convenzione e stabilisce, conformemente al diritto internazionale, le sanzioni o esige l'adozione di misure correttive, in virtù della sua legislazione, atte a scoraggiare ogni tipo di violazione.
7. Ogni Stato Membro deve adempiere le proprie responsabilità assunte ai sensi della presente Convenzione facendo in modo che le navi battenti la bandiera di qualsiasi Stato che non abbia ratificato la Convenzione non possano beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quelle navi che battono la bandiera di uno Stato che l'ha ratificata.
REGOLE E PARTI A e B DEL CODICE
Articolo VI
1. Le Regole e le disposizioni della parte A del Codice hanno efficacia obbligatoria. Le disposizioni della parte B del Codice non sono obbligatorie.
2. Ogni Stato Membro si impegna a rispettare i diritti ed i principi enunciati nelle Regole e ad applicare ciascuna di esse come indicato nelle disposizioni corrispondenti alla parte A del Codice. Inoltre, deve adeguatamente assolvere i suoi obblighi come prescritto nella parte B del Codice.
3. Uno Stato Membro che non è grado di attuare i diritti ed i principi nel modo indicato nella parte A del Codice, può, salvo disposizione contraria espressa dalla presente Convenzione, applicare le prescrizioni per mezzo di disposizioni legislative, regolamenti o altro, che siano sostanzialmente equivalenti alle disposizioni della parte A.
4. Ai soli fini delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, una legge, un regolamento, un contratto collettivo o ogni altra misura applicativa sono considerati sostanzialmente equivalenti nel contesto della presente Convenzione, se lo Stato Membro verifica che:
a) favorisce la piena realizzazione dell'obiettivo generale e dello scopo della disposizione o delle disposizioni relative alla parte A del Codice; b) dà attuazione alla disposizione o alle disposizioni relative alla parte A del Codice.
CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DEGLI ARMATORI E DELLA GENTE DI MARE
Articolo VII
Deroghe, esenzioni o altra applicazione flessibile della presente Convenzione che richiedano, ai sensi di quest'ultima, la consultazione con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare, possono essere decise dal Paese stesso, in caso di assenza di tali organizzazioni sul suo territorio, solo previa consultazione con la Commissione di cui all'articolo XIII.
ENTRATA IN VIGORE
Articolo VIII
1. Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.
2. La presente Convenzione è vincolante solo per quegli Stati Membri dell'ILO la cui ratifica è stata registrata dal Direttore Generale.
3. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che sarà registrata la ratifica di almeno 30 Stati Membri rappresentanti un totale pari al 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale.
4. Di conseguenza, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
DENUNCIA
Articolo IX
1. Uno Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della sua registrazione. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato Membro che, nell'anno successivo al periodo dei dieci anni menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, non si è avvalso della facoltà di denuncia ivi prevista, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e potrà, in seguito, denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE
Articolo X
La presente Convenzione comporta la revisione delle seguenti convenzioni:
Convenzione (n.7) sull'età minima (lavoro marittimo), 1920
Convenzione (n.8) sull'indennità di disoccupazione (naufragio), 1920
Convenzione (n.9) sul collocamento dei marittimi, 1920
Convenzione (n.16) sugli esami medici dei giovani (lavoro marittimo), 1921
Convenzione (n.22) sul contratto di arruolamento dei marittimi, 1926
Convenzione (n.23) sul rimpatrio dei marittimi, 1926
Convenzione (n.53) sui certificati di competenza degli ufficiali, 1936
Convenzione (n.54) relativa sulle ferie annuali retribuite ai marittimi, 1936
Convenzione (n.55) sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o infortunio di marittimi, 1936
Convenzione (n.56) sull'assicurazione-malattie della gente di mare, 1936
Convenzione (n.57) sulla durata del lavoro a bordo e gli effettivi, 1936
Convenzione (n.58) (revisionata) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936
Convenzione (n.68) sull'alimentazione e il servizio di mensa a bordo delle navi, 1946
Convenzione (n.69) sulla certificazione dei cuochi di bordo, 1946
Convenzione (n.70) sulla sicurezza sociale della gente di mare, 1946
Convenzione (n.72) sulle ferie annuali retribuite ai marittimi, 1946
Convenzione (n.73) sugli esami medici della gente di mare, 1946
Convenzione (n.74) sui certificati di marinaio qualificato, 1946
Convenzione (n.75) sugli alloggi dell'equipaggio, 1946
Convenzione (n.76) sui salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi, 1946
Convenzione (n.91) sui congedi pagati dei marittimi (revisionata), 1949
Convenzione (n.92) sugli alloggi dell'equipaggio (revisionata), 1949
Convenzione (n.93) sui salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi (revisionata), 1949
Convenzione (n.109) sui salari, la durata dell'orario di lavoro a bordo e gli effettivi (revisionata), 1958
Convenzione (n.133) sugli alloggi dell'equipaggio (disposizioni complementari), 1970
Convenzione (n.134) sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970
Convenzione (n.145) sulla continuità dell'impiego (gente di mare), 1976
Convenzione (n.146) sulle ferie annuali retribuite (gente di mare), 1976
Convenzione (n.147) sulla marina mercantile (norme minime), 1976 Protocollo del 1996 relativo alla
Convenzione (n.147) sulla marina mercantile (norme minime), 1976
Convenzione (n.163) relativa al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare, 1987
Convenzione (n.164) sulla tutela della salute e le cure mediche (gente di mare), 1987
Convenzione (n.165) sulla sicurezza sociale della gente di mare (revisionata), 1987
Convenzione (n.166) sul rimpatrio dei marittimi (revisionata), 1987
Convenzione (n.178) sull'ispezione del lavoro (gente di mare), 1996
Convenzione (n.179) relativa al reclutamento e collocamento della gente di mare, 1996
Convenzione (n.180) sulla durata dell'orario di lavoro dei marittimi e sull'equipaggio delle navi, 1996
FUNZIONI DI DEPOSITO
Articolo XI
1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti gli Stati Membri dell'ILO la registrazione di ogni ratifica, accettazione e denuncia che gli saranno comunicate in virtù della presente Convenzione.
2. Quando le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo VIII saranno state adempiute, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione degli Stati Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della Convenzione.
Articolo XII
Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete su ciascuna ratifica, accettazione e denuncia registrate in virtù della presente Convenzione.
COMITATO TRIPARTITO SPECIALE
Articolo XIII
1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro segue permanentemente all'applicazione della presente Convenzione tramite un Comitato appositamente istituito e dotato di una competenza speciale nel campo delle norme (in seguito denominate "Standard") del lavoro marittimo.
2. Per trattare le questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione, il suddetto Comitato è composto da due rappresentanti designati dal Governo di ciascuno degli Stati Membri che ha ratificato la presente Convenzione e dai rappresentanti degli armatori e della gente di mare designati dal Consiglio di amministrazione previa consultazione con la Commissione paritetica marittima.
3. I rappresentanti governativi degli Stati Membri che non hanno ancora ratificato la presente Convenzione possono partecipare ai lavori del Comitato ma senza diritto di voto sulle questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione. Il Consiglio di amministrazione può invitare altre organizzazioni o entità a farsi rappresentare in commissione da osservatori.
4. I voti di ogni rappresentante degli armatori e della gente di mare nel Comitato sono ponderati in modo da garantire che ciascuno di questi due gruppi possieda la metà dei diritti di voto di cui dispone l'insieme dei governi rappresentati alla riunione e autorizzati a votare.
EMENDAMENTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE
Articolo XIV
1. La Conferenza Generale dell'ILO può adottare emendamenti per ogni disposizione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO e delle regole e procedure dell'Organizzazione relative all'adozione delle convenzioni. Emendamenti al Codice possono ugualmente essere adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo XV.
2. Il testo di tali emendamenti è comunicato per la ratifica agli Stati Membri i cui strumenti di ratifica della presente Convenzione sono stati registrati prima della loro adozione.
3. Il testo della Convenzione modificata è comunicato agli altri Stati Membri dell'Organizzazione per la ratifica ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione.
4. Un emendamento è ritenuto accettato alla data in cui sono state registrate le ratifiche di detto emendamento o, secondo i casi, della Convenzione modificata da almeno 30 Stati Membri il cui totale rappresenta il 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale.
5. Un emendamento adottato nel quadro dell'articolo 19 della Costituzione ha efficacia obbligatoria soltanto per gli Stati Membri dell'Organizzazione la cui ratifica è stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
6. Per gli Stati Membri indicati al paragrafo 2 del presente articolo, un emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa data è posteriore.
7. Fatte salve le disposizioni al paragrafo 9, per gli Stati Membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Convenzione modificata entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione indicata al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa è posteriore.
8. Per quegli Stati Membri la cui la ratifica della Convenzione è stata registrata prima dell'adozione di un emendamento che non è stato quindi ratificato, la presente Convenzione resta in vigore senza l'emendamento in questione.
9. Ogni Stato Membro il cui strumento di ratifica della presente Convenzione viene registrato dopo l'adozione dell'emendamento ma prima della data indicata al paragrafo 4 del presente articolo può precisare, in una dichiarazione che accompagna detto strumento, che ratifica la Convenzione ma non l'emendamento. Se la ratifica è accompagnata da tale dichiarazione, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica. Laddove uno strumento di ratifica non dovesse essere corredato da tale dichiarazione o se esso è registrato alla data o dopo la data indicata al paragrafo 4, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica; dall'entrata in vigore della Convenzione modificata conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, l'emendamento ha efficacia obbligatoria per lo Stato Membro interessato, salvo disposizione contraria di detto emendamento.
EMENDAMENTI AL CODICE
Articolo XV
1. Il Codice può essere emendato secondo la procedura enunciata all'articolo XIV, o, salvo disposizione contraria espressa, secondo la procedura descritta nel presente articolo.
2. Un emendamento al Codice può essere proposto al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, dal Governo di uno Stato Membro dell'Organizzazione, dal gruppo dei rappresentanti degli armatori oppure dal gruppo dei rappresentanti della gente di mare nominati dal Comitato ai sensi dell'articolo XIII. Un emendamento proposto da un Governo deve essere stato presentato o appoggiato da almeno cinque Governi di Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione o dal gruppo dei rappresentanti degli armatori o della gente di mare su indicati.
3. Dopo aver verificato che la proposta di emendamento soddisfa le condizioni al paragrafo 2 del presente articolo, il Direttore Generale la comunica tempestivamente, con osservazioni o suggerimenti ritenuti opportuni, a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione invitandoli a fargli conoscere le eventuali osservazioni o suggerimenti in merito alla proposta in un arco di tempo di sei mesi o compreso tra i tre e i nove mesi, fissato dal Consiglio di amministrazione.
4. Alla scadenza del periodo di tempo indicato al paragrafo 3 del presente articolo, la proposta accompagnata da una sintesi delle osservazioni o suggerimenti proposti in base allo stesso paragrafo, è trasmessa alla Comitato perchè sia vagliata nel corso di una riunione. Un emendamento si ritiene adottato nel caso in cui:
a) almeno la metà dei Governi degli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione sono rappresentati alla riunione nel corso della quale la proposta è esaminata; b) una maggioranza di almeno due terzi dei membri del Comitato vota a favore dell'emendamento;
c) detta maggioranza consiste di almeno la metà dei voti dei membri governativi, la metà dei voti dei rappresentanti degli armatori e la metà dei voti dei rappresentanti della gente di mare iscritti alla riunione quando la proposta è messa ai voti.
5. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo è presentato alla sessione successiva della Conferenza per l'approvazione. Per essere approvato, esso deve ricevere la maggioranza di due terzi dei voti dei delegati presenti. Se questa maggioranza non è raggiunta, l'emendamento proposto è rinviato al Comitato perchè lo riesamini, se lo ritiene opportuno.
6. Il Direttore Generale notifica gli emendamenti approvati dalla Conferenza a ciascuno Stato Membro la cui ratifica della presente Convenzione è stata registrata prima della data di approvazione della Conferenza. Questi Stati Membri sono qui di seguito riportati come gli "Stati Membri che hanno già ratificato la Convenzione". La notifica che riceveranno farà riferimento al presente articolo e definirà il periodo di tempo loro concesso per esprimere formalmente l'eventuale disaccordo. Detto periodo è di due anni a decorrere dalla data di notifica a meno che, al momento dell'approvazione dell'emendamento, la Conferenza non abbia fissato un periodo diverso che deve essere almeno di un anno. Una copia della notifica è comunicata, a titolo informativo, agli altri Stati Membri dell'Organizzazione.
7. Un emendamento approvato dalla Conferenza è ritenuto accettato salvo che, prima della fine del periodo prescritto, più del 40 per cento degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione e che rappresentano non meno del 40 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione esprimano formalmente il loro disaccordo presso il Direttore Generale.
8. Un emendamento ritenuto accettato entra in vigore sei mesi dopo la fine del periodo fissato per tutti gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione, salvo quelli che hanno formalmente espresso il proprio disaccordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo e non hanno ritirato detto disaccordo conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11. Tuttavia:
a) prima della fine del periodo fissato, ciascuno Stato Membro, che abbia già ratificato la Convenzione, può informare il Direttore Generale che non sarà vincolato dall'emendamento fino a quando non avrà notificato espressamente la sua accettazione;
b) prima della data di entrata in vigore dell'emendamento, ciascuno Stato Membro, che abbia già ratificato la convenzione, può informare il Direttore Generale che non applicherà tale emendamento per un periodo di tempo determinato.
9. Un emendamento che è oggetto della notifica menzionata al paragrafo 8 a) del presente articolo entra in vigore per lo Stato Membro che ha già notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data in cui ha informato il Direttore Generale che accetta l'emendamento o la data in cui l'emendamento entra in vigore per la prima volta, se questa è posteriore.
10. Il periodo indicato al paragrafo 8 b) del presente articolo non dovrà superare un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento ovvero prolungarsi oltre il periodo più lungo fissato dalla Conferenza al momento dell'approvazione dell'emendamento.
11. Uno Stato Membro che ha espresso formalmente il suo disaccordo su un emendamento può ritiralo in qualsiasi momento. Se la notifica di questo ritiro perviene al Direttore Generale dopo l'entrata in vigore del suddetto emendamento, questo entra in vigore per lo Stato Membro sei mesi dopo la data in cui è stata registrata detta notifica.
12. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento, la Convenzione può essere ratificata soltanto nella versione modificata.
13. Se il certificato di lavoro marittimo verte su questioni trattate da un emendamento alla Convenzione che è entrato in vigore:
a) uno Stato Membro che ha accettato tale emendamento non è tenuto ad estendere il beneficio della Convenzione ai certificati di lavoro marittimo rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che:
i) secondo il paragrafo 7 del presente articolo abbia espresso formalmente un disaccordo nei confronti dell'emendamento e non l'abbia ritirato; o
ii) secondo il paragrafo 8 a) del presente articolo abbia notificato che la sua accettazione è subordinata ad ulteriore notifica espressa da parte sua e non abbia accettato l'emendamento;
b) uno Stato Membro che ha accettato l'emendamento estende il beneficio della Convenzione ai certificati rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che ha notificato, secondo il paragrafo 8 b) del presente articolo, ma non applicherà l'emendamento per il periodo indicato al paragrafo 10 del presente articolo.
LINGUE UFFICIALI
Articolo XVI
Le versioni in francese e in inglese del testo della presente Convenzione fanno fede entrambe.
NOTE ESPLICATIVE SULLE REGOLE E IL CODICE DELLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO
1. La presente nota non fa parte della Convenzione sul lavoro marittimo. Essa ha il solo scopo di facilitarne la lettura.
2. La Convenzione si compone di tre parti distinte ma collegate fra loro: gli Articoli, le Regole e il Codice.
3. Gli articoli e le regole enunciano i diritti e i principi fondamentali nonchè gli obblighi principali degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione. Solo la Conferenza può modificare Articoli e Regole in base all'articolo 19 della Costituzione dell'ILO (cfr. articolo XIV della Convenzione)
4. Il Codice fornisce indicazioni su come applicare le regole. Esso si compone di una parte A (Standard obbligatori) e di una parte B (Linee Guida non obbligatorie). Il Codice può essere modificato seguendo la procedura semplificata descritta nell'articolo XV della Convenzione. Poichè esso contiene indicazioni dettagliate sulla maniera in cui le disposizioni devono essere applicate, le modifiche eventualmente apportate non dovranno ridurre la portata generale degli Articoli e delle Regole.
5. Le Regole ed il Codice sono articolati secondo aree generali identificate con i seguenti cinque titoli:
Titolo 1: Requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi
Titolo 2: Condizioni di impiego
Titolo 3: Alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa
Titolo 4: Tutela della salute, assistenza sanitaria, tutela del benessere e sicurezza sociale Titolo 5: Verifica di Conformità e applicazione delle disposizioni
6. Ogni titolo contiene dei gruppi di disposizioni connesse a un diritto o un principio (o a una misura di implementazione del titolo 5), con una numerazione corrispondente. In questo modo, il primo gruppo del Titolo 1 comprende la Regola 1.1, lo Standard A1.1 e la Linea Guida B1.1 relativa all'età minima.
7. La Convenzione ha i tre seguenti obiettivi:
a) stabilire, negli articoli e nelle regole, un insieme solido di diritti e di principi;
b) lasciare agli Stati Membri, grazie alle disposizioni del Codice, una maggiore flessibilità nel modo in cui attuare questi principi e diritti;
c) vigilare, attraverso il titolo 5, che i principi ed i diritti siano correttamente rispettati ed applicati.
8. La flessibilità di applicazione risulta essenzialmente da due elementi: il primo è la facoltà data a ogni Stato Membro, se necessario (cfr. articolo VI, paragrafo 3) di dare attuazione alle prescrizioni dettagliate nella parte A del Codice mettendo in opera misure equivalenti (come definito all'articolo VI, paragrafo 4.)
9. Il secondo elemento di flessibilità si rileva dalla formulazione, alquanto generale, delle prescrizioni obbligatorie delle numerose disposizioni della Parte A, in modo da lasciare maggiore spazio a determinate misure che dovranno essere prese a livello nazionale. In questo caso, sono forniti orientamenti per la loro attuazione nella Parte B, non obbligatoria, del Codice. In tal modo, gli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono verificare il tipo di misure che si prevede applichino in virtù dell'obbligo generale enunciato nella Parte A, nonchè le misure non necessariamente richieste. Ad esempio, lo Standard A4.1 prescrive che tutte le navi devono permettere un accesso rapido ai medicinali necessari per le cure mediche a bordo delle navi (paragrafo 1.b) e che "dispongano di una farmacia di bordo" (paragrafo 4.a).
Per assolvere in tutta buona fede a questo obbligo, non è chiaramente sufficiente mostrare di avere una farmacia a bordo di ogni nave. Un'indicazione più precisa di quello che è necessario per garantire che il contenuto della farmacia sia correttamente immagazzinato, utilizzato e conservato, è indicato nella Linea Guida B4.1.1 (paragrafo 4).
10. Gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione non sono vincolati dalle relative Linee Guida e, come è precisato nel Titolo 5 a proposito del controllo da parte dello Stato di approdo, le ispezioni riguarderanno solamente le prescrizioni pertinenti della presente Convenzione (articoli, regole e standard della parte A). Tuttavia, gli Stati Membri sono tenuti, ai termini del paragrafo 2 dell'articolo VI, a prevedere in modo adeguato a soddisfare gli obblighi che loro incombono in base alla parte A del Codice secondo le indicazioni contenute nella Parte B. Nel caso in cui, dopo aver opportunamente valutato le Linee Guida corrispondenti, uno Stato Membro decidesse di dare disposizioni differenti per l'immagazzinamento, l'utilizzazione e la conservazione del contenuto della farmacia, per prendere l'esempio già citato, secondo lo Standard della Parte A, allora tale sua decisione è accettabile. D'altro canto, nel seguire le Linee Guida della Parte B, lo Stato Membro interessato, così come gli organismi dell'ILO incaricati di controllare l'applicazione delle convenzioni internazionali sul lavoro, possono essere certi, senza ulteriori valutazioni, che le disposizioni prese dagli Stati Membri soddisfano in maniera adeguata gli obblighi enunciati nella parte A a cui si riferisce la linea guida.
Le regole e il codice
TITOLO I
CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER IL LAVORO DEI MARITTIMI(1) A BORDO DI UNA NAVE
Regola 1.1 - Età Minima
Scopo: assicurare che nessuna persona al di sotto dell'età minima lavori a bordo di una nave
1. Nessuna persona di età inferiore all'età minima può essere impiegata o ingaggiata o lavorare a bordo di una nave.
2. L'età minima al momento dell'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione è di 16 anni.
3. Per casi specifici il Codice prevede un'età minima superiore.
Standard A1.1 - Età minima
1. È vietato l'impiego, l'ingaggio o il lavoro a bordo di una nave di qualsiasi persona al di sotto dei 16 anni.
2. È vietato il lavoro notturno per un marittimo che abbia meno di 18 anni. Ai fini del presente Standard, il termine "notturno" è definito conformemente alla legislazione e alla pratica nazionale. Esso copre un periodo di almeno nove ore consecutive a partire da mezzanotte e che termina, al più tardi, alle 5 del mattino.
3. Una deroga alla stretta osservanza della restrizione concernente
il lavoro notturno può essere decisa dall'autorità competente
quando:
a) la formazione effettiva della gente di mare interessata nel quadro
di programmi e piani di studio stabiliti potrebbe essere
compromessa; oppure
b) la natura particolare di una mansione o un programma di formazione concordato, esige che la gente di mare interessata dalla deroga, lavori di notte e l'autorità decide, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, che questo lavoro non arrechi pregiudizio alla loro salute o al loro benessere.
4. È proibito l'impiego, l'ingaggio o il lavoro della gente di mare con meno di 18 anni quando il lavoro potrebbe compromettere la loro salute o sicurezza. Le tipologie di lavoro in questione saranno determinate dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, conformemente agli standard internazionali applicabili.
----------
(1) I termini "marittimo" e "gente di mare" saranno utilizzati come sinonimi nel testo.
Linea guida B1.1 Età Minima
1. Gli Stati Membri nello stabilire i regolamenti relativi alle condizioni di lavoro e di vita dovranno prestare particolare attenzione alle esigenze dei giovani di età inferiore ai 18 anni.
Regola 1.2 Certificato medico
Scopo: assicurare che tutta la gente di mare sia idonea, dal punto di vista medico, ad esercitare le proprie funzioni in mare
1. Nessun marittimo può lavorare a bordo di una nave se non è in possesso di un certificato medico attestante che egli è idoneo, dal punto di vista medico, ad esercitare le proprie funzioni.
2. Non sono previste eccezioni se non nei casi specificati dal Codice.
Standard A1.2 Certificato Medico
1. L'autorità competente esigerà che prima di iniziare a lavorare a bordo di una nave il marittimo sia in possesso di un certificato medico valido, che ne attesti l'idoneità dal punto di vista medico ad esercitare le proprie funzioni in mare.
2. Allo scopo di assicurare l'assoluta fedeltà dei certificati medici sullo stato di salute del marittimo riguardo alle funzioni da svolgere, l'autorità competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate e tenendo debitamente conto delle linee guida internazionali applicabili menzionate nella parte B del presente codice, determina la natura dell'esame medico e del certificato corrispondente.
3. Il presente Standard non pregiudica le disposizioni contenute nella Convenzione sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia, STCW'78 nella sua versione aggiornata. Un certificato medico emesso conformemente alle prescrizioni della STCW è accettato dall'autorità competente ai fini della Regola 1.2. Un certificato medico conforme nella sostanza a tali prescrizioni, nel caso di marittimi non coperti dalla STCW, è egualmente accettato.
4. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nei casi di un certificato concernente unicamente la capacità visiva, da una persona riconosciuta dall'autorità competente come persona qualificata ad emettere tali certificati. I medici devono avere completa indipendenza professionale nell'esercitare la loro valutazione medica seguendo le procedure previste per l'esame specifico.
5. In caso di rifiuto di emissione di un certificato o di limitazione imposta sull'attitudine al lavoro in particolare per quanto riguarda la durata, il campo di attività o la zona geografica, il marittimo può farsi esaminare nuovamente da un altro medico generico indipendente oppure da un arbitrato medico indipendente.
6. Il certificato medico attesta in particolare che:
a) l'udito e la vista dell'interessato, così come la percezione dei
colori, se si tratta di un marittimo al quale devono essere
affidati compiti per i quali l'idoneità al lavoro rischia di
essere diminuita dal daltonismo, sono tutti soddisfacenti;
b) il soggetto interessato non è colpito da nessun problema medico
che rischi di essere aggravato dal servizio in mare o di renderlo
inadatto a questo servizio o di mettere in pericolo la salute
delle altre persone a bordo.
7. A meno che non sia prescritto un periodo più breve, in ragione
delle specifiche funzioni che l'interessato dovrà svolgere o in
virtù della STCW'78, nella sua versione aggiornata:
a) un certificato medico resta valido per un periodo massimo di due
anni, a meno che il marittimo non abbia meno di 18 anni, nel qual
caso la durata massima di validità è pari ad un anno;
b) un certificato attinente alla percezione dei colori resta valido per un periodo massimo di sei anni.
8. Nei casi di urgenza, l'autorità competente può autorizzare un
marittimo a lavorare senza certificato medico valido fino al
porto di scalo successivo dove potrà farsi rilasciare un
certificato medico da un medico qualificato, a condizione che:
a) la durata di validità di questa autorizzazione non superi i tre mesi;
b) l'interessato sia in possesso di un certificato medico scaduto in data recente.
9. Se il periodo di validità di un certificato scade nel corso di un
viaggio, il certificato resta valido fino al porto di scalo
successivo dove il marittimo potrà farsi rilasciare un
certificato medico da un medico qualificato, a condizione che
questo periodo non ecceda i tre mesi.
10. I certificati medici dei marittimi a bordo di navi che
normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere
rilasciati anche in inglese.
Linea guida B1.2 Certificato medico
Linea guida B1.2.1 - Linee guida internazionali
1. L'autorità competente, i medici, gli esaminatori, gli armatori, i
rappresentanti della gente di mare e tutte le altre persone
coinvolte nello svolgimento delle visite mediche destinate a
determinare l'attitudine fisica della futura gente di mare e
della gente di mare già operativa, dovrebbero seguire le Linee
guida relative alla condotta degli esami medici di attitudine
precedenti l'imbarco e degli esami medici periodici della gente
di mare (ILO/OMS) comprese le ulteriori versioni e tutte le altre
linee guida internazionali applicabili pubblicate dall'ILO,
dall'IMO e dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità).
Regola 1.3 Formazione e qualificazioni
Scopo: assicurare che la gente di mare sia formata o qualificata per svolgere le proprie funzioni a bordo delle navi
1. Per lavorare a bordo di una nave, un marittimo deve aver seguito
una formazione professionale, essere titolare di un certificato
di competenza o essere qualificato da altro titolo per svolgere
le sue funzioni.
2. Il marittimo non deve essere autorizzato a lavorare a bordo di una
nave se non ha completato con successo un corso individuale sulla
sicurezza personale a bordo delle navi.
3. La formazione e i certificati conformi agli strumenti aventi
efficacia obbligatoria adottati dall'Organizzazione Marittima
Internazionale (IMO) sono considerati rispondenti alle
prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 della presente Regola.
4. Ogni Stato Membro che, al momento della ratifica della presente
Convenzione, è vincolato dalle disposizioni della Convenzione
(n. 74) sui certificati di marinaio qualificato del 1946, deve
continuare a soddisfare gli obblighi derivanti da questo
strumento, salvo che disposizioni a carattere obbligatorio siano
state adottate dall'IMO e siano entrate in vigore, o fino a
quando non siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore
della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 3
dell'articolo VIII, se questa data è precedente.
Regola 1.4 - Reclutamento e collocamento
Scopo: assicurare che la gente di mare abbia accesso a un sistema
efficiente e ben regolamentato di reclutamento e collocamento
della gente di mare
1. Tutta la gente di mare deve poter aver accesso a un sistema
efficiente, adeguato ed affidabile per trovare un impiego a bordo
di una nave senza spese.
2. I servizi di reclutamento e di collocamento della gente di mare
operanti sul territorio di un Stato Membro devono conformarsi
agli Standard enunciati nel Codice.
3. Ogni Stato Membro deve esigere, per quanto riguarda i marittimi
che lavorano a bordo delle navi battenti la sua bandiera, che gli
armatori che utilizzano servizi di reclutamento e di collocamento
della gente di mare situati in paesi o territori ai quali la
presente Convenzione non si applica, garantiscano che questi
servizi siano conformi alle prescrizioni enunciate nel Codice.
Standard A1.4 - Reclutamento e collocamento
1. Ogni Stato Membro che ha avviato un servizio pubblico di
reclutamento e collocamento della gente di mare assicura che
questo servizio sia gestito in maniera sistematica in modo da
proteggere e promuovere i diritti della gente di mare in materia
di impiego come enunciato nella presente Convenzione.
2. Laddove uno Stato Membro utilizzi servizi privati di reclutamento
e di collocamento della gente di mare, operanti sul suo
territorio, il cui scopo principale è il reclutamento e il
collocamento della gente di mare oppure servizi che reclutano e
collocano un numero non trascurabile di marittimi, essi non
possono esercitare la propria attività se non in virtù di un
sistema regolamentato di licenza o di certificazione o di altra
forma di regolamentazione. Un tale sistema è stabilito,
modificato o sostituito soltanto in seguito a consultazioni con
le organizzazioni degli armatori e della gente di mare
interessate. In caso di dubbio sull'applicabilità della presente
Convenzione a un dato servizio privato di reclutamento e
collocamento, la questione deve essere decisa dall'autorità
competente di ogni Stato Membro dopo consultazioni con le
organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate.
Si conviene di non incoraggiare una proliferazione eccessiva di
questi servizi privati di reclutamento e collocamento.
3. Le disposizioni del punto 2 della presente norma si applicano
anche, nella misura in cui sono definite adeguate dall'autorità
competente dopo consultazioni con le organizzazioni degli
armatori e della gente di mare interessate, ai servizi di
reclutamento e collocamento assicurati da una organizzazione di
gente di mare operante sul territorio di un Stato Membro per
fornire marittimi provenienti da quello Stato Membro, a navi che
battono la sua bandiera. I servizi interessati da questo
paragrafo sono quelli che soddisfano le seguenti condizioni:
a) il servizio di reclutamento e collocamento è gestito
conformemente a un contratto collettivo concluso tra detta
organizzazione e un armatore;
b) sia l'organizzazione della gente di mare che l'armatore si trovano sul territorio dello
Stato Membro;
c) lo Stato Membro dispone di una legislazione nazionale o di una
procedura per autorizzare o registrare il contratto collettivo
che permette l'esercizio del servizio di reclutamento e di
collocamento;
d) il servizio di reclutamento e di collocamento è gestito in
maniera sistematica attraverso misure comparabili a quelle
previste al paragrafo 5 del presente Standard, atte a proteggere
e promuovere i diritti della gente di mare in materia di impiego.
4. Nessuna disposizione contenuta nella presente norma o nella Regola 1.4 può:
a) impedire ad un Stato Membro di garantire un servizio pubblico
gratuito di reclutamento e di collocamento della gente di mare
nel quadro di una politica volta a soddisfare le esigenze dei
marittimi e degli armatori, sia che questo servizio faccia parte
o sia collegato ad un servizio pubblico di impiego aperto a tutti
i lavoratori e datori di lavoro o che agisca in coordinamento con
loro,
b) imporre a un Stato Membro l'obbligo di introdurre un sistema per
la gestione dei servizi privati di reclutamento e di collocamento
della gente di mare sul suo territorio.
5. Uno Stato Membro che adotta il sistema menzionato al paragrafo 2
del presente Standard deve almeno, per mezzo di leggi o altre
misure:
a) vietare ai servizi di reclutamento e di collocamento della gente
di mare di fare ricorso a mezzi, meccanismi o liste volte ad
impedire o dissuadere i marittimi dall'ottenere un impiego per il
quale possiedono i requisiti richiesti;
b) impedire che onorari o altre spese siano fatturate al marittimo,
direttamente o indirettamente, per il reclutamento, il
collocamento o l'ottenimento di un impiego, al di fuori del costo
che il marittimo deve sostenere per ottenere un certificato
medico nazionale obbligatorio, il libretto di navigazione
nazionale e un passaporto oppure altro documento personale di
viaggio, salvo il costo dei visti che dovranno essere a carico
dell'armatore;
c) assicurarsi che i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare operanti sul suo territorio:
i) tengano a disposizione, ai fini ispettivi da parte dell'autorità
competente, un registro aggiornato di tutta la gente di mare da
loro reclutata o collocata;
ii) si assicurino che, prima dell'arruolamento o nel corso del
processo di arruolamento, il marittimo sia informato dei diritti
e dei doveri enunciati nel loro contratto di lavoro e che siano
prese le disposizioni necessarie perchè questi possa esaminare
il proprio contratto prima e dopo la firma e che una copia del
contratto gli venga consegnata;
iii) verifichino che la gente di mare da loro reclutata o collocata
possegga i requisiti richiesti e abbia i documenti necessari per
l'impiego in questione, e che i contratti di arruolamento
marittimo siano conformi alla legislazione e a ogni
contrattazione collettiva inclusa nel contratto;
iv) si assicurino, ove possibile, che l'armatore abbia i mezzi per
evitare che la gente di mare rimanga bloccata in un porto
straniero;
v) esaminino e rispondano a qualsiasi reclamo relativo alla loro
attività e avvisino l'autorità competente dei reclami per i
quali non è stata trovata alcuna soluzione;
vi) creino un sistema di protezione, sotto forma di assicurazione o
misura equivalente appropriata, per indennizzare il marittimo che
abbia subito perdite pecuniarie dovute al mancato servizio di
reclutamento e di collocamento o al fatto che l'armatore, in
virtù del contratto di arruolamento marittimo, non abbia
adempiuto ai propri obblighi verso di essa.
6. L'autorità competente deve sorvegliare e controllare attentamente
tutti i servizi di reclutamento e collocamento della gente di
mare operanti sul suo territorio. Ogni licenza o certificato
oppure altra autorizzazione che permetta di gestire un servizio
privato sul territorio è concessa o rinnovata soltanto se
soddisfa la legislazione nazionale vigente in materia di
reclutamento e collocamento.
7. L'autorità competente deve garantire che sussistano adeguati
meccanismi e procedure al fine di indagare, se necessario, sui
reclami relativi alle attività dei servizi di reclutamento e
collocamento dei marittimi, con il concorso, se del caso, dei
rappresentanti degli armatori e della gente di mare.
8. Ogni Stato Membro che abbia ratificato la presente Convenzione,
deve, ove possibile, informare il suo personale marittimo sui
problemi che possono derivare dall'arruolamento su una nave
battente la bandiera di uno Stato che non ha ratificato questa
Convenzione, finchè non è accertato che siano stati applicati
Standard equivalenti a quelli fissati dalla Convenzione stessa.
Le misure prese a questo scopo dallo Stato Membro che ha
ratificato la Convenzione non devono essere in contrasto con il
principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai
trattati ai quali hanno aderito i due Paesi interessati.
9. Ogni Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione deve
esigere che gli armatori di navi battenti la sua bandiera che
utilizzano servizi di reclutamento e collocamento della gente di
mare situati in paesi o territori ai quali non è applicata la
presente Convenzione, devono assicurarsi, ove possibile, che
questi servizi rispettino le prescrizioni del presente Standard.
10. Nessuna disposizione del presente Standard può ridurre gli
obblighi e le responsabilità degli armatori o di uno Stato
Membro per quanto concerne le navi battenti la sua bandiera.
Linea guida B1.4 - Reclutamento e collocamento
Linea guida B1.4.1 - Linee guida organizzative e operative
1. Nell'adempiere ai suoi obblighi ai sensi del paragrafo 1 dello Standard A1.4, l'autorità competente dovrebbe:
a) adottare le misure necessarie per promuovere una cooperazione
efficace tra i servizi di reclutamento e collocamento della gente
di mare sia pubblici sia privati;
b) considerare le esigenze dell'industria marittima a livello
nazionale e internazionale, con la partecipazione degli armatori,
della gente di mare e dei centri di formazione interessati,
durante l'elaborazione di programmi di formazione dei marittimi
che, a bordo, ricoprano responsabilità correlate alla sicurezza
della navigazione ed alla prevenzione dell'inquinamento;
c) stipulare opportuni accordi volti alla cooperazione delle
organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di
mare per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi pubblici
di reclutamento e collocamento della gente di mare, laddove esse
esistano;
d) determinare, rispettando il diritto alla privacy e la necessità
di proteggere la riservatezza, condizioni secondo le quali i dati
personali relativi ai marittimi possono essere trattati dai
servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare, ivi
compresi la raccolta, la conservazione, il controllo e la
comunicazione di tali dati a terzi;
e) creare un meccanismo per la raccolta ed analisi di tutte le
informazioni pertinenti al mercato del lavoro marittimo, inclusa
l'offerta attuale e prevedibile della gente di mare facente parte
dell'equipaggio, classificata per età, sesso, grado e qualifiche
di bordo, secondo le esigenze del settore, considerando la
raccolta dei dati sull'età o il sesso ammissibile soltanto a
fini statistici o se utilizzata nel quadro di un programma volto
a prevenire qualsiasi tipo di discriminazione fondata sull'età o
sul sesso;
f) vigilare che il personale responsabile della supervisione dei
servizi pubblici e privati di reclutamento e collocamento dei
marittimi che a bordo ricopre responsabilità relative alla
sicurezza della navigazione ed alla prevenzione dell'inquinamento
sia opportunamente formato, abbia una esperienza riconosciuta di
servizio in mare e possegga una conoscenza adeguata
dell'industria marittima, anche in relazione agli strumenti
internazionali marittimi sulla formazione, i certificati di
competenza e gli standard del lavoro;
g) stabilire standard operativi ed adottare codici di condotta e
pratiche etiche per i servizi di reclutamento e collocamento
della gente di mare;
h) esercitare un controllo del sistema di licenze o certificazioni nel quadro di un sistema di standard di qualità.
2. Al momento dell'introduzione del sistema menzionato al paragrafo 2
dello Standard A1.4, ogni Stato Membro dovrebbe esigere dai
servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare,
situati sul suo territorio, che sviluppino e mantengano procedure
operative verificabili. Dette procedure operative per i servizi
privati di reclutamento e collocamento della gente di mare e,
nella misura in cui esse sono applicabili, per i servizi pubblici
di reclutamento e collocamento della gente di mare dovrebbero
riguardare i seguenti punti:
a) gli esami medici, i documenti di identità della gente di mare e
tutte le altre formalità richieste ad un marittimo per ottenere
un impiego;
b) la tenuta, nel rispetto della privacy e della riservatezza, di
registri completi e dettagliati della gente di mare coperti dal
loro sistema di reclutamento e collocamento, i quali dovrebbero
almeno includere le seguenti informazioni:
i) le qualifiche della gente di mare;
ii) il loro stato di servizio;
iii) i dati personali relativi all'impiego;
iv) i dati medici relativi all'impiego;
c) la tenuta aggiornata delle liste delle navi alle quali i servizi
di reclutamento e collocamento forniscono i marittimi e la
garanzia dell'esistenza di un mezzo per contattare questi servizi
in qualsiasi momento in caso di urgenza;
d) le procedure atte ad assicurare che i servizi di reclutamento e
collocamento della gente di mare o il loro personale non
sfruttino la gente di mare allorquando si tratta di ottenere un
ingaggio a bordo di specifiche navi o da parte di specifiche
compagnie;
e) le procedure volte ad evitare i rischi di sfruttamento della gente
di mare derivanti dalla rimessa di anticipi sul salario o di ogni
altra transazione finanziaria conclusa tra l'armatore e la gente
di mare e trattata con i servizi di reclutamento e collocamento
della gente di mare;
f) la necessità di fare conoscere chiaramente le spese che la gente
di mare deve eventualmente sostenere a proprio carico per il
reclutamento;
g) la necessità di vigilare che marittimi siano informati su tutte
le condizioni particolari applicabili al lavoro per cui devono
essere ingaggiati, nonchè sulle politiche adottate dall'armatore
per quello che concerne il loro impiego;
h) le procedure stabilite per trattare i casi di incompetenza o di
indisciplina conformemente ai principi di giustizia secondo la
legislazione e la pratica nazionale e, ove applicabile, le
contrattazioni collettive;
i) le procedure atte ad assicurare, ove possibile, che tutti i
certificati e documenti obbligatori presentati dalla gente di
mare per ottenere un impiego siano aggiornati e non ottenuti
fraudolentemente e che siano altresì verificati requisiti
professionali;
j) le procedure atte ad assicurare che le richieste di informazione o
di notizie formulate dai parenti del marittimo, quando è
imbarcato, siano trattate senza indugio, con benevolenza e senza
spese;
k) la verifica che le condizioni di lavoro a bordo delle navi sulle
quali è collocato il marittimo siano conformi ai contratti
collettivi applicabili conclusi tra un armatore e una
organizzazione rappresentativa della gente di mare, e, quale
linea di condotta, la messa a disposizione di marittimi per i
soli armatori che offrono loro condizioni di impiego conformi
alla legislazione o ai contratti collettivi applicabili.
3. La cooperazione internazionale tra gli Stati Membri e le
organizzazioni pertinenti dovrebbe essere incoraggiata,
specialmente per quanto riguarda:
a) lo scambio sistematico di informazioni sull'industria e sul
mercato del lavoro marittimo, su base bilaterale, regionale e
multilaterale;
b) lo scambio di informazioni sulla legislazione del lavoro marittimo;
c) l'armonizzazione delle politiche, dei metodi di lavoro e della
legislazione relativa al reclutamento ed al collocamento della
gente di mare;
d) il miglioramento delle procedure e delle condizioni di
reclutamento e di collocamento della gente di mare sul piano
internazionale;
e) la pianificazione della manodopera, tenuto conto della offerta e
della domanda di marittimi e delle esigenze dell'industria
marittima.
TITOLO 2
CONDIZIONI DI IMPIEGO
Regola 2.1 - Contratto di arruolamento marittimo
Obiettivo: Assicurare alla gente di mare un contratto di arruolamento marittimo equo
1. Le condizioni di impiego di un marittimo sono definite o
menzionate in un contratto redatto in termini chiari avente
efficacia obbligatoria e devono essere conformi alle norme
enunciate nel Codice.
2. Il contratto di arruolamento deve essere accettato dal marittimo a
condizioni tali che l'interessato abbia il tempo disponibile di
esaminarne le clausole e le condizioni, di chiedere consiglio e
di accettarle liberamente prima della sua sottoscrizione.
3. Compatibilmente con la legislazione e la pratica dello Stato
Membro, il contratto di arruolamento del marittimo si intende
comprensivo delle norme contenute nelle contrattazioni collettive
applicabili.
Standard A2.1 - Contratto di arruolamento marittimo
1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che preveda che le navi che battono la sua bandiera rispettino le seguenti prescrizioni:
a) a bordo delle navi battenti la sua bandiera, la gente di mare deve
essere in possesso di un contratto di arruolamento marittimo
firmato dal marittimo e dall'armatore o da un suo rappresentante
(o per coloro che non sono dipendenti, di un documento attestante
l'esistenza di un accordo contrattuale o a questo assimilabile)
che garantisca condizioni di lavoro e di vita a bordo dignitose,
così come previsto dalla presente Convenzione;
b) il marittimo che sottoscrive un contratto di arruolamento deve
poter esaminare il documento in questione e chiedere consiglio
prima di firmarlo e disporre di ogni altra adeguata facilitazione
atta a garantire che egli abbia liberamente stipulato l'accordo e
sia debitamente informato sui propri diritti e responsabilità;
c) l'armatore e il marittimo interessati conservano entrambi una copia originale firmata del contratto di arruolamento marittimo;
d) sono adottate misure per assicurare che la gente di mare, incluso
il comandante della nave, possa ottenere a bordo, senza
difficoltà, informazioni chiare sulle condizioni del loro
impiego e che i funzionari delle autorità competenti, comprese
quelle dei porti dove fa scalo la nave, possano accedere
anch'essi a tali informazioni, ivi compresa la copia del
contratto di arruolamento marittimo;
e) i marittimi ricevono un documento in cui è riportato il loro stato di servizio a bordo della nave.
2. Laddove il contratto di arruolamento marittimo sia costituito in
tutto o in parte da una contrattazione collettiva, una copia di
tale contrattazione deve essere disponibile a bordo. Quando il
contratto di arruolamento marittimo e i contratti collettivi
applicabili non sono in lingua inglese, i seguenti documenti
devono essere disponibili anche in inglese (fatta eccezione delle
navi che effettuano solo traffico nazionale):
a) una copia del contratto;
b) le parti del contratto collettivo di categoria soggette ad
ispezione da parte dello Stato del Porto, conformemente alle
disposizioni della Regola 5.2 della presente Convenzione.
3. Il documento di cui al paragrafo 1 e) del presente Standard non fa
riferimento alla qualità del lavoro del marittimo nè fornisce
informazioni riguardo al salario. La legislazione nazionale
determina la forma, le annotazioni da riportare e le modalità da
registrare nel documento.
4. Ogni Stato Membro definisce le annotazioni da includere in tutti i
contratti di arruolamento marittimo secondo la legislazione
nazionale. Il contratto di arruolamento marittimo conterrà, in
ogni caso, le seguenti indicazioni:
a) il nome completo del marittimo, la sua data di nascita o età, nonchè il luogo di nascita;
b) il nome e l'indirizzo dell'armatore;
c) il luogo e la data della stipula del contratto di arruolamento marittimo;
d) la funzione alla quale il marittimo deve essere destinato;
e) l'importo del salario del marittimo o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo;
f) l'importo delle ferie annuali retribuite o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo;
g) la modalità di cessazione del contratto e le relative condizioni, in particolare:
i.) se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, le condizioni
secondo le quali ciascuna parte potrà recedere come il periodo
di preavviso, che non deve essere più breve per l'armatore
rispetto al marittimo;
ii.) se il contratto è stipulato a tempo determinato, la data di scadenza;
iii.) se il contratto è stipulato per un viaggio, il porto di
destinazione e la data di scadenza dell'arruolamento del
marittimo dopo l'arrivo in porto;
h) le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sociale che devono essere assicurate ai marittimi da parte
dell'armatore;
i) il diritto del marittimo al rimpatrio;
j) laddove possibile, il richiamo agli accordi della contrattazione collettiva;
k) ogni altra annotazione che la legislazione nazionale richiede.
5. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che stabilisce la durata
minima di preavviso da parte del marittimo e dell'armatore per la
cessazione anticipata del contratto di arruolamento marittimo.
Questi periodi di preavviso sono stabiliti a seguito di
consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente
di mare interessata e non potranno essere inferiori ai 7 giorni.
6. È possibile dare un preavviso di durata inferiore al minimo nelle
circostanze riconosciute dalla legislazione nazionale o dai
contratti collettivi applicabili che giustificano la cessazione
del contratto di lavoro con un preavviso più breve o senza
preavviso. Nel determinare queste circostanze, lo Stato Membro si
assicura che sia presa in considerazione l'esigenza del marittimo
di recedere, senza penalità, dal contratto di arruolamento con
un preavviso più breve o senza preavviso, per gravi motivi di
famiglia o personali.
Linea guida B2.1 - Contratto di arruolamento marittimo
Linea guida B2.1.1 - Stato di servizio
1. Nel determinare le principali informazioni che devono figurare
nello stato di servizio indicato al paragrafo 1 e) dello Standard
A2.1, ogni Stato Membro dovrebbe assicurarsi che il documento in
oggetto contenga informazioni sufficienti, accompagnate dalla
traduzione in inglese, per agevolare l'acquisizione di un altro
impiego o per soddisfare le condizioni di servizio in mare
richieste ai fini dell'avanzamento o della promozione. Un
libretto di navigazione può soddisfare le prescrizioni del
paragrafo 1 e).
Regola 2.2 Salari
Obiettivo: Assicurare ai marittimi la retribuzione per il loro servizio
1. Tutti i marittimi devono essere retribuiti regolarmente e
integralmente per il lavoro eseguito, conformemente al proprio
contratto di arruolamento.
Standard 2.2 - Salari
1. Ogni Stato Membro deve esigere che le somme dovute al marittimo
che lavora a bordo di navi battenti la sua bandiera siano versate
a intervalli non superiori a un mese in conformità alle
disposizioni dei contratti collettivi applicabili.
2. Il marittimo riceve un estratto conto mensile degli importi che
gli sono dovuti e di quanto gli è stato versato; su tale
estratto devono figurare i salari, i pagamenti supplementari e il
tasso di cambio applicato, se il versamento è stato effettuato
in una valuta o ad un tasso diverso da quelli convenuti.
3. Ogni Stato Membro deve esigere che l'armatore prenda misure, quali
quelle indicate al paragrafo 4 del presente Standard, per dare al
marittimo la possibilità di far pervenire una parte o la
totalità della sua retribuzione alla propria famiglia, o a
persone a suo carico oppure agli aventi diritto.
4. Le misure da prendere per assicurare che il marittimo possa far pervenire la propria retribuzione alle famiglie includono:
a) un sistema che permetta al marittimo di richiedere, all'inizio o
durante il proprio servizio, che una parte del salario sia
regolarmente versato alla propria famiglia, mediante bonifici
bancari o mezzi analoghi;
b) l'obbligo che questi versamenti siano effettuati alla scadenza
convenuta e direttamente alla persona o alle persone indicate dal
marittimo.
5. Qualsiasi spesa relativa al servizio indicato ai paragrafi 3 e 4
del presente Standard deve essere di un importo ragionevole e,
salvo disposizioni contrarie, il tasso di cambio applicato
dovrà, conformemente alla legislazione nazionale, corrispondere
al tasso corrente del mercato o al tasso ufficiale pubblicato e
non potrà essere sfavorevole al marittimo.
6. Ogni Stato Membro che adotta leggi o regolamenti che disciplinano
i salari della gente di mare deve tenere in debita considerazione
le Linee Guida enunciate nella parte B del Codice.
Linea guida B2.2 - Salari
Linea guida B2.2.1 - Definizioni particolari
1. Ai fini della presente linea guida l'espressione:
a) marinaio qualificato designa qualsiasi marittimo che si ritiene
possegga la competenza professionale necessaria per assolvere
compiti la cui esecuzione può essere richiesta a un marinaio
destinato al servizio di coperta, diverso dai compiti del
personale addetto alla sorveglianza o specializzato, oppure ad
ogni marittimo definito come tale dalla legislazione o pratica
nazionale o in virtù di una contrattazione collettiva;
b) salario o paga base indica la remunerazione percepita, quali che
ne siano gli elementi, per l'orario normale di lavoro, con
l'esclusione del pagamento delle ore di lavoro straordinario,
premi, gratifiche, indennità, congedi pagati ed altri emolumenti
complementari;
c) salario forfettario indica un salario composto dal salario base e
da altre prestazioni collegate al salario; il salario forfettario
può includere la remunerazione di tutte le ore di lavoro
straordinario effettuato e tutte le altre prestazioni collegate
al salario, oppure solo alcune prestazioni in caso di
corresponsione parziale;
d) ore di lavoro indica il tempo durante il quale la gente di mare è tenuta a lavorare per conto della nave;
e) lavoro straordinario indica le ore di lavoro effettuate oltre l'orario normale di lavoro.
Linea guida B2.2.2 - Calcolo e pagamento
1. Per il marittimo che riceve una remunerazione separata per le ore di straordinario effettuate:
a) la durata normale del lavoro in mare e in porto non dovrebbe, ai
fini del calcolo del salario, essere superiore ad otto ore al
giorno;
b) ai fini del calcolo delle ore di straordinario, il numero di ore
settimanali, remunerate dal salario o paga base, dovrebbe essere
fissato dalla legislazione nazionale, se non è stato stabilito
da contrattazioni collettive, ma non dovrebbe essere superiore
alle 48 ore; le contrattazioni collettive possono prevedere un
trattamento diverso ma non meno favorevole;
c) la tariffa o le tariffe stabilite per la remunerazione delle ore
di straordinario, che dovrebbero essere superiori di almeno il 25
per cento della tariffa oraria del salario o della paga base,
dovrebbero essere stabilite dalla legislazione nazionale o da
contratti collettivi, a seconda dei casi;
d) il comandante, o una persona da lui designata, dovrebbe tenere un
registro di tutte le ore di straordinario effettuate che dovrebbe
essere controfirmato dal marittimo ad intervalli non superiori ad
un mese.
2. Per il marittimo il cui salario è integralmente o parzialmente forfettario:
a) il contratto di arruolamento marittimo dovrebbe chiaramente
specificare, se del caso, il numero di ore di lavoro stabilite
che il marittimo deve effettuare per la remunerazione prevista,
nonchè tutte le indennità supplementari che potrebbero essergli
dovute oltre al salario forfettario e in quali circostanze;
b) quando le ore di straordinario sono pagabili per le ore di lavoro
effettuate al di fuori di quelle coperte dal salario forfettario,
la tariffa oraria dovrebbe essere superiore al 25 per cento della
tariffa oraria di base corrispondente alle ore normali di lavoro
tale come definito al paragrafo 1 della presente linea guida; lo
stesso principio dovrebbe essere applicato alle ore di
straordinario incluse nel salario forfettario;
c) per la parte del salario integralmente o parzialmente forfettario
che corrisponde alle ore normali di lavoro, come definito al
paragrafo 1 a) della presente linea guida, la remunerazione non
dovrebbe essere inferiore al salario minimo applicabile;
d) per il marittimo il cui salario è parzialmente forfettario
dovrebbero essere tenuti e controfirmati come previsto al
paragrafo 1 d) della presente linea guida, dei registri
contenenti tutte le ore straordinario effettuate.
3. La legislazione nazionale o i contratti collettivi possono
prevedere che le ore di straordinario o il lavoro effettuato nei
giorni di riposo settimanali o in giorni festivi siano compensati
almeno con un periodo equivalente di non servizio a bordo, o con
un congedo supplementare al posto della retribuzione o qualsiasi
altra indennità compensativa prevista.
4. La legislazione nazionale adottata dopo aver consultato le
organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di
mare o, secondo i casi, i contratti collettivi dovrebbero tenere
conto dei seguenti principi:
a) una remunerazione uguale per un lavoro di pari valore dovrebbe
essere applicata a tutti i marittimi che lavorano sulla stessa
nave, senza discriminazioni basate su razza, colore, sesso,
religione, opinioni politiche, origine nazionale o origine
sociale;
b) il contratto di arruolamento marittimo indicante i salari
applicabili o le tariffe dei salari dovrebbe essere disponibile a
bordo; informazioni sul totale dei salari o le relative tariffe
dovrebbero essere a disposizione del marittimo consegnandogli
almeno una copia firmata dell'informazione corrispondente scritta
in una lingua a lui comprensibile oppure sistemando una copia del
contratto in un luogo accessibile all'equipaggio oppure
ricorrendo ad ogni altro mezzo appropriato;
c) i salari dovrebbero essere corrisposti in moneta a corso legale,
all'occasione, con bonifici bancari, assegni bancari o postali o
vaglia;
d) alla fine dell'arruolamento tutta la remunerazione dovuta dovrebbe essere corrisposta senza indebito ritardo;
e) sanzioni adeguate o altre misure appropriate dovrebbero essere
imposte dall'autorità competente nei confronti di un armatore
che indebitamente ritardi o non effettui il pagamento di tutta la
remunerazione dovuta;
f) i salari dovrebbero essere versati direttamente sul conto bancario
designato dal marittimo, a meno che non chieda egli stesso per
iscritto di disporre diversamente;
g) fatte salve le disposizioni del punto h) del presente paragrafo,
l'armatore non dovrebbe limitare in nessun modo la libertà del
marittimo di disporre del proprio salario;
h) le ritenute sul salario dovrebbero essere consentite solo se:
i. espressamente previsto dalla legislazione nazionale o da un
contratto collettivo applicabile e il marittimo sia stato
informato, nel modo ritenuto il più appropriato dall'autorità
competente, sulle modalità secondo le quali sono effettuate
queste ritenute;
ii. dette ritenute non superano nella totalità un limite
eventualmente stabilito dalla legislazione nazionale, dal
contratto collettivo o da sentenze del giudice;
i) nessuna ritenuta dovrebbe essere effettuata sulla remunerazione del marittimo per l'ottenimento o la conservazione dell'impiego;
j) nei confronti del marittimo dovrebbero essere vietate ammende
pecuniarie diverse da quelle autorizzate dalla legislazione
nazionale, dal contratto collettivo o altre misure ;
k) l'autorità competente dovrebbe essere abilitata ad ispezionare i
magazzini e i servizi disponibili a bordo al fine di assicurarsi
che siano praticati prezzi equi e ragionevoli a beneficio della
gente di mare interessata;
l) nella misura in cui i crediti dei marittimi relativi ai salari ed
altre somme dovute per il loro impiego non fossero garantiti
conformemente alla Convenzione Internazionale del 1993 sui
privilegi ed ipoteche marittime, detti crediti dovrebbero essere
protetti conformemente alla Convenzione (n. 173) del 1992 sulla
protezione dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del
loro datore di lavoro.
5. Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni
rappresentative degli armatori e della gente di mare, dovrebbe
stabilire delle procedure per istruire i reclami relativi a tutte
le questioni contemplate dalla presente linea guida.
Linea guida B2.2.3 - Salari minimi
1. Fatto salvo il principio della libera contrattazione collettiva,
ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni
rappresentative degli armatori e della gente di mare, dovrebbe
stabilire delle procedure per fissare i salari minimi della gente
di mare. Le organizzazioni rappresentative degli armatori e della
gente di mare dovrebbero partecipare alla definizione di queste
procedure.
2. Nello stabilire tali procedure e nel fissare i salari minimi, si
dovrebbero tenere in debito conto gli standard internazionali del
lavoro relativi ai salari minimi nonchè i seguenti principi:
a) il livello dei salari minimi dovrebbe tenere conto della natura
dell'impiego marittimo, del livello di composizione
dell'equipaggio delle navi e della durata normale dell'orario di
lavoro della gente di mare;
b) il livello dei salari minimi dovrebbe essere proporzionato
all'evoluzione del costo della vita e delle esigenze della gente
di mare.
3. L'autorità competente dovrebbe assicurare che:
a) i salari corrisposti non siano inferiori a quanto stabilito nei
contratti collettivi mediante un sistema di controllo e di
sanzioni;
b) qualsiasi marittimo, remunerato ad una tariffa inferiore al
salario minimo, possa recuperare, attraverso una procedura
giudiziaria o di altra natura, rapida e poco onerosa, l'importo
che gli è dovuto.
Linea guida B2.2.4 - Importo mensile minimo del salario o della paga base dei marinai qualificati
1. Il salario o la paga base per un mese civile di servizio di un
marinaio qualificato non dovrebbe essere inferiore all'importo
stabilito periodicamente dalla Commissione Marittima Paritetica o
da altro organo autorizzato dal Consiglio di amministrazione
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Su decisione del
Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale notificherà
agli Stati Membri dell'Organizzazione qualsiasi revisione
dell'importo stabilito.
2. Nessuna disposizione indicata nella presente linea guida può
condizionare gli accordi collettivi tra armatori, o le loro
organizzazioni e le organizzazioni della gente di mare per quanto
riguarda la regolamentazione delle condizioni minime di impiego,
sempre che tali condizioni siano riconosciute dall'autorità
competente.
Regola 2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo
Obiettivo: garantire alla gente di mare che l'orario di lavoro e di riposo sia regolamentato
1. Ogni Stato Membro assicura la regolamentazione dell'orario di lavoro o di riposo della gente di mare.
2. Ogni Stato Membro fissa il numero massimo di ore di lavoro o il
numero minimo di ore di riposo su un periodo stabilito
conformemente alle disposizioni del Codice.
Standard A2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo
1. Ai fini del presente Standard per:
a) orario di lavoro s'intende il tempo durante il quale il marittimo è tenuto ad effettuare un lavoro a servizio della nave;
b) orario di riposo s'intende il tempo che non è compreso nelle ore
di lavoro; questa espressione non include le interruzioni di
breve durata.
2. Nei limiti indicati ai paragrafi da 5 a 8 del presente Standard,
ogni Stato Membro fissa il numero massimo di ore di lavoro che
non deve essere superato durante un periodo stabilito oppure il
numero minimo di ore di riposo che deve essere concesso durante
un periodo stabilito.
3. Ogni Stato Membro riconosce che lo standard relativo alla durata
del lavoro per la gente di mare, come per gli altri lavoratori,
è di otto ore con un giorno di riposo alla settimana, oltre al
riposo corrispondente alle festività nazionali. Tuttavia, nulla
impedisce ad uno Stato Membro di adottare disposizioni miranti ad
autorizzare o registrare una contrattazione collettiva che fissi
gli orari normali di lavoro della gente di mare più favorevoli
rispetto a quanto indicato nello Standard stesso.
4. Nel definire le norme nazionali, ogni Stato Membro terrà conto
dei pericoli che comporta un affaticamento eccessivo della gente
di mare, specialmente per quelli i cui compiti incidono sulla
sicurezza della navigazione e sulla gestione in sicurezza
dell'esercizio della nave.
5. I limiti delle ore di lavoro o di riposo sono stabiliti come segue:
a) il numero massimo di ore di lavoro non deve superare:
i. 14 ore per un periodo di 24 ore
ii. 72 ore per un periodo di sette giorni
oppure
b) il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a:
i. 10 ore per un periodo di 24 ore
ii. 77 ore per un periodo di sette giorni.
6. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due
periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata
di sei ore consecutive e l'intervallo tra due periodi consecutivi
di riposo non dovrà superare le 14 ore.
7. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le
esercitazioni prescritte dai regolamenti e dalle normative
nazionali sono svolti in modo da ridurre al minimo il disturbo
nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare
affaticamento.
8. Nelle situazioni in cui il marittimo è in disponibilità di
chiamate, ad esempio quando un locale macchine non è presidiato,
egli beneficia di un periodo di riposo compensativo adeguato se
la durata normale del suo riposo è stata interrotta da chiamate
di lavoro.
9. Se non esiste nè contrattazione collettiva nè arbitrato oppure
se l'autorità competente decide che le disposizioni della
contrattazione collettiva o dell'arbitrato siano insufficienti
per quello che riguarda i paragrafi 7 e 8 del presente Standard,
l'autorità competente fissa le disposizioni miranti ad
assicurare un riposo sufficiente alla gente di mare interessata.
10. Ogni Stato Membro deve esigere che in un locale di facile accesso
sia affissa una tabella che riporti l'organizzazione del lavoro a
bordo, contenente, per ogni funzione, almeno:
a) il programma del servizio in navigazione e in porto;
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di
riposo prescritte dalla legislazione nazionale o dalla
contrattazione collettiva applicabile.
11. La tabella di cui al paragrafo 10 del presente Standard è
definita secondo un modello standardizzato, nella o nelle lingue
di lavoro della nave, nonchè in lingua inglese.
12. Ogni Stato Membro deve esigere che siano tenuti aggiornati dei
registri che riportino le ore quotidiane di lavoro o di riposo
della gente di mare in modo da verificarne la conformità con i
paragrafi da 5 a 11 del presente Standard. Tali registri seguono
un modello standardizzato stabilito dall'autorità competente
tenendo conto delle linee guida disponibili dell'ILO oppure
qualsiasi modello standardizzato stabilito dall'ILO. Le lingue
utilizzate per i registri sono quelle indicate al paragrafo 11
del presente articolo. Il marittimo riceve una copia del
riepilogo individuale mensile del registro che lo riguarda, che
deve essere firmata dal marittimo e dal comandante o da persona
autorizzata da quest'ultimo.
13. Nessuna delle disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 del
presente Standard impedisce ad uno Stato Membro di adottare una
legislazione nazionale o una procedura che consenta all'autorità
competente di autorizzare o registrare contratti collettivi che
prevedono deroghe ai limiti fissati. Tali deroghe devono, nella
misura del possibile, essere conformi alle disposizioni del
presente Standard ma possono tener conto di periodi di congedo
più frequenti o più lunghi oppure concedere riposi compensativi
ai marittimi di guardia o ai marittimi a bordo di navi che
effettuano viaggi di breve durata.
14. Nulla del presente Standard inficia il diritto del comandante di
una nave di esigere da un marittimo di effettuare delle ore di
lavoro necessarie a garantire la sicurezza immediata della nave,
delle persone a bordo o del carico oppure per portare soccorso ad
altre navi o persone in pericolo in mare. All'occasione il
comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di
riposo ed esigere che un marittimo effettui delle ore di lavoro
ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta
raggiunta una situazione di normalità, il comandante si
assicurerà che il marittimo impegnato in attività lavorative in
un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato
periodo di riposo.
Linea guida B2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo
Linea guida B2.3.1 - Giovani marittimi
In mare come nei porti, si dovrebbero applicare le seguenti
disposizioni a tutti i giovani marittimi di età inferiore ai 18 anni:
a) l'orario di lavoro non dovrà superare le otto ore giornaliere e
40 ore settimanali; gli interessati non dovrebbero effettuare ore
di lavoro straordinario salvo nei casi legati a motivi di
sicurezza;
b) dovrebbe essere previsto per ciascun pasto un periodo di tempo
adeguato ed una pausa di almeno un'ora garantita per il pasto
principale;
c) un periodo di riposo di 15 minuti dovrebbe essere concesso ogni due ore di lavoro consecutive.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 della presente linea guida eccezionalmente non si applicano qualora:
a) non fossero conciliabili per i giovani marittimi addetti al
servizio di guardia sul ponte o nella sala macchine o al servizio
mensa o quando il lavoro organizzato a turni non dovesse
permetterlo;
b) la formazione effettiva dei giovani marittimi, secondo programmi e piani di studio prestabiliti, potesse essere compromessa.
3. Tali situazioni di eccezionalità dovrebbero essere registrate, con l'indicazione delle motivazioni, e firmate dal comandante.
4. Il paragrafo 1 della presente linea guida non dispensa i giovani
marittimi dall'obbligo generale, imposto a tutta la gente di
mare, di lavorare durante qualsiasi situazione di emergenza,
conformemente alle disposizioni del paragrafo 14 dello Standard
A2.3.
Regola 2.4 - Diritto alle ferie
Obiettivo: Garantire ai marittimi un periodo di ferie adeguato
1. Ogni Stato Membro deve esigere che i marittimi arruolati su navi
battenti la sua bandiera abbiano diritto a ferie annuali
retribuite secondo adeguate condizioni, conformemente alle
disposizioni del Codice.
2. Ai marittimi sono concessi permessi a terra per tutelare la loro
salute e benessere purchè siano compatibili con le esigenze
pratiche delle loro funzioni.
Standard A2.4 - Diritto alle ferie
1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che stabilisca le norme
minime sulle ferie annuali applicabili ai marittimi che prestano
servizio a bordo delle navi battenti la sua bandiera, tenendo in
debito conto le esigenze specifiche della gente di mare in
materia di ferie.
2. Fatte salve le disposizioni dei CCNL o della legislazione vigente
che prevedono un metodo di calcolo appropriato che tiene conto
delle esigenze specifiche della gente di mare al riguardo, le
ferie annuali retribuite sono calcolate sulla base di un minimo
di 2,5 giorni civili per mese di impiego. Il metodo di calcolo
del periodo di servizio è definito dall'autorità competente
oppure tramite l'organo preposto in ciascun Stato. Le assenze
giustificate dal lavoro non sono considerate come ferie annuali.
3. È proibito, salvo i casi previsti dall'autorità competente,
qualsiasi tipo di accordo che comporti la rinuncia alle ferie
annuali minime retribuite previste dal presente Standard.
Linea guida B2.4 - Diritto alle ferie
Linea guida B2.4.1 - Calcolo dei diritti
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'autorità competente o
dall'organo preposto di ogni Stato, dai CCNL, dai regolamenti o
dalla prassi nazionale, il servizio effettuato a bordo al di
fuori del contratto di arruolamento marittimo dovrebbe essere
calcolato come parte del periodo di servizio.
2. Secondo le condizioni stabilite dall'autorità competente o
fissate da una contrattazione collettiva applicabile, le assenze
dal lavoro per frequentare un corso di formazione professionale
marittima oppure dovute a malattia o infortunio, o maternità,
dovrebbero essere computate nel periodo di servizio.
3. Il livello di retribuzione durante le ferie annuali dovrebbe
corrispondere a quello della retribuzione normale del marittimo
come stabilito dalla legislazione nazionale o dal contratto di
arruolamento marittimo applicabile. Qualora il marittimo fosse
impiegato per periodi inferiori ad un anno oppure in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, la remunerazione delle ferie
dovrebbe essere calcolata proporzionalmente al periodo di
servizio.
4. Nelle ferie annuali retribuite non dovrebbero essere considerate:
a) le festività nazionali ed abituali riconosciute come tali nello
Stato di bandiera, che cadano o meno durante il periodo di ferie
annuali retribuite;
b) i periodi di inabilità al lavoro dovuti a malattie o infortuni o
maternità, secondo le condizioni stabilite dall'autorità
competente o dall'organo preposto di ogni Stato;
c) i permessi temporanei di scendere a terra accordati alla gente di mare come da contratto di arruolamento;
d) i riposi compensativi di qualsiasi natura, secondo le condizioni
stabilite dall'autorità competente o dall'organo preposto di
ogni Stato.
Linea guida B2.4.2 - Fruizione delle ferie annuali
1. Il periodo durante il quale saranno prese le ferie annuali
dovrebbe essere stabilito dall'armatore previa consultazione e,
per quanto possibile, con l'accordo dei marittimi interessati o
con i loro rappresentanti, a meno che non sia fissato da
regolamenti, contrattazione collettiva, sentenza arbitrale o in
qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.
2. In linea di principio, la gente di mare dovrebbe avere il diritto
di prendere le ferie annuali nel luogo in cui ha dei legami
effettivi, che normalmente corrisponde al luogo in cui ha il
diritto di essere rimpatriata. I marittimi non dovrebbero essere
obbligati, senza il proprio consenso, a prendere le ferie annuali
spettanti in un luogo diverso, salvo l'applicazione di
disposizioni del contratto di arruolamento marittimo o della
legislazione nazionale.
3. I marittimi che sono obbligati a prendere le ferie annuali in un
luogo diverso da quello indicato al paragrafo 2 della presente
Linea Guida dovrebbero avere diritto al trasporto gratuito fino
al luogo più vicino al proprio domicilio, sia che si tratti del
luogo di arruolamento sia del luogo del reclutamento; le spese di
mantenimento e le altre spese direttamente connesse con questo
viaggio dovrebbero essere a carico dell'armatore e la durata del
viaggio non dovrebbe essere dedotta dalle ferie annuali
retribuite loro spettanti.
4. I marittimi che sono in periodo di ferie annuali dovrebbero essere
richiamati al lavoro solo in casi di estrema urgenza e con il
proprio consenso.
Linea guida B2.4.3 - Frazionamento e cumulo
1. Il frazionamento delle ferie annuali retribuite o il cumulo delle
ferie maturate nel corso di un anno con quello di un periodo di
ferie seguente può essere autorizzato dall'autorità competente
o dall'organo preposto di ogni Stato.
2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente
Linea Guida e salvo che non sia diversamente previsto mediante un
accordo tra l'armatore e la gente di mare interessata, le ferie
annuali retribuite consigliate nella presente Linea Guida
dovrebbero consistere in un periodo ininterrotto.
Linea guida B2.4.4 - Giovani marittimi
1. Per i marittimi di età inferiore ai 18 anni che hanno prestato
servizio per sei mesi o qualsiasi altro periodo di durata
inferiore in applicazione di un CCNL o di un contratto di
arruolamento marittimo senza ferie, a bordo di una nave che opera
all'estero che non è ritornata nel loro Stato di residenza
durante questo periodo e non vi ritornerà nei successivi tre
mesi del viaggio sono previste misure speciali. Tali misure
potrebbero consistere nel dar loro diritto ad essere rimpatriati,
senza alcuna spesa a loro carico, nel luogo in cui è avvenuto
l'arruolamento, nello Stato di residenza al fine di poter
usufruire delle ferie maturate durante il viaggio.
Regola 2.5 Rimpatrio
Obiettivo: assicurare ai marittimi la possibilità di rientrare a casa
1. I marittimi hanno diritto ad essere rimpatriati senza alcuna spesa a loro carico nei casi e alle condizioni specificate nel Codice.
2. Ogni Stato Membro deve esigere che le navi battenti la sua
bandiera forniscano una garanzia finanziaria in modo da
assicurare che la gente di mare sia debitamente rimpatriata,
conformemente al Codice.
Standard A2.5 - Rimpatrio
1. Ogni Stato Membro garantisce che i marittimi imbarcati su navi
battenti la sua bandiera abbiano il diritto di essere rimpatriati
nei seguenti casi:
a) quando il contratto di arruolamento marittimo scade mentre si trovano all'estero;
b) quando il contratto di arruolamento marittimo è estinto:
i. dall'armatore; oppure
ii. dal marittimo per giustificati motivi;
c) quando il marittimo non è più in grado di svolgere le mansioni
previste dal contratto di arruolamento oppure nel caso in cui non
è possibile chiedergli di svolgerle in circostanze particolari.
2. Ogni Stato Membro garantisce che siano previste disposizioni
adeguate nella propria legislazione o nelle contrattazioni
collettive, che stabiliscano:
a) i casi in cui la gente di mare ha diritto al rimpatrio, conformemente ai paragrafi 1b) e c) del presente Standard;
b) la durata massima dei periodi di imbarco al termine dei quali il
marittimo ha diritto al rimpatrio; tali periodi devono essere
inferiori ai dodici mesi;
c) l'elenco dei diritti che dovranno essere assicurati dall'armatore
in materia di rimpatrio, compresa la destinazione del rimpatrio,
la modalità di trasporto, le spese da coprire ed ogni altro
accordo.
3. Ogni Stato Membro deve vietare all'armatore di richiedere al
marittimo, all'inizio del suo arruolamento un anticipo che copra
le spese del suo rimpatrio e, altresì recuperare le spese del
rimpatrio dal suo salario o altri diritti, eccetto il caso in cui
il marittimo è stato riconosciuto, conformemente alla
legislazione nazionale o altre misure o contrattazioni collettive
applicabili, essere in grave inadempienza riguardo agli obblighi
del suo impiego.
4. La legislazione nazionale non dovrà creare ostacoli al diritto
dell'armatore di recuperare le spese del rimpatrio a titolo di
disposizioni contrattuali verso terzi.
5. Se un armatore omette di stipulare accordi per il rimpatrio di un
marittimo avente diritto di essere rimpatriato o di assumersi le
spese:
a) l'autorità competente dello Stato di bandiera organizza il
rimpatrio del marittimo interessato; nel caso in cui non lo
faccia, lo Stato da cui il marittimo deve essere rimpatriato
oppure lo Stato di cui egli è cittadino possono disporre del suo
rimpatrio e recuperare le spese dallo Stato di bandiera;
b) lo Stato di bandiera potrà recuperare dall'armatore le spese sostenute per il rimpatrio del marittimo;
c) le spese di rimpatrio non devono, in nessun caso, essere a carico
del marittimo, salvo quanto previsto al paragrafo 3 del presente
Standard.
6 Tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili, compresa
la Convenzione internazionale del 1999 sul sequestro conservativo
delle navi, uno Stato Membro che ha pagato le spese del rimpatrio
conformemente alle disposizioni del Codice può sequestrare, o
richiedere il sequestro delle navi dell'armatore interessato,
fino a quando non sia effettuato il rimborso conformemente alle
disposizioni del paragrafo 5 del presente Standard.
7 Ogni Stato Membro deve agevolare il rimpatrio della gente di mare
che presta servizio sulle navi che fanno scalo nei suoi porti o
attraversano le sue acque territoriali o interne, nonchè la loro
sostituzione a bordo.
8 In particolare, uno Stato Membro non deve negare a nessun marittimo
il diritto di essere rimpatriato in ragione delle condizioni
finanziarie dell'armatore o a causa dell'incapacità o rifiuto da
parte dell'armatore di sostituire l'interessato.
9 Ogni Stato Membro deve esigere che sulle navi battenti la sua
bandiera sia tenuta disponibile una copia delle disposizioni
nazionali applicabili al rimpatrio della gente di mare nella
lingua concordata.
Linea Guida B2.5 - Rimpatrio
Linea guida B2.5.1 - Diritto al rimpatrio
1. Ogni marittimo dovrebbe avere diritto al rimpatrio:
a) nei casi previsti al paragrafo 1 a) dello Standard A2.5, al
termine del periodo di preavviso dato conformemente alle
disposizioni del contratto di arruolamento marittimo;
b) nei casi previsti ai paragrafi 1b) e c) dello Standard A2.5:
i. in caso di malattia o infortunio o per altra ragione di ordine
medico che esiga il rimpatrio del marittimo quando è accertato
dal punto di visto medico che sia in grado di viaggiare;
ii. in caso di naufragio;
iii. quando l'armatore non è più in grado di soddisfare i suoi
obblighi legali o contrattuali in qualità di datore di lavoro
verso il marittimo per insolvenza, vendita della nave, cambio di
immatricolazione della nave, o per qualsiasi altro motivo
analogo;
iv. quando una nave fa rotta verso una zona di guerra, definita tale
dalla legislazione nazionale o dal contratto di arruolamento
marittimo ed il marittimo non dà la sua disponibilità;
v. in caso di cessazione o sospensione dell'impiego conformemente a
una sentenza arbitrale o una contrattazione collettiva o in caso
di cessazione dell'impiego per ogni altra analoga ragione.
2. Nel determinare la durata massima dei periodi di imbarco al
termine dei quali il marittimo ha diritto al rimpatrio,
conformemente al presente Codice, si dovrebbe tenere conto dei
fattori concernenti l'ambiente di lavoro del marittimo. Ogni
Stato Membro dovrebbe, laddove possibile, cercare di ridurre tale
durata in funzione dei cambiamenti ed evoluzioni della tecnologia
marittima e potrebbe ispirarsi alle raccomandazioni in materia
della Commissione Marittima Paritetica.
3. Nell'applicazione dello Standard A2.5, le spese a carico dell'armatore in caso di rimpatrio dovrebbero includere almeno:
a) il viaggio fino alla destinazione scelta per il rimpatrio, conformemente al paragrafo 6 della presente Linea Guida;
b) l'alloggio ed il vitto dal momento in cui il marittimo lascia la nave fino a che egli non raggiunga la destinazione di rimpatrio;
c) la retribuzione e le indennità dal momento in cui il marittimo
lascia la nave fino a che non raggiunga la destinazione di
rimpatrio, se previsto dalla legislazione nazionale o da
contrattazioni collettive;
d) il trasporto di 30 Kg di bagaglio personale del marittimo fino alla destinazione del rimpatrio;
e) le cure mediche, se necessarie, fino a che il marittimo non sia in
buone condizioni dal punto di vista medico per il trasporto alla
destinazione di rimpatrio.
4. Il tempo trascorso nell'attesa del rimpatrio e la durata del
viaggio non dovrebbero essere decurtati dalle ferie retribuite
maturate dal marittimo.
5. L'armatore dovrebbe continuare a sostenere le spese del rimpatrio
finchè il marittimo non è sbarcato nella destinazione
prestabilita conformemente al presente Codice, o fino a quando
non ottiene un impiego idoneo a bordo di una nave diretta verso
una di tali destinazioni.
6. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere che l'armatore si assuma la
responsabilità di organizzare il rimpatrio con mezzi adeguati e
veloci. Il trasporto aereo dovrebbe essere la modalità di
trasporto abituale. Lo Stato Membro dovrebbe indicare le
destinazioni verso le quali la gente di mare può essere
rimpatriata. Tali destinazioni dovrebbero includere i Paesi dove
si ritiene la gente di mare abbia i propri legami affettivi, tra
cui:
a) il luogo dove il marittimo ha concluso il contratto di arruolamento;
b) il luogo previsto dalla contrattazione collettiva;
c) il paese di residenza del marittimo;
d) qualsiasi altro luogo concordato tra le parti al momento dell'arruolamento.
7. Il marittimo dovrebbe avere il diritto di scegliere, tra le destinazioni stabilite, il luogo dove essere rimpatriato.
8. Il diritto al rimpatrio può decadere se il marittimo interessato
non lo rivendica in un periodo di tempo ragionevole definito
dalla legislazione nazionale o dalle contrattazioni collettive.
Linea guida B2.5.2 - Attuazione da parte degli Stati Membri
1. Al marittimo rimasto in un porto straniero in attesa di rimpatrio
e, in caso di ritardo nel rimpatrio, dovrebbe essere garantita
tutta l'assistenza concreta possibile; l'autorità competente del
porto estero dovrebbe assicurarsi che la rappresentanza consolare
o locale dello Stato di bandiera e, a seconda dei casi, dello
Stato di provenienza o dello Stato di residenza del marittimo sia
immediatamente informata.
2. Ogni Stato Membro dovrebbe in particolare assicurare che si adottino misure soddisfacenti:
a) affinchè ogni marittimo impiegato su una nave battente la
bandiera di un paese straniero sia rimpatriato quando è sbarcato
in un porto straniero per ragioni di cui non è responsabile:
i. sia verso il porto di arruolamento;
ii. sia verso un porto dello Stato di provenienza o dello Stato di residenza, a seconda dei casi;
iii. sia verso un altro porto concordato tra il marittimo ed il
comandante o l'armatore, con l'approvazione dell'autorità
competente oppure con altre appropriate garanzie;
b) affinchè ogni marittimo impiegato su una nave battente bandiera
di un paese straniero riceva cure mediche e assistenza quando è
sbarcato in un porto straniero a seguito di malattia o infortunio
avvenuto, senza colpa da parte sua, durante il servizio a bordo.
3. Se un marittimo di età inferiore ai 18 anni, dopo aver prestato
servizio su una nave per almeno quattro mesi nel corso del suo
primo viaggio all'estero, risulta non adatto alla vita in mare,
dovrebbe avere la possibilità di essere rimpatriato, senza spese
a suo carico, al primo porto di scalo dove si trovano servizi
consolari dello Stato di bandiera della nave o dello Stato di
provenienza o di residenza del giovane marittimo. Il rimpatrio
effettuato nelle condizioni di cui sopra nonchè le relative
motivazioni dovrebbero essere notificate alle autorità che hanno
rilasciato la documentazione che ha permesso al giovane marittimo
di imbarcarsi.
Regola 2.6 - Indennità ai marittimi in caso di perdita della nave o
per naufragio
Obiettivo: assicurare che la gente di mare sia risarcita in caso di perdita della nave o per naufragio
1. La gente di mare ha diritto ad un'indennità adeguata in caso di
lesioni, danni o disoccupazione derivante dalla perdita della
nave o per naufragio.
Standard A2.6 - Indennità ai marittimi in caso di perdita della nave
o per naufragio
1. Ogni Stato Membro emana disposizioni che garantiscono che, in caso
di perdita della nave o per naufragio, l'armatore corrisponda
un'indennità a ciascun marittimo a bordo per far fronte alla
disoccupazione derivante dalla perdita della nave o per
naufragio.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Standard non
pregiudicano ogni altro diritto che il marittimo può vantare in
virtù della legislazione nazionale dello Stato Membro
interessato in caso di danni o lesioni derivanti dalla perdita
della nave per o naufragio.
Linea guida B2.6 - Indennità ai marittimi in caso di perdita della
nave o per naufragio
Linea guida B2.6.1 - Calcolo dell'indennità di disoccupazione
1. L'indennità di disoccupazione derivante dalla perdita della nave
o dal naufragio dovrebbe essere corrisposta per tutti i giorni
del periodo effettivo di disoccupazione del marittimo alla stessa
tariffa del salario pagabile in virtù del contratto di
arruolamento, tuttavia l'ammontare totale dell'indennità da
versare ad ogni marittimo può limitarsi a due mesi di salario.
2. Ogni Stato Membro dovrebbe assicurare alla gente di mare di poter
fare ricorso, per il recupero di tale indennità, alle stesse
procedure legali utilizzate per il recupero degli arretrati del
salario guadagnato durante il servizio.
Regola 2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio
Obiettivo: assicurare che i marittimi lavorino a bordo di navi dotate
di equipaggi sufficienti per salvaguardare la sicurezza,
l'efficienza e la gestione sicura dell'esercizio delle navi
1. Ogni Stato Membro deve esigere che tutte le navi battenti la sua
bandiera siano dotate di un numero di marittimi impiegati a bordo
sufficiente per garantire la sicurezza e l'efficienza
dell'esercizio della nave, con particolare riguardo alla
sicurezza in qualsiasi circostanza, tenendo in debita
considerazione l'affaticamento dei marittimi nonchè la
particolarità della natura e delle condizioni del viaggio.
Standard A2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio
1. Ogni Stato Membro deve esigere che tutte le navi battenti la sua
bandiera abbiano a bordo un numero di marittimi sufficienti per
garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio delle navi,
con particolare riguardo alla "security". Ogni nave deve avere a
bordo un equipaggio adeguato, in termini di consistenza e
qualifiche , per garantire la sicurezza e la salvaguardia della
nave e del suo personale, in tutte le condizioni operativo,
conformemente alla tabella di sicurezza che determina la
composizione dell'equipaggio oppure ad ogni altro documento
equivalente rilasciato dall'autorità competente, e per
rispettare gli Standard della presente Convenzione.
2. L'autorità competente nell'individuare, approvare o rivedere la
composizione dell'equipaggio di una nave, deve tener conto della
necessità di evitare o di ridurre un eccessivo numero di ore
lavoro al fine di garantire un riposo sufficiente e di limitare
l'affaticamento, nonchè dei principi enunciati al riguardo negli
strumenti internazionali applicabili, specialmente quelli
dell'IMO, riguardanti la composizione dell'equipaggio.
3. L'autorità competente nel determinare il numero dei marittimi
componenti l'equipaggio, tiene conto di tutte le prescrizioni
della Regola 3.2 e dello Standard A3.2 riguardanti il vitto ed il
servizio mensa.
Linea guida B2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio
Linea guida B2.7 - Risoluzione delle controversie
1. Ogni Stato Membro dovrebbe istituire o verificare l'esistenza di
un meccanismo efficace per l'indagine e la risoluzione dei
reclami o delle controversie riguardanti la composizione
dell'equipaggio della nave.
2. I rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e della gente
di mare dovrebbero partecipare, con o senza altre persone o
autorità, al funzionamento di questo meccanismo.
Regola 2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali
e possibilità di impiego della gente di mare
Obiettivo: promuovere lo sviluppo delle carriere e delle attitudini
professionali nonchè le possibilità di impiego della gente di
mare.
1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali atte a
promuovere l'occupazione nel settore marittimo e ad incoraggiare
l'avanzamento di carriera e lo sviluppo delle attitudini
professionali nonchè a potenziare le possibilità di impiego
della gente di mare residente nel suo territorio.
Standard A2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini
professionali e possibilità di impiego della gente di mare
1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate
che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini
professionali nonchè le opportunità di impiego della gente di
mare, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera
stabile e competente.
2. Le politiche indicate al paragrafo 1 del presente Standard hanno
lo scopo di aiutare i marittimi a migliorare le proprie
competenze, qualifiche e possibilità di impiego.
3. Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni degli
armatori e dei marittimi interessati, stabilisce degli obiettivi
chiari in materia di orientamento, educazione e formazione
professionale, inclusa la formazione continua, della gente di
mare le cui le funzioni a bordo della nave hanno essenzialmente
attinenza con la sicurezza dell'esercizio e della navigazione
della nave.
Linea guida B2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini
professionali e possibilità di impiego della gente di mare
Linea guida B2.8.1 - Misure atte a promuovere lo sviluppo delle
carriere e delle attitudini professionali nonchè le possibilità
di impiego della gente di mare
1. Le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi enunciati nello Standard A2.8 potrebbero includere:
a) accordi sullo sviluppo delle carriere e la formazione
professionale conclusi con un armatore o una organizzazione di
armatori;
b) disposizioni miranti a promuovere l'occupazione grazie alla
creazione e all'aggiornamento di registri o elenchi, per
categoria, dei marittimi qualificati;
c) la promozione di opportunità, sia a bordo sia a terra, per
perfezionare la formazione professionale dei marittimi al fine di
sviluppare la loro attitudine professionale e di dotarla di
competenze trasferibili allo scopo di assicurare e mantenere
un'occupazione adeguata, di migliorare le individuali prospettive
di occupazione e di adattarsi all'evoluzione tecnologia e alle
condizioni del mercato del lavoro del settore marittimo.
Linea guida B2.8.2 - Registro dei marittimi
1. Qualora esistano registri o elenchi per la gestione
dell'occupazione della gente di mare, tali registri o elenchi
dovrebbero comprendere tutte le categorie professionali dei
marittimi secondo le modalità stabilite dalla legislazione o
pratica nazionale o dalle contrattazioni collettive.
2. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe avere priorità di arruolamento per il lavoro marittimo.
3. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe
essere disponibile a lavorare secondo le modalità stabilite
dalla legislazione o dalla prassi o dalle contrattazioni
collettive.
4. Nei limiti di quanto consentito dalla legislazione nazionale, il
numero dei marittimi inseriti in tali registri o elenchi dovrebbe
essere revisionato periodicamente in modo da raggiungere un
livello adeguato alle esigenze dell'industria marittima.
5. Qualora si rivelasse necessaria una riduzione della consistenza
dei marittimi su tali registri o elenchi, si dovrebbero adottare
tutte le possibili misure atte a prevenire o a ridurre al minimo
gli effetti pregiudizievoli per la gente di mare, tenuto conto
della situazione economica e sociale del paese interessato.
TITOLO 3
ALLOGGI, STRUTTURE RICREATIVE, ALIMENTAZIONE E SERVIZIO MENSA
Regola 3.1 - Locali alloggi equipaggio e strutture ricreative
Obiettivo: assicurare che la gente di mare disponga di un alloggio e di luoghi di svago decenti
1. Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera
offrano e mantengano, per i marittimi che lavorano e vivono a
bordo, locali alloggio e luoghi ricreativi decenti adatti alla
promozione della loro salute e del loro benessere.
2. Le prescrizioni previste nel Codice per attuare la presente Regola
inerenti la costruzione e l'equipaggiamento della nave si
applicano soltanto alle navi costruite alla data o dopo la data
di entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato
Membro interessato. Per le navi costruite prima di questa data,
le prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento
delle navi indicate nella Convenzione (n° 92) sugli alloggi
equipaggio (revisionata), 1949 e nella Convenzione (n° 133) sugli
alloggi dell'equipaggio (disposizioni complementari), 1970
continuano ad applicarsi, nella misura in cui esse sono state
applicabili prima di questa data in virtù della legislazione o
della pratica dello Stato Membro interessato. Una nave è
considerata costruita alla data in cui la sua chiglia è stata
impostata o quando la sua costruzione si trova ad uno stadio
equivalente.
3. Salvo espressa disposizione contraria, ogni requisito risultante
da un emendamento al Codice concernente gli alloggi equipaggio ed
i luoghi ricreativi si applicheranno soltanto alle navi costruite
alla data o dopo la data alla quale l'emendamento entra in vigore
per lo Stato Membro interessato.
Standard A3.1 Locali alloggi equipaggio e strutture ricreative
1. Ogni Stato Membro adotta leggi e regolamenti affinchè le navi battenti la sua bandiera:
a) rispettino le norme minime necessarie per garantire che i locali
alloggi messi a disposizione della gente di mare che lavora o
vive a bordo siano sicuri, decenti e conformi alle disposizioni
pertinenti del presente Standard;
b) siano soggette a ispezioni finalizzate ad assicurare la conformità iniziale e permanente del presente Standard.
2. Per l'elaborazione e l'applicazione della legislazione relativa al
presente Standard, l'autorità competente, dopo consultazioni con
le organizzazioni degli armatori e della gente di mare
interessate:
a) tiene conto della Regola 4.3 e delle relative disposizioni del
Codice che riguardano la tutela della salute e della sicurezza
così come la prevenzione degli infortuni, alla luce dei bisogni
specifici della gente di mare che vive e lavora a bordo delle
navi;
b) tiene in debito conto i principi direttivi contenuti nelle Linee Guida riportate nella Parte B del Codice.
3. Le ispezioni prescritte dalla Regola 5.1.4 devono essere effettuate:
a) in occasione della prima immatricolazione della nave o di una nuova immatricolazione;
b) nel caso di una modifica sostanziale delle sistemazioni degli alloggi della gente di mare a bordo della nave.
4. L'autorità competente presta particolare attenzione
all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
per gli aspetti relativi a:
a) le dimensioni delle cabine e degli altri spazi di alloggio;
b) riscaldamento e ventilazione;
c) il rumore e le vibrazioni così come gli altri fattori ambientali;
d) gli impianti sanitari;
e) l'illuminazione;
f) l'infermeria.
5. L'autorità competente di ogni Stato Membro vigila affinchè le
navi battenti la sua bandiera soddisfino, per quello che riguarda
le installazioni degli alloggi equipaggio e dei luoghi ricreativi
a bordo, le norme minime che sono previste dal paragrafo 6 al
paragrafo 17 del presente Standard.
6. Per quanto riguarda le disposizioni generali relative agli alloggi:
a) in tutti i locali destinati ad alloggi della gente di mare,
l'altezza dello spazio libero deve essere sufficiente; essa non
dovrà essere inferiore a 203 centimetri nei locali destinati ad
alloggio della gente di mare al fine di assicurare una completa
libertà di movimento; l'autorità competente può autorizzare
una riduzione, entro certi limiti, dell'altezza dello spazio
libero in tutto o in parte dello spazio di questi locali se essa
giudica che tale riduzione:
i. è ragionevole; e
ii. non risulta disagevole per i marittimi;
b) gli alloggi dovranno essere convenientemente isolati;
c) sulle navi diverse dalle navi passeggeri, come definite alla
Regola 2 e) ed f) della Convenzione Internazionale del 1974 per
la Salvaguardia della Vita umana in Mare, come emendata
(Convenzione SOLAS), le cabine devono essere situate al di sopra
della linea di carico, al centro della nave oppure a poppavia,
salvo che in casi eccezionali essi possono essere situati nella
parte anteriore della nave, perchè un altro posizionamento non
sarebbe consigliabile tenuto conto il tipo di nave, delle sue
dimensioni o del servizio alla quale essa è destinata ma in
nessun caso al di là della paratia di collisione;
d) sulle navi passeggeri e sulle navi speciali costruite
conformemente alle disposizioni del "Codice di sicurezza per le
navi speciali" dell'IMO, 1983, e sue successive modifiche
(denominate qui di seguito "navi speciali"), l'autorità
competente, a condizione che siano attuate disposizioni
soddisfacenti per l'illuminazione e la ventilazione, può
consentire che le cabine siano ubicate al di sotto della linea di
carico ma in nessun caso al di sotto dei corridoi di servizio;
e) le cabine non devono aprirsi direttamente sui compartimenti
destinati al carico, alla sala macchine, alle cucine, ai
magazzini, agli essiccatori o ai locali igienici comuni; le parti
delle paratie che separano questi locali dalle cabine alloggi,
così come le paratie esterne, devono essere convenientemente
costruite in acciaio o in ogni altro materiale approvato ed
essere impermeabili all'acqua e ai gas;
f) i materiali utilizzati per costruire le paratie interne, i
pannelli e i rivestimenti, i pavimenti e i collegamenti devono
essere adatti al loro uso e appropriati per garantire condizioni
ambientali salubri;
g) gli alloggi devono essere ben illuminati e devono essere previsti dispositivi sufficienti per il drenaggio delle acque;
h) le installazioni previste per gli alloggi, per i locali ricreativi
e per il servizio di mensa devono essere conformi alle
disposizioni della Regola 4.3, ed alle relative disposizioni del
Codice, per gli aspetti connessi con la tutela della salute e
della sicurezza così come la prevenzione degli infortuni al fine
di prevenire il rischio di esposizione a livelli di rumore e
vibrazioni nocivi e ad altri fattori ambientali, quali le
sostanze chimiche a bordo delle navi, e di garantire alla gente
di mare un accettabile ambiente di lavoro e di vita a bordo.
7. Per quello che riguarda la ventilazione e il riscaldamento:
a) le cabine equipaggio e le mense devono essere adeguatamente ventilati;
b) tutte le navi, eccetto quelle impiegate regolarmente in zone in le
cui condizioni climatiche non lo richiedono, devono essere dotate
di un sistema di climatizzazione per gli alloggi della gente di
mare, così come per la stazione radio e per ogni locale di
controllo centralizzato delle macchine;
c) l'areazione di tutti i locali igienici deve essere fatta con
comunicazione diretta all'aria libera, indipendentemente da ogni
altra parte degli alloggi;
d) salvo che a bordo delle navi che navigano esclusivamente nei climi
tropicali, deve essere fornito un adeguato livello di
riscaldamento mediante appropriati impianti di riscaldamento.
8. Per quello che riguarda i requisiti relativi all'illuminazione
-fatte salve sistemazioni particolari eventualmente autorizzate a
bordo delle navi da passeggeri -le cabine equipaggio e le mense
devono essere illuminati da luce naturale e fornite di
un'illuminazione artificiale adeguata.
9. Qualora a bordo delle navi siano previste delle cabine alloggio, esse devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) sulle navi diverse dalle navi passeggeri, ogni marittimo deve
disporre di una cabina singola; nel caso di navi con stazza lorda
inferiore a 3.000 tonnellate o di navi speciali, l'autorità
competente può, dopo consultazioni delle organizzazioni degli
armatori e della gente di mare interessate, autorizzare delle
deroghe a questa prescrizione;
b) cabine alloggio separate devono essere messe a disposizione per gli uomini e per le donne;
c) le cabine devono essere di dimensioni adeguate ed equipaggiate
opportunamente in modo da garantire un comfort ragionevole e
agevolare una buona manutenzione;
d) ogni marittimo deve disporre in ogni circostanza di una cuccetta singola;
e) le dimensioni interne delle cuccette non devono essere inferiori a 198 centimetri per 80 centimetri;
f) nelle cabine equipaggio con una sola cuccetta la superficie non deve essere inferiore a:
i. 4,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate;
ii. 5,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate ma inferiore a 10.000 tonnellate;
iii. 7 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate;
g) tuttavia, per permettere la sistemazione di cabine singole a bordo
di navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, sulle navi
passeggeri e sulle navi speciali, l'autorità competente può
autorizzare una superficie più ridotta;
h) sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate diverse
dalle navi passeggeri e dalle navi speciali, le cabine equipaggio
possono essere occupate, al massimo, da due marittimi; la
superficie di tali cabine non deve comunque essere inferiore a 7
metri quadri;
i) a bordo delle navi passeggeri e delle navi speciali, la superficie
delle cabine equipaggio che non svolge funzioni di ufficiale non
deve essere inferiore a:
i. 7,5 metri quadri per le cabine a due persone;
ii. 11,5 metri quadri per le cabine a tre persone;
iii. 14,5 metri quadri per le cabine a quattro persone;
j) sulle navi speciali, le cabine possono essere occupate da più di
quattro persone; la superficie di queste cabine non deve essere
inferiore a 3,6 metri quadri a persona;
k) sulle unità diverse dalle navi passeggeri e dalle navi speciali,
la superficie pro-capite delle cabine destinate ai marittimi che
svolgono le funzioni di ufficiali, quando essi non dispongono di
un salone particolare o di un ufficio, non deve essere inferiore
a:
i. 7,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate;
ii. 8,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate ma inferiore a 10.000 tonnellate;
iii. 10 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate;
l) sulle navi passeggeri e sulle navi speciali, la superficie
pro-capite di cabine destinate ai marittimi che svolgono le
funzioni di ufficiali, quando essi non dispongono di un salone
particolare o di un ufficio, non deve essere inferiore a 7,5
metri quadri per ufficiale subalterno e a 8,5 metri quadri per
gli ufficiali superiori. Per ufficiali subalterni si intende gli
ufficiali a livello operativo e per ufficiali superiori gli
ufficiali incaricati della direzione e gestione nave;
m) il comandante, il direttore di macchina ed il primo ufficiale di
navigazione, oltre alla loro cabina alloggio, devono disporre di
una stanza che servirà loro come salone privato o da ufficio o
di uno spazio equivalente; l'autorità competente può esentare
da questo obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 3.000
tonnellate dopo consultazioni con le organizzazioni degli
armatori e della gente di mare interessate;
n) per ogni occupante, il mobilio deve includere un armadio
guardaroba di capacità minima di 475 litri e di un cassetto o
uno spazio equivalente di almeno 56 litri; se il cassetto è
incorporato nell'armadio, il volume minimo combinato di
quest'ultimo deve essere di 500 litri. Esso dovrà essere
provvisto di uno scaffale e deve poter essere chiuso a chiave
dall'occupante al fine di assicurare la sua privacy;
o) ogni cabina dovrà essere dotata di un tavolo o di una scrivania,
di modello fisso, ribaltabile o a scomparsa, e di sedie
confortevoli secondo i bisogni.
10. Per quanto riguarda le prescrizioni delle mense:
a) le mense devono essere lontane dalle cabine equipaggio e situate
il più vicino possibile alla cucina. L'autorità competente
può, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e
della gente di mare interessate, esentare da questo obbligo le
navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate;
b) le mense devono essere di dimensioni adeguate e sufficientemente
comode, convenientemente equipaggiate ed attrezzate (compresa la
possibilità di procurarsi delle bevande in ogni momento), tenuto
conto del numero marittimi suscettibile di utilizzarle in un
determinato momento; mense separate o comuni saranno previste in
relazione allo spazio disponibile.
11. Per quanto riguarda le prescrizioni per gli impianti sanitari:
a) tutti i marittimi devono avere comodi accessi ai locali igienici
di bordo rispondenti alle norme minime di tutela della salute ed
igiene ed a ragionevoli standard di comfort, con la previsione di
installazioni separate per uomini e donne;
b) devono esserci dei locali igienici comodamente accessibili dal
ponte di comando e dal locale macchine o situati vicino al sala
controllo di questo locale; l'autorità competente può esentare
le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate da questo
obbligo dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e
della gente di mare interessate;
c) a bordo di ogni nave, deve essere previsto uno spazio appropriato
contenente come minimo un gabinetto, un lavandino e una vasca da
bagno o una doccia, o entrambe, per gruppi fino a sei persone che
non dispongono di installazioni personali;
d) salvo che sulle navi passeggeri, ogni cabina equipaggio deve
essere dotata di un lavandino alimentato con acqua dolce
corrente, calda e fredda, salvo che non ne esista uno nel
gabinetto attiguo;
e) a bordo delle navi passeggeri che effettuano normalmente dei
viaggi di durata non superiore a quattro ore, l'autorità
competente può prevedere delle disposizioni speciali od una
riduzione del numero degli impianti sanitari richiesti; e
f) tutti i punti d'acqua destinati alla cura personale devono essere alimentati con acqua dolce corrente, calda e fredda.
12. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'infermeria, ogni
nave con a bordo più di 15 marittimi, destinata a viaggi di
durata superiore a tre giorni, deve disporre di una infermeria
distinta riservata esclusivamente a fini sanitari; l'autorità
competente può accordare deroghe a questa disposizione per le
navi destinate alla navigazione costiera. Ai fini
dell'approvazione delle sistemazioni dell'infermeria, l'autorità
competente deve assicurarsi che essa sia di facile accesso con
ogni tempo e che i suoi occupanti siano confortevolmente
alloggiati e possono ricevere rapidamente le cure necessarie.
13. Devono essere previste installazioni per la lavanderia convenientemente ubicate e attrezzate.
14. A bordo di tutte le navi, i marittimi devono poter avere accesso
al di fuori delle ore di servizio a uno o più spazi su un ponte
scoperto; questo spazio deve avere una superficie sufficiente,
tenuto conto delle dimensioni della nave e del numero di
marittimi a bordo.
15. Tutte le navi devono disporre di uffici (segreterie) separati o
di un ufficio comune per il servizio di coperta e per quello di
macchina; l'autorità competente può esentare da questo obbligo
le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate dopo
consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente
di mare interessate.
16. Le navi che scalano regolarmente dei posti infestati dalle
zanzare devono essere attrezzate di conseguenza secondo le
prescrizioni dell'autorità competente.
17. A bordo delle navi devono essere messi a disposizione dei
marittimi imbarcati a bordo installazioni e servizi ricreativi
appropriati, adatti ai bisogni specifici dei marittimi che devono
vivere e lavorare a bordo delle navi, tenendo conto delle
disposizioni della Regola 4.3 e delle disposizioni corrispondenti
del Codice inerenti la tutela della salute e della sicurezza e la
prevenzione degli infortuni.
18. L'autorità competente deve esigere che siano effettuate
frequenti ispezioni a bordo delle navi dal comandante o sotto la
sua autorità, in modo che gli alloggi dell'equipaggio siano
tenuti in buono stato di mantenimento e di pulizia e offrano
condizioni di abitabilità decente. I risultati di tali ispezioni
devono essere registrati per iscritto e resi disponibili per la
consultazione.
19. Nei casi di navi dove ci sia la necessità di tener conto, senza
discriminazione, degli interessi dei marittimi che hanno pratiche
religiose e sociali differenti e distinte -l'autorità competente
può, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e
della gente di mare interessate, autorizzare delle deroghe,
applicate equamente, alle disposizioni del presente Standard, a
condizione che non ne risulti una situazione che, nell'insieme,
sia meno favorevole di quella che sarebbe risultata con
l'applicazione del suddetto Standard.
20. Ogni Stato Membro può, dopo consultazioni con le organizzazioni
degli armatori e della gente di mare interessate, esentare dalle
prescrizioni del presente Standard qui di seguito elencate, le
navi di stazza inferiore a 200 tonnellate quando questo è
ragionevole e tenendo conto delle dimensioni della nave e del
numero delle persone a bordo:
a) paragrafi 7 b), 11 d) e 13; e
b) paragrafo 9 f) e da h) ad l) incluso, unicamente per quanto attiene la superficie.
21. Qualsiasi deroga alle prescrizioni del presente Standard può
essere possibile solo nei casi espressamente previsti e solamente
in circostanze particolari in cui tale deroga può essere
giustificata per validi motivi e sempre ai fini di tutela della
salute e della sicurezza dei marittimi.
Linea guida B3.1 - Locali alloggi equipaggio e ricreativi
Linea guida B3.1.1 - Progettazione e costruzione
1. Le paratie esterne delle cabine equipaggio e delle mense dovranno
essere opportunamente isolate. Le paratie delimitanti i locali
macchine, così come le paratie che delimitano le cucine o altri
locali emananti calore, dovranno essere convenientemente isolate
perchè questo calore potrebbe recare disturbo nei locali alloggi
e nei corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno ugualmente essere
prese per garantire una protezione contro gli effetti del calore
emesso dalle tubature di vapore o di acqua calda, o di entrambe.
2. Le cabine equipaggio, le mense, le sale di ricreazione e i loro
corridoi situati all'interno degli alloggi equipaggio dovranno
essere convenientemente isolate in modo da evitare ogni condensa
o ogni calore eccessivo.
3. Le paratie e i pavimenti dovranno essere fatti di materiale la cui
superficie possa essere facilmente mantenuta pulita. Bisognerà
evitare ogni tipo di costruzione suscettibile di dare rifugio
agli insetti.
4. I soffitti ed i pavimenti delle cabine e delle mense dovranno
poter essere mantenuti facilmente puliti e dovranno essere di
colore chiaro, resistente e non tossico.
5. I materiali dei rivestimenti del ponte in ogni locale destinato
agli alloggi della gente di mare dovranno essere di tipo
approvato e dovranno essere antiscivolo e impermeabili
all'umidità ed essere mantenuti facilmente puliti.
6. Quando i rivestimenti del ponte sono in materiale composito, i
raccordi con le pareti dovranno essere profilati in modo tale da
evitare fessure.
Linea guida B3.1.2 - Ventilazione
1. Il sistema di ventilazione delle cabine e delle mense dovrà
essere regolabile in modo da mantenere l'aria in condizioni
soddisfacenti e garantire un sufficiente ricambio d'aria in
qualsiasi condizione meteo-climatica.
2. I sistemi di climatizzazione d'aria, sia che siano di unità singola o centralizzato, dovranno essere progettati in modo da:
a) mantenere l'aria ad una temperatura ed a un grado di umidità
relativa soddisfacenti rispetto alle condizioni atmosferiche
esterne, garantire un sufficiente ricambio di aria in tutti i
locali climatizzati, tenendo conto delle particolari
caratteristiche delle operazioni in mare e senza produrre rumori
e vibrazioni eccessive;
b) facilitare la manutenzione e la disinfezione al fine di prevenire o controllare la diffusione di malattie.
3. L'energia elettrica necessaria per far funzionare il sistema di
climatizzazione e gli altri sistemi di ventilazione previsti al
paragrafo precedente della presente Linea Guida dovrà essere
disponibile durante tutto il tempo che il marittimo vive o lavora
a bordo e quando le circostanze lo richiedono. Tuttavia, non è
necessario utilizzare per questo scopo una sorgente di energia di
emergenza.
Linea guida B3.1.3 - Riscaldamento
1. L'impianto di riscaldamento degli alloggi equipaggio dovrà
funzionare durante tutto il tempo in cui la gente di mare vive o
lavora a bordo e quando le circostanze lo richiedono.
2. A bordo di ogni nave in cui è previsto un impianto di
riscaldamento, quest'ultimo potrà essere assicurato mediante
acqua calda, aria calda, elettricità, vapore o un mezzo
equivalente. Tuttavia nella zona riservata agli alloggi, non
dovrebbe essere utilizzato il vapore come mezzo di trasmissione
del calore. L'impianto di riscaldamento dovrà essere adatto a
mantenere negli alloggi dell'equipaggio la temperatura ad un
livello adeguato nelle normali condizioni meteoclimatiche che la
nave potrà incontrare lungo la rotta nella quale la nave è
impiegata. L'autorità competente dovrà prescrivere le
condizioni che devono rispettarsi.
3. I radiatori e gli altri apparecchi di riscaldamento dovranno
essere installati e, se necessario, protetti in modo da evitare
il rischio di incendio e non costituire una sorgente di pericolo
o di disagio per gli occupanti dei locali.
Linea guida B3.1.4 -Illuminazione
1. Ogni nave dovrà essere provvista di un impianto che permetta di
illuminare elettricamente gli alloggi della equipaggio. Se a
bordo non esistono due sorgenti indipendenti di produzione
dell'elettricità, un sistema di illuminazione supplementare di
emergenza dovrà essere fornito a mezzo di lampade o di
apparecchi di illuminazione di modello appropriato.
2. Nelle cabine, una lampada elettrica da lettura dovrà essere posta alla testa di ogni cuccetta.
3. Idonei standard di illuminazione naturale ed artificiale potranno essere fissati dall'autorità competente.
Linea guida B3.1.5 - Locali alloggi
1. A bordo devono essere previste adeguate cuccette in modo da
assicurare il maggior confort possibile al marittimo a qualsiasi
altra persona lo accompagni.
2. Laddove le dimensioni della nave, l'attività nella quale è
impegnata e la sua progettazione lo consentano, gli alloggi
equipaggio dovrebbero essere progettati e forniti di un locale
bagno privato, completo di tutte le dotazioni, così da fornire
idoneo comfort al marittimo e facilitare le operazioni di
pulizia.
3. Per quanto praticabile, le cabine alloggio dovranno essere divise
in modo da separare le persone impegnate nei servizi di guardia
in modo da evitare che marittimi che lavorano di giorno e
marittimi che fanno la guardia condividano la stessa cabina.
4. I marittimi con la qualifica di sottufficiale dovranno essere alloggiati non più di due per cabina.
5. Per quanto realizzabile, bisognerà prevedere di far beneficiare
anche il 2° Ufficiale di Macchina delle disposizioni riportate al
paragrafo 9 lettera m) dello Standard A3.1.
6. Lo spazio occupato dalle cuccette, dagli armadi, dai comodini e
dalle sedie dovrà essere compreso nel calcolo della superficie.
Gli spazi esigui o di forma irregolare che non aumentano
effettivamente lo spazio disponibile per circolare e che non
possono essere utilizzati per posizionare mobili, non dovranno
essere compresi in questo calcolo.
7. È vietata la sovrapposizione di più di due cuccette. Nei casi in
cui le cuccette sono collocate lungo la fiancata della nave,
dovrà essere vietato di sovrapporre le cuccette in modo tale che
l'oblò risulti ubicato al di sopra di una delle cuccette.
8. Quando delle cuccette sono sovrapposte, la cuccetta inferiore non
dovrà essere collocata a meno di 30 centimetri dal pavimento; la
cuccetta superiore dovrà essere collocata a media altezza circa
tra il fondo della cuccetta inferiore e la faccia inferiore dei
bagli del soffitto.
9. Il telaio, e in sua assenza, la sponda di protezione dovranno
essere di un materiale approvato, duro, liscio e non suscettibile
di corrosione o attaccabile dagli insetti.
10. I sostegni tubolari eventualmente utilizzati per la costruzione
delle cuccette dovranno essere totalmente fissati e non dovranno
avere perforazioni che potrebbero dare accesso agli insetti.
11. Ogni cuccetta dovrà essere provvista di un materasso
confortevole comprensivo di cuscino, o di materasso con rete e
cuscino elastici. Il materasso e la sua imbottitura dovranno
essere di materiale approvato. Non dovrà essere utilizzato come
imbottitura del materasso materiale che possa dare rifugio agli
insetti.
12. Quando le cuccette sono sovrapposte, un fondo impermeabile alla
polvere dovrà essere fissato sotto al materasso della cuccetta
superiore.
13. La mobilia dovrà essere costruita in un materiale liscio e duro, non suscettibile a deformarsi o a corrodersi.
14. Gli oblò delle cabine dovranno essere dotati di tendine o mezzi equivalenti.
15. Ogni cabina dovrà essere provvista di uno specchio, dei piccoli
armadietti a muro per gli articoli di toilette, di uno scaffale
per libri e un numero sufficiente di appendiabiti.
Linea guida B3.1.6 - Mense
1. I locali adibiti a mense possono essere comuni o separati. La
decisione in merito dovrà essere presa dopo consultazioni con i
rappresentanti della gente di mare e degli armatori e soggetta ad
approvazione dell'autorità competente. Bisognerà tenere conto
di fattori quali le dimensioni della nave e le diverse
caratteristiche culturali, religiose e sociali dei marittimi.
2. Nel caso in cui debbano essere installate mense separate per la gente di mare, tali mense dovranno essere previste separate per:
a) il comandante e gli ufficiali;
b) i sottufficiali e gli altri marittimi.
3. A bordo di navi diverse dalle navi passeggeri, la superficie delle
mense utilizzate dai marittimi non dovrà essere inferiore a 1,5
metri quadri per ogni posto a sedere previsto.
4. A bordo di tutte le navi, le mense dovranno essere provviste di
tavoli e di sedie appropriate, fisse o amovibili, in numero
sufficiente per il numero più grande di marittimi che potrebbe
utilizzarle nello stesso momento.
5. Le seguenti installazioni dovranno essere utilizzabili in ogni momento quando i marittimi sono a bordo:
a) un frigorifero posto in un luogo facilmente accessibile e di
capacità sufficiente in relazione al numero di persone che
utilizzano le mense;
b) macchine per l'erogazione di bevande calde;
c) macchine per la distribuzione dell'acqua fredda.
6. Nel caso in cui le dispense disponibili non siano accessibili dai
locali mensa, dovrebbero essere forniti di armadietti adeguati
per utensili da mensa ed impianti appropriati per il lavaggio
degli stessi.
7. Il piano superiore dei tavoli e delle sedie dovranno essere di materiale resistente all'umidità.
Linea guida B3.1.7 Servizi igienici
1. I lavandini e i bagni dovranno essere di adeguate dimensioni e
costruiti con materiale approvato, a superficie liscia, non
suscettibile a rotture, a scheggiatura od a corrosione.
2. Ogni toilette dovrà essere di un modello approvato e provvista di
uno sciacquone ad acqua o altro idoneo mezzo di risciacquo, quale
un sistema ad aria, disponibile in ogni momento ed a comando
indipendente.
3. Gli impianti sanitari destinati ad essere utilizzati da più persone dovranno essere conformi ai seguenti parametri:
a) i rivestimenti del pavimento dovranno essere di materiale
resistente approvato, impermeabile all'umidità; esso dovrà
essere provvisto di un sistema efficace per il drenaggio
dell'acqua;
b) le paratie dovranno essere in acciaio o in ogni altro materiale
approvato ed essere stagne per una altezza di almeno 23
centimetri sopra il livello del pavimento;
c) i locali dovranno essere sufficientemente illuminati, riscaldati e aerati;
d) i gabinetti dovranno essere situati in un punto facilmente
accessibile, ma separato, dalle cabine e dai locali destinati al
lavaggio; essi non dovranno avere accesso diretto sulle cabine
nè su un passaggio che costituirebbe l'unico accesso tra le
cabine ed i gabinetti stessi; tuttavia quest'ultima disposizione
non si applica ai gabinetti situati in un compartimento tra due
cabine il cui numero totale di occupanti non supera i quattro
marittimi;
e) qualora più gabinetti siano installati in uno stesso locale, essi
dovranno essere sufficientemente separati per garantire la
riservatezza.
4. Le apparecchiature messe a disposizione dei marittimi per il lavaggio della biancheria dovranno comprendere:
a) lavatrici;
b) macchine per asciugatura o locali adibiti ad asciugatura biancheria convenientemente riscaldati e ventilati;
c) ferri ed assi da stiro o apparecchiature equivalenti.
Linea guida B3.1.8 Sistemazioni ospedaliere
1. L'infermeria dovrà essere progettata in modo da facilitare
l'attività di consultazione e l'amministrazione delle prime cure
ed a prevenire la propagazione delle malattie infettive.
2. L'ingresso, le cuccette, l'illuminazione, la ventilazione, il
riscaldamento e l'installazione dell'acqua dovranno essere
progettate in modo da garantire il comfort e facilitare il
trattamento degli occupanti.
3. Il numero delle cuccette da installare nell'infermeria dovrà essere prescritto dall'autorità competente.
4. Gli occupanti dell'infermeria dovranno disporre, per il loro uso
esclusivo, di impianti sanitari che facciano parte
dell'infermeria stessa o siano situati nelle immediate vicinanze
di essa. Questi impianti sanitari dovranno comprendere come
minimo un gabinetto, un lavandino, una vasca da bagno o una
doccia.
Linea guida B3.1.9 Altre installazioni
1. Qualora siano previste delle installazioni separate per permettere
al personale di macchina di cambiarsi, esse dovranno essere:
a) situate all'esterno dei locali macchine, ma facilmente accessibili da essi;
b) dotate di armadi individuali come pure di vasche da bagno o docce
o tutte e due, di lavandini, alimentati da acqua dolce corrente,
calda e fredda.
Linea guida B3.1.10 - Dotazioni cuccette, utensili da tavola e articoli vari
1. Ogni Stato Membro dovrà prevedere di applicare i seguenti principi:
a) dotazioni cuccette ed utensili da tavola in buono stato di pulizia
dovranno essere forniti dall'armatore a tutti i marittimi, che li
utilizzeranno a bordo mentre sono al servizio della nave e che,
sotto la propria responsabilità, dovranno restituire, nelle date
indicate dal comandante ed alla cessazione dell'imbarco sulla
nave.
b) le dotazioni cuccette dovranno essere di buona qualità; i piatti,
i bicchieri e gli altri utensili da tavola dovranno essere di
materiale approvato che può essere pulito facilmente;
c) asciugamani, sapone e carta igienica dovranno essere forniti dall'armatore a tutti marittimi imbarcati.
Linea guida B3.1.11. Installazioni per lo svago, la posta e le visite a bordo delle navi
1. Le strutture ed i servizi per lo svago dovranno essere sottoposti
a frequente revisione al fine di assicurare che siano idonei alle
esigenze dei marittimi, tenuto conto dell'evoluzione della
tecnica, delle condizioni di esercizio e di tutte le altre
innovazioni nel settore dei trasporti marittimi.
2. Le dotazioni per le attività ricreative dovranno almeno includere
una biblioteca e dei mezzi necessari per la lettura, la scrittura
e ove praticabile per il gioco.
3. Con riferimento alla progettazione delle strutture ricreative,
l'autorità competente dovrà prendere in considerazione anche la
possibilità di un posto di ristoro.
4. Ove realizzabili, bisognerà prevedere di fornire gratuitamente alla gente di mare:
a) un locale fumatori;
b) la possibilità di guardare la televisione e di ascoltare la radio;
c) la possibilità di guardare film, la cui scorta di bordo
complessiva dovrà essere adeguata per la durata del viaggio e,
se del caso, essere rinnovata a intervalli ragionevoli;
d) attrezzature sportive, compreso materiale per l'esercizio fisico, dei giochi da tavola e dei giochi da svolgere sul ponte;
e) dove possibile, una piscina;
f) una biblioteca contenente pubblicazioni di carattere professionale
e altro, la cui scorta dovrebbe essere adeguata per la durata del
viaggio e la cui dotazione dovrà essere rinnovata a intervalli
ragionevoli;
g) attrezzature per poter effettuare dei lavori manuali ricreativi;
h) apparecchi elettronici quali radio, televisioni, registratori,
lettori di CD/DVD, personal computer e relativo software,
registratori/riproduttori a cassette;
i) se possibile, la previsione di un bar a bordo destinato ai
marittimi, a meno che ciò non sia contrario ad abitudini
nazionali, religiose o sociali;
j) un accesso ragionevole alle comunicazioni telefoniche nave-terra,
così come a dei servizi di posta elettronica e, se disponibile,
di Internet; l'utilizzo di tali servizi dovrà essere previsto
senza alcun costo o ad un costo moderato.
5. Dovranno essere realizzate misure idonee per assicurare che la
spedizione della posta dei marittimi sia effettuata nelle
condizioni più rapide e sicure possibili. Le misure dovranno
anche essere previste per evitare che il marittimo debba pagare
delle spese supplementari quando la posta è respinta al mittente
per una serie di circostanze indipendenti dalla sua volontà.
6. Fatta salva la legislazione nazionale ed internazionale
applicabile dovranno essere previste delle misure per garantire,
ogni volta che ciò sarà possibile e ragionevole, che i
marittimi ottengano rapidamente l'autorizzazione a ricevere il
proprio partner o genitori e amici a bordo della nave come
visitatori quando essa si trova in porto. Queste misure dovranno
tenere conto delle autorizzazioni richieste ai fini della
security.
7. Dovrà essere presa in considerazione la possibilità di
autorizzare i marittimi ad essere accompagnati dal proprio
partner per un certo periodo di tempo durante i viaggi, quando
ciò è possibile e ragionevole. I partner dovranno essere muniti
di una assicurazione adeguata per coprire i rischi di infortunio
e di malattia; l'armatore dovrà fornire al marittimo il suo
sostegno per contrarre questa assicurazione.
Linea guida B3.1.12 - Prevenzione dai rischi di esposizione al rumore e alle vibrazioni
1. Gli alloggi equipaggio, i locali ricreativi ed il servizio di
mensa dovranno essere ubicati il più lontano possibile dai
locali macchine, dal locale timone, dagli argani in coperta,
dagli impianti di ventilazione, di riscaldamento e di
climatizzazione, così come dalle altre macchine e
apparecchiature rumorose.
2. Per la costruzione e la rifinitura delle paratie, dei pavimenti e
dei ponti all'interno degli spazi rumorosi, dei locali occupati
da macchinari, dovranno essere utilizzati materiali isolanti
acustici o altri materiali assorbenti il rumore nonchè porte
automatiche adatte ad assicurare un isolamento acustico.
3. La sala macchine e gli altri locali occupati da macchinari
dovranno essere dotati, dove realizzabili, di postazioni di
controllo centralizzato insonorizzate ad uso del personale di
macchina. I luoghi di lavoro, quali l'officina, dovranno essere
isolati, nella misura del possibile, per evitare il rumore
generale proveniente dalla sala macchine ed apposite misure
dovranno essere prese per ridurre il rumore del funzionamento
delle macchine.
4. Il livello di rumore autorizzato nei posti di lavoro e nei locali
alloggio equipaggio dovrà essere conforme alle direttive
internazionali dell'Organizzazione internazionale del Lavoro
relative ai livelli di esposizione, comprese quelle figuranti
nella raccolta delle direttive pratiche dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro denominata I fattori ambientali sul
luogo di lavoro, 2001 e, se del caso, alle norme di protezione
particolari raccomandate dall'Organizzazione Marittima
Internazionale, così come ogni emendamento o strumento
complementare ulteriore relativo al livello di rumore accettabile
a bordo delle navi. Una copia degli strumenti applicabili, in
inglese e nella lingua di lavoro della nave, dovrà essere
conservata a bordo ed essere a disposizione dei marittimi.
5. Gli alloggi equipaggio, i luoghi di ricreazione e quelli di ristorazione non dovranno essere esposti a eccessive vibrazioni.
Regola 3.2 - Alimentazione e servizio di ristorazione
Obiettivo: Assicurare che la gente di mare abbia accesso ad una
alimentazione di buona qualità, compresa l'acqua potabile,
fornita in condizioni di igiene stabilite dalle norme
1. Ogni Stato Membro deve assicurare che le navi che battono la sua
bandiera trasportino a bordo e servano degli alimenti e
dell'acqua potabile di una qualità appropriata, il cui valore
nutrizionale e la quantità corrispondente soddisfino
adeguatamente le esigenze delle persone a bordo e tenga conto
delle loro diverse appartenenze culturali e religiose.
2. Ai marittimi a bordo di una nave deve essere fornito gratuitamente cibo fino alla fine del proprio periodo di arruolamento.
3. I marittimi impiegati come cuochi di bordo incaricati della
preparazione dei pasti dovranno possedere la formazione e le
qualifiche richieste per questa funzione.
Standard A3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione
1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione o altre misure atte a
garantire delle norme minime per quanto riguarda la quantità e
la qualità dell'alimentazione e dell'acqua potabile, così come
delle norme relative al servizio di ristorazione per i pasti
serviti ai marittimi a bordo delle navi che battono la sua
bandiera, e deve, tramite attività educative, impegnarsi a
promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme indicate
nel presente paragrafo.
2. Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera osservino le seguenti norme minime:
a) sufficiente approvvigionamento di viveri ed acqua potabile, di
valore nutritivo, di qualità e di varietà soddisfacente, tenuto
conto del numero di marittimi presenti a bordo, della loro
religione e delle loro abitudini culturali in materia alimentare
così come della durata e della natura del viaggio;
b) l'organizzazione e l'equipaggiamento del servizio di cucina e di
ristorazione deve essere tale da fornire ai marittimi dei pasti
adeguati, variati e nutritivi, preparati e serviti in condizioni
igieniche soddisfacenti;
c) il personale di cucina e di servizio ristorazione deve essere
convenientemente addestrato o istruito per l'esercizio delle sue
funzioni.
3. Gli armatori assicurano che il marittimo arruolato come cuoco di
bordo sia addestrato e provvisto della qualifica e della
competenza per esercitare questa funzione conformemente alle
disposizioni della legislazione dello Stato Membro interessato.
4. Le prescrizioni riportate al paragrafo 3 del presente Standard
includono la necessità di superare con esito positivo un corso
di formazione approvato o riconosciuto dall'autorità competente,
basato sull'attitudine pratica per il servizio in cucina,
l'igiene personale e l'igiene alimentare, l'approvvigionamento
dei viveri, la gestione delle scorte, la protezione
dell'ambiente, la salute e la sicurezza nel servizio di cucina e
di ristorazione.
5. A bordo delle navi con un numero di persone di equipaggio
prescritto inferiore a dieci persone, possono - in relazione alle
dimensioni dell'equipaggio ed alle modalità operative della
nave, ed a parere dell'autorità competente - non essere tenuti
ad avere a bordo un cuoco pienamente qualificato. Tuttavia,
chiunque prepara gli alimenti in cucina deve avere ricevuto una
formazione o un'istruzione nei campi relativi all'igiene
alimentare e personale, così come la manipolazione e la
conservazione degli alimenti a bordo.
6. In circostanze di eccezionale necessità, l'autorità competente
può rilasciare una deroga con la quale si autorizza un cuoco non
pienamente qualificato a servire su una determinata nave e per un
periodo di tempo limitato, fino al successivo porto di scalo o
per un periodo comunque non superiore a un mese, a condizione che
la persona alla quale è stata accordata la deroga abbia ricevuto
una formazione o un'istruzione sui principi relativi all'igiene
alimentare e personale, così come la manipolazione e la
conservazione degli alimenti a bordo.
7. Conformemente alle procedure previste al Titolo 5 in materia di
verifica di conformità alle disposizioni, l'autorità competente
richiede che siano effettuate a bordo delle navi frequenti
ispezioni documentate dal comandante o sotto la sua autorità sui
seguenti punti:
a) approvvigionamento dei viveri e dell'acqua potabile;
b) tutti i locali ed attrezzature utilizzate per la conservazione e la manipolazione dei viveri e dell'acqua;
c) la cucina e tutte le altre apparecchiature utilizzate per la preparazione e il servizio dei pasti.
8. Nessun marittimo di meno di 18 anni deve essere impiegato o arruolato o lavorare come cuoco di bordo.
Linea guida B3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione
Linea guida B3.2.1 - Ispezione, educazione, ricerca e pubblicazione
1. L'autorità competente, in cooperazione con le altre agenzie ed
organizzazioni interessate dovrà raccogliere informazioni
aggiornate sul nutrimento e sui metodi di acquisto,
immagazzinamento, conservazione dei prodotti alimentari come pure
sul modo di preparare e servire i pasti tenuto conto delle
specificità del servizio di ristorazione a bordo di una nave.
Queste informazioni dovranno essere messe gratuitamente o a un
costo ragionevole a disposizione dei produttori e dei
commercianti specializzati nella fornitura di prodotti alimentari
o di materiale da cucina e da tavola per le navi, dei comandanti,
dei maitre d'hotel e cuochi di bordo e delle organizzazioni degli
armatori e della gente di mare interessate. A tal fine,
bisognerà utilizzare dei mezzi appropriati di diffusione, quali
manuali, opuscoli, manifesti, grafici o annunci nei periodici
professionali.
2. L'autorità competente dovrà fare delle raccomandazioni in modo
da evitare lo spreco dei viveri, per facilitare il mantenimento
di un livello adeguato di igiene e di assicurare
un'organizzazione ottimale del lavoro.
3. L'autorità competente, in cooperazione con le agenzie e le
organizzazioni interessate dovrà elaborare del materiale
didattico e diffondere informazioni a bordo relative ai metodi
appropriati per garantire un'alimentazione e servizi di
ristorazione soddisfacenti.
4. L'autorità competente dovrà cooperare strettamente con le
organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate e
con le autorità nazionali o locali che si occupano delle
questioni di alimentazione e di salute e, se necessario, potrà
ricorrere ai servizi di queste ultime autorità.
Linea guida B3.2.2 - Cuochi di bordo
1. I marittimi saranno qualificati come cuochi di bordo se soddisfano le seguenti condizioni:
a) aver servito in mare per un periodo minimo stabilito
dall'autorità competente e che può variare in funzione delle
qualifiche o dell'esperienza pertinente degli interessati;
b) aver superato l'esame prescritto dall'autorità competente o un
esame equivalente al termine di un corso di formazione
riconosciuto per i cuochi.
2. L'esame prescritto può essere svolto e il relativo certificato
emesso sia direttamente dall'autorità competente sia, sotto il
controllo di quest'ultima, da una scuola autorizzata per la
formazione dei cuochi.
3. L'autorità competente dovrà prevedere il riconoscimento, ove
appropriato, di certificati di competenza come cuoco di bordo
rilasciati da altri Stati Membri che hanno ratificato la presente
Convenzione o la Convenzione (n° 69) sulla certificazione dei
cuochi di bordo, 1946 o da altro organismo autorizzato.
TITOLO 4
TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA SANITARIA, TUTELA DEL BENESSERE E
DELLA SICUREZZA SOCIALE
Regola 4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra
Obiettivo: tutelare la salute dei marittimi ed assicurare che abbiano
accesso immediato all'assistenza sanitaria a bordo delle navi e a
terra.
1. Ogni Stato Membro vigila affinchè tutti i marittimi a bordo di
navi battenti la sua bandiera siano garantiti da misure
appropriate per la tutela della salute e ricevano assistenza
sanitaria immediata ed adeguata per tutto il tempo in cui
prestano servizio a bordo della nave.
2. La tutela e l'assistenza secondo il paragrafo 1 della presente
Regola, devono, in via di principio, essere fornite ai marittimi
a titolo gratuito.
3. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi a bordo delle navi
sul suo territorio che necessitano di assistenza sanitaria
immediata possano accedere alle strutture mediche presenti a
terra sul suo territorio.
4. Le disposizioni in materia di tutela della salute ed assistenza
sanitaria a bordo enunciate nel Codice prevedono standard con
misure atte a tutelare la salute dei marittimi e fornire loro
un'assistenza sanitaria paragonabile, per quanto possibile, a
quella di cui abitualmente fruiscono i lavoratori a terra.
Standard A4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra
1. Ogni Stato Membro garantisce che le misure atte a tutelare la
salute e fornire assistenza medica, ivi comprese le cure dentali
essenziali, ai marittimi che prestano servizio a bordo di una
nave che batte la sua bandiera siano adottate in modo da:
a) assicurare che ai marittimi siano applicate le disposizioni
generali in materia di tutela della salute e assistenza sanitaria
sul lavoro rilevanti ai fini delle loro mansioni come pure le
disposizioni speciali e proprie del lavoro a bordo delle navi;
b) assicurare che i marittimi siano tutelati dal punto di vista della
salute e ricevano assistenza sanitaria comparabile, per quanto
possibile, a quella di cui abitualmente fruiscono i lavoratori a
terra, incluso l'accesso immediato ai farmaci di cui necessitano,
alle attrezzature e strutture mediche per effettuare diagnosi e
relativi trattamenti nonchè a informazioni e competenze mediche;
c) concedere ai marittimi il diritto di consultare, senza indugio, un
medico specialista o un dentista nei porti di scalo, ove
possibile;
d) assicurare che, compatibilmente con la legislazione e pratica
dello Stato Membro, i servizi di assistenza sanitaria e tutela
della salute siano erogati ai marittimi a titolo gratuito quando
sono a bordo della nave o a terra in un porto straniero;
e) evitare che si limitino al trattamento dei marittimi ammalati o
feriti ma che includano misure a carattere preventivo quali ad
esempio i programmi sulla promozione e l'educazione in materia di
salute.
2. L'autorità competente adotterà un formulario medico standard ad
uso dei comandanti delle navi e per il personale medico preposto
a terra e a bordo. Una volta completato, il formulario ed il suo
contenuto saranno considerati documentazione riservata e
utilizzati soltanto per agevolare le cure dei marittimi.
3. Ogni Stato Membro adotterà una legislazione, sulle navi battenti
la sua bandiera, che stabilisce le prescrizioni per le strutture
medico-ospedaliere a bordo nonchè le attrezzature e la
formazione.
4. Le legislazioni nazionali devono prevedere, come minimo, quanto segue:
a) tutte le navi devono munirsi di una farmacia di bordo, di
attrezzature mediche e di una guida medica, le cui specifiche
sono stabilite e sottoposte a ispezioni periodiche da parte
dell'autorità competente; le prescrizioni nazionali devono
tenere conto del tipo di nave, del numero di persone a bordo e
della natura, destinazione e durata dei viaggi nonchè degli
standard medici rilevanti a livello nazionale ed internazionale;
b) le navi che trasportano più di 100 persone e che normalmente
effettuano viaggi internazionali con durata superiore ai tre
giorni devono avere a bordo un medico qualificato responsabile
dell'assistenza sanitaria. La legislazione nazionale determina a
quali altre navi è richiesto il medico a bordo, tenendo conto,
tra l'altro, di fattori quali la durata, il tipo e le condizioni
del viaggio nonchè il numero dei marittimi a bordo;
c) alle navi che non prevedono un medico è richiesta la presenza di
almeno un marittimo a bordo incaricato dell'assistenza medica e
della somministrazione di farmaci come parte delle sue mansioni
abituali oppure di almeno un marittimo a bordo in grado di
fornire le cure mediche di emergenza. Le persone incaricate
dell'assistenza medica a bordo che non sono medici qualificati
devono ricevere una formazione esaustiva e soddisfacente in
assistenza sanitaria che soddisfa i requisiti della Convenzione
Internazionale relativa alle norme di Formazione, di
Certificazione e Tenuta della Guardia della gente di mare del
1978, nella sua versione aggiornata, ("STCW"). I marittimi
incaricati di fornire le cure mediche di emergenza devono aver
completato con successo la relativa formazione conformemente a
quanto richiesto dalla STCW. La legislazione nazionale è tenuta
a specificare il livello della formazione prevista, tenendo
conto, tra l'altro, di fattori quali la durata, il tipo e le
condizioni del viaggio nonchè il numero dei marittimi a bordo;
d) l'autorità competente garantisce, mediante un sistema già
predisposto, la disponibilità, 24 ore su 24, di usufruire di
consulti medici, anche specialistici, via radio o via satellite
per le navi in mare. Il consulto medico, ivi compresa la
trasmissione di messaggi medici mediante comunicazione via radio
o satellitare tra una nave e le persone a terra che forniscono il
parere, deve essere disponibile a titolo gratuito per tutte le
navi, a prescindere dal tipo di bandiera.
Linea guida B4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra
Linea guida B4.1.1 - Assistenza sanitaria
1. Sulle navi che non hanno l'obbligo di un medico a bordo,
l'autorità competente, nel determinare il livello della
formazione medica da impartire, dovrebbe esigere che:
a) le navi che normalmente sono in grado di raggiungere un medico
qualificato nonchè strutture mediche entro otto ore
dall'insorgere del problema dovrebbero designare almeno un
marittimo munito della formazione prescritta per le cure di prima
emergenza conformemente alla Convenzione STCW'78, nella sua
versione aggiornata che abilita dette persone a prendere
provvedimenti immediati ed efficaci in caso di infortuni o
malattie che possono insorgere a bordo di una nave e avvalersi
del consulto medico via radio o via satellite;
b) tutte le altre navi dovrebbero designare almeno un marittimo
munito della formazione prescritta in assistenza medica
conformemente alla Convenzione STCW, nella sua versione
aggiornata, prevedendo una formazione pratica e formazione nelle
tecniche salvavita come ad esempio la terapia endovenosa che lo
mettano in grado di partecipare efficacemente a programmi
coordinati per l'assistenza medica alle navi in mare e fornire
agli eventuali malati o feriti una soddisfacente assistenza
medica standard durante il periodo di permanenza sulla nave.
2. La formazione di cui al paragrafo 1 della presente Linea guida
dovrebbe basarsi sui contenuti delle edizioni più recenti della
Guida medica internazionale per le navi, la Guida delle cure
mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti
a merci pericolose, il "Documento di Guida"- Una guida di
formazione marittima internazionale e la sezione medica del
Codice internazionale dei segnali nonchè guide nazionali
assimilabili.
3. Le persone di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida ed
altri marittimi secondo quanto previsto dall'autorità competente
dovrebbero, ad intervalli più o meno quinquennali, seguire corsi
di aggiornamento per consentire loro di mantenere, migliorare ed
aggiornare le conoscenze e competenze acquisite.
4. La farmacia di bordo nonchè le attrezzature e la guida medica
sulla nave dovrebbero essere conservate in maniera adeguata e
sottoposte a ispezioni periodiche, con intervalli non superiori
ai 12 mesi, effettuate da responsabili designati dall'autorità
competente che dovrebbe non solo assicurare il controllo
dell'etichettatura, della data di scadenza e delle condizioni di
tutti i medicinali e delle relative istruzioni per l'uso ma anche
il buon funzionamento di tutte le attrezzature. Nell'adottare o
revisionare della guida medica per le navi ad uso nazionale e nel
determinare i contenuti della farmacia di bordo e alle
attrezzature mediche, l'autorità competente dovrebbe tenere
conto delle raccomandazioni internazionali nel settore, ivi
compresa l'ultima edizione della Guida medica internazionale per
le navi nonchè le altre guide menzionate al paragrafo 2 della
presente linea guida.
5. Quando un carico classificato pericoloso non è stato incluso
nell'edizione più recente della Guida delle cure mediche di
emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci
pericolose, la gente di mare dovrebbe essere debitamente
informata sul tipo di sostanze trasportate, i rischi che ne
conseguono, l'equipaggiamento di protezione individuale
richiesto, le procedure mediche pertinenti e gli antidoti
specifici. Detti antidoti e l'equipaggiamento di protezione
individuale dovrebbero essere a bordo della nave ogni qualvolta
si trasportano merci pericolose. Tali informazioni dovrebbero
essere integrate con le politiche ed i programmi per le navi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro descritte nella Regola
4.3 e relative disposizioni del Codice.
6. Tutte le navi dovrebbero tenere a bordo un elenco completo ed
aggiornato delle stazioni radio mediante le quali è possibile
ricevere consulti medici; e, se munite di un sistema di
comunicazione satellitare, di un elenco completo ed aggiornato
delle stazioni costiere attraverso le quali poter ottenere
consulti medici. I marittimi responsabili dell'assistenza
sanitaria o delle cure mediche di emergenza a bordo dovrebbero
essere istruiti sull'uso della guida medica per le navi e della
sezione medica dell'edizione più recente del Codice
internazionale dei segnali in modo da essere in grado di capire
il tipo di informazioni necessarie da parte del medico consultato
nonchè la consulenza ricevuta.
Linea guida B4.1.2 - Modulo di rapporto medico
1. Il modulo del rapporto medico standard per i marittimi
conformemente alla parte A del presente Codice dovrebbe essere
concepito in modo da semplificare lo scambio delle relative
informazioni mediche riguardanti i singoli marittimi tra la nave
e la terraferma in casi di malattia o di infortuni.
Linea guida B4.1.3 - Assistenza medico-sanitaria a terra
1. Le strutture mediche a terra adibite alle cure dei marittimi
dovrebbero essere adeguate e disporre di medici, dentisti e altro
personale medico opportunamente qualificato.
2. Sarebbe opportuno adottare misure al fine di garantire ai
marittimi, quando si trovano in un porto, la possibilità di
avere accesso a:
a) cure ambulatoriali in caso di malattie ed infortuni;
b) ricovero ospedaliero, ove necessario;
c) strutture per le cure dentarie, soprattutto nei casi di emergenza.
3. Dovrebbero essere adottate misure per agevolare le cure dei
marittimi affetti da malattie. In particolare, ai marittimi
dovrebbe essere consentito il ricovero tempestivo presso cliniche
e ospedali a terra, senza alcuna difficoltà e a prescindere
dalla nazionalità o credo religioso, e, ove possibile,
bisognerebbe prendere provvedimenti, laddove opportuno, al fine
di assicurare la continuità delle cure ad integrazione delle
strutture mediche di cui possono disporre.
Linea guida B4.1.4 - Assistenza medico-sanitaria alle altre navi e cooperazione internazionale
1. Ogni Stato Membro dovrebbe prendere in debita considerazione
l'opportunità di prendere parte alla cooperazione internazionale
nel settore dell'assistenza, dei programmi e della ricerca in
materia di tutela della salute e assistenza sanitaria. Tale
cooperazione comprende:
a) lo sviluppo e il coordinamento degli sforzi in materia di ricerca
e soccorso nonchè la predisposizione di assistenza medica ed
evacuazione rapida in mare per le persone gravemente ammalate o
ferite a bordo di una nave mediante mezzi quali ad esempio
sistemi di rapporto periodico della posizione della nave, centri
di coordinamento per i soccorsi e servizi di emergenza con
elicotteri, conformemente alla Convenzione internazionale del
1979 per la ricerca e il salvataggio in mare, come modificata, e
il Manuale internazionale aeronautico e marittimo di ricerca e
soccorso (IAMSAR);
b) l'utilizzo ottimale di tutte le navi munite di medico a bordo e
delle navi in mare in grado di offrire strutture ospedaliere e di
soccorso;
c) la compilazione e l'aggiornamento di un elenco internazionale di
medici e strutture per l'assistenza sanitaria disponibili su
scala mondiale al fine di fornire assistenza medica di emergenza
alla gente di mare;
d) lo sbarco a terra dei marittimi che necessitano di cure di emergenza;
e) il rimpatrio, non appena possibile, dei marittimi ospedalizzati
all'estero, secondo il parere del medico responsabile del caso
tenendo conto della volontà e delle esigenze del marittimo;
f) la predisposizione di una assistenza personale per i marittimi
durante il rimpatrio, secondo le prescrizioni del medico
responsabile che tiene conto della volontà e delle esigenze del
marittimo in questione;
g) l'impegno a creare dei centri sanitari per la gente di mare allo scopo di:
i. effettuare ricerche sullo stato di salute, le cure mediche e l'assistenza sanitaria preventiva della gente di mare;
ii. formare il personale del servizio medico-sanitario in materia di medicina marittima;
h) la raccolta e la valutazione dei dati statistici riguardanti gli
infortuni sul lavoro, le malattie e gli infortuni mortali che
colpiscono i marittimi nonchè l'integrazione e l'armonizzazione
delle statistiche con qualsiasi sistema nazionale preesistente di
statistiche relative agli infortuni sul posto di lavoro e le
malattie che comprendono altre categorie di lavoratori;
i) l'organizzazione di scambi internazionali di informazioni
tecniche, materiale di formazione professionale e di personale
docente formazione, come anche seminari e gruppi di lavoro
internazionali;
j) l'erogazione, per tutti in marittimi, di assistenza medica
specialistica per la cura e la prevenzione, e servizi medici nei
porti oppure la messa a disposizione di servizi assistenza medica
generale, sanitari e riabilitativi;
k) la predisposizione per il rimpatrio delle salme o delle ceneri dei
marittimi deceduti non appena possibile secondo le volontà dei
parenti più stretti. 2. La cooperazione internazionale nel campo della tutela della salute
e dell'assistenza sanitaria per i marittimi dovrebbe basarsi su
accordi o consultazioni bilaterali o multilaterali tra gli Stati
Membri.
Linea guida B4.1.5 - Persone a carico dei marittimi
1. Ogni Stato Membro dovrebbe adottare misure atte ad garantire cure
mediche sufficienti e adeguate a favore delle persone a carico
dei marittimi domiciliati sul suo territorio in attesa che si
crei un servizio di assistenza medica aperto a tutti i lavoratori
e alle persone a loro carico, quando tali servizi non dovessero
esistere e si dovrebbe informare l'Ufficio Internazionale del
Lavoro delle misure adottate a tale scopo.
Regola 4.2 - Responsabilità dell'armatore
Obiettivo: assicurare che la gente di mare sia tutelata dalle
conseguenze finanziarie dovute a malattie, infortuni o decessi
verificatesi durante l'espletamento delle proprie funzioni.
1. Ogni Stato Membro deve assicurarsi che sulle navi battenti la sua
bandiera siano adottate misure, conformi al Codice, che prevedano
che i marittimi in servizio sulle navi abbiano diritto ad un
sostegno e ad un'assistenza materiale da parte dell'armatore per
far fronte alle conseguenze finanziarie derivanti da malattie,
infortuni o decessi verificatesi durante l'espletamento delle
loro mansioni conformemente al contratto di arruolamento
marittimo o derivanti dal loro impiego nel corso di tale
contratto.
2. La presente regola non pregiudica ogni altra azione giudiziaria a disposizione dei marittimi per la tutela dei loro diritti.
Standard A4.2 - Responsabilità civile dell'armatore
1. Ogni Stato Membro adotterà una legislazione che disponga che
l'armatore della nave battente la sua bandiera sia responsabile
della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria di tutti i
marittimi in servizio a bordo delle navi in conformità con i
seguenti standard minimi:
a) l'armatore deve prendersi carico dei costi, derivanti da malattia
o infortunio, per i marittimi che lavorano a bordo della sua
nave, avvenuti dalla data di inizio del servizio e la data entro
la quale gli stessi sono effettivamente rimpatriati, oppure
derivante dal loro arruolamento tra queste date;
b) l'armatore deve prendersi carico della copertura finanziaria per
garantire al marittimo un indennizzo in caso di decesso o
invalidità a lungo termine derivanti da infortuni sul lavoro,
malattie o rischi professionali, secondo quanto stabilito dalla
legislazione nazionale, il contratto di arruolamento marittimo o
le contrattazioni collettive nazionali;
c) l'armatore deve pagare le spese per l'assistenza sanitaria,
incluse le cure mediche e la fornitura dei farmaci necessari e
degli apparecchi terapeutici, del vitto e alloggio lontano da
casa fino a quando il marittimo infermo o infortunato non si è
ripreso oppure finchè la malattia o invalidità sia stata
dichiarata permanente;
d) l'armatore sosterrà i costi relativi alle spese di sepoltura in
caso di decesso avvenuto a bordo della nave o a terra durante il
periodo di imbarco.
2. La legislazione nazionale può limitare la responsabilità civile
dell'armatore per la copertura delle spese relative
all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio ad un periodo
non inferiore alle 16 settimane a partire dal giorno
dell'infortunio o dall'inizio della malattia.
3. Quando la malattia o infortunio si traducono in inabilità al lavoro spetterà all'armatore:
a) corrispondere il salario pieno per tutto il periodo in cui il
marittimo rimane a bordo oppure fino a quando il marittimo non è
stato rimpatriato conformemente alla presente Convenzione;
b) corrispondere il salario per intero o in parte come stabilito
dalla legislazione nazionale oppure come previsto dalle
contrattazioni collettive dal momento del rimpatrio o dello
sbarco fino al loro ricovero o, nel caso in cui sia precedente,
fino a quando ha il diritto di percepire le indennità in virtù
della legislazione del Stato Membro in questione.
4. La legislazione nazionale può limitare la responsabilità civile
dell'armatore nella corresponsione del salario per intero o in
parte nei confronti di un marittimo che non è più a bordo ad un
periodo non inferiore alle 16 settimane a partire dal giorno
dell'infortunio oppure dall'inizio della malattia.
5. La legislazione nazionale può esentare l'armatore dalla responsabilità civile nei casi in cui:
a) l'infortunio si è verificato al di fuori del servizio sulla nave;
b) l'infortunio o la malattia sono dovuti alla cattiva condotta
intenzionale da parte del marittimo infermo, infortunato o
deceduto;
c) la malattia o infermità sono state intenzionalmente tenute nascoste al momento dell'arruolamento.
6. La legislazione nazionale può esentare l'armatore dalla
responsabilità civile per la copertura delle spese relative
all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio nonchè le
spese di sepoltura nella misura in cui tale responsabilità viene
assunta dalle autorità pubbliche.
7. L'armatore o i suoi rappresentanti prenderanno provvedimenti per
salvaguardare i beni lasciati a bordo dal marittimo infermo,
infortunato o deceduto per poi restituirli allo stesso oppure ai
parenti più stretti.
Linea guida B4.2 - Responsabilità civile dell'armatore
1. La corresponsione del salario pieno prescritta dallo Standard A4.2, paragrafo 3a) può escludere le indennità.
2. La legislazione nazionale può stabilire che un armatore non è
più responsabile dei costi relativi a un marittimo malato o
infortunato dal momento in cui tale marittimo può beneficiare di
indennità di malattia in virtù di un regime di assicurazione
obbligatoria contro le malattie, gli infortuni oppure di un
indennizzo contro gli infortuni sul lavoro.
3. La legislazione nazionale può stabilire che le spese di sepoltura
pagate dall'armatore siano rimborsate da un istituto assicurativo
nei casi in cui la legislazione relativa all'assicurazione
sociale o all'indennità dei lavoratori prevedano una prestazione
per le spese funerarie.
Regola 4.3 - Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli
infortuni
Obiettivo: Assicurare che l'ambiente di lavoro dei marittimi a bordo delle navi favorisca la sicurezza e la salute sul lavoro.
1. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi che lavorano a
bordo delle navi battenti la sua bandiera beneficino di un
sistema di tutela della salute sul posto di lavoro e vivano,
lavorino e facciano formazione a bordo in un ambiente sicuro e
sano.
2. Ogni Stato Membro elabora e promulga linee guida per la gestione
della sicurezza e della salute sul lavoro a bordo delle navi
battenti la sua bandiera, previa consultazione con i
rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei
marittimi e tenendo conto dei codici applicabili, linee guida e
standard raccomandati dagli organismi internazionali, le
amministrazioni nazionali e le organizzazioni dell'industria
marittima.
3. Ogni Stato Membro adotta leggi, regolamenti e altre misure in
merito agli aspetti specificati dal Codice, tenendo conto degli
strumenti internazionali pertinenti e stabilisce altresì gli
standard per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro
nonchè la prevenzione degli infortuni sulle navi battenti la sua
bandiera.
Standard A4.3 - Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli infortuni
1. La legislazione ed altre misure da adottare in conformità con la Regola 4.3, paragrafo 3, devono comprendere quanto segue:
a) l'adozione e l'effettiva attuazione e promozione delle politiche e
programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro a bordo delle
navi battenti la sua bandiera, ivi inclusa la valutazione dei
rischi nonchè la formazione e l'informazione dei marittimi;
b) ragionevoli precauzioni allo scopo di prevenire infortuni e
malattie professionali a bordo della nave, ivi comprese misure
atte a ridurre e prevenire il rischio di esposizione a livelli
nocivi legati a fattori ambientali e sostanze chimiche nonchè il
rischio di infortuni o malattie che potrebbero scaturire dall'uso
di attrezzature e macchinari a bordo;
c) programmi a bordo per la prevenzione di infortuni e malattie
professionali nonchè per il costante miglioramento della tutela
della sicurezza e della salute, con il coinvolgimento dei
rappresentanti della gente di mare e di tutte le altre persone
interessate alla attuazione dei suddetti programmi, prendendo in
considerazione le misure preventive ivi compresi la progettazione
e il controllo di progetto, la sostituzione dei procedimenti e
delle procedure per mansioni collettive e individuali nonchè
l'uso dei dispositivi personali di protezione;
d) procedure relative alle ispezioni, alla notifica e alla correzioni
di situazioni pericolose e altresì per eseguire inchieste e
rapporti sugli incidenti sul lavoro avvenuti a bordo.
2. Le disposizioni indicate al paragrafo 1 del presente Standard devono:
a) tenere conto degli strumenti internazionali applicabili e relativi
alla tutela della sicurezza e salute sul posto di lavoro in
generale nonchè dei rischi specifici e occuparsi tutti gli
aspetti relativi alla prevenzione degli infortuni e malattie
professionali applicabili al lavoro dei marittimi e in
particolare quelle che sono proprie dell'impiego marittimo;
b) specificare in modo chiaro gli obblighi dell'armatore, della gente
di mare e degli altri interessati al fine di osservare le
prescrizioni previste dagli standard applicabili nonchè le
politiche e i programmi sulla sicurezza e la salute a bordo della
nave con particolare attenzione rivolta alla sicurezza ed alla
salute dei marittimi con età inferiore ai 18 anni;
c) precisare i doveri del comandante o della persona da lui
designata, o di entrambi, nell'assumere la specifica
responsabilità dell'attuazione e conformità delle politiche e
programmi sulla sicurezza e salute sul lavoro a bordo della nave;
d) indicare il rappresentante della sicurezza a bordo nominato o
eletto per partecipare agli incontri del comitato di sicurezza
della nave. Detto comitato sarà istituito a bordo della nave
dove vi saranno cinque o più marittimi.
3. La legislazione e le altre misure menzionate al paragrafo 3 della
Regola 4.3, devono essere sottoposte a revisione periodica in
consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni degli
armatori e della gente di mare, se necessario, aggiornate in
considerazione dei progressi ottenuti nella tecnologia e nella
ricerca al fine di agevolare il continuo miglioramento nelle
politiche e nei programmi sulla sicurezza e salute sul lavoro e
di fornire un ambiente lavorativo sicuro per i marittimi che
prestano servizio sulle navi battenti la bandiera dello Stato
Membro.
4. La conformità alle prescrizioni indicate negli strumenti
internazionali applicabili in relazione a livelli di esposizione
accettabili rispetto ai rischi professionali a bordo di una nave
e all'elaborazione e applicazione di politiche e programmi sulla
salute e sicurezza sul lavoro a bordo delle navi, sono da
considerarsi rispondenti alle prescrizioni della presente
Convenzione.
5. L'autorità competente vigila affinchè:
a) gli incidenti sul lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali sul lavoro siano corredati da adeguati rapporti,
prendendo in considerazione la guida fornita dall'ILO per quanto
riguarda i rapporti e la documentazione degli incidenti sul
lavoro e malattie sul lavoro;
b) statistiche esaurienti dei predetti incidenti e malattie siano
tenute, analizzate e pubblicate, e, ove opportuno, seguite da
studi sulle tendenze generali e sui rischi identificati;
c) gli incidenti sul lavoro siano oggetto di relative inchieste.
6. La redazione di rapporti e le inchieste relative a questioni in
materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere concepite
in modo da garantire la tutela dei dati personali dei marittimi e
tenere conto della guida fornita dall'ILO su questi aspetti.
7. L'autorità competente deve cooperare con le organizzazioni degli
armatori e della gente di mare al fine di adottare misure per
informare i marittimi sui rischi riguardanti particolari pericoli
a bordo delle navi, ad esempio, con appositi avvisi affissi
contenenti particolari istruzioni.
8. L'autorità competente esige che gli armatori che effettuano una
valutazione dei rischi in relazione alla gestione della sicurezza
e della salute sul lavoro facciano riferimento a informazioni
statistiche appropriate provenienti dalle loro navi e da
statistiche generali fornite dall'autorità competente.
Linea guida B4.3 -Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione
degli incidenti
Linea guida B4.3.1 - Disposizioni riguardo a infortuni e malattie professionali
1. Le disposizioni previste ai sensi dello Standard A4.3 dovrebbero
tenere conto del codice di buone prassi dell'ILO del 1996
intitolato Prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in mare
e nei porti, e successive modificazioni ed altre norme e
direttive ILO nonchè altri standard, linee guida e codici di
buona prassi internazionale riguardanti la tutela della sicurezza
e della salute sul lavoro, ivi compresi i livelli di esposizione
identificabili.
2. L'autorità competente dovrebbe vigilare affinchè le linee guida
nazionali per la gestione della sicurezza e della salute si
occupino in particolare degli aspetti seguenti:
a) disposizioni generali e di base;
b) caratteristiche strutturali della nave, inclusi i mezzi di accesso e i rischi relativi all'amianto;
c) macchinari;
d) effetti della temperatura estremamente bassa o alta di qualsiasi superficie con la quale i marittimi possono entrare in contatto;
e) effetti del rumore sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave;
f) effetti delle vibrazioni sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave;
g) effetti dei fattori ambientali, diversi da quelli elencati negli
elenchi puntati e) ed f), sul posto di lavoro e negli alloggi a
bordo, incluso il fumo di tabacco;
h) misure speciali di sicurezza sul ponte e sottocoperta;
i) attrezzature per le operazioni di carico e scarico;
j) prevenzione ed estinzione degli incendi;
k) ancore, catene e cavi;
l) carichi pericolosi e zavorra;
m) dispositivi di protezione individuale per i marittimi;
n) lavoro in spazi chiusi;
o) effetti fisici e mentali dovuti ad affaticamento;
p) effetti della dipendenza da droga o alcol;
q) protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS;
r) situazioni di emergenza e risposta in caso di incidenti.
3. La valutazione dei rischi e la riduzione dell'esposizione in
merito alle questioni menzionate al paragrafo 2 della presente
linea guida dovrebbero considerare gli effetti dovuti al lavoro
che si ripercuotono sulla salute: gli effetti fisici, ivi
compresi la movimentazione manuale dei carichi, il rumore e le
vibrazioni, gli effetti chimici e biologici, gli effetti mentali,
gli effetti fisici sulla salute fisica e mentale dovuti ad
affaticamento nonchè gli infortuni sul lavoro. Le misure
necessarie dovrebbero tenere in debito conto il principio di
prevenzione secondo il quale i rischi vanno combattuti alla
fonte, l'adattamento del lavoro rispetto all'individuo,
soprattutto in relazione alla progettazione del posto di lavoro e
alla sostituzione dell'elemento pericoloso con il meno
pericoloso, che sono prioritari rispetto al dispositivo di
protezione individuale dei marittimi.
4. Inoltre, l'autorità competente dovrebbe vigilare affinchè siano
prese in considerazione le implicazioni per la salute e la
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) azioni in situazioni di emergenza e in caso di incidenti;
b) gli effetti della dipendenza da droga e alcol;
c) la protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS.
Linea guida B4.3.2 - Esposizione al rumore
1. L'autorità competente, insieme con gli organismi internazionali
competenti e con i rappresentanti delle organizzazioni degli
armatori e dei marittimi interessate, dovrebbe continuamente
esaminare la questione del rumore a bordo delle navi al fine di
migliorare la protezione dei marittimi, per quanto possibile,
contro gli effetti nocivi dovuti da esposizione al rumore.
2. L'esame di cui al paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbe
tenere conto degli effetti nocivi da esposizione a rumore
eccessivo per l'udito, sulla salute ed il comfort dei marittimi
prescrivere o raccomandare misure per di ridurre il rumore a
bordo per la tutela dei marittimi. Le misure da considerare
dovrebbero prevedere quanto segue:
a) informazione e formazione dei marittimi sui pericoli per l'udito e
la salute in caso di esposizione prolungata ad elevati livelli di
rumore e sull'utilizzo adeguato dell'equipaggiamento e dei
dispositivi di protezione individuale contro il rumore;
b) fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'udito di tipo approvato ad uso dei marittimi, ove necessario; e
c) valutazione dei rischi e riduzione dei livelli di esposizione al
rumore in tutti gli alloggi, le strutture ricreative e il
servizio mensa nonchè nelle sale macchine ed altri ambienti
adibiti ai macchinari.
Linea guida B4.3.3 - Esposizione alle vibrazioni
1. L'autorità competente, insieme con gli organismi internazionali
competenti e con i rappresentanti delle organizzazioni degli
armatori e dei marittimi interessate, tenendo conto, ove
opportuno, dei rilevanti standard internazionali, dovrebbe
costantemente esaminare il problema delle vibrazioni a bordo
delle navi al fine di tutelare meglio la gente di mare, per
quanto possibile, contro gli effetti nocivi dovuti ad esposizione
alle vibrazioni.
3. L'esame di revisione di cui al paragrafo 1 della presente Linea
Guida dovrebbe includere gli effetti dell'esposizione a
vibrazioni eccessive per la salute e il comfort dei marittimi e
altresì le misure da prescrivere o raccomandare al fine di
ridurre le vibrazioni a bordo per la tutela dei marittimi. Le
misure da considerare dovrebbero prevedere quanto segue:
a) informazione dei marittimi sui pericoli per la loro salute in caso di esposizione prolungata alle vibrazioni;
b) fornitura di dispositivi di protezione individuale di tipo approvato per i marittimi, ove necessario;
c) valutazione dei rischi e riduzione dell'esposizione alle
vibrazioni in tutti gli alloggi, le strutture ricreative e il
servizio mensa mediante l'adozione di misure conformi alla guida
fornita dal codice di buone prassi dell'ILO del 2001 intitolato
Fattori ambientali sul posto di lavoro, e successive
modificazioni, tenendo conto della differenza tra la esposizione
in determinate aree e quella sul posto di lavoro.
Linea guida B4.3.4 - Obblighi degli armatori
1. L'armatore deve fornire dispositivi di protezione individuale o di
altri apparati di protezione per la prevenzione degli infortuni,
che dovrebbero essere accompagnati da istruzioni che ne
disciplinano l'uso da parte dei marittimi nonchè da pertinenti
misure per la prevenzione degli incidenti e la tutela della
salute.
2. Si dovrebbe altresì tenere conto degli articoli 7 e 11 della
Convenzione del 1963 sulla protezione dai macchinari (n.119), e
della corrispondente Raccomandazione (n.118) 1963 sulla
protezioni dai macchinari, in virtù delle quali il datore di
lavoro ha l'obbligo di garantire che il macchinario in funzione
sia fornito di dispositivi di protezione e che sia proibito il
suo uso senza tali adeguati dispositivi, mentre sussiste un
obbligo del lavoratore di non utilizzare il macchinario, se i
dispositivi di protezione previsti di cui è fornito non sono
collocati nel posto giusto, e di non rendere inefficaci tali
dispositivi.
Linea guida B4.3.5 - Rapporti e raccolta di dati statistici
1. Tutti gli incidenti sul lavoro, infortuni e malattie professionali
dovrebbero essere segnalati al fine di poter avviare inchieste ed
elaborare, analizzare e pubblicare statistiche dettagliate,
tenendo conto della protezione dei dati personali dei marittimi
interessati. I rapporti non dovrebbero essere redatti solo in
occasione di infortuni mortali o di sinistri che coinvolgono la
nave.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida
dovrebbero riportare il numero, la natura, le cause e le
conseguenze, degli incidenti, infortuni e malattie professionali,
indicando chiaramente, ove possibile, il tipo di infortunio, il
luogo a bordo della nave dove è avvenuto e se è avvenuto in
navigazione o in porto.
3. Ogni Stato Membro dovrebbe porre debita attenzione a qualsiasi
sistema o modello internazionale per la registrazione degli
infortuni ai marittimi, eventualmente stabiliti dall'ILO.
Linea guida B4.3.6 - Inchieste
1. L'autorità competente dovrebbe effettuare inchieste sulle cause e
le circostanze di tutti gli incidenti, infortuni e malattie
professionali che abbiano causato perdite di vite umane o gravi
lesioni personali e in ogni altro caso specificato dalla
legislazione nazionale.
2. Nell'ambito delle inchieste dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti elementi:
a) l'ambiente di lavoro, come ad esempio le superfici di lavoro, la
disposizione dei macchinari, i mezzi di accesso, l'illuminazione
e i metodi di lavoro;
b) l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali nelle diverse fasce di età;
c) particolari problemi fisiologici o psicologici scaturiti dall'ambiente a bordo della nave;
d) problemi e dovuti a stress fisico a bordo di una nave, specialmente in seguito ad un aumento del carico di lavoro;
e) problemi e conseguenze derivanti dagli effetti dei progresso
tecnologico a bordo ed loro influenza sulla composizione degli
equipaggi;
f) problemi dovuti all'errore umano.
Linea guida B4.3.7 - Programmi nazionali in materia di tutela e prevenzione
1. Al fine di fornire una solida base per le misure atte a promuovere
la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute sul lavoro
nonchè la prevenzione degli incidenti sul lavoro, infortuni e
malattie professionali che sono dovuti a rischi specifici del
lavoro marittimo, si dovrebbero effettuare studi sulle tendenze
generali e sui rischi emersi dalle statistiche.
2. L'attuazione di programmi in materia di tutela e prevenzione per
la promozione della sicurezza e salute sul lavoro dovrebbero
essere articolati in modo tale che l'autorità competente, gli
armatori e i marittimi o i loro rappresentanti ed altri enti
competenti possano svolgere un ruolo attivo, anche mediante
sessioni di informazione, adozione di linee guida a bordo sui
livelli massimi di esposizione a fattori ambientali sul lavoro
ritenuti dannosi e altri rischi oppure attraverso l'esito di un
procedimento sistematico di valutazione dei rischi. In
particolare, sarebbe opportuno istituire comitati paritetici
nazionali o locali per la tutela della sicurezza e salute sul
lavoro e per la prevenzione degli infortuni oppure gruppi di
lavoro e comitati a bordo ad specifici nei quali sono
rappresentate le organizzazioni interessate degli armatori e dei
marittimi.
3. Quando tale attività si svolge a livello di società di
armamento, sarebbe opportuno prendere in considerazione la
rappresentanza dei marittimi in ogni comitato per la sicurezza a
bordo dell'unità dell'armatore in questione.
Linea guida B4.3.8 - Contenuto dei programmi in materia di tutela e prevenzione
1. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di includere quanto
segue nell'ambito delle funzioni dei comitati e degli altri
organismi menzionati nella linea guida B4.3.7, paragrafo 2:
a. elaborazione di linee guida e politiche nazionali per i sistemi di
gestione della sicurezza e salute sul lavoro nonchè preparazione
delle disposizioni, regole e manuali per la prevenzione degli
infortuni;
b. organizzazione di corsi e programmi di formazione in materia di
tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli
infortuni;
c. organizzazione di informazione pubblica in materia di tutela della
sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni, ivi
compresi film, poster, avvisi e opuscoli;
d. distribuzione di documentazione e divulgazione di informazioni in
materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e
prevenzione degli incidenti in modo che pervengano ai marittimi a
bordo delle navi.
2. Le norme o raccomandazioni adottate dalle autorità nazionali
competenti o dagli organismi internazionali interessati
dovrebbero essere prese in considerazione per la predisposizione
dei testi in materia di tutela della salute e prevenzione degli
infortuni a bordo per l'elaborazione delle pratiche raccomandate.
3. Nell'elaborazione dei programmi di protezione in materia di tutela
della salute e prevenzione degli infortuni, ogni Stato Membro
dovrebbe tenere in debito conto ogni codice di buona prassi
riguardante la sicurezza e la salute dei marittimi eventualmente
pubblicati dall'ILO.
Linea guida B4.3.9 - Formazione relativa alla protezione in materia
di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli
infortuni
1. I programmi relativi alla formazione di cui al paragrafo 1 a)
dello Standard A4.3, dovrebbero essere sottoposti a revisione
periodica e ad aggiornamento alla luce degli sviluppi in merito
al tipo, alla dimensione e alle attrezzature delle navi e dei
cambiamenti relativi all'organizzazione dell'equipaggio,
nazionalità, lingua e organizzazione del lavoro a bordo delle
navi.
2. Sarebbe opportuno fare costante informazione pubblica relativa
sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione
degli infortuni. Detta pubblicità potrebbe avvenire nel modo
seguente:
a) materiale didattico audiovisivo, quali film ad uso dei centri di
formazione professionale per i marittimi e, ove possibile,
proiettato a bordo delle navi;
b) esposizione di manifesti a bordo delle navi;
c) inserimento, nelle riviste lette dai marittimi, di articoli sui
rischi professionali del lavoro marittimo e sulle misure in
materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e
prevenzione degli infortuni;
d) campagne speciali utilizzando mezzi di informazione per informare
i marittimi, ivi comprese le campagne sulle norme
antinfortunistiche.
3. La pubblicità menzionata al paragrafo 2 della presente linea
guida dovrebbe tenere conto delle diverse nazionalità, lingue e
culture dei marittimi a bordo delle navi.
Linea guida B4.3.10 - Formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro dei giovani marittimi
1. Le regole in materia di sicurezza e di salute dovrebbero fare
riferimento a qualsiasi disposizione generale riguardante gli
esami medici prima dell'entrata in servizio e durante
l'arruolamento nonchè alla prevenzione degli infortuni e alla
tutela della salute che si potrebbero applicare al lavoro dei
marittimi. Tali regole dovrebbero contenere misure appropriate
per ridurre al minimo i rischi professionali ai quali sono
esposti i giovani marittimi nello svolgimento delle loro
mansioni.
2. Fatta eccezione per i casi in cui un giovane marittimo è
riconosciuto dall'autorità competente pienamente qualificato per
una specifica mansione, le regole dovrebbero stabilire le
restrizioni riguardanti i giovani marittimi che eseguono, senza
adeguata sorveglianza e istruzione, determinati tipi di lavoro
che comportano rischi particolari in fatto di infortuni o che
possono risultare dannosi per la salute o lo sviluppo fisico o
che richiedono un determinato grado di maturità, esperienza o
competenza. Ai fini della definizione dei tipi di lavoro da
sottoporre a restrizioni nell'ambito delle regole, l'autorità
competente potrebbe prendere in considerazione soprattutto il
lavoro che prevede:
a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o
macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori
di tali apparecchiature;
e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;
f) l'attrezzatura in genere;
g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
h) il servizio di guardia notturna;
i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
j) la esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti
fisici dannosi quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e
radiazioni ionizzanti;
k) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
l) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.
3. L'autorità competente o l'organismo preposto, dovranno prendere
misure pratiche per richiamare l'attenzione dei giovani marittimi
in merito alle informazioni riguardanti la prevenzione degli
infortuni e la tutela della loro salute a bordo delle navi. Tali
misure potrebbero comprendere lo svolgimento di corsi, campagne
d'informazione sulla prevenzione degli infortuni mirate ai
giovani e una formazione e un addestramento professionale nonchè
una sorveglianza dei giovani marittimi.
4. Istruzione e formazione dei giovani marittimi sia a terra sia a
bordo delle navi dovrebbero comprendere indicazioni sugli effetti
nocivi, per la loro salute e benessere, derivanti dall'abuso di
alcol, droghe e altre sostanze potenzialmente nocive, nonchè il
rischio e le preoccupazioni legate all'HIV/AIDS nonchè delle
altre attività rischiose per la salute.
Linea guida B4.3.11 - Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Membri, assistiti, ove necessario, da organizzazioni
intergovernative e altre organizzazioni internazionali,
dovrebbero cercare, cooperando gli uni con gli altri, di
raggiungere la massima uniformità di azione volta a promuovere
la sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
2. Ai fini dello sviluppo dei programmi mirati alla promozione della
sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul
lavoro in virtù dello Standard A4.3, ogni Stato Membro dovrebbe
prestare debita attenzione alle Linee Guida pubblicate dall'ILO
nonchè agli opportuni standard delle organizzazioni
internazionali.
3. Gli Stati Membri dovrebbero dare importanza alla necessità di una
cooperazione internazionale nella promozione continua della
attività connesse alla sicurezza, alla tutela della salute e
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale cooperazione
potrebbe attuarsi come segue:
a) accordi bilaterali o multilaterali volti ad uniformare le norme e
misure di protezione in materia di sicurezza, tutela della salute
e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) scambio di informazioni sui particolari rischi ai quali sono
esposti i marittimi e sui mezzi utilizzati per promuovere la
sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
c) assistenza nel collaudo delle attrezzature e ispezioni in base alla legislazione nazionale dello Stato di bandiera;
d) collaborazione nella preparazione e divulgazione delle
disposizioni, norme o manuali in materia di sicurezza, tutela
della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
e) collaborazione nella produzione e utilizzo di materiale per la formazione professionale;
f) realizzare strutture congiunte, o mutua assistenza nella
formazione dei marittimi in materia di sicurezza, tutela della
salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro nonchè norme
antinfortunistiche.
Regola 4.4 - Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra
Obiettivo: garantire che i marittimi in servizio a bordo di una nave
abbiano accesso a strutture e servizi a terra per salvaguardare
il loro stato di salute e benessere.
1. Ogni Stato Membro deve garantire che le strutture sociali di
assistenza a terra, ove esistano siano facilmente accessibili. Lo
Stato Membro deve altresì promuovere lo sviluppo di strutture
sociali di assistenza, quali ad esempio quelle elencate nel
Codice in porti designati, per fare in modo che i marittimi in
quei porti abbiano accesso a strutture e servizi sociali di
assistenza adeguati.
2. Nel Codice sono stabilite le responsabilità di ogni Stato Membro
per quanto riguarda le strutture di assistenza e i servizi
sociali, culturali, ricreativi e informativi a terra.
Standard A4.4 - Accesso alle strutture sociali a terra
1. Ogni Stato Membro deve esigere, nel caso in cui esistano strutture
sociali di assistenza a terra, che queste siano utilizzabili da
tutti i marittimi, indipendentemente dalla nazionalità, razza,
colore, sesso, religione, convinzione politica od origine sociale
e indipendentemente dallo Stato di bandiera della navi su cui
essi sono impiegati o ingaggiati o prestano servizio.
2. Ogni Stato Membro deve promuovere lo sviluppo di strutture sociali
di assistenza in alcuni porti del Paese e determinare, previa
consultazione con le organizzazioni interessate degli armatori e
dei marittimi, quali porti sono da considerare adeguati.
3. Ogni Stato Membro deve favorire l'istituzione di Comitati sociali
che esaminano con regolarità le strutture sociali di assistenza
per garantire la loro adeguatezza alla luce delle diverse
esigenze scaturite dai progressi tecnologici e operativi nonchè
altri sviluppi nell'industria marittima.
Linea guida B4.4 - Accesso alle strutture sociali di assistenza a
terra
Linea guida B4.4.1 - Responsabilità degli Stati Membri
1. Ogni Stato Membro dovrebbe:
a) adottare provvedimenti volti a garantire che strutture sociali di
assistenza siano fornite alla gente di mare nei porti di scalo
indicati nonchè sia assicurata loro una adeguata tutela
nell'esercizio della loro professione;
b) tenere conto, nell'attuazione di detti provvedimenti, delle
particolari esigenze dei marittimi, soprattutto quando sono in
terra straniera o in zone di guerra, in materia di sicurezza e
salute nonchè durante le loro attività nel tempo libero.
2. Nel definire le disposizioni per la realizzazione di strutture
sociali di assistenza e servizi sociali ogni Stato Membro
dovrebbe prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle
organizzazioni interessate degli armatori e dei marittimi.
3. Ogni Stato Membro dovrebbe adottare provvedimenti mirati ad
accelerare la libera circolazione tra le navi, le agenzie
centrali di collocamento e le istituzioni, di tutto il materiale
necessario come ad esempio film, libri, giornali e attrezzature
sportive ad uso dei marittimi a bordo delle loro navi nonchè
nelle strutture sociali di assistenza a terra.
4. Gli Stati Membri dovrebbero cooperare al fine di promuovere il
benessere dei marittimi sia in mare sia nei porti. Tale
cooperazione dovrebbe comprendere quanto segue:
a) consultazioni tra le autorità competenti volte a fornire nonchè
potenziare le strutture sociali di assistenza a favore della
gente di mare, sia nei porti sia a bordo delle navi;
b) accordi sull'utilizzo comune delle risorse e sulla erogazione
congiunta di strutture sociali di assistenza nei porti principali
in modo da evitare inutili duplicazioni;
c) organizzazione di competizioni sportive internazionali incoraggiando i marittimi a partecipare ad attività sportive;
d) organizzazione di seminari internazionali in materia di assistenza sociale dei marittimi in mare e nei porti.
Linea guida B4.4.2 - Strutture sociali di assistenza nei porti
1. Ogni Stato Membro dovrebbe fornite strutture e servizi sociali di
assistenza in base alle necessità e in determinati porti del
Paese adatti a tale scopo.
2. Le strutture e i servizi sociali di assistenza, secondo le
condizioni e prassi nazionali, dovrebbero essere forniti da:
a) autorità pubbliche;
b) organizzazioni interessate degli armatori e della gente di mare in virtù di contratti collettivi o altri accordi concordati;
c) organizzazioni di volontariato.
3. All'interno dei porti dovrebbero essere create strutture e servizi sociali di assistenza che dovrebbero comprendere:
a) sale adibite alle riunioni e al tempo libero, in base alle necessità;
b) strutture per lo sport e strutture all'aperto, in particolare per le competizioni;
c) strutture didattiche;
d) ove opportuno, strutture che permettano la pratica religiosa, ludica e per consulenze personali.
4. Tali strutture potrebbero essere fornite mettendo a disposizione
dei marittimi, secondo le loro esigenze, strutture
precedentemente adibite ad un uso più generale.
5. Quando un gran numero di marittimi di diverse nazionalità, in un
porto determinato hanno bisogno di certe strutture, quali ad
esempio alberghi, club e impianti sportivi, le autorità
competenti o le istituzioni dei Paesi di origine della gente di
mare e degli Stati di bandiera, nonchè le associazioni
internazionali interessate, dovrebbero consultarsi e cooperare
sia tra loro che con le autorità le istituzioni competenti del
Paese in cui si trova il porto in questione al fine di mettere in
comune le risorse evitando inutili duplicazioni.
6. Gli alberghi od ostelli adeguati alle esigenze della gente di mare
dovrebbero essere messi a disposizione laddove ce ne fosse
bisogno. Dette strutture dovrebbero essere equiparabili a quelle
di un albergo di buona categoria e dovrebbero, ove possibile,
essere situate in aree dignitose e non nelle immediate vicinanze
del porto. Tali alberghi od ostelli dovrebbero essere sottoposti
a controlli adeguati e i prezzi imposti risultare ragionevoli e,
laddove necessario e fattibile, dovrebbe essere possibile farvi
alloggiare i familiari dei marittimi.
7. Tali strutture ricettive dovrebbero essere aperte a tutti i
marittimi, a prescindere dalla nazionalità, razza, colore,
sesso, religione, credo politico, od origine sociale ed
indipendentemente dallo Stato di bandiera della nave su cui sono
impiegati o ingaggiati o prestano servizio. Nel rispetto di tale
principio, in certi porti, potranno essere previste più tipi di
strutture di livello paragonabile, adatte ai bisogni e costumi
dei vari gruppi di marittimi.
8. Sarebbe opportuno prendere provvedimenti per assicurare che, in
base alle necessità, personale qualificato sia impiegato a tempo
pieno, in aggiunta a quello delle organizzazioni di volontariato,
per la gestione delle strutture e dei servizi sociali di
assistenza.
Linea guida B4.4.3 - Comitati sociali di assistenza territoriale
1. Si dovrebbero istituire dei Comitati sociali di assistenza a
seconda dei casi a livello portuale, regionale e nazionale. Le
loro funzioni dovrebbero comprendere:
a) garantire che le strutture e servizi sociali di assistenza
esistenti siano adeguati e verificare la necessità di eventuali
strutture supplementari o la dismissione di strutture
inutilizzate;
b) l'assistenza e consulenza ai responsabili delle strutture e
servizi sociali di assistenza nonchè l'impegno a coordinarli tra
loro.
2. I Comitati sociali di assistenza territoriale dovrebbero
annoverare, tra i loro membri, i rappresentanti delle
organizzazioni degli armatori e della gente di mare, le autorità
competenti e, ove opportuno, le organizzazioni di volontariato e
gli enti sociali.
3. A seconda dei casi, i Consolati degli Stati marittimi e i
rappresentanti locali di organizzazioni sociali straniere
dovrebbero, conformemente alla legislazione nazionale, essere
coinvolti nel lavoro dei Comitati sociali di assistenza portuali,
regionali e nazionali.
Linea guida B4.4.4 - Finanziamenti delle strutture e servizi sociali di assistenza
1. Nel rispetto delle condizioni e pratiche nazionali, il supporto
finanziario alle strutture e servizi sociali di assistenza nei
porti dovrebbe essere disponibile attraverso una o più delle
opzioni seguenti:
a) sovvenzioni da fondi pubblici;
b) imposte o altri diritti speciali provenienti dall'ambiente marittimo;
c) contributi volontari da parte di armatori, gente di mare o altre organizzazioni; e
d) contributi volontari di altro tipo.
2. Nel caso in cui tasse, imposte e altri diritti speciali siano
previsti per finanziare strutture e servizi di assistenza sociali
questi dovrebbero essere utilizzati soltanto tali fini.
Linea guida B4.4.5 - Divulgazione delle informazioni e misure di agevolazione
1. I marittimi dovrebbero ricevere informazioni riguardanti tutte le
strutture aperte al pubblico nei porti di scalo, con particolare
riguardo ai mezzi di trasporto, servizi sociali di assistenza,
ricreative e didattiche nonchè ai luoghi di culto e strutture
specifiche per la gente di mare.
2. Adeguati mezzi di trasporto a prezzi modici dovrebbero essere
disponibili in qualsiasi momento considerato ragionevole, al fine
di consentire alla gente di mare di raggiungere le aree urbane a
partire da posti di facile accesso all'interno del porto.
3. Le autorità competenti dovrebbero prendere tutti i provvedimenti
necessari al fine di far conoscere agli armatori e marittimi che
entrano in un porto leggi, tradizioni e costumi speciali, la cui
violazione potrebbe mettere in pericolo la loro libertà.
4. Le autorità competenti dovrebbero dotare le aree portuali e le
strade di accesso ai porti di adeguata illuminazione e
segnaletica stradale e di regolari sorveglianze per garantire la
protezione dei marittimi.
Linea guida B4.4.6 - Marittimo in un porto straniero
1. Per tutelare la gente di mare nei porti stranieri, sarebbe opportuno prendere misure per facilitare:
a) l'accesso ai consolati del loro Stato di nazionalità o Stato di residenza;
b) l'effettiva cooperazione tra i consolati e le autorità locali o nazionali.
2. I marittimi che sono tenuti in stato di fermo in un porto
straniero dovrebbero essere prontamente sottoposti a processo
imparziale, secondo la procedura legale, e con la dovuta tutela
consolare.
3. Quando un marittimo è tenuto in stato di fermo per qualsivoglia
ragione sul territorio di uno Stato Membro, l'autorità
competente dovrebbe, su richiesta del marittimo stesso, informare
immediatamente lo Stato di bandiera e lo Stato di nazionalità di
quest'ultimo. L'autorità competente dovrebbe a sua volta
informare immediatamente il marittimo del diritto di fare tale
richiesta. Lo Stato di nazionalità del marittimo dovrebbe
immediatamente avvisare la famiglia del marittimo. L'autorità
competente dovrebbe consentire ai funzionari consolari di questi
Stati di contattare immediatamente il marittimo e di fargli
visite ad intervalli regolari per tutta la durata del fermo.
4. Ogni Stato Membro dovrebbe prendere adeguati provvedimenti, tutte
le volte che è necessario, affinchè la gente di mare sia
tutelata da aggressioni e altri atti illeciti durante il periodo
in cui la nave si trova nelle sue acque territoriali e
soprattutto in prossimità dei porti.
5. I responsabili all'interno dei porti e a bordo delle navi
dovrebbero compiere ogni sforzo per agevolare lo sbarco a terra
dei marittimi all'arrivo della nave nel porto.
Regola 4.5 - Previdenza sociale
Obiettivo: garantire l'adozione di misure al fine di tutelare la gente di mare nell'ambito della previdenza sociale
1. Ogni Stato Membro vigila affinchè tutti i marittimi e, nella
misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico
beneficino di una protezione di previdenza sociale conformemente
al Codice fatte salve, tuttavia, condizioni più favorevoli
indicate al paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione
dell'ILO.
2. Ogni Stato Membro si impegna, secondo le condizioni nazionali, a
prendere misure individuali anche attraverso la cooperazione
internazionale, al fine di conseguire gradualmente una tutela
globale per la gente di mare in merito alla previdenza sociale.
3. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi soggetti alla sua
legislazione in materia di previdenza sociale e, nella misura
prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico, abbiano
il diritto di usufruire della previdenza sociale a condizioni non
meno favorevoli di quelle di cui godono i lavoratori a terra.
Standard A4.5 - Previdenza sociale
1. I settori da considerare per raggiungere gradualmente una tutela
completa in materia di previdenza sociale in virtù della Regola
4.5 sono: assistenza sanitaria, indennità per malattia,
indennità di disoccupazione, pensione di vecchiaia, indennità
per gli infortuni sul lavoro, assegni familiari, indennità di
maternità, pensione di invalidità e pensione di reversibilità
che completano la tutela prevista dalla Regola 4.1,
sull'assistenza sanitaria, e 4.2, sulla responsabilità degli
armatori, come pure gli altri titoli della presente Convenzione.
2. Al momento della ratifica, la tutela che ogni Stato Membro deve
garantire conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 1, deve
comprendere almeno tre dei nove settori elencati al paragrafo 1
del presente Standard.
3. Ogni Stato Membro dovrà prevedere misure, sulla base della
situazione nazionale, per fornire la tutela complementare in
materia di previdenza sociale indicata nel paragrafo 1 del
presente Standard per tutti i marittimi abitualmente residenti
sul suo territorio. Questo impegno potrebbe essere soddisfatto,
ad esempio, mediante opportuni accordi bilaterali o multilaterali
o attraverso sistemi basati sui contributi. La risultante tutela
non deve essere meno favorevole di quella di cui godono i
lavoratori a terra residenti sul suo territorio.
4. Ferma restando l'attribuzione di responsabilità indicata al
paragrafo 3 del presente Standard, gli Stati Membri possono
stabilire, attraverso accordi bilaterali e multilaterali e
mediante disposizioni adottate nell'ambito delle organizzazioni
regionali per l'integrazione economica, altre norme in merito
alla legislazione in materia di previdenza sociale a cui sono
soggetti i marittimi.
5. Le responsabilità che incombono su ogni Stato Membro in merito ai
marittimi sulle navi battenti la sua bandiera devono comprendere
quelle previste dalle Regole 4.1 e 4.2 e relative disposizioni
del Codice nonchè quelle che sono inerenti agli obblighi
generali ai sensi della legislazione internazionale.
6. Ogni Stato Membro deve prendere in considerazione le varie
modalità con cui, conformemente alle leggi e pratiche nazionali,
saranno erogate ai marittimi, in assenza di copertura adeguata
nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente Standard,
indennità comparabili.
7. La tutela ai sensi della Regola 4.5, paragrafo 1, può, a seconda
dei casi, essere prevista da leggi o regolamenti, in regimi
privati o in contrattazioni collettive o in una loro
combinazione.
8. Nei limiti di compatibilità con la loro legislazione e prassi
nazionale, gli Stati Membri devono cooperare, mediante accordi
bilaterali o multilaterali o altri tipi di accordi, affinchè
siano garantiti i diritti relativi alla previdenza sociale,
previsti attraverso regimi contributivi o non contributivi
acquisiti o in corso di acquisizione, a tutti i marittimi
indipendentemente dal loro luogo di residenza.
9. Ogni Stato Membro stabilisce procedure eque ed efficaci per la risoluzione delle controversie.
10. Ogni Stato Membro, al momento della ratifica, deve specificare i
settori per i quali è prevista la tutela conformemente al
paragrafo 2 del presente Standard. Successivamente deve
comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del
Lavoro quando provvede a fornire la tutela in tema di previdenza
sociale in relazione ad uno o più settori indicati al paragrafo
1 del presente Standard. Il Direttore Generale deve tenere un
registro contenete queste informazioni e metterlo a disposizione
di tutte le parti interessate.
11. I rapporti all'Ufficio Internazionale del Lavoro ai sensi
dell'articolo 22 della Costituzione dell'ILO, devono anche
contenere informazioni riguardanti i provvedimenti presi
conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 2 al fine di estendere
la tutela ad altri settori.
Linea guida B4.5 - Previdenza sociale
1. La tutela prevista al momento della ratifica conformemente allo
Standard A4.5, paragrafo 2, dovrebbe includere almeno i settori
dell'assistenza sanitaria, l'indennità per malattia e le
indennità per infortuni sul lavoro o per malattia professionale.
2. Nelle circostanze menzionate nello Standard A4.5, paragrafo 6,
indennità comparabili possono essere previste mediante
assicurazioni, accordi bilaterali e multilaterali o altri mezzi
efficaci, tenendo conto delle disposizioni delle contrattazioni
collettive applicabili. Nel caso in cui tali misure siano
applicabili i marittimi devono essere informati dei mezzi secondo
i quali i vari settori della tutela previdenziale saranno
forniti.
3. Quando la gente di mare è soggetta a più di una legislazione
nazionale che copre la previdenza sociale, gli Stati Membri
interessati dovrebbero cooperare al fine di stabilire, con
accordo reciproco, quale sia la legislazione applicabile, tenendo
conto di fattori quali il tipo ed il livello di tutela, secondo
le rispettive legislazioni, che risulta più favorevole per il
marittimo interessato nonchè la preferenza del marittimo stesso.
4. Le procedure previste dallo Standard A4.5, paragrafo 9, dovrebbero
essere concepite in modo da includere tutte le dispute relative
ai reclami dei marittimi interessati, a prescindere dal modo in
cui vengono assicurati.
5. Lo Stato Membro che ha marittimi nazionali o non nazionali, oppure
entrambi, che prestano servizio sulle navi battenti la sua
bandiera dovrebbero fornire tutela in materia di previdenza
sociale prevista dalla Convenzione, la dove applicabile e
dovrebbe periodicamente verificare i settori di tutela della
previdenza sociale indicati nello Standard A4.5, paragrafo 1,
allo scopo di individuare qualsiasi settore aggiuntivo adatto ai
marittimi.
6. Il contratto di arruolamento marittimo dovrebbe precisare le
modalità attraverso le quali l'armatore ha assicurato i diversi
settori di tutela di previdenza sociale al marittimo nonchè
contenere qualsiasi altra informazione utile a disposizione
dell'armatore, come ad esempio le trattenute obbligatorie sui
salari e i contributi a carico degli armatori che possono essere
richieste conformemente alle prescrizioni degli Enti
previdenziali nel quadro del regime di previdenza sociale
applicabile.
7. Lo Stato Membro di cui la nave batte bandiera dovrebbe,
nell'effettivo esercizio della sua giurisdizione in materia
sociale, accertarsi che l'armatore assolva i suoi obblighi in
materia di tutela di previdenza sociale, ivi compresa il
versamento di contributi agli enti di sicurezza sociale.
TITOLO 5
CONFORMITÀ E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
1. Le Regole contenute nel presente Titolo specificano la
responsabilità di ogni Stato Membro per il pieno rispetto e
l'applicazione dei principi e dei diritti definiti negli articoli
della presente Convenzione nonchè degli obblighi specifici
menzionati nei titoli 1, 2, 3 e 4.
2. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo VI, che consentono l'attuazione
delle disposizioni della Parte A del Codice mediante disposizioni
sostanzialmente equivalenti, non si applicano alla Parte A del
Codice relativa al presente titolo.
3. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo VI, ogni Stato Membro
dovrà adempire le sue responsabilità previste dalle Regole nel
modo indicato negli Standard corrispondenti della Parte A del
Codice, tenendo debitamente conto delle Linee guida
corrispondenti contenute nella Parte B del Codice.
4. Le disposizioni del presente Titolo sono applicate tenendo
presente che i marittimi e gli armatori, alla stregua di ogni
altra persona, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto
ad una stessa tutela giuridica e non devono subire alcuna
discriminazione nell'accedere a corti, tribunali o altri
meccanismi per la risoluzione di controversie. Le disposizioni
del presente Titolo non determinano l'attribuzione della
competenza giurisdizionale o territoriale.
Regola 5.1 - Responsabilità dello Stato di bandiera
Oggetto: garantire che ogni Stato Membro adempia alle responsabilità
che gli competono in virtù della presente Convenzione in
relazione alle navi che battono la sua bandiera.
Regola 5.1.1 - Principi generali
1. Ogni Stato membro è responsabile di garantire che a bordo delle
navi che battono la sua bandiera siano adempiuti gli obblighi
previsti dalla presente Convenzione.
2. Ogni Stato Membro istituisce un sistema efficace di ispezione e di
certificazione delle condizioni del lavoro marittimo,
conformemente alle regole 5.1.3 ed 5.1.4, in modo da garantire
che le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, a
bordo delle navi che battono la sua bandiera, siano sempre
conformi agli Standard della presente Convenzione.
3. Ai fini della realizzazione di un efficace sistema di ispezione e
certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, uno Stato
Membro può, ove opportuno, autorizzare istituzioni pubbliche o
altri organismi, compresi quelli di un altro Stato Membro, se
quest'ultimo è concorde, di cui riconosce la competenza e
l'indipendenza per effettuare ispezioni o rilasciare certificati,
o entrambe le cose. In ogni caso, lo Stato Membro conserva la
piena responsabilità dell'ispezione e della certificazione delle
condizioni di lavoro e di vita della gente di mare interessata a
bordo delle navi battenti la sua bandiera.
4. Il certificato di lavoro marittimo, integrato da una dichiarazione
di conformità del lavoro marittimo, attesta, salvo prova
contraria, che la nave è stata debitamente ispezionata dallo
Stato di bandiera e che le prescrizioni della presente
Convenzione relative alle condizioni di lavoro e della vita della
gente di mare sono soddisfatte nella misura certificata.
5. Nei rapporti inviati dallo Stato Membro all'Ufficio Internazionale
del Lavoro in virtù dell'articolo 22 della Costituzione devono
figurare delle informazioni sul sistema menzionato al paragrafo 2
della presente Regola, compreso il metodo utilizzato per valutare
la sua efficacia.
Standard A5.1.1 - Principi generali
1. Ogni Stato Membro definisce chiari obiettivi e standard per la
gestione dei sistemi di ispezione e di certificazione nonchè
idonee procedure generali per valutare in che misura sono
raggiunti tali obiettivi e rispettati gli standard.
2. Ogni Stato Membro esige che una copia della presente Convenzione
sia disponibile a bordo di tutte le navi battenti la sua
bandiera.
Linea guida B5.1.1 - Principi generali
1. L'autorità competente dovrebbe adottare le disposizioni
necessarie per favorire una cooperazione efficace tra le
istituzioni pubbliche e gli altri organismi a cui fanno
riferimento le regole 5.1.1 e 5.1.2 e che riguardano le
condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi.
2. Allo scopo di assicurare una più efficace cooperazione tra
ispettori ed armatori, i marittimi e le rispettive
organizzazioni, e, al fine di mantenere o migliorare le
condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, l'autorità
competente dovrebbe consultare, ad intervalli regolari, i
rappresentanti di dette organizzazioni in merito ai modi migliori
per raggiungere tali obiettivi. Le modalità di queste
consultazioni dovrebbero essere determinate dall'autorità
competente dopo le consultazioni con le organizzazioni degli
armatori e della gente di mare.
Regola 5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti
1. L'autorità competente deve aver stabilito che le istituzioni
pubbliche o gli altri organismi menzionati al paragrafo 3 della
Regola 5.1.1. ("organismi riconosciuti") siano conformi alle
prescrizioni del Codice per quanto riguarda la competenza e
l'indipendenza. Le funzioni di ispezione o di certificazione che
gli organismi riconosciuti potranno essere autorizzati a svolgere
devono rientrare nelle attività per le quali il Codice prevede
espressamente siano eseguite dall'autorità competente o da un
organismo riconosciuto.
2. I rapporti di cui al paragrafo 5 della Regola 5.1.1 devono
contenere informazioni riguardanti qualunque organismo
riconosciuto, la portata dei poteri conferiti e sulle
disposizioni adottate dal Stato Membro per assicurare che le
attività autorizzate siano svolte in maniera completa ed
efficace.
Standard A5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti
1. Ai fini dell'autorizzazione indicata al paragrafo 1 della Regola
5.1.2 l'autorità competente deve esaminare la competenza e
l'indipendenza dell'organismo interessato e stabilire se ha
dimostrato, nella misura richiesta per l'esercizio delle
attività che rientrano nell'autorizzazione conferita, che:
a) possiede l'esperienza corrispondente agli aspetti pertinenti della
presente Convenzione nonchè una conoscenza adeguata
dell'attività operativa delle navi, compresi i requisiti minimi
richiesti per il lavoro a bordo di una nave, le condizioni di
arruolamento, l'alloggio equipaggio, le strutture ricreative,
l'alimentazione e il servizio mensa, la prevenzione degli
infortuni, la tutela della salute, le cure mediche e la
protezione in materia di sicurezza sociale;
b) è in grado di mantenere ed aggiornare le competenze del suo personale;
c) possiede la conoscenza necessaria delle disposizioni della
presente Convenzione nonchè la legislazione nazionale e gli
strumenti internazionali applicabili;
d) la dimensione, l'organizzazione, l'esperienza e i mezzi di cui
dispone sono commisurati al tipo ed alla portata
dell'autorizzazione.
2. Qualsiasi autorizzazione rilasciata in materia di ispezioni deve,
come minimo, autorizzare l'organismo riconosciuto ad esigere la
correzione delle deficienze che avrà riscontrato nelle
condizioni di lavoro e di vita della gente di mare e ad
effettuare le relative ispezioni se richieste dallo Stato di
approdo.
3. Ogni Stato Membro dovrà stabilire:
a) un sistema per assicurare l'adeguatezza del lavoro svolto dagli
organismi riconosciuti, comprese le informazioni sull'insieme
delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e
degli strumenti internazionali pertinenti;
b) le procedure per comunicare con tali organismi e il controllo del loro operato.
4. Ogni Stato Membro deve fornire all'Ufficio Internazionale del
Lavoro l'elenco degli organismi riconosciuti autorizzati a
svolgere attività per suo conto e tenere questo elenco
aggiornato. L'elenco deve specificare le funzioni che gli
organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere. L'Ufficio
Internazionale del Lavoro terrà quest'elenco a disposizione del
pubblico.
Linea guida B5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti
1. L'organismo che richiede di essere riconosciuto dovrebbe
dimostrare di possedere competenze e capacità sul piano
tecnico-amministrativo e gestionale necessarie a garantire un
servizio tempestivo e di qualità soddisfacente.
2. Ai fini della valutazione dei mezzi di cui dispone un dato
organismo, l'autorità competente dovrebbe verificare che il
suddetto:
a) disponga di adeguato personale tecnico, gestionale e di supporto;
b) disponga, per fornire il servizio richiesto, di personale
qualificato in numero sufficiente e suddiviso in modo da
assicurare una idonea copertura geografica;
c) abbia dimostrato la sua capacità nel fornire servizi di qualità soddisfacente nei tempi prescritti;
d) sia indipendente e responsabile per quanto riguarda le sue operazioni.
3. L'autorità competente dovrebbe sottoscrivere un accordo con
ciascun organismo che essa ha riconosciuto ai fini
dell'autorizzazione. Questo accordo dovrebbe, in particolare,
vertere sui seguenti aspetti:
a) campo di applicazione;
b) scopo;
c) condizioni generali;
d) esecuzione delle funzioni oggetto dell'autorizzazione;
e) legittimità delle funzioni oggetto dell'autorizzazione;
f) presentazione dei rapporti all'autorità competente;
g) notifica dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente all'organismo riconosciuto;
h) modalità di controllo da parte dell'autorità competente delle attività delegate all'organismo riconosciuto.
4. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere dagli organismi riconosciuti
l'elaborazione di un sistema per la qualificazione del personale
impiegato come ispettore in modo da assicurare un regolare
aggiornamento delle loro conoscenze e competenze.
5. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere dagli organismi riconosciuti la
tenuta di registri indicanti i servizi effettuati in modo da
poter stabilire che abbiano agito conformemente agli standard
richiesti negli ambiti previsti per detti servizi.
6. Ai fini dell'elaborazione delle procedure di controllo menzionate
al paragrafo 3 b) dello Standard A5.1.2. ogni Stato Membro
dovrebbe tenere conto delle Linee Guida per l'autorizzazione
degli organismi che svolgono attività per conto
dell'amministrazione adottate nell'ambito dell'IMO.
Regola 5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di
conformità del lavoro marittimo
1. La presente Regola si applica alle navi:
a) di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, che effettuano viaggi internazionali;
b) di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, che battono
la bandiera di un Stato Membro e che operano a partire da un
porto o tra due porti di un altro paese.
Ai fini della presente Regola, per "viaggio internazionale" s'intende un viaggio da un Paese a un porto di un altro paese.
2. La presente Regola si applica anche a qualsiasi nave che batte
bandiera di un Stato Membro e che non rientra nel paragrafo 1
della presente Regola, su richiesta dell'armatore allo Stato
Membro interessato.
3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera
che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro
marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei
marittimi a bordo, comprese le misure che tendono a garantire la
continua conformità delle disposizioni adottate che devono
essere citate nella dichiarazione di conformità del lavoro
marittimo di cui al paragrafo 4 della presente Regola, sono state
sottoposte ad ispezione e soddisfano i requisiti della
legislazione nazionale o altre misure che implementano la
presente Convenzione.
4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera
che abbiano e tengano aggiornata una dichiarazione di conformità
del lavoro marittimo che enunci le prescrizioni nazionali che
riguardano l'applicazione della presente Convenzione per quello
che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi ed
enuncia le misure adottate dall'armatore per garantire il
rispetto di queste prescrizioni sulla nave o sulle navi
interessate.
5. Il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di
conformità del lavoro marittimo devono uniformarsi al modello
prescritto dal Codice.
6. Quando l'autorità competente dello Stato Membro o un organismo
riconosciuto debitamente autorizzato a tal fine ha verificato,
mediante un'ispezione, che una nave che batte la bandiera dello
Stato Membro rispetta o continua a rispettare gli Standard della
presente Convenzione, dovrà rilasciare o rinnovare il
certificato di lavoro marittimo corrispondente ed annotarlo in un
registro accessibile al pubblico.
7. Prescrizioni dettagliate relative al certificato del lavoro
marittimo ed alla dichiarazione di conformità del lavoro
marittimo, compreso un elenco dei punti che devono essere
ispezionati ed approvati, sono enunciate nella Parte A del
Codice.
Standard A5.1.3 Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di conformità del lavoro marittimo
1. Il certificato di lavoro marittimo è rilasciato alla nave
dall'autorità competente o da parte di un organismo riconosciuto
per una durata non superiore a cinque anni. L'elenco degli
elementi che devono essere ispezionati e giudicati conformi alla
legislazione nazionale o ad altre disposizioni che integrano le
disposizioni della presente Convenzione concernenti le condizioni
di lavoro e di vita dei marittimi a bordo, prima che un
certificato di lavoro marittimo possa essere rilasciato, è
riportato nell'Allegato A5-1.
2. La validità del certificato di lavoro marittimo deve essere
soggetta ad una ispezione intermedia, effettuata dall'autorità
competente o da un organismo riconosciuto a questo scopo, che ha
per oggetto di verificare se le prescrizioni nazionali miranti
all'applicazione della presente Convenzione siano sempre
rispettati. Se è effettuata una sola ispezione intermedia ed il
certificato ha una validità di cinque anni, questa ispezione
deve aver luogo entro il secondo e il terzo anno della data di
emissione del certificato. Per data anniversario si intende il
giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di
scadenza del certificato di lavoro marittimo. L'ispezione
intermedia deve essere estesa ed approfondita alla stregua delle
ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato. Il
certificato sarà vistato al termine di un'ispezione intermedia
favorevole.
3. Fermo restando quanto indicato al paragrafo 1 del presente
Standard, quando l'ispezione effettuata ai fini di un rinnovo ha
luogo tre mesi prima della scadenza del certificato in corso, il
nuovo certificato di lavoro marittimo è valido a partire dalla
data in cui è stata effettuata l'ispezione in oggetto, per una
durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data di
scadenza del certificato in corso.
4. Quando l'ispezione effettuata ai fini del rinnovo ha luogo più di
tre mesi prima della data di scadenza del certificato in corso,
il nuovo certificato di lavoro marittimo è valido per una durata
non superiore ai cinque anni a partire dalla data in cui ha avuto
luogo l'ispezione per il rinnovo.
5. Il certificato di lavoro marittimo può essere rilasciato a titolo provvisorio:
a) alla consegna di navi nuove;
b) quando una nave cambia bandiera;
c) quando un armatore si assume la responsabilità dell'esercizio di una nave che è nuova per detto armatore.
6. Un certificato di lavoro marittimo provvisorio può essere
rilasciato per una durata non superiore ai 6 mesi dall'autorità
competente o da un organismo riconosciuto debitamente autorizzato
a questo scopo.
7. Un certificato di lavoro marittimo provvisorio può essere rilasciato soltanto dopo aver verificato che:
a) la nave è stata ispezionata, laddove è ragionevole e possibile,
per quanto riguarda gli elementi elencati nell'Allegato A5-1,
tenendo conto della verifica degli elementi indicati alle lettere
b) c) e d) del presente paragrafo;
b) l'armatore ha dimostrato all'autorità competente o all'organismo
riconosciuto che a bordo sono adottate procedure adeguate per
assicurare il rispetto delle disposizioni della presente
convenzione;
c) il comandante conosce le prescrizioni della presente Convenzione nonchè le responsabilità in materia di applicazione;
d) le informazioni richieste sono state presentate all'autorità
competente o all'organismo riconosciuto in vista dell'ottenimento
di una dichiarazione di conformità di lavoro marittimo.
8. Il rilascio del certificato di lavoro marittimo con durata di
validità ordinaria è subordinato alla realizzazione, prima
della data di scadenza del certificato provvisorio, di
un'ispezione completa come previsto al paragrafo 1 del presente
Standard. Nessun nuovo certificato provvisorio può essere
rilasciato dopo il periodo iniziale di sei mesi menzionato al
paragrafo 6 del presente Standard. Non si richiede il rilascio di
una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo durante il
periodo di validità del certificato provvisorio.
9. Il certificato di lavoro marittimo, il certificato di lavoro
marittimo provvisorio e la dichiarazione di conformità del
lavoro marittimo sono redatti conformemente ai modelli presentati
nell'allegato A5-II.
10. La dichiarazione di conformità del lavoro marittimo sarà
allegata al certificato di lavoro marittimo. Essa comprende due
parti:
a) la parte I è redatta dall'autorità competente che: i) individua
l'elenco degli elementi che devono essere ispezionati in
applicazione del paragrafo 1 del presente Standard; ii) deve
specificare le prescrizioni nazionali che danno effetto alle
disposizioni pertinenti della presente Convenzione e rinviano
alle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e che
danno, nella misura necessaria, informazioni sintetiche sui punti
principali delle prescrizioni nazionali, iii) fa riferimento alle
prescrizioni della legislazione nazionale relative a certe
categorie di navi; iv) cita ogni disposizione sostanzialmente
equivalente adottata in virtù del paragrafo 3 dell'articolo VI;
v) indica chiaramente ogni deroga concessa dall'autorità
competente in virtù del Titolo 3;
b) la parte II è redatta dall'armatore e identifica le misure
adottate per garantire la conformità costante con le
prescrizioni nazionali tra le due ispezioni nonchè con le misure
proposte per assicurare un continuo miglioramento.
L'autorità competente o l'organismo riconosciuto debitamente
autorizzato a questo scopo certifica la parte II e rilascia la
dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.
11. I risultati di tutte le ispezioni o altre verifiche successive
effettuate sulla nave in questione e tutte le deficienze
importanti rilevate nel corso di tali ispezioni nonchè la data
in cui è constatata la correzione delle stesse sono registrati.
Tali informazioni, corredate da una traduzione in inglese, se
questa non dovesse essere la lingua originale della
registrazione, sono trascritte sulla dichiarazione di conformità
del lavoro marittimo o allegate a questo documento, e tenute a
disposizione dei marittimi, degli ispettori dello Stato di
bandiera, dei funzionari autorizzati dallo Stato di approdo, dei
rappresentanti degli armatori e della gente di mare, sempre in
conformità con la legislazione nazionale.
12. Una copia valida aggiornata del certificato di lavoro marittimo e
della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo,
corredati dalla relativa traduzione in inglese quando l'originale
non è in questa lingua, deve essere conservata a bordo e una
copia deve essere affissa bene in vista in uno spazio accessibile
alla gente di mare. Copia di questi documenti deve, in
conformità alla legislazione nazionale, essere a disposizione
dei marittimi, degli ispettori dello Stato di bandiera, dei
funzionari autorizzati nello Stato di approdo e dei
rappresentanti degli armatori e della gente di mare che ne fanno
richiesta.
13. L'obbligo relativo alla produzione di una traduzione in lingua
inglese, menzionata ai paragrafi 11 e 12 del presente Standard,
non riguarda le navi che non effettuano viaggi internazionali.
14. Un certificato rilasciato in applicazione dei paragrafi 1 o 5 del
presente Standard perde la sua validità in uno dei seguenti
casi:
a) se le ispezioni prescritte non sono effettuate negli intervalli di tempo specificati al paragrafo 2 del presente Standard;
b) se il certificato non è stato vistato conformemente al paragrafo 2 del presente Standard;
c) quando la nave cambia bandiera;
d) quando un armatore cessa di assumersi la responsabilità dell'esercizio della nave;
e) quando modifiche sostanziali siano state apportate alla struttura od alle apparecchiature indicate nel Titolo 3.
15. Nei casi indicati al paragrafo 14, lettere c), d), e), del
presente Standard, è rilasciato un nuovo certificato solo nel
caso in cui l'autorità competente o l'organismo riconosciuto che
emette il documento è pienamente convinto che la nave è
conforme alle prescrizioni del presente Standard.
16. Un certificato del lavoro marittimo è revocato dall'autorità
competente o dall'organismo riconosciuto debitamente autorizzato
allo scopo dallo Stato di bandiera nel caso in cui la nave in
questione non rispetta le prescrizioni della presente Convenzione
e non è stata presa nessuna misura correttiva prescritta.
17. Quando, conformemente al paragrafo 16 del presente Standard, è
prevista la revoca di un certificato del lavoro marittimo,
l'autorità competente o l'organismo riconosciuto tengono conto
della gravità o della frequenza delle deficienze rilevate.
Linea guida B5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di conformità del lavoro marittimo
1. L'enunciazione delle prescrizioni nazionali figuranti nella Parte
I della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo
dovrebbe includere o essere corredata dai riferimenti alle
disposizioni legislative relative alle condizioni di lavoro e di
vita della gente di mare per ogni prescrizione elencata
nell'allegato A5-I. Quando la legislazione nazionale riprende in
modo puntuale le prescrizioni enunciate nella presente
Convenzione, sarà sufficiente farne riferimento. Quando una
disposizione della presente Convenzione è applicata in modo
sostanzialmente equivalente, conformemente al paragrafo 3
dell'articolo VI, essa dovrebbe essere identificata e provvista
di una spiegazione sintetica. Quando una deroga è concessa
dall'autorità competente in virtù del Titolo 3, la disposizione
o le disposizioni in questione dovrebbero essere chiaramente
indicate.
2. Le misure indicate nella Parte II della dichiarazione di
conformità del lavoro marittimo, redatta dall'armatore,
dovrebbero, in particolare, indicare le circostanze in cui è
verificata la conformità costante con prescrizioni nazionali
particolari, le persone incaricate della verifica, la tenuta dei
registri nonchè le procedure da seguire in caso di constatazione
di non conformità. La Parte II può presentarsi sotto forme
diverse. Essa potrebbe rinviare a una documentazione più
generale riguardante le politiche e le procedure relative ad
altri aspetti del settore marittimo, come ad esempio i documenti
richiesti dal Codice Internazionale per la Gestione della
Sicurezza (codice ISM) oppure le informazioni richieste in
applicazione della Regola 5 del capitolo XI-1 della convenzione
SOLAS, che riporta la Scheda sinottica continua delle navi.
3. Le misure per assicurare una conformità costante dovrebbero
riferirsi specialmente alle prescrizioni internazionali generali,
che obbligano l'armatore e il comandante a tenersi informati
sugli ultimi progressi tecnologici e scientifici per quanto
riguarda la progettazione dei luoghi di lavoro, tenendo conto dei
pericoli inerenti il lavoro dei marittimi e di informare, di
conseguenza, i rappresentanti dei marittimi, garantendo così un
migliore livello di protezione delle condizioni di lavoro e di
vita della gente di mare a bordo.
4. La dichiarazione di conformità del lavoro marittimo dovrebbe,
innanzitutto, essere redatta in termini chiari in modo da aiutare
tutti gli interessati, quali gli ispettori dello Stato di
bandiera, i funzionari autorizzati dello Stato di approdo e la
gente di mare, a verificare che le prescrizioni sono adottate
correttamente.
5. L'allegato B5-I contiene un esempio del tipo di informazioni che
possono figurare nella dichiarazione di conformità del lavoro
marittimo.
6. Quando una nave cambia bandiera come indicato al paragrafo 14 c)
dello Standard A5.1.3 ed entrambi gli Stati interessati hanno
ratificato la presente Convenzione lo Stato Membro, la cui nave
era in precedenza autorizzata a battere la sua bandiera,
dovrebbe, nel più breve tempo possibile, trasmettere
all'autorità competente dell'altro Stato Membro copia del
certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di
conformità del lavoro marittimo conservati a bordo della nave
prima del cambio bandiera e, se necessario, copia dei relativi
rapporti di ispezione se l'autorità competente ne fa domanda nei
tre mesi successivi alla data del cambio di bandiera.
Regola 5.1.4 - Ispezione e applicazione
1. Ogni Stato Membro verifica, mediante un sistema efficace e
coordinato di ispezioni periodiche, di sorveglianza e di altre
misure di controllo, che le navi che battono la sua bandiera
rispettino le prescrizioni della presente Convenzione in base
alla loro applicazione nella legislazione nazionale.
2. La Parte A del Codice contiene descrizioni dettagliate riguardo al
sistema di ispezione e di applicazione riportato al paragrafo 1
della presente Regola.
Standard A5.1.4 - Ispezione e applicazione
1. Ogni Stato Membro dispone di un sistema di ispezione relativo alle
condizioni che si applicano alla gente di mare a bordo delle navi
che battono la sua bandiera, in particolare per verificare che,
ove opportuno, siano seguite le misure relative alle condizioni
di lavoro e di vita enunciate nella dichiarazione di conformità
del lavoro marittimo e rispettate le prescrizioni della presente
Convenzione.
2. L'autorità competente designa un numero sufficiente di ispettori
qualificati per assumere le responsabilità di cui devono farsi
carico in applicazione del paragrafo 1 del presente Standard.
Quando degli organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere
ispezioni, lo Stato Membro esige che le persone destinate a tale
attività siano in possesso delle qualificazioni richieste per
questo scopo e conferisce agli interessati l'autorità legale
necessaria per esercitare le loro funzioni.
3. Disposizioni opportune sono adottate per assicurare che gli
ispettori abbiano la formazione professionale, le competenze, le
attribuzioni, i poteri, lo status e l'indipendenza necessari o
auspicabili per poter effettuare la verifica ed assicurare le
conformità previste al paragrafo 1 del presente Standard.
4. Le ispezioni sono effettuate ad intervalli conformi alle
prescrizioni dello Standard A5.1.3, ove opportuno. Tali
intervalli non devono in nessun caso superare i tre anni.
5. Se uno Stato Membro riceve un reclamo, che non considera
manifestamente infondato o acquisisce prove che una nave battente
la sua bandiera non rispetta le prescrizioni della presente
Convenzione o ha gravi deficienze nell'applicazione delle misure
enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro
marittimo, adotta i provvedimenti necessari per indagare sulla
questione e assicurarsi che siano adottate misure atte a porre
rimedio alle deficienze riscontrate.
6. Ogni Stato Membro stabilisce regole appropriate assicurandone
l'effettiva applicazione in modo da garantire agli ispettori
condizioni giuridiche e di servizio tali da renderli indipendenti
da ogni cambio di governo e da ogni indebita influenza esterna.
7. Gli ispettori, che ricevono chiare istruzioni circa i compiti da assolvere e sono muniti di poteri adeguati, sono autorizzati a:
a) salire a bordo delle navi battenti la bandiera del Stato Membro;
b) eseguire tutti gli esami, controlli o inchieste che ritengono
necessari per assicurarsi che gli standard siano rigorosamente
rispettati;
c) esigere che sia posto rimedio a qualsiasi deficienza e che sia
proibita la partenza di una nave dal porto fino a quando non sono
state prese le misure necessarie ove c'è ragione di credere che
tali deficienze costituiscono una grave infrazione alle
prescrizioni della presente Convenzione, compresi i diritti della
gente di mare, o rappresentano un grave pericolo per la
sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare.
8. Qualsiasi misura adottata ai sensi del paragrafo 7 c) del presente
Standard deve potere essere oggetto di un ricorso davanti
all'autorità giudiziaria o amministrativa.
9. Gli ispettori hanno la facoltà di dare pareri piuttosto che
stabilire o raccomandare procedure quando non c'è una infrazione
manifesta alle prescrizioni della presente Convenzione che metta
in pericolo la sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente
di mare interessata e non esistono antecedenti di infrazioni
analoghe.
10. Gli ispettori devono tenere riservata la fonte di ogni reclamo o
lamentela comprovante che esiste un pericolo o una deficienza di
natura tale da compromettere le condizioni di lavoro e di vita
della gente di mare o che c'è una violazione delle disposizioni
legislative, e non devono rivelare all'armatore o al suo
rappresentante o all'operatore della nave che si è proceduto ad
effettuare un'ispezione a seguito di una tale reclamo o
lamentela.
11. Agli ispettori non devono affidarsi compiti che possano, in
ragione del numero o natura, interferire con l'efficacia
dell'ispezione o pregiudicare in qualsiasi modo la loro autorità
o imparzialità nei confronti degli armatori, dei marittimi o di
ogni altra parte interessata. In particolare, gli ispettori
dovranno:
a) non avere un interesse qualsiasi, diretto o indiretto, nelle attività che sono chiamati a controllare;
b) essere tenuti, sotto pena di sanzioni o di misure disciplinari
appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il
servizio, i segreti commerciali o i processi lavorativi riservati
o le informazioni di natura personale di cui possono essere
venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
12. Gli ispettori, per ogni ispezione effettuata, sottopongono un
rapporto all'autorità competente. Una copia di questo rapporto,
in lingua inglese o nella lingua di lavoro della nave, è
consegnata al comandante mentre una seconda copia è affissa
sulla bacheca avvisi della nave per informare i marittimi e, su
richiesta, inviata ai loro rappresentanti.
13. L'autorità competente di ogni Stato Membro tiene dei registri
delle ispezioni effettuate sulle condizioni applicate alla gente
di mare a bordo delle navi battenti la sua bandiera. Essa
pubblica un rapporto annuale sulle attività ispettive entro un
termine ragionevole che non deve eccedere sei mesi dopo la fine
dell'anno.
14. Nel caso di un'inchiesta condotta in seguito a un grave
infortunio, il rapporto è sottoposto all'autorità competente
appena possibile ma non oltre un mese dopo la conclusione
dell'inchiesta.
15. Quando si è proceduto a un'ispezione o quando sono state prese
misure conformi alle disposizioni del presente Standard, è
importante compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che la
partenza della nave sia irragionevolmente trattenuta o ritardata.
16. Indennità possono essere corrisposte conformemente alla
legislazione nazionale per ogni perdita o danno risultanti
dall'esercizio illecito dei poteri degli ispettori. L'onere della
prova incombe, in ogni caso, sul reclamante.
17. Sanzioni adeguate ed altre misure correttive sono previste ed
effettivamente applicate da ogni Stato Membro in caso di
violazioni alle prescrizioni della presente Convenzione (compresi
i diritti dei marittimi) e per l'ostruzionismo esercitato nei
confronti degli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni.
Linea guida B5.1.4 - Ispezione e applicazione
1. L'autorità competente e ogni altro servizio o autorità
responsabile, di tutta o parte dell'ispezione sulle condizioni di
lavoro e di vita della gente di mare dovrebbero disporre delle
risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. In particolare:
a) ogni Stato Membro dovrebbe adottare le misure necessarie in modo
che gli ispettori possano disporre, nello svolgimento del loro
lavoro, in base alle esigenze, dell'assistenza di esperti tecnici
debitamente qualificati;
b) gli ispettori dovrebbero disporre di uffici opportunamente
ubicati, attrezzature e mezzi di trasporto idonei per poter
svolgere i loro compiti in maniera efficace.
2. L'autorità competente dovrebbe elaborare delle Linee Guida in
materia di conformità e di applicazione, in modo da garantire
coerenza e guidare le attività di ispezione e di applicazione
delle disposizioni relative alla presente Convenzione. Le linee
guida dovrebbero essere fornite a tutti gli ispettori, ai
pubblici ufficiali interessati e dovrebbero essere messe a
disposizione dell'utenza nonchè degli armatori e della gente di
mare.
3. L'autorità competente dovrebbe stabilire procedure semplici che
permettano di ricevere in forma riservata ogni informazione
relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni della
presente Convenzione, compresi i diritti dei marittimi, di
segnalare direttamente o mediante i suoi rappresentanti e
consentire agli ispettori di avviare senza indugio le opportune
inchieste, ivi comprese:
a) la possibilità di richiedere un'ispezione, ove necessario, da parte del comandante, dell'equipaggio o i suoi rappresentanti;
b) fornire informazioni e consigli tecnici agli armatori e alla gente
di mare nonchè alle organizzazioni interessate riguardo ai mezzi
più efficaci per attuare le prescrizioni della presente
Convenzione ed apportare miglioramenti continui alle condizioni
dei marittimi a bordo delle navi.
4. Gli ispettori dovrebbero avere una formazione professionale
adeguata ed essere in numero sufficiente per poter assolvere i
propri compiti in maniera efficace, tenendo debitamente conto di
quanto segue:
a) l'importanza dei compiti che sono tenuti a svolgere, in
particolare il numero, la natura e le dimensioni delle navi
sottoposte ad ispezione nonchè il numero e la complessità delle
disposizioni legali da applicare;
b) le risorse messe a disposizione degli ispettori;
c) le condizioni pratiche secondo le quali le ispezioni devono essere effettuate per essere efficaci.
5. Fatte salve le condizioni che potrebbero essere stabilite dalla
legislazione nazionale per il reclutamento nel servizio pubblico,
gli ispettori dovrebbero possedere qualificazioni e formazione
professionale adeguata per svolgere le loro funzioni, e, ove
possibile, avere una formazione marittima o un'esperienza come
marittimo. Essi dovrebbero avere una conoscenza adeguata delle
condizioni di lavoro e di vita della gente di mare nonchè della
lingua inglese.
6. Dovrebbero essere adottate misure per assicurare agli ispettori aggiornamenti formativi durante il loro incarico.
7. Tutti gli ispettori dovrebbero avere una chiara visione delle
condizioni nelle quali si dovrebbe procedere ad un'ispezione,
dello scopo dell'ispezione da effettuare nelle diverse
circostanze identificate e le modalità generali di ispezione.
8. Gli ispettori, muniti dei poteri necessari in applicazione della legge nazionale, dovrebbero essere autorizzati almeno a:
a) salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Tuttavia,
al momento di iniziare l'ispezione della nave, gli ispettori
dovrebbero informare della loro presenza il comandante o la
persona responsabile e, secondo i casi, i marittimi o i loro
rappresentanti;
b) interrogare il comandante, la gente di mare o ogni altra persona,
compresi l'armatore o un suo rappresentante, su ogni questione
relativa all'applicazione delle prescrizioni della legislazione,
in presenza di ogni testimone che la persona può aver richiesto;
c) esigere che vengano esibiti tutti i libri, giornali di bordo,
registri, certificati o altri documenti o informazioni
direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di
verificarne la conformità con la legislazione nazionale che
applica la presente Convenzione;
d) assicurare l'affissione degli avvisi richiesti dalla legislazione nazionale in applicazione della presente Convenzione;
e) prelevare e portare via, ai fini delle analisi, campioni di
prodotti, di merci, di acqua potabile, di viveri, di materiali e
sostanze utilizzate o manipolate;
f) a seguito di un'ispezione, portare immediatamente all'attenzione
dell'armatore, del gestore della nave o del comandante le
deficienze che possono arrecare pregiudizio alla salute ed alla
sicurezza delle persone a bordo;
g) allertare l'autorità competente e, se necessario, l'organismo
riconosciuto su qualsiasi deficienza o abuso che la legislazione
in vigore non contempla in modo specifico e presentare proposte
per il perfezionamento delle disposizioni normative;
h) avvisare l'autorità competente in merito ad ogni infortunio sul
lavoro o malattia professionale dei marittimi nei casi e secondo
le modalità prescritte dalla legislazione.
9. Quando un campione è prelevato o portato via conformemente al
paragrafo 8 e), della presente Linea guida, l'armatore o un suo
rappresentante e, se del caso, un marittimo, dovrebbero essere
avvisati o essere presenti al momento del ritiro del campione. La
quantità di detto campione dovrebbe essere correttamente
registrata dall'ispettore.
10. Il rapporto annuale pubblicato dall'autorità competente di ogni
Stato Membro per quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera
dovrebbe includere:
a) una lista della legislazione in vigore relativa alle condizioni di
lavoro e di vita della gente di mare nonchè di tutti gli
emendamenti entrati in vigore nel corso dell'anno;
b) informazioni dettagliate sull'organizzazione del sistema di ispezione;
c) statistiche delle navi o altri locali sottoposti ad ispezione nonchè delle navi ed altri locali effettivamente ispezionati;
d) statistiche di tutti i marittimi soggetti alla legislazione nazionale;
e) statistiche ed informazioni sulle violazioni della legislazione, le sanzioni inflitte e i casi di fermo delle navi;
f) statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei marittimi che siano stati oggetto di denuncia.
Regola 5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo
1. Ogni Stato Membro deve esigere che a bordo delle navi battenti la
sua bandiera esistano procedure che consentono un regolamento
giusto, efficace e rapido per ogni reclamo presentato da una
marittima relativa a un'infrazione alle prescrizioni della
presente Convenzione, ivi compresi i diritti della gente di mare.
2. Ogni Stato Membro proibisce e sanziona ogni forma di
vittimizzazione di un marittimo che ha presentato un reclamo.
3. Le disposizioni della presente Regola e delle sezioni
corrispondenti del Codice non pregiudicano il diritto del
marittimo di chiedere un risarcimento danni attraverso qualsiasi
mezzo legale ritenuto appropriato.
Standard A5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo
1. Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione nazionale
o dalle contrattazioni collettive, i marittimi potranno ricorrere
alle procedure di reclamo a bordo su qualsiasi questione da essi
ritenuta una violazione delle prescrizioni della presente
Convenzione, compresi i diritti della gente di mare.
2. Ogni Stato Membro deve garantire che la legislazione preveda
l'adozione di adeguate procedure per i reclami a bordo in modo da
soddisfare le prescrizioni della Regola 5.1.5. Tali procedure
hanno lo scopo di regolare la controversia all'origine del
reclamo al livello più basso possibile. Tuttavia, in ogni caso,
la gente di mare ha il diritto di presentare il reclamo
direttamente al comandante e, se lo ritiene necessario, alle
autorità esterne competenti.
3. Le procedure per i reclami a bordo devono prevedere il diritto per
la gente di mare di essere accompagnata o rappresentata durante
la procedura di reclamo nonchè la sua tutela per prevenirne
vessazioni in caso di reclamo. Il termine "vittimizzazione"
designa ogni azione lesiva, qualunque ne sia l'autore, nei
confronti del marittimo che ha presentato un reclamo, non
manifestamente infondato.
4. Oltre ad una copia del proprio contratto di arruolamento
marittimo, la gente di mare deve ricevere un documento che
descriva le procedure di reclamo vigenti a bordo della nave. Il
documento deve indicare in particolare le coordinate
dell'autorità competente dello Stato di bandiera e, ove diverso,
del paese di residenza della gente di mare, ed altresì il nome
di una o più persone che si trovano a bordo che possono, in via
riservata, fornire in maniera imparziale un parere circa il
reclamo de quo e fornire assistenza in caso di attivazione della
procedura di reclamo vigente a bordo.
Linea guida B5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo
1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla
contrattazione collettiva applicabile, l'autorità competente
dovrebbe, in stretta consultazione con le organizzazioni degli
armatori e della gente di mare, elaborare un modello per definire
procedure eque, rapide e supportate sotto il profilo documentale
per il trattamento dei reclami a bordo delle navi battenti la
bandiera dello Stato Membro interessato.
Ai fini dell'elaborazione di dette procedure, dovrebbero essere presi in considerazione i punti seguenti:
a) molti reclami possono riguardare proprio gli individui ai quali
deve essere presentato il reclamo o addirittura il comandante
della nave. In questi casi, la gente di mare dovrebbe poter
presentare reclamo direttamente al comandante o proporre lo
stesso presso autorità esterne;
b) al fine di evitare problemi di vittimizzazione dei marittimi che
presentano un reclamo su questioni disciplinate dalla presente
Convenzione, le procedure dovrebbero prevedere la designazione di
una persona a bordo in grado di fornire pareri alla gente di mare
sulle procedure disponibili ed assistere alle riunioni o udienze
attinenti all'oggetto del reclamo se il marittimo autore del
reclamo ne fa richiesta.
2. Le procedure discusse durante le consultazioni indicate al
paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbero prevedere come
minimo quanto segue:
a) i reclami dovrebbero essere presentati al capo servizio del marittimo che fa reclamo o al suo responsabile gerarchico;
b) il capo servizio o il responsabile gerarchico del marittimo
dovrebbero tentare di risolvere la controversia entro i limiti di
tempo previsti in considerazione della gravità dell'oggetto
della lite;
c) se il capo servizio o il responsabile gerarchico non riescono a
risolvere la controversia con soddisfazione del marittimo,
quest'ultimo può rivolgersi al comandante, che dovrebbe
occuparsi personalmente della questione;
d) i marittimi dovrebbero sempre avere il diritto di essere
accompagnati e rappresentati da un altro marittimo di loro scelta
a bordo della nave interessata;
e) tutti i reclami e le relative decisioni dovrebbero essere
registrati e messi a verbale e una copia di essi dovrebbe essere
consegnata ai marittimi interessati;
f) se un reclamo non può essere risolto a bordo, la questione
dovrebbe essere indirizzata a terra all'armatore che dovrebbe
disporre di un termine adeguato per risolvere il problema, se del
caso, in consultazione con la gente di mare interessata o con
ogni persona che quest'ultima può nominare per rappresentarla;
g) in tutti i casi, la gente di mare dovrebbe avere il diritto di
presentare il suo reclamo direttamente al comandante e
all'armatore nonchè alle autorità competenti.
Regola 5.1.6 Sinistri marittimi
1. Ogni Stato Membro procede ad un'inchiesta ufficiale su ogni
sinistro marittimo grave che ha comportato feriti o perdite di
vite umane che coinvolge una nave battente la sua bandiera. Il
rapporto finale di un'inchiesta è, di norma, reso pubblico.
2. Gli Stati Membri devono cooperare gli uni con gli altri in modo da
facilitare le inchieste sui sinistri marittimi gravi indicati al
paragrafo 1 della presente Regola.
Standard - A5.1.6 Sinistri marittimi
Nessuna disposizione.
Linea guida B5.1.6 - Sinistri marittimi
Nessuna disposizione.
Regola 5.2 Responsabilità dello Stato di approdo
Obiettivo: permettere a ogni Stato Membro di adempiere le
responsabilità che gli competono ai sensi della presente
Convenzione in relazione alla cooperazione internazionale
necessaria per assicurare l'attuazione e il rispetto degli
Standard della Convenzione a bordo delle navi straniere
Regola 5.2.1 - Ispezioni nei porti
1. Ogni nave straniera che fa scalo, nel corso regolare attività
operativa o per ragioni inerenti al suo esercizio, nel porto di
uno Stato Membro può essere soggetta ad un'ispezione
conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo V,
per verificare la conformità alle prescrizioni della presente
Convenzione inclusi i diritti dei marittimi relativi alle
condizioni di lavoro e di vita a bordo di una nave.
2. Ogni Stato Membro accetta il certificato di lavoro marittimo e la
dichiarazione di conformità del lavoro marittimo richiesti dalla
Regola 5.1.3, che attesti, fino a prova contraria, la rispondenza
alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti
della gente di mare. Di conseguenza l'ispezione nei suoi porti si
limita, salvo i casi previsti dal Codice, a un controllo del
certificato e della dichiarazione.
3. Le ispezioni nei porti sono effettuate da funzionari autorizzati,
conformemente alle disposizioni del Codice e degli altri accordi
internazionali applicabili che disciplinano le ispezioni svolte
sul territorio dello Stato Membro a titolo di controllo delle
navi per conto dello Stato di approdo. Dette ispezioni si
limitano a verificare che gli aspetti esaminati siano conformi
alle prescrizioni applicabili degli articoli e delle regole della
presente Convenzione nonchè della sola Parte A del Codice.
4. Le ispezioni effettuate in applicazione della presente Regola si
basano su un efficace sistema di ispezione e di sorveglianza da
parte dello Stato di approdo per contribuire ad assicurare che le
condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi,
che fanno scalo in un porto dello Stato Membro interessato, siano
conformi alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i
diritti della gente di mare.
5. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo 4 della
presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per valutarne
la sua efficacia, figurano nei rapporti redatti dagli Stati
Membri in applicazione dell'articolo 22 della Costituzione
dell'ILO.
Standard A5.2.1 - Ispezioni nei porti
1. Quando un funzionario autorizzato si presenta a bordo per
effettuare una ispezione e che abbia richiesto, se del caso, il
certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità
del lavoro marittimo, controlla che:
a) i documenti richiesti non sono stati presentati o non sono
aggiornati o lo sono ma risultano contraffati oppure i documenti
presentati non contengono le informazioni richieste dalla
presente Convenzione o non sono validi per un altro motivo;
b) esistono validi motivi per credere che le condizioni di lavoro e
di vita a bordo della nave non sono conformi alle prescrizioni
della presente Convenzione;
c) esistono motivi ragionevoli per ritenere che la nave abbia
cambiato bandiera allo scopo di sfuggire all'obbligo di
conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione;
d) è stato depositato un reclamo che adduce a ritenere che alcune
condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave non sono
conformi alle prescrizioni della presente Convenzione; può
essere effettuato una ispezione più dettagliata al fine di
verificare le condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave.
Tale ispezione sarà in ogni caso effettuata quando si ritiene o
si presume che le condizioni di lavoro e di vita non siano
conformi e potrebbero costituire un reale pericolo per la
sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare oppure
quando il funzionario autorizzato ha ragione di ritenere che ogni
deficienza possa costituire un'infrazione grave alle prescrizioni
della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di
mare.
2. Quando è effettuata un'ispezione più dettagliata su una nave
straniera nel porto di uno Stato Membro da parte di funzionari
autorizzati nelle circostanze indicate al paragrafo 1a), b) o c)
del presente Standard, essa verte, di norma, sui punti elencati
nell'allegato A5-III.
3. Quando un reclamo è depositato ai sensi del paragrafo 1 d) del
presente Standard, l'ispezione deve limitarsi di solito
all'oggetto del reclamo, a meno che il reclamo o la relativa
istruttoria forniscano solide ragioni per procedere a
un'ispezione più approfondita, conformemente al paragrafo 1 b)
del presente Standard. Ai fini del paragrafo 1 d) del presente
Standard, per "reclamo" s'intende ogni informazione fornita da un
marittimo, un organismo professionale, una associazione, un
sindacato o,generalmente , chiunque abbia interesse alla
sicurezza della nave, ivi compresi i rischi per la sicurezza o la
salute dei marittimi a bordo.
4. Quando, a seguito di un'ispezione più approfondita, si rileva che
le condizioni di lavoro e di vita a bordo di una nave non sono
conformi alle prescrizioni della presente Convenzione, il
funzionario autorizzato deve immediatamente segnalare al
comandante della nave le deficienze constatate e il termine
ultimo entro il quale devono essere effettuati gli adeguamenti.
Nel caso in cui il funzionario interessato consideri gravi le
deficienze constatate o se dette deficienze dovessero essere in
relazione con un reclamo presentato in virtù del paragrafo 3 del
presente Standard, il funzionario autorizzato le sottopone
all'attenzione delle organizzazioni degli armatori e della gente
di mare presenti sul territorio del Stato Membro in cui è
avvenuta l'ispezione, e può al contempo:
a) informare un rappresentante dello Stato di bandiera;
b) fornire le informazioni pertinenti alle autorità competenti del porto di scalo successivo.
5. Lo Stato Membro sul cui territorio è effettuata l'ispezione ha il
diritto di trasmettere al Direttore Generale dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro una copia del rapporto di ispezione
corredato, se del caso, della risposta pervenuta entro il termine
prescritto da parte dalle autorità competenti dello Stato di
bandiera affinchè vengano adottate tutte le misure utili e
appropriate per garantire la consegna delle informazioni e che
queste siano portate a conoscenza di coloro che possono avvalersi
delle pertinenti procedure di ricorso.
6. Quando, a seguito di un'ispezione più dettagliata, il funzionario
autorizzato rileva che la nave non è conforme alle prescrizioni
della presente Convenzione e che:
a) le condizioni a bordo costituiscono un serio pericolo per la sicurezza, la salute e la salvaguardia della gente di mare;
b) la non conformità costituisce una infrazione grave o ripetuta
alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti
della gente di mare,
il funzionario autorizzato adotta misure atte a garantire il fermo
della nave fino a quando le non conformità rilevate in virtù
dei punti a) oppure b) del presente paragrafo non sono state
eliminate oppure fino a quando detto funzionario non avrà
accettato un piano di azione che miri a correggere le non
conformità e non sarà convinto che il piano sarà realizzato in
maniera rapida. Se alla nave è impedito di partire, il
funzionario autorizzato deve avvisare immediatamente lo Stato di
bandiera e invitare, se possibile, uno dei suoi rappresentanti ad
essere presente, richiedendo allo Stato di bandiera di rispondere
entro il termine prescritto. Il funzionario autorizzato informa
altresì, senza indugio, le relative organizzazioni degli
armatori e della gente di mare dello Stato di approdo in cui ha
avuto luogo l'ispezione.
7. Ogni Stato Membro vigila affinchè i suoi funzionari autorizzati
ricevano orientamenti, del tipo indicato nella Parte B del
Codice, concernenti alla natura delle circostanze che
giustificano il fermo di una nave ai sensi del paragrafo 6 del
presente Standard.
8. Ogni Stato Membro nell'esercizio delle responsabilità di cui è
investito ai sensi del presente Standard deve fare tutto il
possibile per evitare che una nave sia in stato di fermo o
ritardata indebitamente. Se si rileva che una nave è stata
indebitamente tenuta in stato di fermo o ritardata, si prevede la
corresponsione di un risarcimento per ogni perdita o danno
subito. In questi casi, l'onere della prova incombe sul
reclamante.
Linea guida B5.2.1 - Ispezioni nei porti
1. L'autorità competente dovrebbe elaborare delle Linee Guida in
materia di ispezioni per i funzionari autorizzati ai sensi della
Regola 5.2.1. Tale Linee Guida dovrebbero tendere ad assicurare
coerenza e fornire orientamenti per le attività ispettive e di
applicazione delle prescrizioni della presente Convenzione,
inclusi i diritti dei marittimi. Copia delle linee Guida dovrebbe
essere fornita a tutti i funzionari autorizzati e tenute a
disposizione dell'utenza, degli armatori e della gente di mare.
2. Ai fini dell'elaborazione di una Linea Guida sulle circostanze che
giustificano il fermo di una nave ai sensi del paragrafo 6 dello
Standard A5.2.1, l'autorità competente dovrebbe considerare che,
in relazione alle infrazioni indicate al paragrafo 6 b) dello
Standard A5.2.1, la gravità della violazione potrebbe dipendere
dalla natura della deficienza in questione.
Quest'ultima sarebbe particolarmente rilevante nei casi di violazione
dei diritti e principi fondamentali o in materia di arruolamento
e di diritti sociali della gente di mare come stabilito dagli
articoli III e IV. A titolo di esempio, l'impiego di una persona
di età inferiore a quella prevista dovrebbe essere considerata
come una violazione grave, anche se riguarda una sola persona a
bordo. Negli altri casi, si dovrebbe tenere conto del numero
delle diverse deficienze constatate nel corso di un'ispezione: ad
esempio, sarà necessario constatare un numero rilevante di
deficienze connesse agli alloggi o all'alimentazione e servizio
mensa che non minacciano la sicurezza o la salute, prima di poter
essere considerate un'infrazione grave.
3. Gli Stati Membri dovrebbero, per quanto possibile, cooperare gli
uni con gli altri per l'adozione di linee guida concordate a
livello internazionale relative alle politiche d'ispezione, in
particolare per quanto riguarda le circostanze che giustificano
il fermo di una nave.
Regola 5.2.2 - Procedure per la gestione a terra dei reclami dei marittimi
1. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi che si trovano a
bordo di navi che fanno scalo in un porto situato sul suo
territorio e che dichiarano una violazione alle prescrizioni
della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di
mare, abbiano il diritto di fare reclamo contro la violazione per
la sua eliminazione in modo rapido e concreto.
Standard A5.2.2 - Procedure per la gestione a terra dei reclami della gente di mare
1. Il reclamo di un marittimo comprovante una violazione delle
prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della
gente di mare, può essere presentato al funzionario autorizzato
del porto in cui nave fa scalo. In questo caso, il suddetto
funzionario deve avviare un'istruttoria iniziale.
2. Ove opportuno, in base alla natura del reclamo, l'istruttoria deve
verificare se sono state avviate le procedure per i reclami a
bordo previste dalla Regola 5.1.15. Il funzionario autorizzato
può altresì effettuare un'ispezione più dettagliata
conformemente allo Standard A5.2.1
3. Il funzionario autorizzato deve, se del caso, tentare di risolvere la controversia a bordo della nave.
4. Nel caso in cui l'inchiesta o l'ispezione effettuate secondo il
presente Standard rivelassero una non conformità ai sensi del
paragrafo 6 dello Standard A5.2.1, si applicano le disposizioni
di quel paragrafo.
5. Quando non sono applicate le disposizioni del paragrafo 4 del
presente Standard e il problema non è stato risolto a bordo
della nave, il funzionario autorizzato informa immediatamente lo
Stato di bandiera, cercando di ottenere, entro il termine
prescritto, consigli nonchè un piano di misure correttive.
6. Quando il reclamo non è stato risolto nonostante le misure prese
conformemente al paragrafo 5 del presente Standard, lo Stato di
approdo deve trasmettere una copia del rapporto redatto dal
funzionario autorizzato al Direttore Generale dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro. Al rapporto deve essere allegata
l'eventuale risposta, pervenuta entro il termine prescritto,
delle autorità competenti dello Stato di bandiera. Le
organizzazioni degli armatori e della gente di mare dello Stato
di approdo sono altresì informate. Inoltre, statistiche e
informazioni riguardanti i reclami che sono stati risolti devono
essere periodicamente inviate dallo Stato di approdo al Direttore
Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Dette
comunicazioni sono fatte al fine della tenuta di un registro e
portate a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni di
armatori e della gente di mare, che potrebbero avvalersene nelle
procedure di ricorso pertinenti.
7. Adeguate misure devono essere prese per garantire la riservatezza dei reclami presentati dalla gente di mare.
Linea guida B5.2.2 Procedure per la gestione a terra dei reclami della gente di mare
1. Quando un reclamo indicato nello Standard A5.2.2 è analizzato da
un funzionario autorizzato, quest'ultimo dovrebbe innanzitutto
verificare se si tratta di un reclamo di natura generale che
riguarda quindi tutti i marittimi a bordo della nave o solo una
categoria oppure se si tratta di un caso individuale del
marittimo interessato.
2. Se il reclamo è di natura generale, si dovrebbe prevedere il
ricorso ad un'ispezione più dettagliata conformemente allo
Standard A5.2.1.
3. Se il reclamo riguarda un caso individuale, sarebbe opportuno
procedere ad una valutazione degli esiti delle procedure
eventualmente avviate a bordo per risolvere il reclamo in
questione. Nel caso in cui dette procedure a bordo non fossero
state attuate, il funzionario autorizzato dovrebbe consigliare al
reclamante di fare ricorso a tutte le procedure disponibili a
bordo. Devono sussistere ragioni fondate per giustificare l'esame
di un reclamo a terra prima di aver attuato le procedure previste
a bordo. Queste ultime includono l'inadeguatezza o indebito
ritardo delle procedure interne o ancora la paura del reclamante
di subire delle ritorsioni a causa del reclamo.
4. In ogni istruttoria relativa ad un reclamo, il funzionario
autorizzato dovrebbe dare al comandante, all'armatore e ad ogni
persona coinvolta nel reclamo la possibilità di far conoscere il
proprio punto di vista.
5. Il funzionario autorizzato può astenersi dall'intervenire
ulteriormente nella risoluzione del reclamo nel caso in cui lo
Stato di bandiera, rispondendo alla notifica dello Stato di
approdo conformemente al paragrafo 5 dello Standard A5.2.2,
dimostri che è in grado di gestire la questione e che dispone di
procedure adeguate a questo scopo e abbia presentato un piano di
azione accettabile.
Regola 5.3 - Responsabilità del fornitore di manodopera
Obiettivo: garantire che ogni Stato Membro si assuma le proprie
responsabilità ai sensi della presente Convenzione per quanto
riguarda il reclutamento e il collocamento dei marittimi nonchè
la protezione sociale di questi ultimi.
1. Fatto salvo il principio della sua responsabilità per quanto
riguarda le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare a
bordo delle navi battenti la sua bandiera, ogni Stato Membro ha
altresì la responsabilità di vigilare sull'applicazione delle
prescrizioni della presente Convenzione relative al reclutamento,
al collocamento ed alla tutela in materia di sicurezza sociale
dei marittimi che sono suoi cittadini o residenti o persone
domiciliate sul suo territorio, nella misura prevista dalla
presente Convenzione.
2. Nel Codice figurano prescrizioni dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1 della presente Convenzione.
3. Ogni Stato Membro elabora un sistema efficace di ispezione e di
sorveglianza per ottemperare alle sue responsabilità come
fornitore di manodopera in virtù della presente Convenzione.
4. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo 3 della
presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per valutarne
l'efficacia, dovranno figurare nei rapporti redatti dagli Stati
Membri in applicazione dell'articolo 22 della Costituzione
dell'ILO.
Standard A5.3 - Responsabilità del fornitore di manodopera
1. Ogni Stato Membro garantisce il rispetto delle prescrizioni della
presente Convenzione applicabili al funzionamento e alle
attività dei servizi di reclutamento e di collocamento della
gente di mare presenti sul suo territorio mediante un sistema di
ispezione e di sorveglianza e attraverso procedure legali in caso
di infrazione delle disposizioni in materia di autorizzazione ed
altre specifiche prescrizioni operative previste nello Standard
A1.4.
Linea guida B5.3 - Responsabilità del fornitore di manodopera
1. I servizi privati di reclutamento e collocamento della gente di
mare presenti sul territorio dello Stato Membro o ovunque essi si
trovino, nel fornire manodopera all'armatore, dovrebbero
assumersi l'obbligo di assicurare il rispetto da parte
dell'armatore delle condizioni previste nei contratti di
arruolamento marittimo stipulati con la gente di mare.
ALLEGATO A5-I
Condizioni di lavoro e di vita dei marittimi sottoposte ad ispezione e successiva approvazione da parte dello Stato di bandiera prima della certificazione della nave conformemente al paragrafo 1 dello Standard A5.1.3:
Età minima
Certificato medico
Qualifiche e abilitazioni della gente di mare
Contratti di arruolamento marittimo
Ricorso a ogni servizio di reclutamento e collocamento privato autorizzato, certificato o regolamentato
Durata dell'orario di lavoro e di riposo
Composizione dell'equipaggio
Alloggi
Strutture ricreative a bordo
Alimentazione e servizio di ristorazione
Salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni
Assistenza medico-sanitaria a bordo
Procedure per i reclami a bordo
Pagamento dei salari
ALLEGATO A5-II
Certificato del Lavoro Marittimo
(Omissis)
Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006
Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte I
(Omissis)
Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte II
Misure adottate per garantire la conformità costante tra le ispezioni
(Omissis)
Certificato del lavoro marittimo provvisorio
(Omissis)
Allegato A5-III
Elementi generali soggetti a controllo dettagliato da parte di un funzionario autorizzato in un porto di uno Stato Membro che effettua un'ispezione dello Stato di approdo in virtù dello Standard A5.2.1:
Età minima
Certificato medico
Qualifiche e abilitazioni della gente di mare
Contratti di arruolamento marittimo
Ricorso a ogni servizio di reclutamento e di collocamento privato autorizzato o certificato o regolamentato
Durata dell'orario di lavoro o del riposo
Composizione dell'equipaggio
Alloggi
Strutture ricreative a bordo
Alimentazione e servizio di ristorazione
Salute e sicurezza, prevenzione infortuni
Assistenza medico-sanitaria a bordo
Procedure per i reclami a bordo
Pagamento dei salari
Allegato B5-I - ESEMPIO DI DICHIARAZIONE NAZIONALE
Cfr. Linea guida B5.1.3, paragrafo 5
Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006
Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte I
(Omissis)
Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte II
Misure adottate per garantire la conformità costante tra le ispezioni
(Omissis)
[1] La presente Convenzione è entrata in vigore il 19 novembre 2014 (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2014, n. 292).