§ 94.1.g59 - L. 23 settembre 2013, n. 113.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/09/2013
Numero:113


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Modifiche al codice della navigazione
Art. 4.  Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro
Art. 5.  Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo
Art. 6.  Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045
Art. 7.  Copertura finanziaria


§ 94.1.g59 - L. 23 settembre 2013, n. 113.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonchè norme di adeguamento interno.

(G.U. 9 ottobre 2013, n. 237 - S.O. n. 68)

 

Capo I

Ratifica ed esecuzione

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno

 

          Art. 3. Modifiche al codice della navigazione

     1. L'articolo 368 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     «Art. 368 (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). - Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».

     2. L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     «Art. 1091 (Diserzione). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

     Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.

     Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».

     3. L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     «Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

     Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.

     Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.

     Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

     Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».

 

     Art. 4. Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro

     1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».

     2. Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».

 

     Art. 5. Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo

     1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     «Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.

     Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi».

     2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

 

     Art. 6. Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045

     1. L'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è abrogato.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al citato articolo XIII della Convenzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegato

     Convenzione 186

 

     CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006(1) [1]

 

(1) Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

 

     Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

     DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

 

     CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL LAVORO MARITTIMO

 

     (ILO - MLC, 2006)

 

Progetto A.3.1:  Traduzione non ufficiale della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention MLC) del 2006

     realizzata a cura della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

     Coordinamento Progetto: ing. Giuseppe ALATI Dirigente ­ Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati"

     Revisione linguistica e tecnico­giuridica: dott.ssa Stefania MOLTONI Dirigente ­ Divisione 1 "Personale marittimo"

     Traduzione del Testo: dott.ssa Gioconda MIELE Traduttore interprete ­ Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati"

     Verifica linguistico­normativa dott.ssa Cinzia VOSO Funzionario amministrativo ­ Divisione 1 "Personale marittimo"

     Grafica Progetto: Sig.ra Francesca FERRETTI Funzionario amministrativo ­ Divisione 4 "Sistemi di gestione integrati"

     La stampa della Traduzione non ufficiale è stata effettuata presso il Centro Stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

 

     Prima edizione, aprile 2010

 

     DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

 

     CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO 2006

 

     PREAMBOLO

 

     La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominata ILO),

     Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del lavoro, e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua 84a sessione,

     Desiderando creare uno strumento unico e coerente che comprenda il più possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonchè i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro, in particolare:

     - la Convenzione (n.29) sul lavoro forzato, 1930;

     - la Convenzione (n.87) sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948;

     - la Convenzione (n.98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949;

     - la Convenzione (n.100) sull'eguaglianza di remunerazione, 1951;

     - la Convenzione (n.105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957;

     - la Convenzione (n.111) sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione, 1958;

     - la Convenzione (n.138) sull'età minima, 1973;

     - la Convenzione (n.182) sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999;

     Considerato il mandato fondamentale dell'Organizzazione di promuovere condizioni di lavoro dignitose,

     Richiamando la Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, 1998,

     Considerato altresì che i marittimi sono protetti dalle disposizioni di altri strumenti dell'ILO e godono di diritti e libertà fondamentali riconosciute a tutte le persone,

     Considerato che, date le caratteristiche globali delle attività connesse al settore marittimo, la gente di mare deve beneficiare di una protezione particolare,

     Considerate altresì le norme internazionali sulla sicurezza delle navi e delle persone e sulla qualità della gestione delle navi contenute nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia delle vite umane in mare, come modificata, e nella Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata, nonchè le prescrizioni riguardanti la formazione e le competenze richieste alla gente di mare secondo la Convenzione Internazionale del 1978 sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella sua versione aggiornata,

     Ricordando che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare stabilisce un quadro giuridico generale che governa l'insieme delle attività sui mari e gli oceani, che essa riveste un'importanza strategica come base di azione e cooperazione nazionale, regionale e mondiale nel settore marittimo e che la sua integrità deve essere preservata,

     Richiamando l'articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare che definisce i doveri e gli obblighi incombenti sullo Stato di bandiera, specialmente per quello che riguarda le condizioni di lavoro, il personale e le questioni sociali a bordo delle navi che battono la sua bandiera,

     Richiamando il paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO che dispone che l'adozione di una Convenzione o di una Raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una Convenzione da parte di qualsiasi Stato Membro non devono, in alcun caso, esser considerate in grado di influenzare ogni legge, sentenza, consuetudine o accordo che assicurano condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla Convenzione o dalla Raccomandazione,

     Determinata a far sì che questo nuovo strumento sia concepito in modo da raccogliere la più ampia accettazione possibile da parte dei governi, degli armatori e della gente di mare legati ai principi del lavoro dignitoso, e che possa essere facilmente aggiornato nonchè effettivamente applicato e rispettato,

     Avendo deciso di adottare alcune proposte relative all'elaborazione di tale strumento, che costituisce l'unico punto all'ordine del giorno della sessione,

     Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una Convenzione internazionale,

     Adotta oggi ventitrè febbraio duemilasei la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul lavoro marittimo, 2006.

 

     OBBLIGHI GENERALI

 

     Articolo I

 

     1. Ogni Stato Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a dare pieno effetto alle sue disposizioni conformemente alle prescrizioni dell'articolo VI al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare ad un impiego dignitoso.

     2. Gli Stati Membri cooperano tra loro per garantire l'effettiva applicazione ed il pieno rispetto della presente Convenzione.

 

     DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

     Articolo II

     1. Ai fini della presente Convenzione, e ove non altrimenti previsto in una disposizione particolare, l'espressione:

     a) autorità competente indica il ministro, l'ufficio statale o ogni altra autorità competente ad emanare e far rispettare regolamenti, decreti o altre istruzioni aventi forza di legge riguardo alla disposizione in questione;

     b) dichiarazione di conformità del lavoro marittimo indica la dichiarazione riportata nella Regola 5.1.3;

     c) stazza lorda indica la stazza lorda di una nave misurata conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nell'Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi e successive modificazioni. Per le navi interessate dalle disposizioni transitorie di stazzatura adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la stazza lorda è quella indicata nella rubrica OSSERVAZIONI del Certificato internazionale di stazza delle navi (1969);

     d) certificato di lavoro marittimo indica il certificato riportato nella Regola 5.1.3;

     e) prescrizioni della presente Convenzione rinviano alle prescrizioni degli Articoli, delle Regole e della parte A del Codice che fanno parte della presente Convenzione;

     f) gente di mare o marittimo indica le persone impiegate o ingaggiate o lavoranti a qualsiasi titolo a bordo di una nave alla quale si applica la presente Convenzione;

     g) contratto di ingaggio marittimo rinvia al contratto di lavoro del marittimo e al contratto di arruolamento del marittimo;

     h) servizio di reclutamento e collocamento della gente di mare designa ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che si occupa del reclutamento della gente di mare per conto di armatori o del loro collocamento presso armatori;

     i) nave indica ogni unità che non navighi esclusivamente nelle acque interne o in acque situate all'interno o in prossimità di acque riparate o in aree dove si applica un regolamento portuale;

     j) armatore designa il proprietario della nave o ogni altra organizzazione o persona, quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, al quale il proprietario ha dato la responsabilità dell'utilizzo della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha accettato di farsi carico dei compiti e degli obblighi imposti agli armatori ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o persone assolvano alcuni compiti o responsabilità per conto dell'armatore.

     2. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutti i marittimi.

     3. Ai fini della presente Convenzione, in caso di dubbio circa l'appartenenza di una categoria di persone alla gente di mare, la questione è decisa dall'autorità competente di ogni Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati.

     4. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutte le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con l'eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche .La presente Convenzione non si applica nè alle navi da guerra nè alle navi da guerra ausiliarie.

     5. Nel caso di dubbio sull'applicabilità della presente Convenzione a una categoria di navi la questione è decisa dall'autorità competente di ciascuno Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

     6. Qualora l'autorità competente decida che non sia ragionevole o possibile applicare alcuni elementi particolari del Codice riportato all'articolo VI del paragrafo 1, a una nave o a particolari categorie di navi battenti la bandiera dello Stato Membro, le disposizioni pertinenti di codesto Codice non si applicano in quanto la questione trattata è disciplinata differentemente dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi o altre misure. L'autorità competente potrà decidere in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati e solo per le navi di stazza lorda inferiore a 200 che non effettuano viaggi internazionali.

     7. Ogni decisione presa da uno Stato Membro in applicazione dei paragrafi 3, 5 o 6 deve essere comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che informerà gli Stati Membri dell'Organizzazione.

     8. Salvo disposizioni contrarie espresse, ogni riferimento alla presente Convenzione si riferisce ugualmente sia alle Regole sia al Codice.

 

     DIRITTI E PRINCIPI FONDAMENTALI

 

     Articolo III

     Ogni Stato Membro verifica che le disposizioni della sua legislazione rispettino, nel contesto della presente convenzione, i seguenti diritti fondamentali:

     a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

     b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

     c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile;

     d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.

 

     DIRITTI IN MATERIA DI IMPIEGO E DIRITTI SOCIALI DELLA GENTE DI MARE

 

     Articolo IV

     1. Tutta la gente di mare ha diritto a un luogo di lavoro sicuro e senza pericolo dove le norme di sicurezza siano rispettate.

     2. Tutta la gente di mare ha diritto a condizioni di impiego eque.

     3. Tutta la gente di mare ha il diritto a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi.

     4. Tutta la gente di mare ha diritto alla tutela della salute, alle cure mediche, a misure previdenziali ed altre forme di protezione sociale.

     5. Ogni Stato Membro vigila, nell'ambito della sua giurisdizione, che i diritti in materia di impiego e i diritti sociali della gente di mare, come enunciati nei paragrafi che precedono, siano pienamente rispettati secondo le prescrizioni della presente Convenzione. Il rispetto di questi diritti può essere assicurato dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi applicabili, da altre misure o dalla pratica, salvo disposizioni specifiche nella presente Convenzione.

 

     RESPONSABILITÀ PER L'APPLICAZIONE E IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

 

     Articolo V

     1. Ogni Stato Membro applica e fa rispettare la legislazione o le altre misure adottate al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per quello che riguarda le unità e la gente di mare rientranti sotto la sua giurisdizione.

     2. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sulle navi battenti la sua bandiera dotandosi di un sistema proprio per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione, incluse ispezioni regolari, rapporti, monitoraggi e procedimenti amministrativi conformemente alla legislazione applicabile.

     3. Ogni Stato Membro vigila affinchè le navi battenti la sua bandiera siano in possesso di un certificato di lavoro marittimo e di una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, come prescritto dalla presente Convenzione.

     4. Ogni nave alla quale si applica la presente Convenzione può, conformemente al diritto internazionale, essere soggetta ad ispezione da parte di uno Stato Membro diverso da quello dello Stato di bandiera, quando si trova in uno dei suoi porti, allo scopo di verificare che detta nave rispetti le prescrizioni della presente Convenzione.

     5. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sui servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare eventualmente presenti sul suo territorio.

     6. Ogni Stato Membro proibisce le violazioni delle prescrizioni della presente Convenzione e stabilisce, conformemente al diritto internazionale, le sanzioni o esige l'adozione di misure correttive, in virtù della sua legislazione, atte a scoraggiare ogni tipo di violazione.

     7. Ogni Stato Membro deve adempiere le proprie responsabilità assunte ai sensi della presente Convenzione facendo in modo che le navi battenti la bandiera di qualsiasi Stato che non abbia ratificato la Convenzione non possano beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quelle navi che battono la bandiera di uno Stato che l'ha ratificata.

 

     REGOLE E PARTI A e B DEL CODICE

 

     Articolo VI

     1. Le Regole e le disposizioni della parte A del Codice hanno efficacia obbligatoria. Le disposizioni della parte B del Codice non sono obbligatorie.

     2. Ogni Stato Membro si impegna a rispettare i diritti ed i principi enunciati nelle Regole e ad applicare ciascuna di esse come indicato nelle disposizioni corrispondenti alla parte A del Codice. Inoltre, deve adeguatamente assolvere i suoi obblighi come prescritto nella parte B del Codice.

     3. Uno Stato Membro che non è grado di attuare i diritti ed i principi nel modo indicato nella parte A del Codice, può, salvo disposizione contraria espressa dalla presente Convenzione, applicare le prescrizioni per mezzo di disposizioni legislative, regolamenti o altro, che siano sostanzialmente equivalenti alle disposizioni della parte A.

     4. Ai soli fini delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, una legge, un regolamento, un contratto collettivo o ogni altra misura applicativa sono considerati sostanzialmente equivalenti nel contesto della presente Convenzione, se lo Stato Membro verifica che:

     a) favorisce la piena realizzazione dell'obiettivo generale e dello scopo della disposizione o delle disposizioni relative alla parte A del Codice; b) dà attuazione alla disposizione o alle disposizioni relative alla parte A del Codice.

 

     CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DEGLI ARMATORI E DELLA GENTE DI MARE

 

     Articolo VII

     Deroghe, esenzioni o altra applicazione flessibile della presente Convenzione che richiedano, ai sensi di quest'ultima, la consultazione con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare, possono essere decise dal Paese stesso, in caso di assenza di tali organizzazioni sul suo territorio, solo previa consultazione con la Commissione di cui all'articolo XIII.

 

     ENTRATA IN VIGORE

 

     Articolo VIII

     1. Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.

     2. La presente Convenzione è vincolante solo per quegli Stati Membri dell'ILO la cui ratifica è stata registrata dal Direttore Generale.

     3. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che sarà registrata la ratifica di almeno 30 Stati Membri rappresentanti un totale pari al 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale.

     4. Di conseguenza, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

 

     DENUNCIA

 

     Articolo IX

     1. Uno Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della sua registrazione. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ogni Stato Membro che, nell'anno successivo al periodo dei dieci anni menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, non si è avvalso della facoltà di denuncia ivi prevista, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e potrà, in seguito, denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

 

     EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE

 

     Articolo X

     La presente Convenzione comporta la revisione delle seguenti convenzioni:

     Convenzione (n.7) sull'età minima (lavoro marittimo), 1920

     Convenzione (n.8) sull'indennità di disoccupazione (naufragio), 1920

     Convenzione (n.9) sul collocamento dei marittimi, 1920

     Convenzione (n.16) sugli esami medici dei giovani (lavoro marittimo), 1921

     Convenzione (n.22) sul contratto di arruolamento dei marittimi, 1926

     Convenzione (n.23) sul rimpatrio dei marittimi, 1926

     Convenzione (n.53) sui certificati di competenza degli ufficiali, 1936

     Convenzione (n.54) relativa sulle ferie annuali retribuite ai marittimi, 1936

     Convenzione (n.55) sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o infortunio di marittimi, 1936

     Convenzione (n.56) sull'assicurazione-malattie della gente di mare, 1936

     Convenzione (n.57) sulla durata del lavoro a bordo e gli effettivi, 1936

     Convenzione (n.58) (revisionata) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936

     Convenzione (n.68) sull'alimentazione e il servizio di mensa a bordo delle navi, 1946

     Convenzione (n.69) sulla certificazione dei cuochi di bordo, 1946

     Convenzione (n.70) sulla sicurezza sociale della gente di mare, 1946

     Convenzione (n.72) sulle ferie annuali retribuite ai marittimi, 1946

     Convenzione (n.73) sugli esami medici della gente di mare, 1946

     Convenzione (n.74) sui certificati di marinaio qualificato, 1946

     Convenzione (n.75) sugli alloggi dell'equipaggio, 1946

     Convenzione (n.76) sui salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi, 1946

     Convenzione (n.91) sui congedi pagati dei marittimi (revisionata), 1949

     Convenzione (n.92) sugli alloggi dell'equipaggio (revisionata), 1949

     Convenzione (n.93) sui salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi (revisionata), 1949

     Convenzione (n.109) sui salari, la durata dell'orario di lavoro a bordo e gli effettivi (revisionata), 1958

     Convenzione (n.133) sugli alloggi dell'equipaggio (disposizioni complementari), 1970

     Convenzione (n.134) sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970

     Convenzione (n.145) sulla continuità dell'impiego (gente di mare), 1976

     Convenzione (n.146) sulle ferie annuali retribuite (gente di mare), 1976

     Convenzione (n.147) sulla marina mercantile (norme minime), 1976 Protocollo del 1996 relativo alla

     Convenzione (n.147) sulla marina mercantile (norme minime), 1976

     Convenzione (n.163) relativa al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare, 1987

     Convenzione (n.164) sulla tutela della salute e le cure mediche (gente di mare), 1987

     Convenzione (n.165) sulla sicurezza sociale della gente di mare (revisionata), 1987

     Convenzione (n.166) sul rimpatrio dei marittimi (revisionata), 1987

     Convenzione (n.178) sull'ispezione del lavoro (gente di mare), 1996

     Convenzione (n.179) relativa al reclutamento e collocamento della gente di mare, 1996

     Convenzione (n.180) sulla durata dell'orario di lavoro dei marittimi e sull'equipaggio delle navi, 1996

 

     FUNZIONI DI DEPOSITO

 

     Articolo XI

     1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti gli Stati Membri dell'ILO la registrazione di ogni ratifica, accettazione e denuncia che gli saranno comunicate in virtù della presente Convenzione.

     2. Quando le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo VIII saranno state adempiute, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione degli Stati Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della Convenzione.

 

     Articolo XII

     Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete su ciascuna ratifica, accettazione e denuncia registrate in virtù della presente Convenzione.

 

     COMITATO TRIPARTITO SPECIALE

 

     Articolo XIII

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro segue permanentemente all'applicazione della presente Convenzione tramite un Comitato appositamente istituito e dotato di una competenza speciale nel campo delle norme (in seguito denominate "Standard") del lavoro marittimo.

     2. Per trattare le questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione, il suddetto Comitato è composto da due rappresentanti designati dal Governo di ciascuno degli Stati Membri che ha ratificato la presente Convenzione e dai rappresentanti degli armatori e della gente di mare designati dal Consiglio di amministrazione previa consultazione con la Commissione paritetica marittima.

     3. I rappresentanti governativi degli Stati Membri che non hanno ancora ratificato la presente Convenzione possono partecipare ai lavori del Comitato ma senza diritto di voto sulle questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione. Il Consiglio di amministrazione può invitare altre organizzazioni o entità a farsi rappresentare in commissione da osservatori.

     4. I voti di ogni rappresentante degli armatori e della gente di mare nel Comitato sono ponderati in modo da garantire che ciascuno di questi due gruppi possieda la metà dei diritti di voto di cui dispone l'insieme dei governi rappresentati alla riunione e autorizzati a votare.

 

     EMENDAMENTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

 

     Articolo XIV

     1. La Conferenza Generale dell'ILO può adottare emendamenti per ogni disposizione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO e delle regole e procedure dell'Organizzazione relative all'adozione delle convenzioni. Emendamenti al Codice possono ugualmente essere adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo XV.

     2. Il testo di tali emendamenti è comunicato per la ratifica agli Stati Membri i cui strumenti di ratifica della presente Convenzione sono stati registrati prima della loro adozione.

     3. Il testo della Convenzione modificata è comunicato agli altri Stati Membri dell'Organizzazione per la ratifica ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione.

     4. Un emendamento è ritenuto accettato alla data in cui sono state registrate le ratifiche di detto emendamento o, secondo i casi, della Convenzione modificata da almeno 30 Stati Membri il cui totale rappresenta il 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale.

     5. Un emendamento adottato nel quadro dell'articolo 19 della Costituzione ha efficacia obbligatoria soltanto per gli Stati Membri dell'Organizzazione la cui ratifica è stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

     6. Per gli Stati Membri indicati al paragrafo 2 del presente articolo, un emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa data è posteriore.

     7. Fatte salve le disposizioni al paragrafo 9, per gli Stati Membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Convenzione modificata entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione indicata al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa è posteriore.

     8. Per quegli Stati Membri la cui la ratifica della Convenzione è stata registrata prima dell'adozione di un emendamento che non è stato quindi ratificato, la presente Convenzione resta in vigore senza l'emendamento in questione.

     9. Ogni Stato Membro il cui strumento di ratifica della presente Convenzione viene registrato dopo l'adozione dell'emendamento ma prima della data indicata al paragrafo 4 del presente articolo può precisare, in una dichiarazione che accompagna detto strumento, che ratifica la Convenzione ma non l'emendamento. Se la ratifica è accompagnata da tale dichiarazione, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica. Laddove uno strumento di ratifica non dovesse essere corredato da tale dichiarazione o se esso è registrato alla data o dopo la data indicata al paragrafo 4, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica; dall'entrata in vigore della Convenzione modificata conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, l'emendamento ha efficacia obbligatoria per lo Stato Membro interessato, salvo disposizione contraria di detto emendamento.

 

     EMENDAMENTI AL CODICE

 

     Articolo XV

     1. Il Codice può essere emendato secondo la procedura enunciata all'articolo XIV, o, salvo disposizione contraria espressa, secondo la procedura descritta nel presente articolo.

     2. Un emendamento al Codice può essere proposto al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, dal Governo di uno Stato Membro dell'Organizzazione, dal gruppo dei rappresentanti degli armatori oppure dal gruppo dei rappresentanti della gente di mare nominati dal Comitato ai sensi dell'articolo XIII. Un emendamento proposto da un Governo deve essere stato presentato o appoggiato da almeno cinque Governi di Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione o dal gruppo dei rappresentanti degli armatori o della gente di mare su indicati.

     3. Dopo aver verificato che la proposta di emendamento soddisfa le condizioni al paragrafo 2 del presente articolo, il Direttore Generale la comunica tempestivamente, con osservazioni o suggerimenti ritenuti opportuni, a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione invitandoli a fargli conoscere le eventuali osservazioni o suggerimenti in merito alla proposta in un arco di tempo di sei mesi o compreso tra i tre e i nove mesi, fissato dal Consiglio di amministrazione.

     4. Alla scadenza del periodo di tempo indicato al paragrafo 3 del presente articolo, la proposta accompagnata da una sintesi delle osservazioni o suggerimenti proposti in base allo stesso paragrafo, è trasmessa alla Comitato perchè sia vagliata nel corso di una riunione. Un emendamento si ritiene adottato nel caso in cui:

     a) almeno la metà dei Governi degli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione sono rappresentati alla riunione nel corso della quale la proposta è esaminata; b) una maggioranza di almeno due terzi dei membri del Comitato vota a favore dell'emendamento;

     c) detta maggioranza consiste di almeno la metà dei voti dei membri governativi, la metà dei voti dei rappresentanti degli armatori e la metà dei voti dei rappresentanti della gente di mare iscritti alla riunione quando la proposta è messa ai voti.

     5. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo è presentato alla sessione successiva della Conferenza per l'approvazione. Per essere approvato, esso deve ricevere la maggioranza di due terzi dei voti dei delegati presenti. Se questa maggioranza non è raggiunta, l'emendamento proposto è rinviato al Comitato perchè lo riesamini, se lo ritiene opportuno.

     6. Il Direttore Generale notifica gli emendamenti approvati dalla Conferenza a ciascuno Stato Membro la cui ratifica della presente Convenzione è stata registrata prima della data di approvazione della Conferenza. Questi Stati Membri sono qui di seguito riportati come gli "Stati Membri che hanno già ratificato la Convenzione". La notifica che riceveranno farà riferimento al presente articolo e definirà il periodo di tempo loro concesso per esprimere formalmente l'eventuale disaccordo. Detto periodo è di due anni a decorrere dalla data di notifica a meno che, al momento dell'approvazione dell'emendamento, la Conferenza non abbia fissato un periodo diverso che deve essere almeno di un anno. Una copia della notifica è comunicata, a titolo informativo, agli altri Stati Membri dell'Organizzazione.

     7. Un emendamento approvato dalla Conferenza è ritenuto accettato salvo che, prima della fine del periodo prescritto, più del 40 per cento degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione e che rappresentano non meno del 40 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione esprimano formalmente il loro disaccordo presso il Direttore Generale.

     8. Un emendamento ritenuto accettato entra in vigore sei mesi dopo la fine del periodo fissato per tutti gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione, salvo quelli che hanno formalmente espresso il proprio disaccordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo e non hanno ritirato detto disaccordo conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11. Tuttavia:

     a) prima della fine del periodo fissato, ciascuno Stato Membro, che abbia già ratificato la Convenzione, può informare il Direttore Generale che non sarà vincolato dall'emendamento fino a quando non avrà notificato espressamente la sua accettazione;

     b) prima della data di entrata in vigore dell'emendamento, ciascuno Stato Membro, che abbia già ratificato la convenzione, può informare il Direttore Generale che non applicherà tale emendamento per un periodo di tempo determinato.

     9. Un emendamento che è oggetto della notifica menzionata al paragrafo 8 a) del presente articolo entra in vigore per lo Stato Membro che ha già notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data in cui ha informato il Direttore Generale che accetta l'emendamento o la data in cui l'emendamento entra in vigore per la prima volta, se questa è posteriore.

     10. Il periodo indicato al paragrafo 8 b) del presente articolo non dovrà superare un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento ovvero prolungarsi oltre il periodo più lungo fissato dalla Conferenza al momento dell'approvazione dell'emendamento.

     11. Uno Stato Membro che ha espresso formalmente il suo disaccordo su un emendamento può ritiralo in qualsiasi momento. Se la notifica di questo ritiro perviene al Direttore Generale dopo l'entrata in vigore del suddetto emendamento, questo entra in vigore per lo Stato Membro sei mesi dopo la data in cui è stata registrata detta notifica.

     12. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento, la Convenzione può essere ratificata soltanto nella versione modificata.

     13. Se il certificato di lavoro marittimo verte su questioni trattate da un emendamento alla Convenzione che è entrato in vigore:

     a) uno Stato Membro che ha accettato tale emendamento non è tenuto ad estendere il beneficio della Convenzione ai certificati di lavoro marittimo rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che:

     i) secondo il paragrafo 7 del presente articolo abbia espresso formalmente un disaccordo nei confronti dell'emendamento e non l'abbia ritirato; o

     ii) secondo il paragrafo 8 a) del presente articolo abbia notificato che la sua accettazione è subordinata ad ulteriore notifica espressa da parte sua e non abbia accettato l'emendamento;

     b) uno Stato Membro che ha accettato l'emendamento estende il beneficio della Convenzione ai certificati rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che ha notificato, secondo il paragrafo 8 b) del presente articolo, ma non applicherà l'emendamento per il periodo indicato al paragrafo 10 del presente articolo.

 

     LINGUE UFFICIALI

 

     Articolo XVI

     Le versioni in francese e in inglese del testo della presente Convenzione fanno fede entrambe.

 

     NOTE ESPLICATIVE SULLE REGOLE E IL CODICE DELLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO

 

     1. La presente nota non fa parte della Convenzione sul lavoro marittimo. Essa ha il solo scopo di facilitarne la lettura.

     2. La Convenzione si compone di tre parti distinte ma collegate fra loro: gli Articoli, le Regole e il Codice.

     3. Gli articoli e le regole enunciano i diritti e i principi fondamentali nonchè gli obblighi principali degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione. Solo la Conferenza può modificare Articoli e Regole in base all'articolo 19 della Costituzione dell'ILO (cfr. articolo XIV della Convenzione)

     4. Il Codice fornisce indicazioni su come applicare le regole. Esso si compone di una parte A (Standard obbligatori) e di una parte B (Linee Guida non obbligatorie). Il Codice può essere modificato seguendo la procedura semplificata descritta nell'articolo XV della Convenzione. Poichè esso contiene indicazioni dettagliate sulla maniera in cui le disposizioni devono essere applicate, le modifiche eventualmente apportate non dovranno ridurre la portata generale degli Articoli e delle Regole.

     5. Le Regole ed il Codice sono articolati secondo aree generali identificate con i seguenti cinque titoli:

     Titolo 1: Requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi

     Titolo 2: Condizioni di impiego

     Titolo 3: Alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa

     Titolo 4: Tutela della salute, assistenza sanitaria, tutela del benessere e sicurezza sociale Titolo 5: Verifica di Conformità e applicazione delle disposizioni

     6. Ogni titolo contiene dei gruppi di disposizioni connesse a un diritto o un principio (o a una misura di implementazione del titolo 5), con una numerazione corrispondente. In questo modo, il primo gruppo del Titolo 1 comprende la Regola 1.1, lo Standard A1.1 e la Linea Guida B1.1 relativa all'età minima.

     7. La Convenzione ha i tre seguenti obiettivi:

     a) stabilire, negli articoli e nelle regole, un insieme solido di diritti e di principi;

     b) lasciare agli Stati Membri, grazie alle disposizioni del Codice, una maggiore flessibilità nel modo in cui attuare questi principi e diritti;

     c) vigilare, attraverso il titolo 5, che i principi ed i diritti siano correttamente rispettati ed applicati.

     8. La flessibilità di applicazione risulta essenzialmente da due elementi: il primo è la facoltà data a ogni Stato Membro, se necessario (cfr. articolo VI, paragrafo 3) di dare attuazione alle prescrizioni dettagliate nella parte A del Codice mettendo in opera misure equivalenti (come definito all'articolo VI, paragrafo 4.)

     9. Il secondo elemento di flessibilità si rileva dalla formulazione, alquanto generale, delle prescrizioni obbligatorie delle numerose disposizioni della Parte A, in modo da lasciare maggiore spazio a determinate misure che dovranno essere prese a livello nazionale. In questo caso, sono forniti orientamenti per la loro attuazione nella Parte B, non obbligatoria, del Codice. In tal modo, gli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono verificare il tipo di misure che si prevede applichino in virtù dell'obbligo generale enunciato nella Parte A, nonchè le misure non necessariamente richieste. Ad esempio, lo Standard A4.1 prescrive che tutte le navi devono permettere un accesso rapido ai medicinali necessari per le cure mediche a bordo delle navi (paragrafo 1.b) e che "dispongano di una farmacia di bordo" (paragrafo 4.a).

     Per assolvere in tutta buona fede a questo obbligo, non è chiaramente sufficiente mostrare di avere una farmacia a bordo di ogni nave. Un'indicazione più precisa di quello che è necessario per garantire che il contenuto della farmacia sia correttamente immagazzinato, utilizzato e conservato, è indicato nella Linea Guida B4.1.1 (paragrafo 4).

     10. Gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione non sono vincolati dalle relative Linee Guida e, come è precisato nel Titolo 5 a proposito del controllo da parte dello Stato di approdo, le ispezioni riguarderanno solamente le prescrizioni pertinenti della presente Convenzione (articoli, regole e standard della parte A). Tuttavia, gli Stati Membri sono tenuti, ai termini del paragrafo 2 dell'articolo VI, a prevedere in modo adeguato a soddisfare gli obblighi che loro incombono in base alla parte A del Codice secondo le indicazioni contenute nella Parte B. Nel caso in cui, dopo aver opportunamente valutato le Linee Guida corrispondenti, uno Stato Membro decidesse di dare disposizioni differenti per l'immagazzinamento, l'utilizzazione e la conservazione del contenuto della farmacia, per prendere l'esempio già citato, secondo lo Standard della Parte A, allora tale sua decisione è accettabile. D'altro canto, nel seguire le Linee Guida della Parte B, lo Stato Membro interessato, così come gli organismi dell'ILO incaricati di controllare l'applicazione delle convenzioni internazionali sul lavoro, possono essere certi, senza ulteriori valutazioni, che le disposizioni prese dagli Stati Membri soddisfano in maniera adeguata gli obblighi enunciati nella parte A a cui si riferisce la linea guida.

 

     Le regole e il codice

 

     TITOLO I

     CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER IL LAVORO DEI MARITTIMI(1) A BORDO DI UNA NAVE

     Regola 1.1 - Età Minima

     Scopo: assicurare che nessuna persona al di sotto dell'età minima lavori a bordo di una nave

     1. Nessuna persona di età inferiore all'età minima può essere impiegata o ingaggiata o lavorare a bordo di una nave.

     2. L'età minima al momento dell'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione è di 16 anni.

     3. Per casi specifici il Codice prevede un'età minima superiore.

 

     Standard A1.1 - Età minima

     1. È vietato l'impiego, l'ingaggio o il lavoro a bordo di una nave di qualsiasi persona al di sotto dei 16 anni.

     2. È vietato il lavoro notturno per un marittimo che abbia meno di 18 anni. Ai fini del presente Standard, il termine "notturno" è definito conformemente alla legislazione e alla pratica nazionale. Esso copre un periodo di almeno nove ore consecutive a partire da mezzanotte e che termina, al più tardi, alle 5 del mattino.

     3. Una deroga alla stretta osservanza della restrizione concernente

     il lavoro notturno può essere decisa dall'autorità competente

     quando:

     a) la formazione effettiva della gente di mare interessata nel quadro

     di programmi e piani di studio stabiliti potrebbe essere

     compromessa; oppure

     b) la natura particolare di una mansione o un programma di formazione concordato, esige che la gente di mare interessata dalla deroga, lavori di notte e l'autorità decide, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, che questo lavoro non arrechi pregiudizio alla loro salute o al loro benessere.

     4. È proibito l'impiego, l'ingaggio o il lavoro della gente di mare con meno di 18 anni quando il lavoro potrebbe compromettere la loro salute o sicurezza. Le tipologie di lavoro in questione saranno determinate dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, conformemente agli standard internazionali applicabili.

     ----------

     (1) I termini "marittimo" e "gente di mare" saranno utilizzati come sinonimi nel testo.

 

     Linea guida B1.1 Età Minima

     1. Gli Stati Membri nello stabilire i regolamenti relativi alle condizioni di lavoro e di vita dovranno prestare particolare attenzione alle esigenze dei giovani di età inferiore ai 18 anni.

     Regola 1.2 Certificato medico

     Scopo: assicurare che tutta la gente di mare sia idonea, dal punto di vista medico, ad esercitare le proprie funzioni in mare

     1. Nessun marittimo può lavorare a bordo di una nave se non è in possesso di un certificato medico attestante che egli è idoneo, dal punto di vista medico, ad esercitare le proprie funzioni.

     2. Non sono previste eccezioni se non nei casi specificati dal Codice.

 

     Standard A1.2 Certificato Medico

     1. L'autorità competente esigerà che prima di iniziare a lavorare a bordo di una nave il marittimo sia in possesso di un certificato medico valido, che ne attesti l'idoneità dal punto di vista medico ad esercitare le proprie funzioni in mare.

     2. Allo scopo di assicurare l'assoluta fedeltà dei certificati medici sullo stato di salute del marittimo riguardo alle funzioni da svolgere, l'autorità competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate e tenendo debitamente conto delle linee guida internazionali applicabili menzionate nella parte B del presente codice, determina la natura dell'esame medico e del certificato corrispondente.

     3. Il presente Standard non pregiudica le disposizioni contenute nella Convenzione sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia, STCW'78 nella sua versione aggiornata. Un certificato medico emesso conformemente alle prescrizioni della STCW è accettato dall'autorità competente ai fini della Regola 1.2. Un certificato medico conforme nella sostanza a tali prescrizioni, nel caso di marittimi non coperti dalla STCW, è egualmente accettato.

     4. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nei casi di un certificato concernente unicamente la capacità visiva, da una persona riconosciuta dall'autorità competente come persona qualificata ad emettere tali certificati. I medici devono avere completa indipendenza professionale nell'esercitare la loro valutazione medica seguendo le procedure previste per l'esame specifico.

     5. In caso di rifiuto di emissione di un certificato o di limitazione imposta sull'attitudine al lavoro in particolare per quanto riguarda la durata, il campo di attività o la zona geografica, il marittimo può farsi esaminare nuovamente da un altro medico generico indipendente oppure da un arbitrato medico indipendente.

     6. Il certificato medico attesta in particolare che:

     a) l'udito e la vista dell'interessato, così come la percezione dei

     colori, se si tratta di un marittimo al quale devono essere

     affidati compiti per i quali l'idoneità al lavoro rischia di

     essere diminuita dal daltonismo, sono tutti soddisfacenti;

     b) il soggetto interessato non è colpito da nessun problema medico

     che rischi di essere aggravato dal servizio in mare o di renderlo

     inadatto a questo servizio o di mettere in pericolo la salute

     delle altre persone a bordo.

     7. A meno che non sia prescritto un periodo più breve, in ragione

     delle specifiche funzioni che l'interessato dovrà svolgere o in

     virtù della STCW'78, nella sua versione aggiornata:

     a) un certificato medico resta valido per un periodo massimo di due

     anni, a meno che il marittimo non abbia meno di 18 anni, nel qual

     caso la durata massima di validità è pari ad un anno;

     b) un certificato attinente alla percezione dei colori resta valido per un periodo massimo di sei anni.

     8. Nei casi di urgenza, l'autorità competente può autorizzare un

     marittimo a lavorare senza certificato medico valido fino al

     porto di scalo successivo dove potrà farsi rilasciare un

     certificato medico da un medico qualificato, a condizione che:

     a) la durata di validità di questa autorizzazione non superi i tre mesi;

     b) l'interessato sia in possesso di un certificato medico scaduto in data recente.

     9. Se il periodo di validità di un certificato scade nel corso di un

     viaggio, il certificato resta valido fino al porto di scalo

     successivo dove il marittimo potrà farsi rilasciare un

     certificato medico da un medico qualificato, a condizione che

     questo periodo non ecceda i tre mesi.

     10. I certificati medici dei marittimi a bordo di navi che

     normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere

     rilasciati anche in inglese.

 

     Linea guida B1.2 Certificato medico

     Linea guida B1.2.1 - Linee guida internazionali

     1. L'autorità competente, i medici, gli esaminatori, gli armatori, i

     rappresentanti della gente di mare e tutte le altre persone

     coinvolte nello svolgimento delle visite mediche destinate a

     determinare l'attitudine fisica della futura gente di mare e

     della gente di mare già operativa, dovrebbero seguire le Linee

     guida relative alla condotta degli esami medici di attitudine

     precedenti l'imbarco e degli esami medici periodici della gente

     di mare (ILO/OMS) comprese le ulteriori versioni e tutte le altre

     linee guida internazionali applicabili pubblicate dall'ILO,

     dall'IMO e dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità).

 

     Regola 1.3 Formazione e qualificazioni

     Scopo: assicurare che la gente di mare sia formata o qualificata per svolgere le proprie funzioni a bordo delle navi

     1. Per lavorare a bordo di una nave, un marittimo deve aver seguito

     una formazione professionale, essere titolare di un certificato

     di competenza o essere qualificato da altro titolo per svolgere

     le sue funzioni.

     2. Il marittimo non deve essere autorizzato a lavorare a bordo di una

     nave se non ha completato con successo un corso individuale sulla

     sicurezza personale a bordo delle navi.

     3. La formazione e i certificati conformi agli strumenti aventi

     efficacia obbligatoria adottati dall'Organizzazione Marittima

     Internazionale (IMO) sono considerati rispondenti alle

     prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 della presente Regola.

     4. Ogni Stato Membro che, al momento della ratifica della presente

     Convenzione, è vincolato dalle disposizioni della Convenzione

     (n. 74) sui certificati di marinaio qualificato del 1946, deve

     continuare a soddisfare gli obblighi derivanti da questo

     strumento, salvo che disposizioni a carattere obbligatorio siano

     state adottate dall'IMO e siano entrate in vigore, o fino a

     quando non siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore

     della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 3

     dell'articolo VIII, se questa data è precedente.

     Regola 1.4 - Reclutamento e collocamento

     Scopo: assicurare che la gente di mare abbia accesso a un sistema

     efficiente e ben regolamentato di reclutamento e collocamento

     della gente di mare

     1. Tutta la gente di mare deve poter aver accesso a un sistema

     efficiente, adeguato ed affidabile per trovare un impiego a bordo

     di una nave senza spese.

     2. I servizi di reclutamento e di collocamento della gente di mare

     operanti sul territorio di un Stato Membro devono conformarsi

     agli Standard enunciati nel Codice.

     3. Ogni Stato Membro deve esigere, per quanto riguarda i marittimi

     che lavorano a bordo delle navi battenti la sua bandiera, che gli

     armatori che utilizzano servizi di reclutamento e di collocamento

     della gente di mare situati in paesi o territori ai quali la

     presente Convenzione non si applica, garantiscano che questi

     servizi siano conformi alle prescrizioni enunciate nel Codice.

 

     Standard A1.4 - Reclutamento e collocamento

     1. Ogni Stato Membro che ha avviato un servizio pubblico di

     reclutamento e collocamento della gente di mare assicura che

     questo servizio sia gestito in maniera sistematica in modo da

     proteggere e promuovere i diritti della gente di mare in materia

     di impiego come enunciato nella presente Convenzione.

     2. Laddove uno Stato Membro utilizzi servizi privati di reclutamento

     e di collocamento della gente di mare, operanti sul suo

     territorio, il cui scopo principale è il reclutamento e il

     collocamento della gente di mare oppure servizi che reclutano e

     collocano un numero non trascurabile di marittimi, essi non

     possono esercitare la propria attività se non in virtù di un

     sistema regolamentato di licenza o di certificazione o di altra

     forma di regolamentazione. Un tale sistema è stabilito,

     modificato o sostituito soltanto in seguito a consultazioni con

     le organizzazioni degli armatori e della gente di mare

     interessate. In caso di dubbio sull'applicabilità della presente

     Convenzione a un dato servizio privato di reclutamento e

     collocamento, la questione deve essere decisa dall'autorità

     competente di ogni Stato Membro dopo consultazioni con le

     organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate.

     Si conviene di non incoraggiare una proliferazione eccessiva di

     questi servizi privati di reclutamento e collocamento.

     3. Le disposizioni del punto 2 della presente norma si applicano

     anche, nella misura in cui sono definite adeguate dall'autorità

     competente dopo consultazioni con le organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare interessate, ai servizi di

     reclutamento e collocamento assicurati da una organizzazione di

     gente di mare operante sul territorio di un Stato Membro per

     fornire marittimi provenienti da quello Stato Membro, a navi che

     battono la sua bandiera. I servizi interessati da questo

     paragrafo sono quelli che soddisfano le seguenti condizioni:

     a) il servizio di reclutamento e collocamento è gestito

     conformemente a un contratto collettivo concluso tra detta

     organizzazione e un armatore;

     b) sia l'organizzazione della gente di mare che l'armatore si trovano sul territorio dello

     Stato Membro;

     c) lo Stato Membro dispone di una legislazione nazionale o di una

     procedura per autorizzare o registrare il contratto collettivo

     che permette l'esercizio del servizio di reclutamento e di

     collocamento;

     d) il servizio di reclutamento e di collocamento è gestito in

     maniera sistematica attraverso misure comparabili a quelle

     previste al paragrafo 5 del presente Standard, atte a proteggere

     e promuovere i diritti della gente di mare in materia di impiego.

     4. Nessuna disposizione contenuta nella presente norma o nella Regola 1.4 può:

     a) impedire ad un Stato Membro di garantire un servizio pubblico

     gratuito di reclutamento e di collocamento della gente di mare

     nel quadro di una politica volta a soddisfare le esigenze dei

     marittimi e degli armatori, sia che questo servizio faccia parte

     o sia collegato ad un servizio pubblico di impiego aperto a tutti

     i lavoratori e datori di lavoro o che agisca in coordinamento con

     loro,

     b) imporre a un Stato Membro l'obbligo di introdurre un sistema per

     la gestione dei servizi privati di reclutamento e di collocamento

     della gente di mare sul suo territorio.

     5. Uno Stato Membro che adotta il sistema menzionato al paragrafo 2

     del presente Standard deve almeno, per mezzo di leggi o altre

     misure:

     a) vietare ai servizi di reclutamento e di collocamento della gente

     di mare di fare ricorso a mezzi, meccanismi o liste volte ad

     impedire o dissuadere i marittimi dall'ottenere un impiego per il

     quale possiedono i requisiti richiesti;

     b) impedire che onorari o altre spese siano fatturate al marittimo,

     direttamente o indirettamente, per il reclutamento, il

     collocamento o l'ottenimento di un impiego, al di fuori del costo

     che il marittimo deve sostenere per ottenere un certificato

     medico nazionale obbligatorio, il libretto di navigazione

     nazionale e un passaporto oppure altro documento personale di

     viaggio, salvo il costo dei visti che dovranno essere a carico

     dell'armatore;

     c) assicurarsi che i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare operanti sul suo territorio:

     i) tengano a disposizione, ai fini ispettivi da parte dell'autorità

     competente, un registro aggiornato di tutta la gente di mare da

     loro reclutata o collocata;

     ii) si assicurino che, prima dell'arruolamento o nel corso del

     processo di arruolamento, il marittimo sia informato dei diritti

     e dei doveri enunciati nel loro contratto di lavoro e che siano

     prese le disposizioni necessarie perchè questi possa esaminare

     il proprio contratto prima e dopo la firma e che una copia del

     contratto gli venga consegnata;

     iii) verifichino che la gente di mare da loro reclutata o collocata

     possegga i requisiti richiesti e abbia i documenti necessari per

     l'impiego in questione, e che i contratti di arruolamento

     marittimo siano conformi alla legislazione e a ogni

     contrattazione collettiva inclusa nel contratto;

     iv) si assicurino, ove possibile, che l'armatore abbia i mezzi per

     evitare che la gente di mare rimanga bloccata in un porto

     straniero;

     v) esaminino e rispondano a qualsiasi reclamo relativo alla loro

     attività e avvisino l'autorità competente dei reclami per i

     quali non è stata trovata alcuna soluzione;

     vi) creino un sistema di protezione, sotto forma di assicurazione o

     misura equivalente appropriata, per indennizzare il marittimo che

     abbia subito perdite pecuniarie dovute al mancato servizio di

     reclutamento e di collocamento o al fatto che l'armatore, in

     virtù del contratto di arruolamento marittimo, non abbia

     adempiuto ai propri obblighi verso di essa.

     6. L'autorità competente deve sorvegliare e controllare attentamente

     tutti i servizi di reclutamento e collocamento della gente di

     mare operanti sul suo territorio. Ogni licenza o certificato

     oppure altra autorizzazione che permetta di gestire un servizio

     privato sul territorio è concessa o rinnovata soltanto se

     soddisfa la legislazione nazionale vigente in materia di

     reclutamento e collocamento.

     7. L'autorità competente deve garantire che sussistano adeguati

     meccanismi e procedure al fine di indagare, se necessario, sui

     reclami relativi alle attività dei servizi di reclutamento e

     collocamento dei marittimi, con il concorso, se del caso, dei

     rappresentanti degli armatori e della gente di mare.

     8. Ogni Stato Membro che abbia ratificato la presente Convenzione,

     deve, ove possibile, informare il suo personale marittimo sui

     problemi che possono derivare dall'arruolamento su una nave

     battente la bandiera di uno Stato che non ha ratificato questa

     Convenzione, finchè non è accertato che siano stati applicati

     Standard equivalenti a quelli fissati dalla Convenzione stessa.

     Le misure prese a questo scopo dallo Stato Membro che ha

     ratificato la Convenzione non devono essere in contrasto con il

     principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai

     trattati ai quali hanno aderito i due Paesi interessati.

     9. Ogni Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione deve

     esigere che gli armatori di navi battenti la sua bandiera che

     utilizzano servizi di reclutamento e collocamento della gente di

     mare situati in paesi o territori ai quali non è applicata la

     presente Convenzione, devono assicurarsi, ove possibile, che

     questi servizi rispettino le prescrizioni del presente Standard.

     10. Nessuna disposizione del presente Standard può ridurre gli

     obblighi e le responsabilità degli armatori o di uno Stato

     Membro per quanto concerne le navi battenti la sua bandiera.

 

     Linea guida B1.4 - Reclutamento e collocamento

     Linea guida B1.4.1 - Linee guida organizzative e operative

     1. Nell'adempiere ai suoi obblighi ai sensi del paragrafo 1 dello Standard A1.4, l'autorità competente dovrebbe:

     a) adottare le misure necessarie per promuovere una cooperazione

     efficace tra i servizi di reclutamento e collocamento della gente

     di mare sia pubblici sia privati;

     b) considerare le esigenze dell'industria marittima a livello

     nazionale e internazionale, con la partecipazione degli armatori,

     della gente di mare e dei centri di formazione interessati,

     durante l'elaborazione di programmi di formazione dei marittimi

     che, a bordo, ricoprano responsabilità correlate alla sicurezza

     della navigazione ed alla prevenzione dell'inquinamento;

     c) stipulare opportuni accordi volti alla cooperazione delle

     organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di

     mare per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi pubblici

     di reclutamento e collocamento della gente di mare, laddove esse

     esistano;

     d) determinare, rispettando il diritto alla privacy e la necessità

     di proteggere la riservatezza, condizioni secondo le quali i dati

     personali relativi ai marittimi possono essere trattati dai

     servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare, ivi

     compresi la raccolta, la conservazione, il controllo e la

     comunicazione di tali dati a terzi;

     e) creare un meccanismo per la raccolta ed analisi di tutte le

     informazioni pertinenti al mercato del lavoro marittimo, inclusa

     l'offerta attuale e prevedibile della gente di mare facente parte

     dell'equipaggio, classificata per età, sesso, grado e qualifiche

     di bordo, secondo le esigenze del settore, considerando la

     raccolta dei dati sull'età o il sesso ammissibile soltanto a

     fini statistici o se utilizzata nel quadro di un programma volto

     a prevenire qualsiasi tipo di discriminazione fondata sull'età o

     sul sesso;

     f) vigilare che il personale responsabile della supervisione dei

     servizi pubblici e privati di reclutamento e collocamento dei

     marittimi che a bordo ricopre responsabilità relative alla

     sicurezza della navigazione ed alla prevenzione dell'inquinamento

     sia opportunamente formato, abbia una esperienza riconosciuta di

     servizio in mare e possegga una conoscenza adeguata

     dell'industria marittima, anche in relazione agli strumenti

     internazionali marittimi sulla formazione, i certificati di

     competenza e gli standard del lavoro;

     g) stabilire standard operativi ed adottare codici di condotta e

     pratiche etiche per i servizi di reclutamento e collocamento

     della gente di mare;

     h) esercitare un controllo del sistema di licenze o certificazioni nel quadro di un sistema di standard di qualità.

     2. Al momento dell'introduzione del sistema menzionato al paragrafo 2

     dello Standard A1.4, ogni Stato Membro dovrebbe esigere dai

     servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare,

     situati sul suo territorio, che sviluppino e mantengano procedure

     operative verificabili. Dette procedure operative per i servizi

     privati di reclutamento e collocamento della gente di mare e,

     nella misura in cui esse sono applicabili, per i servizi pubblici

     di reclutamento e collocamento della gente di mare dovrebbero

     riguardare i seguenti punti:

     a) gli esami medici, i documenti di identità della gente di mare e

     tutte le altre formalità richieste ad un marittimo per ottenere

     un impiego;

     b) la tenuta, nel rispetto della privacy e della riservatezza, di

     registri completi e dettagliati della gente di mare coperti dal

     loro sistema di reclutamento e collocamento, i quali dovrebbero

     almeno includere le seguenti informazioni:

     i) le qualifiche della gente di mare;

     ii) il loro stato di servizio;

     iii) i dati personali relativi all'impiego;

     iv) i dati medici relativi all'impiego;

     c) la tenuta aggiornata delle liste delle navi alle quali i servizi

     di reclutamento e collocamento forniscono i marittimi e la

     garanzia dell'esistenza di un mezzo per contattare questi servizi

     in qualsiasi momento in caso di urgenza;

     d) le procedure atte ad assicurare che i servizi di reclutamento e

     collocamento della gente di mare o il loro personale non

     sfruttino la gente di mare allorquando si tratta di ottenere un

     ingaggio a bordo di specifiche navi o da parte di specifiche

     compagnie;

     e) le procedure volte ad evitare i rischi di sfruttamento della gente

     di mare derivanti dalla rimessa di anticipi sul salario o di ogni

     altra transazione finanziaria conclusa tra l'armatore e la gente

     di mare e trattata con i servizi di reclutamento e collocamento

     della gente di mare;

     f) la necessità di fare conoscere chiaramente le spese che la gente

     di mare deve eventualmente sostenere a proprio carico per il

     reclutamento;

     g) la necessità di vigilare che marittimi siano informati su tutte

     le condizioni particolari applicabili al lavoro per cui devono

     essere ingaggiati, nonchè sulle politiche adottate dall'armatore

     per quello che concerne il loro impiego;

     h) le procedure stabilite per trattare i casi di incompetenza o di

     indisciplina conformemente ai principi di giustizia secondo la

     legislazione e la pratica nazionale e, ove applicabile, le

     contrattazioni collettive;

     i) le procedure atte ad assicurare, ove possibile, che tutti i

     certificati e documenti obbligatori presentati dalla gente di

     mare per ottenere un impiego siano aggiornati e non ottenuti

     fraudolentemente e che siano altresì verificati requisiti

     professionali;

     j) le procedure atte ad assicurare che le richieste di informazione o

     di notizie formulate dai parenti del marittimo, quando è

     imbarcato, siano trattate senza indugio, con benevolenza e senza

     spese;

     k) la verifica che le condizioni di lavoro a bordo delle navi sulle

     quali è collocato il marittimo siano conformi ai contratti

     collettivi applicabili conclusi tra un armatore e una

     organizzazione rappresentativa della gente di mare, e, quale

     linea di condotta, la messa a disposizione di marittimi per i

     soli armatori che offrono loro condizioni di impiego conformi

     alla legislazione o ai contratti collettivi applicabili.

     3. La cooperazione internazionale tra gli Stati Membri e le

     organizzazioni pertinenti dovrebbe essere incoraggiata,

     specialmente per quanto riguarda:

     a) lo scambio sistematico di informazioni sull'industria e sul

     mercato del lavoro marittimo, su base bilaterale, regionale e

     multilaterale;

     b) lo scambio di informazioni sulla legislazione del lavoro marittimo;

     c) l'armonizzazione delle politiche, dei metodi di lavoro e della

     legislazione relativa al reclutamento ed al collocamento della

     gente di mare;

     d) il miglioramento delle procedure e delle condizioni di

     reclutamento e di collocamento della gente di mare sul piano

     internazionale;

     e) la pianificazione della manodopera, tenuto conto della offerta e

     della domanda di marittimi e delle esigenze dell'industria

     marittima.

 

     TITOLO 2

 

     CONDIZIONI DI IMPIEGO

 

     Regola 2.1 - Contratto di arruolamento marittimo

     Obiettivo: Assicurare alla gente di mare un contratto di arruolamento marittimo equo

     1. Le condizioni di impiego di un marittimo sono definite o

     menzionate in un contratto redatto in termini chiari avente

     efficacia obbligatoria e devono essere conformi alle norme

     enunciate nel Codice.

     2. Il contratto di arruolamento deve essere accettato dal marittimo a

     condizioni tali che l'interessato abbia il tempo disponibile di

     esaminarne le clausole e le condizioni, di chiedere consiglio e

     di accettarle liberamente prima della sua sottoscrizione.

     3. Compatibilmente con la legislazione e la pratica dello Stato

     Membro, il contratto di arruolamento del marittimo si intende

     comprensivo delle norme contenute nelle contrattazioni collettive

     applicabili.

 

     Standard A2.1 - Contratto di arruolamento marittimo

     1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che preveda che le navi che battono la sua bandiera rispettino le seguenti prescrizioni:

     a) a bordo delle navi battenti la sua bandiera, la gente di mare deve

     essere in possesso di un contratto di arruolamento marittimo

     firmato dal marittimo e dall'armatore o da un suo rappresentante

     (o per coloro che non sono dipendenti, di un documento attestante

     l'esistenza di un accordo contrattuale o a questo assimilabile)

     che garantisca condizioni di lavoro e di vita a bordo dignitose,

     così come previsto dalla presente Convenzione;

     b) il marittimo che sottoscrive un contratto di arruolamento deve

     poter esaminare il documento in questione e chiedere consiglio

     prima di firmarlo e disporre di ogni altra adeguata facilitazione

     atta a garantire che egli abbia liberamente stipulato l'accordo e

     sia debitamente informato sui propri diritti e responsabilità;

     c) l'armatore e il marittimo interessati conservano entrambi una copia originale firmata del contratto di arruolamento marittimo;

     d) sono adottate misure per assicurare che la gente di mare, incluso

     il comandante della nave, possa ottenere a bordo, senza

     difficoltà, informazioni chiare sulle condizioni del loro

     impiego e che i funzionari delle autorità competenti, comprese

     quelle dei porti dove fa scalo la nave, possano accedere

     anch'essi a tali informazioni, ivi compresa la copia del

     contratto di arruolamento marittimo;

     e) i marittimi ricevono un documento in cui è riportato il loro stato di servizio a bordo della nave.

     2. Laddove il contratto di arruolamento marittimo sia costituito in

     tutto o in parte da una contrattazione collettiva, una copia di

     tale contrattazione deve essere disponibile a bordo. Quando il

     contratto di arruolamento marittimo e i contratti collettivi

     applicabili non sono in lingua inglese, i seguenti documenti

     devono essere disponibili anche in inglese (fatta eccezione delle

     navi che effettuano solo traffico nazionale):

     a) una copia del contratto;

     b) le parti del contratto collettivo di categoria soggette ad

     ispezione da parte dello Stato del Porto, conformemente alle

     disposizioni della Regola 5.2 della presente Convenzione.

     3. Il documento di cui al paragrafo 1 e) del presente Standard non fa

     riferimento alla qualità del lavoro del marittimo nè fornisce

     informazioni riguardo al salario. La legislazione nazionale

     determina la forma, le annotazioni da riportare e le modalità da

     registrare nel documento.

     4. Ogni Stato Membro definisce le annotazioni da includere in tutti i

     contratti di arruolamento marittimo secondo la legislazione

     nazionale. Il contratto di arruolamento marittimo conterrà, in

     ogni caso, le seguenti indicazioni:

     a) il nome completo del marittimo, la sua data di nascita o età, nonchè il luogo di nascita;

     b) il nome e l'indirizzo dell'armatore;

     c) il luogo e la data della stipula del contratto di arruolamento marittimo;

     d) la funzione alla quale il marittimo deve essere destinato;

     e) l'importo del salario del marittimo o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo;

     f) l'importo delle ferie annuali retribuite o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo;

     g) la modalità di cessazione del contratto e le relative condizioni, in particolare:

     i.) se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, le condizioni

     secondo le quali ciascuna parte potrà recedere come il periodo

     di preavviso, che non deve essere più breve per l'armatore

     rispetto al marittimo;

     ii.) se il contratto è stipulato a tempo determinato, la data di scadenza;

     iii.) se il contratto è stipulato per un viaggio, il porto di

     destinazione e la data di scadenza dell'arruolamento del

     marittimo dopo l'arrivo in porto;

     h) le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

     sociale che devono essere assicurate ai marittimi da parte

     dell'armatore;

     i) il diritto del marittimo al rimpatrio;

     j) laddove possibile, il richiamo agli accordi della contrattazione collettiva;

     k) ogni altra annotazione che la legislazione nazionale richiede.

     5. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che stabilisce la durata

     minima di preavviso da parte del marittimo e dell'armatore per la

     cessazione anticipata del contratto di arruolamento marittimo.

     Questi periodi di preavviso sono stabiliti a seguito di

     consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente

     di mare interessata e non potranno essere inferiori ai 7 giorni.

     6. È possibile dare un preavviso di durata inferiore al minimo nelle

     circostanze riconosciute dalla legislazione nazionale o dai

     contratti collettivi applicabili che giustificano la cessazione

     del contratto di lavoro con un preavviso più breve o senza

     preavviso. Nel determinare queste circostanze, lo Stato Membro si

     assicura che sia presa in considerazione l'esigenza del marittimo

     di recedere, senza penalità, dal contratto di arruolamento con

     un preavviso più breve o senza preavviso, per gravi motivi di

     famiglia o personali.

 

     Linea guida B2.1 - Contratto di arruolamento marittimo

     Linea guida B2.1.1 - Stato di servizio

     1. Nel determinare le principali informazioni che devono figurare

     nello stato di servizio indicato al paragrafo 1 e) dello Standard

     A2.1, ogni Stato Membro dovrebbe assicurarsi che il documento in

     oggetto contenga informazioni sufficienti, accompagnate dalla

     traduzione in inglese, per agevolare l'acquisizione di un altro

     impiego o per soddisfare le condizioni di servizio in mare

     richieste ai fini dell'avanzamento o della promozione. Un

     libretto di navigazione può soddisfare le prescrizioni del

     paragrafo 1 e).

 

     Regola 2.2 Salari

     Obiettivo: Assicurare ai marittimi la retribuzione per il loro servizio

     1. Tutti i marittimi devono essere retribuiti regolarmente e

     integralmente per il lavoro eseguito, conformemente al proprio

     contratto di arruolamento.

 

     Standard 2.2 - Salari

     1. Ogni Stato Membro deve esigere che le somme dovute al marittimo

     che lavora a bordo di navi battenti la sua bandiera siano versate

     a intervalli non superiori a un mese in conformità alle

     disposizioni dei contratti collettivi applicabili.

     2. Il marittimo riceve un estratto conto mensile degli importi che

     gli sono dovuti e di quanto gli è stato versato; su tale

     estratto devono figurare i salari, i pagamenti supplementari e il

     tasso di cambio applicato, se il versamento è stato effettuato

     in una valuta o ad un tasso diverso da quelli convenuti.

     3. Ogni Stato Membro deve esigere che l'armatore prenda misure, quali

     quelle indicate al paragrafo 4 del presente Standard, per dare al

     marittimo la possibilità di far pervenire una parte o la

     totalità della sua retribuzione alla propria famiglia, o a

     persone a suo carico oppure agli aventi diritto.

     4. Le misure da prendere per assicurare che il marittimo possa far pervenire la propria retribuzione alle famiglie includono:

     a) un sistema che permetta al marittimo di richiedere, all'inizio o

     durante il proprio servizio, che una parte del salario sia

     regolarmente versato alla propria famiglia, mediante bonifici

     bancari o mezzi analoghi;

     b) l'obbligo che questi versamenti siano effettuati alla scadenza

     convenuta e direttamente alla persona o alle persone indicate dal

     marittimo.

     5. Qualsiasi spesa relativa al servizio indicato ai paragrafi 3 e 4

     del presente Standard deve essere di un importo ragionevole e,

     salvo disposizioni contrarie, il tasso di cambio applicato

     dovrà, conformemente alla legislazione nazionale, corrispondere

     al tasso corrente del mercato o al tasso ufficiale pubblicato e

     non potrà essere sfavorevole al marittimo.

     6. Ogni Stato Membro che adotta leggi o regolamenti che disciplinano

     i salari della gente di mare deve tenere in debita considerazione

     le Linee Guida enunciate nella parte B del Codice.

 

     Linea guida B2.2 - Salari

     Linea guida B2.2.1 - Definizioni particolari

     1. Ai fini della presente linea guida l'espressione:

     a) marinaio qualificato designa qualsiasi marittimo che si ritiene

     possegga la competenza professionale necessaria per assolvere

     compiti la cui esecuzione può essere richiesta a un marinaio

     destinato al servizio di coperta, diverso dai compiti del

     personale addetto alla sorveglianza o specializzato, oppure ad

     ogni marittimo definito come tale dalla legislazione o pratica

     nazionale o in virtù di una contrattazione collettiva;

     b) salario o paga base indica la remunerazione percepita, quali che

     ne siano gli elementi, per l'orario normale di lavoro, con

     l'esclusione del pagamento delle ore di lavoro straordinario,

     premi, gratifiche, indennità, congedi pagati ed altri emolumenti

     complementari;

     c) salario forfettario indica un salario composto dal salario base e

     da altre prestazioni collegate al salario; il salario forfettario

     può includere la remunerazione di tutte le ore di lavoro

     straordinario effettuato e tutte le altre prestazioni collegate

     al salario, oppure solo alcune prestazioni in caso di

     corresponsione parziale;

     d) ore di lavoro indica il tempo durante il quale la gente di mare è tenuta a lavorare per conto della nave;

     e) lavoro straordinario indica le ore di lavoro effettuate oltre l'orario normale di lavoro.

     Linea guida B2.2.2 - Calcolo e pagamento

     1. Per il marittimo che riceve una remunerazione separata per le ore di straordinario effettuate:

     a) la durata normale del lavoro in mare e in porto non dovrebbe, ai

     fini del calcolo del salario, essere superiore ad otto ore al

     giorno;

     b) ai fini del calcolo delle ore di straordinario, il numero di ore

     settimanali, remunerate dal salario o paga base, dovrebbe essere

     fissato dalla legislazione nazionale, se non è stato stabilito

     da contrattazioni collettive, ma non dovrebbe essere superiore

     alle 48 ore; le contrattazioni collettive possono prevedere un

     trattamento diverso ma non meno favorevole;

     c) la tariffa o le tariffe stabilite per la remunerazione delle ore

     di straordinario, che dovrebbero essere superiori di almeno il 25

     per cento della tariffa oraria del salario o della paga base,

     dovrebbero essere stabilite dalla legislazione nazionale o da

     contratti collettivi, a seconda dei casi;

     d) il comandante, o una persona da lui designata, dovrebbe tenere un

     registro di tutte le ore di straordinario effettuate che dovrebbe

     essere controfirmato dal marittimo ad intervalli non superiori ad

     un mese.

     2. Per il marittimo il cui salario è integralmente o parzialmente forfettario:

     a) il contratto di arruolamento marittimo dovrebbe chiaramente

     specificare, se del caso, il numero di ore di lavoro stabilite

     che il marittimo deve effettuare per la remunerazione prevista,

     nonchè tutte le indennità supplementari che potrebbero essergli

     dovute oltre al salario forfettario e in quali circostanze;

     b) quando le ore di straordinario sono pagabili per le ore di lavoro

     effettuate al di fuori di quelle coperte dal salario forfettario,

     la tariffa oraria dovrebbe essere superiore al 25 per cento della

     tariffa oraria di base corrispondente alle ore normali di lavoro

     tale come definito al paragrafo 1 della presente linea guida; lo

     stesso principio dovrebbe essere applicato alle ore di

     straordinario incluse nel salario forfettario;

     c) per la parte del salario integralmente o parzialmente forfettario

     che corrisponde alle ore normali di lavoro, come definito al

     paragrafo 1 a) della presente linea guida, la remunerazione non

     dovrebbe essere inferiore al salario minimo applicabile;

     d) per il marittimo il cui salario è parzialmente forfettario

     dovrebbero essere tenuti e controfirmati come previsto al

     paragrafo 1 d) della presente linea guida, dei registri

     contenenti tutte le ore straordinario effettuate.

     3. La legislazione nazionale o i contratti collettivi possono

     prevedere che le ore di straordinario o il lavoro effettuato nei

     giorni di riposo settimanali o in giorni festivi siano compensati

     almeno con un periodo equivalente di non servizio a bordo, o con

     un congedo supplementare al posto della retribuzione o qualsiasi

     altra indennità compensativa prevista.

     4. La legislazione nazionale adottata dopo aver consultato le

     organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di

     mare o, secondo i casi, i contratti collettivi dovrebbero tenere

     conto dei seguenti principi:

     a) una remunerazione uguale per un lavoro di pari valore dovrebbe

     essere applicata a tutti i marittimi che lavorano sulla stessa

     nave, senza discriminazioni basate su razza, colore, sesso,

     religione, opinioni politiche, origine nazionale o origine

     sociale;

     b) il contratto di arruolamento marittimo indicante i salari

     applicabili o le tariffe dei salari dovrebbe essere disponibile a

     bordo; informazioni sul totale dei salari o le relative tariffe

     dovrebbero essere a disposizione del marittimo consegnandogli

     almeno una copia firmata dell'informazione corrispondente scritta

     in una lingua a lui comprensibile oppure sistemando una copia del

     contratto in un luogo accessibile all'equipaggio oppure

     ricorrendo ad ogni altro mezzo appropriato;

     c) i salari dovrebbero essere corrisposti in moneta a corso legale,

     all'occasione, con bonifici bancari, assegni bancari o postali o

     vaglia;

     d) alla fine dell'arruolamento tutta la remunerazione dovuta dovrebbe essere corrisposta senza indebito ritardo;

     e) sanzioni adeguate o altre misure appropriate dovrebbero essere

     imposte dall'autorità competente nei confronti di un armatore

     che indebitamente ritardi o non effettui il pagamento di tutta la

     remunerazione dovuta;

     f) i salari dovrebbero essere versati direttamente sul conto bancario

     designato dal marittimo, a meno che non chieda egli stesso per

     iscritto di disporre diversamente;

     g) fatte salve le disposizioni del punto h) del presente paragrafo,

     l'armatore non dovrebbe limitare in nessun modo la libertà del

     marittimo di disporre del proprio salario;

     h) le ritenute sul salario dovrebbero essere consentite solo se:

     i. espressamente previsto dalla legislazione nazionale o da un

     contratto collettivo applicabile e il marittimo sia stato

     informato, nel modo ritenuto il più appropriato dall'autorità

     competente, sulle modalità secondo le quali sono effettuate

     queste ritenute;

     ii. dette ritenute non superano nella totalità un limite

     eventualmente stabilito dalla legislazione nazionale, dal

     contratto collettivo o da sentenze del giudice;

     i) nessuna ritenuta dovrebbe essere effettuata sulla remunerazione del marittimo per l'ottenimento o la conservazione dell'impiego;

     j) nei confronti del marittimo dovrebbero essere vietate ammende

     pecuniarie diverse da quelle autorizzate dalla legislazione

     nazionale, dal contratto collettivo o altre misure ;

     k) l'autorità competente dovrebbe essere abilitata ad ispezionare i

     magazzini e i servizi disponibili a bordo al fine di assicurarsi

     che siano praticati prezzi equi e ragionevoli a beneficio della

     gente di mare interessata;

     l) nella misura in cui i crediti dei marittimi relativi ai salari ed

     altre somme dovute per il loro impiego non fossero garantiti

     conformemente alla Convenzione Internazionale del 1993 sui

     privilegi ed ipoteche marittime, detti crediti dovrebbero essere

     protetti conformemente alla Convenzione (n. 173) del 1992 sulla

     protezione dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del

     loro datore di lavoro.

     5. Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni

     rappresentative degli armatori e della gente di mare, dovrebbe

     stabilire delle procedure per istruire i reclami relativi a tutte

     le questioni contemplate dalla presente linea guida.

     Linea guida B2.2.3 - Salari minimi

     1. Fatto salvo il principio della libera contrattazione collettiva,

     ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni

     rappresentative degli armatori e della gente di mare, dovrebbe

     stabilire delle procedure per fissare i salari minimi della gente

     di mare. Le organizzazioni rappresentative degli armatori e della

     gente di mare dovrebbero partecipare alla definizione di queste

     procedure.

     2. Nello stabilire tali procedure e nel fissare i salari minimi, si

     dovrebbero tenere in debito conto gli standard internazionali del

     lavoro relativi ai salari minimi nonchè i seguenti principi:

     a) il livello dei salari minimi dovrebbe tenere conto della natura

     dell'impiego marittimo, del livello di composizione

     dell'equipaggio delle navi e della durata normale dell'orario di

     lavoro della gente di mare;

     b) il livello dei salari minimi dovrebbe essere proporzionato

     all'evoluzione del costo della vita e delle esigenze della gente

     di mare.

     3. L'autorità competente dovrebbe assicurare che:

     a) i salari corrisposti non siano inferiori a quanto stabilito nei

     contratti collettivi mediante un sistema di controllo e di

     sanzioni;

     b) qualsiasi marittimo, remunerato ad una tariffa inferiore al

     salario minimo, possa recuperare, attraverso una procedura

     giudiziaria o di altra natura, rapida e poco onerosa, l'importo

     che gli è dovuto.

     Linea guida B2.2.4 - Importo mensile minimo del salario o della paga base dei marinai qualificati

     1. Il salario o la paga base per un mese civile di servizio di un

     marinaio qualificato non dovrebbe essere inferiore all'importo

     stabilito periodicamente dalla Commissione Marittima Paritetica o

     da altro organo autorizzato dal Consiglio di amministrazione

     dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Su decisione del

     Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale notificherà

     agli Stati Membri dell'Organizzazione qualsiasi revisione

     dell'importo stabilito.

     2. Nessuna disposizione indicata nella presente linea guida può

     condizionare gli accordi collettivi tra armatori, o le loro

     organizzazioni e le organizzazioni della gente di mare per quanto

     riguarda la regolamentazione delle condizioni minime di impiego,

     sempre che tali condizioni siano riconosciute dall'autorità

     competente.

 

     Regola 2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo

     Obiettivo: garantire alla gente di mare che l'orario di lavoro e di riposo sia regolamentato

     1. Ogni Stato Membro assicura la regolamentazione dell'orario di lavoro o di riposo della gente di mare.

     2. Ogni Stato Membro fissa il numero massimo di ore di lavoro o il

     numero minimo di ore di riposo su un periodo stabilito

     conformemente alle disposizioni del Codice.

 

     Standard A2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo

     1. Ai fini del presente Standard per:

     a) orario di lavoro s'intende il tempo durante il quale il marittimo è tenuto ad effettuare un lavoro a servizio della nave;

     b) orario di riposo s'intende il tempo che non è compreso nelle ore

     di lavoro; questa espressione non include le interruzioni di

     breve durata.

     2. Nei limiti indicati ai paragrafi da 5 a 8 del presente Standard,

     ogni Stato Membro fissa il numero massimo di ore di lavoro che

     non deve essere superato durante un periodo stabilito oppure il

     numero minimo di ore di riposo che deve essere concesso durante

     un periodo stabilito.

     3. Ogni Stato Membro riconosce che lo standard relativo alla durata

     del lavoro per la gente di mare, come per gli altri lavoratori,

     è di otto ore con un giorno di riposo alla settimana, oltre al

     riposo corrispondente alle festività nazionali. Tuttavia, nulla

     impedisce ad uno Stato Membro di adottare disposizioni miranti ad

     autorizzare o registrare una contrattazione collettiva che fissi

     gli orari normali di lavoro della gente di mare più favorevoli

     rispetto a quanto indicato nello Standard stesso.

     4. Nel definire le norme nazionali, ogni Stato Membro terrà conto

     dei pericoli che comporta un affaticamento eccessivo della gente

     di mare, specialmente per quelli i cui compiti incidono sulla

     sicurezza della navigazione e sulla gestione in sicurezza

     dell'esercizio della nave.

     5. I limiti delle ore di lavoro o di riposo sono stabiliti come segue:

     a) il numero massimo di ore di lavoro non deve superare:

     i. 14 ore per un periodo di 24 ore

     ii. 72 ore per un periodo di sette giorni

     oppure

     b) il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a:

     i. 10 ore per un periodo di 24 ore

     ii. 77 ore per un periodo di sette giorni.

     6. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due

     periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata

     di sei ore consecutive e l'intervallo tra due periodi consecutivi

     di riposo non dovrà superare le 14 ore.

     7. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le

     esercitazioni prescritte dai regolamenti e dalle normative

     nazionali sono svolti in modo da ridurre al minimo il disturbo

     nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare

     affaticamento.

     8. Nelle situazioni in cui il marittimo è in disponibilità di

     chiamate, ad esempio quando un locale macchine non è presidiato,

     egli beneficia di un periodo di riposo compensativo adeguato se

     la durata normale del suo riposo è stata interrotta da chiamate

     di lavoro.

     9. Se non esiste nè contrattazione collettiva nè arbitrato oppure

     se l'autorità competente decide che le disposizioni della

     contrattazione collettiva o dell'arbitrato siano insufficienti

     per quello che riguarda i paragrafi 7 e 8 del presente Standard,

     l'autorità competente fissa le disposizioni miranti ad

     assicurare un riposo sufficiente alla gente di mare interessata.

     10. Ogni Stato Membro deve esigere che in un locale di facile accesso

     sia affissa una tabella che riporti l'organizzazione del lavoro a

     bordo, contenente, per ogni funzione, almeno:

     a) il programma del servizio in navigazione e in porto;

     b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di

     riposo prescritte dalla legislazione nazionale o dalla

     contrattazione collettiva applicabile.

     11. La tabella di cui al paragrafo 10 del presente Standard è

     definita secondo un modello standardizzato, nella o nelle lingue

     di lavoro della nave, nonchè in lingua inglese.

     12. Ogni Stato Membro deve esigere che siano tenuti aggiornati dei

     registri che riportino le ore quotidiane di lavoro o di riposo

     della gente di mare in modo da verificarne la conformità con i

     paragrafi da 5 a 11 del presente Standard. Tali registri seguono

     un modello standardizzato stabilito dall'autorità competente

     tenendo conto delle linee guida disponibili dell'ILO oppure

     qualsiasi modello standardizzato stabilito dall'ILO. Le lingue

     utilizzate per i registri sono quelle indicate al paragrafo 11

     del presente articolo. Il marittimo riceve una copia del

     riepilogo individuale mensile del registro che lo riguarda, che

     deve essere firmata dal marittimo e dal comandante o da persona

     autorizzata da quest'ultimo.

     13. Nessuna delle disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 del

     presente Standard impedisce ad uno Stato Membro di adottare una

     legislazione nazionale o una procedura che consenta all'autorità

     competente di autorizzare o registrare contratti collettivi che

     prevedono deroghe ai limiti fissati. Tali deroghe devono, nella

     misura del possibile, essere conformi alle disposizioni del

     presente Standard ma possono tener conto di periodi di congedo

     più frequenti o più lunghi oppure concedere riposi compensativi

     ai marittimi di guardia o ai marittimi a bordo di navi che

     effettuano viaggi di breve durata.

     14. Nulla del presente Standard inficia il diritto del comandante di

     una nave di esigere da un marittimo di effettuare delle ore di

     lavoro necessarie a garantire la sicurezza immediata della nave,

     delle persone a bordo o del carico oppure per portare soccorso ad

     altre navi o persone in pericolo in mare. All'occasione il

     comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di

     riposo ed esigere che un marittimo effettui delle ore di lavoro

     ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta

     raggiunta una situazione di normalità, il comandante si

     assicurerà che il marittimo impegnato in attività lavorative in

     un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato

     periodo di riposo.

 

     Linea guida B2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo

     Linea guida B2.3.1 - Giovani marittimi

 

     In mare come nei porti, si dovrebbero applicare le seguenti

     disposizioni a tutti i giovani marittimi di età inferiore ai 18 anni:

     a) l'orario di lavoro non dovrà superare le otto ore giornaliere e

     40 ore settimanali; gli interessati non dovrebbero effettuare ore

     di lavoro straordinario salvo nei casi legati a motivi di

     sicurezza;

     b) dovrebbe essere previsto per ciascun pasto un periodo di tempo

     adeguato ed una pausa di almeno un'ora garantita per il pasto

     principale;

     c) un periodo di riposo di 15 minuti dovrebbe essere concesso ogni due ore di lavoro consecutive.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 della presente linea guida eccezionalmente non si applicano qualora:

     a) non fossero conciliabili per i giovani marittimi addetti al

     servizio di guardia sul ponte o nella sala macchine o al servizio

     mensa o quando il lavoro organizzato a turni non dovesse

     permetterlo;

     b) la formazione effettiva dei giovani marittimi, secondo programmi e piani di studio prestabiliti, potesse essere compromessa.

     3. Tali situazioni di eccezionalità dovrebbero essere registrate, con l'indicazione delle motivazioni, e firmate dal comandante.

     4. Il paragrafo 1 della presente linea guida non dispensa i giovani

     marittimi dall'obbligo generale, imposto a tutta la gente di

     mare, di lavorare durante qualsiasi situazione di emergenza,

     conformemente alle disposizioni del paragrafo 14 dello Standard

     A2.3.

 

     Regola 2.4 - Diritto alle ferie

     Obiettivo: Garantire ai marittimi un periodo di ferie adeguato

     1. Ogni Stato Membro deve esigere che i marittimi arruolati su navi

     battenti la sua bandiera abbiano diritto a ferie annuali

     retribuite secondo adeguate condizioni, conformemente alle

     disposizioni del Codice.

     2. Ai marittimi sono concessi permessi a terra per tutelare la loro

     salute e benessere purchè siano compatibili con le esigenze

     pratiche delle loro funzioni.

 

     Standard A2.4 - Diritto alle ferie

     1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che stabilisca le norme

     minime sulle ferie annuali applicabili ai marittimi che prestano

     servizio a bordo delle navi battenti la sua bandiera, tenendo in

     debito conto le esigenze specifiche della gente di mare in

     materia di ferie.

     2. Fatte salve le disposizioni dei CCNL o della legislazione vigente

     che prevedono un metodo di calcolo appropriato che tiene conto

     delle esigenze specifiche della gente di mare al riguardo, le

     ferie annuali retribuite sono calcolate sulla base di un minimo

     di 2,5 giorni civili per mese di impiego. Il metodo di calcolo

     del periodo di servizio è definito dall'autorità competente

     oppure tramite l'organo preposto in ciascun Stato. Le assenze

     giustificate dal lavoro non sono considerate come ferie annuali.

     3. È proibito, salvo i casi previsti dall'autorità competente,

     qualsiasi tipo di accordo che comporti la rinuncia alle ferie

     annuali minime retribuite previste dal presente Standard.

 

     Linea guida B2.4 - Diritto alle ferie

     Linea guida B2.4.1 - Calcolo dei diritti

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'autorità competente o

     dall'organo preposto di ogni Stato, dai CCNL, dai regolamenti o

     dalla prassi nazionale, il servizio effettuato a bordo al di

     fuori del contratto di arruolamento marittimo dovrebbe essere

     calcolato come parte del periodo di servizio.

     2. Secondo le condizioni stabilite dall'autorità competente o

     fissate da una contrattazione collettiva applicabile, le assenze

     dal lavoro per frequentare un corso di formazione professionale

     marittima oppure dovute a malattia o infortunio, o maternità,

     dovrebbero essere computate nel periodo di servizio.

     3. Il livello di retribuzione durante le ferie annuali dovrebbe

     corrispondere a quello della retribuzione normale del marittimo

     come stabilito dalla legislazione nazionale o dal contratto di

     arruolamento marittimo applicabile. Qualora il marittimo fosse

     impiegato per periodi inferiori ad un anno oppure in caso di

     cessazione del rapporto di lavoro, la remunerazione delle ferie

     dovrebbe essere calcolata proporzionalmente al periodo di

     servizio.

     4. Nelle ferie annuali retribuite non dovrebbero essere considerate:

     a) le festività nazionali ed abituali riconosciute come tali nello

     Stato di bandiera, che cadano o meno durante il periodo di ferie

     annuali retribuite;

     b) i periodi di inabilità al lavoro dovuti a malattie o infortuni o

     maternità, secondo le condizioni stabilite dall'autorità

     competente o dall'organo preposto di ogni Stato;

     c) i permessi temporanei di scendere a terra accordati alla gente di mare come da contratto di arruolamento;

     d) i riposi compensativi di qualsiasi natura, secondo le condizioni

     stabilite dall'autorità competente o dall'organo preposto di

     ogni Stato.

     Linea guida B2.4.2 - Fruizione delle ferie annuali

     1. Il periodo durante il quale saranno prese le ferie annuali

     dovrebbe essere stabilito dall'armatore previa consultazione e,

     per quanto possibile, con l'accordo dei marittimi interessati o

     con i loro rappresentanti, a meno che non sia fissato da

     regolamenti, contrattazione collettiva, sentenza arbitrale o in

     qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

     2. In linea di principio, la gente di mare dovrebbe avere il diritto

     di prendere le ferie annuali nel luogo in cui ha dei legami

     effettivi, che normalmente corrisponde al luogo in cui ha il

     diritto di essere rimpatriata. I marittimi non dovrebbero essere

     obbligati, senza il proprio consenso, a prendere le ferie annuali

     spettanti in un luogo diverso, salvo l'applicazione di

     disposizioni del contratto di arruolamento marittimo o della

     legislazione nazionale.

     3. I marittimi che sono obbligati a prendere le ferie annuali in un

     luogo diverso da quello indicato al paragrafo 2 della presente

     Linea Guida dovrebbero avere diritto al trasporto gratuito fino

     al luogo più vicino al proprio domicilio, sia che si tratti del

     luogo di arruolamento sia del luogo del reclutamento; le spese di

     mantenimento e le altre spese direttamente connesse con questo

     viaggio dovrebbero essere a carico dell'armatore e la durata del

     viaggio non dovrebbe essere dedotta dalle ferie annuali

     retribuite loro spettanti.

     4. I marittimi che sono in periodo di ferie annuali dovrebbero essere

     richiamati al lavoro solo in casi di estrema urgenza e con il

     proprio consenso.

     Linea guida B2.4.3 - Frazionamento e cumulo

     1. Il frazionamento delle ferie annuali retribuite o il cumulo delle

     ferie maturate nel corso di un anno con quello di un periodo di

     ferie seguente può essere autorizzato dall'autorità competente

     o dall'organo preposto di ogni Stato.

     2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente

     Linea Guida e salvo che non sia diversamente previsto mediante un

     accordo tra l'armatore e la gente di mare interessata, le ferie

     annuali retribuite consigliate nella presente Linea Guida

     dovrebbero consistere in un periodo ininterrotto.

     Linea guida B2.4.4 - Giovani marittimi

     1. Per i marittimi di età inferiore ai 18 anni che hanno prestato

     servizio per sei mesi o qualsiasi altro periodo di durata

     inferiore in applicazione di un CCNL o di un contratto di

     arruolamento marittimo senza ferie, a bordo di una nave che opera

     all'estero che non è ritornata nel loro Stato di residenza

     durante questo periodo e non vi ritornerà nei successivi tre

     mesi del viaggio sono previste misure speciali. Tali misure

     potrebbero consistere nel dar loro diritto ad essere rimpatriati,

     senza alcuna spesa a loro carico, nel luogo in cui è avvenuto

     l'arruolamento, nello Stato di residenza al fine di poter

     usufruire delle ferie maturate durante il viaggio.

 

     Regola 2.5 Rimpatrio

     Obiettivo: assicurare ai marittimi la possibilità di rientrare a casa

     1. I marittimi hanno diritto ad essere rimpatriati senza alcuna spesa a loro carico nei casi e alle condizioni specificate nel Codice.

     2. Ogni Stato Membro deve esigere che le navi battenti la sua

     bandiera forniscano una garanzia finanziaria in modo da

     assicurare che la gente di mare sia debitamente rimpatriata,

     conformemente al Codice.

 

     Standard A2.5 - Rimpatrio

     1. Ogni Stato Membro garantisce che i marittimi imbarcati su navi

     battenti la sua bandiera abbiano il diritto di essere rimpatriati

     nei seguenti casi:

     a) quando il contratto di arruolamento marittimo scade mentre si trovano all'estero;

     b) quando il contratto di arruolamento marittimo è estinto:

     i. dall'armatore; oppure

     ii. dal marittimo per giustificati motivi;

     c) quando il marittimo non è più in grado di svolgere le mansioni

     previste dal contratto di arruolamento oppure nel caso in cui non

     è possibile chiedergli di svolgerle in circostanze particolari.

     2. Ogni Stato Membro garantisce che siano previste disposizioni

     adeguate nella propria legislazione o nelle contrattazioni

     collettive, che stabiliscano:

     a) i casi in cui la gente di mare ha diritto al rimpatrio, conformemente ai paragrafi 1b) e c) del presente Standard;

     b) la durata massima dei periodi di imbarco al termine dei quali il

     marittimo ha diritto al rimpatrio; tali periodi devono essere

     inferiori ai dodici mesi;

     c) l'elenco dei diritti che dovranno essere assicurati dall'armatore

     in materia di rimpatrio, compresa la destinazione del rimpatrio,

     la modalità di trasporto, le spese da coprire ed ogni altro

     accordo.

     3. Ogni Stato Membro deve vietare all'armatore di richiedere al

     marittimo, all'inizio del suo arruolamento un anticipo che copra

     le spese del suo rimpatrio e, altresì recuperare le spese del

     rimpatrio dal suo salario o altri diritti, eccetto il caso in cui

     il marittimo è stato riconosciuto, conformemente alla

     legislazione nazionale o altre misure o contrattazioni collettive

     applicabili, essere in grave inadempienza riguardo agli obblighi

     del suo impiego.

     4. La legislazione nazionale non dovrà creare ostacoli al diritto

     dell'armatore di recuperare le spese del rimpatrio a titolo di

     disposizioni contrattuali verso terzi.

     5. Se un armatore omette di stipulare accordi per il rimpatrio di un

     marittimo avente diritto di essere rimpatriato o di assumersi le

     spese:

     a) l'autorità competente dello Stato di bandiera organizza il

     rimpatrio del marittimo interessato; nel caso in cui non lo

     faccia, lo Stato da cui il marittimo deve essere rimpatriato

     oppure lo Stato di cui egli è cittadino possono disporre del suo

     rimpatrio e recuperare le spese dallo Stato di bandiera;

     b) lo Stato di bandiera potrà recuperare dall'armatore le spese sostenute per il rimpatrio del marittimo;

     c) le spese di rimpatrio non devono, in nessun caso, essere a carico

     del marittimo, salvo quanto previsto al paragrafo 3 del presente

     Standard.

     6 Tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili, compresa

     la Convenzione internazionale del 1999 sul sequestro conservativo

     delle navi, uno Stato Membro che ha pagato le spese del rimpatrio

     conformemente alle disposizioni del Codice può sequestrare, o

     richiedere il sequestro delle navi dell'armatore interessato,

     fino a quando non sia effettuato il rimborso conformemente alle

     disposizioni del paragrafo 5 del presente Standard.

     7 Ogni Stato Membro deve agevolare il rimpatrio della gente di mare

     che presta servizio sulle navi che fanno scalo nei suoi porti o

     attraversano le sue acque territoriali o interne, nonchè la loro

     sostituzione a bordo.

     8 In particolare, uno Stato Membro non deve negare a nessun marittimo

     il diritto di essere rimpatriato in ragione delle condizioni

     finanziarie dell'armatore o a causa dell'incapacità o rifiuto da

     parte dell'armatore di sostituire l'interessato.

     9 Ogni Stato Membro deve esigere che sulle navi battenti la sua

     bandiera sia tenuta disponibile una copia delle disposizioni

     nazionali applicabili al rimpatrio della gente di mare nella

     lingua concordata.

 

     Linea Guida B2.5 - Rimpatrio

     Linea guida B2.5.1 - Diritto al rimpatrio

     1. Ogni marittimo dovrebbe avere diritto al rimpatrio:

     a) nei casi previsti al paragrafo 1 a) dello Standard A2.5, al

     termine del periodo di preavviso dato conformemente alle

     disposizioni del contratto di arruolamento marittimo;

     b) nei casi previsti ai paragrafi 1b) e c) dello Standard A2.5:

     i. in caso di malattia o infortunio o per altra ragione di ordine

     medico che esiga il rimpatrio del marittimo quando è accertato

     dal punto di visto medico che sia in grado di viaggiare;

     ii. in caso di naufragio;

     iii. quando l'armatore non è più in grado di soddisfare i suoi

     obblighi legali o contrattuali in qualità di datore di lavoro

     verso il marittimo per insolvenza, vendita della nave, cambio di

     immatricolazione della nave, o per qualsiasi altro motivo

     analogo;

     iv. quando una nave fa rotta verso una zona di guerra, definita tale

     dalla legislazione nazionale o dal contratto di arruolamento

     marittimo ed il marittimo non dà la sua disponibilità;

     v. in caso di cessazione o sospensione dell'impiego conformemente a

     una sentenza arbitrale o una contrattazione collettiva o in caso

     di cessazione dell'impiego per ogni altra analoga ragione.

     2. Nel determinare la durata massima dei periodi di imbarco al

     termine dei quali il marittimo ha diritto al rimpatrio,

     conformemente al presente Codice, si dovrebbe tenere conto dei

     fattori concernenti l'ambiente di lavoro del marittimo. Ogni

     Stato Membro dovrebbe, laddove possibile, cercare di ridurre tale

     durata in funzione dei cambiamenti ed evoluzioni della tecnologia

     marittima e potrebbe ispirarsi alle raccomandazioni in materia

     della Commissione Marittima Paritetica.

     3. Nell'applicazione dello Standard A2.5, le spese a carico dell'armatore in caso di rimpatrio dovrebbero includere almeno:

     a) il viaggio fino alla destinazione scelta per il rimpatrio, conformemente al paragrafo 6 della presente Linea Guida;

     b) l'alloggio ed il vitto dal momento in cui il marittimo lascia la nave fino a che egli non raggiunga la destinazione di rimpatrio;

     c) la retribuzione e le indennità dal momento in cui il marittimo

     lascia la nave fino a che non raggiunga la destinazione di

     rimpatrio, se previsto dalla legislazione nazionale o da

     contrattazioni collettive;

     d) il trasporto di 30 Kg di bagaglio personale del marittimo fino alla destinazione del rimpatrio;

     e) le cure mediche, se necessarie, fino a che il marittimo non sia in

     buone condizioni dal punto di vista medico per il trasporto alla

     destinazione di rimpatrio.

     4. Il tempo trascorso nell'attesa del rimpatrio e la durata del

     viaggio non dovrebbero essere decurtati dalle ferie retribuite

     maturate dal marittimo.

     5. L'armatore dovrebbe continuare a sostenere le spese del rimpatrio

     finchè il marittimo non è sbarcato nella destinazione

     prestabilita conformemente al presente Codice, o fino a quando

     non ottiene un impiego idoneo a bordo di una nave diretta verso

     una di tali destinazioni.

     6. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere che l'armatore si assuma la

     responsabilità di organizzare il rimpatrio con mezzi adeguati e

     veloci. Il trasporto aereo dovrebbe essere la modalità di

     trasporto abituale. Lo Stato Membro dovrebbe indicare le

     destinazioni verso le quali la gente di mare può essere

     rimpatriata. Tali destinazioni dovrebbero includere i Paesi dove

     si ritiene la gente di mare abbia i propri legami affettivi, tra

     cui:

     a) il luogo dove il marittimo ha concluso il contratto di arruolamento;

     b) il luogo previsto dalla contrattazione collettiva;

     c) il paese di residenza del marittimo;

     d) qualsiasi altro luogo concordato tra le parti al momento dell'arruolamento.

     7. Il marittimo dovrebbe avere il diritto di scegliere, tra le destinazioni stabilite, il luogo dove essere rimpatriato.

     8. Il diritto al rimpatrio può decadere se il marittimo interessato

     non lo rivendica in un periodo di tempo ragionevole definito

     dalla legislazione nazionale o dalle contrattazioni collettive.

     Linea guida B2.5.2 - Attuazione da parte degli Stati Membri

     1. Al marittimo rimasto in un porto straniero in attesa di rimpatrio

     e, in caso di ritardo nel rimpatrio, dovrebbe essere garantita

     tutta l'assistenza concreta possibile; l'autorità competente del

     porto estero dovrebbe assicurarsi che la rappresentanza consolare

     o locale dello Stato di bandiera e, a seconda dei casi, dello

     Stato di provenienza o dello Stato di residenza del marittimo sia

     immediatamente informata.

     2. Ogni Stato Membro dovrebbe in particolare assicurare che si adottino misure soddisfacenti:

     a) affinchè ogni marittimo impiegato su una nave battente la

     bandiera di un paese straniero sia rimpatriato quando è sbarcato

     in un porto straniero per ragioni di cui non è responsabile:

     i. sia verso il porto di arruolamento;

     ii. sia verso un porto dello Stato di provenienza o dello Stato di residenza, a seconda dei casi;

     iii. sia verso un altro porto concordato tra il marittimo ed il

     comandante o l'armatore, con l'approvazione dell'autorità

     competente oppure con altre appropriate garanzie;

     b) affinchè ogni marittimo impiegato su una nave battente bandiera

     di un paese straniero riceva cure mediche e assistenza quando è

     sbarcato in un porto straniero a seguito di malattia o infortunio

     avvenuto, senza colpa da parte sua, durante il servizio a bordo.

     3. Se un marittimo di età inferiore ai 18 anni, dopo aver prestato

     servizio su una nave per almeno quattro mesi nel corso del suo

     primo viaggio all'estero, risulta non adatto alla vita in mare,

     dovrebbe avere la possibilità di essere rimpatriato, senza spese

     a suo carico, al primo porto di scalo dove si trovano servizi

     consolari dello Stato di bandiera della nave o dello Stato di

     provenienza o di residenza del giovane marittimo. Il rimpatrio

     effettuato nelle condizioni di cui sopra nonchè le relative

     motivazioni dovrebbero essere notificate alle autorità che hanno

     rilasciato la documentazione che ha permesso al giovane marittimo

     di imbarcarsi.

     Regola 2.6 - Indennità ai marittimi in caso di perdita della nave o

     per naufragio

     Obiettivo: assicurare che la gente di mare sia risarcita in caso di perdita della nave o per naufragio

     1. La gente di mare ha diritto ad un'indennità adeguata in caso di

     lesioni, danni o disoccupazione derivante dalla perdita della

     nave o per naufragio.

     Standard A2.6 - Indennità ai marittimi in caso di perdita della nave

     o per naufragio

     1. Ogni Stato Membro emana disposizioni che garantiscono che, in caso

     di perdita della nave o per naufragio, l'armatore corrisponda

     un'indennità a ciascun marittimo a bordo per far fronte alla

     disoccupazione derivante dalla perdita della nave o per

     naufragio.

     2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Standard non

     pregiudicano ogni altro diritto che il marittimo può vantare in

     virtù della legislazione nazionale dello Stato Membro

     interessato in caso di danni o lesioni derivanti dalla perdita

     della nave per o naufragio.

     Linea guida B2.6 - Indennità ai marittimi in caso di perdita della

     nave o per naufragio

     Linea guida B2.6.1 - Calcolo dell'indennità di disoccupazione

     1. L'indennità di disoccupazione derivante dalla perdita della nave

     o dal naufragio dovrebbe essere corrisposta per tutti i giorni

     del periodo effettivo di disoccupazione del marittimo alla stessa

     tariffa del salario pagabile in virtù del contratto di

     arruolamento, tuttavia l'ammontare totale dell'indennità da

     versare ad ogni marittimo può limitarsi a due mesi di salario.

     2. Ogni Stato Membro dovrebbe assicurare alla gente di mare di poter

     fare ricorso, per il recupero di tale indennità, alle stesse

     procedure legali utilizzate per il recupero degli arretrati del

     salario guadagnato durante il servizio.

 

     Regola 2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio

     Obiettivo: assicurare che i marittimi lavorino a bordo di navi dotate

     di equipaggi sufficienti per salvaguardare la sicurezza,

     l'efficienza e la gestione sicura dell'esercizio delle navi

     1. Ogni Stato Membro deve esigere che tutte le navi battenti la sua

     bandiera siano dotate di un numero di marittimi impiegati a bordo

     sufficiente per garantire la sicurezza e l'efficienza

     dell'esercizio della nave, con particolare riguardo alla

     sicurezza in qualsiasi circostanza, tenendo in debita

     considerazione l'affaticamento dei marittimi nonchè la

     particolarità della natura e delle condizioni del viaggio.

 

     Standard A2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio

     1. Ogni Stato Membro deve esigere che tutte le navi battenti la sua

     bandiera abbiano a bordo un numero di marittimi sufficienti per

     garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio delle navi,

     con particolare riguardo alla "security". Ogni nave deve avere a

     bordo un equipaggio adeguato, in termini di consistenza e

     qualifiche , per garantire la sicurezza e la salvaguardia della

     nave e del suo personale, in tutte le condizioni operativo,

     conformemente alla tabella di sicurezza che determina la

     composizione dell'equipaggio oppure ad ogni altro documento

     equivalente rilasciato dall'autorità competente, e per

     rispettare gli Standard della presente Convenzione.

     2. L'autorità competente nell'individuare, approvare o rivedere la

     composizione dell'equipaggio di una nave, deve tener conto della

     necessità di evitare o di ridurre un eccessivo numero di ore

     lavoro al fine di garantire un riposo sufficiente e di limitare

     l'affaticamento, nonchè dei principi enunciati al riguardo negli

     strumenti internazionali applicabili, specialmente quelli

     dell'IMO, riguardanti la composizione dell'equipaggio.

     3. L'autorità competente nel determinare il numero dei marittimi

     componenti l'equipaggio, tiene conto di tutte le prescrizioni

     della Regola 3.2 e dello Standard A3.2 riguardanti il vitto ed il

     servizio mensa.

     Linea guida B2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio

     Linea guida B2.7 - Risoluzione delle controversie

     1. Ogni Stato Membro dovrebbe istituire o verificare l'esistenza di

     un meccanismo efficace per l'indagine e la risoluzione dei

     reclami o delle controversie riguardanti la composizione

     dell'equipaggio della nave.

     2. I rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e della gente

     di mare dovrebbero partecipare, con o senza altre persone o

     autorità, al funzionamento di questo meccanismo.

     Regola 2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali

     e possibilità di impiego della gente di mare

     Obiettivo: promuovere lo sviluppo delle carriere e delle attitudini

     professionali nonchè le possibilità di impiego della gente di

     mare.

     1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali atte a

     promuovere l'occupazione nel settore marittimo e ad incoraggiare

     l'avanzamento di carriera e lo sviluppo delle attitudini

     professionali nonchè a potenziare le possibilità di impiego

     della gente di mare residente nel suo territorio.

     Standard A2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini

     professionali e possibilità di impiego della gente di mare

     1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate

     che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini

     professionali nonchè le opportunità di impiego della gente di

     mare, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera

     stabile e competente.

     2. Le politiche indicate al paragrafo 1 del presente Standard hanno

     lo scopo di aiutare i marittimi a migliorare le proprie

     competenze, qualifiche e possibilità di impiego.

     3. Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni degli

     armatori e dei marittimi interessati, stabilisce degli obiettivi

     chiari in materia di orientamento, educazione e formazione

     professionale, inclusa la formazione continua, della gente di

     mare le cui le funzioni a bordo della nave hanno essenzialmente

     attinenza con la sicurezza dell'esercizio e della navigazione

     della nave.

     Linea guida B2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini

     professionali e possibilità di impiego della gente di mare

     Linea guida B2.8.1 - Misure atte a promuovere lo sviluppo delle

     carriere e delle attitudini professionali nonchè le possibilità

     di impiego della gente di mare

     1. Le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi enunciati nello Standard A2.8 potrebbero includere:

     a) accordi sullo sviluppo delle carriere e la formazione

     professionale conclusi con un armatore o una organizzazione di

     armatori;

     b) disposizioni miranti a promuovere l'occupazione grazie alla

     creazione e all'aggiornamento di registri o elenchi, per

     categoria, dei marittimi qualificati;

     c) la promozione di opportunità, sia a bordo sia a terra, per

     perfezionare la formazione professionale dei marittimi al fine di

     sviluppare la loro attitudine professionale e di dotarla di

     competenze trasferibili allo scopo di assicurare e mantenere

     un'occupazione adeguata, di migliorare le individuali prospettive

     di occupazione e di adattarsi all'evoluzione tecnologia e alle

     condizioni del mercato del lavoro del settore marittimo.

     Linea guida B2.8.2 - Registro dei marittimi

     1. Qualora esistano registri o elenchi per la gestione

     dell'occupazione della gente di mare, tali registri o elenchi

     dovrebbero comprendere tutte le categorie professionali dei

     marittimi secondo le modalità stabilite dalla legislazione o

     pratica nazionale o dalle contrattazioni collettive.

     2. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe avere priorità di arruolamento per il lavoro marittimo.

     3. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe

     essere disponibile a lavorare secondo le modalità stabilite

     dalla legislazione o dalla prassi o dalle contrattazioni

     collettive.

     4. Nei limiti di quanto consentito dalla legislazione nazionale, il

     numero dei marittimi inseriti in tali registri o elenchi dovrebbe

     essere revisionato periodicamente in modo da raggiungere un

     livello adeguato alle esigenze dell'industria marittima.

     5. Qualora si rivelasse necessaria una riduzione della consistenza

     dei marittimi su tali registri o elenchi, si dovrebbero adottare

     tutte le possibili misure atte a prevenire o a ridurre al minimo

     gli effetti pregiudizievoli per la gente di mare, tenuto conto

     della situazione economica e sociale del paese interessato.

 

     TITOLO 3

 

     ALLOGGI, STRUTTURE RICREATIVE, ALIMENTAZIONE E SERVIZIO MENSA

 

     Regola 3.1 - Locali alloggi equipaggio e strutture ricreative

     Obiettivo: assicurare che la gente di mare disponga di un alloggio e di luoghi di svago decenti

     1. Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera

     offrano e mantengano, per i marittimi che lavorano e vivono a

     bordo, locali alloggio e luoghi ricreativi decenti adatti alla

     promozione della loro salute e del loro benessere.

     2. Le prescrizioni previste nel Codice per attuare la presente Regola

     inerenti la costruzione e l'equipaggiamento della nave si

     applicano soltanto alle navi costruite alla data o dopo la data

     di entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato

     Membro interessato. Per le navi costruite prima di questa data,

     le prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento

     delle navi indicate nella Convenzione (n° 92) sugli alloggi

     equipaggio (revisionata), 1949 e nella Convenzione (n° 133) sugli

     alloggi dell'equipaggio (disposizioni complementari), 1970

     continuano ad applicarsi, nella misura in cui esse sono state

     applicabili prima di questa data in virtù della legislazione o

     della pratica dello Stato Membro interessato. Una nave è

     considerata costruita alla data in cui la sua chiglia è stata

     impostata o quando la sua costruzione si trova ad uno stadio

     equivalente.

     3. Salvo espressa disposizione contraria, ogni requisito risultante

     da un emendamento al Codice concernente gli alloggi equipaggio ed

     i luoghi ricreativi si applicheranno soltanto alle navi costruite

     alla data o dopo la data alla quale l'emendamento entra in vigore

     per lo Stato Membro interessato.

 

     Standard A3.1 Locali alloggi equipaggio e strutture ricreative

     1. Ogni Stato Membro adotta leggi e regolamenti affinchè le navi battenti la sua bandiera:

     a) rispettino le norme minime necessarie per garantire che i locali

     alloggi messi a disposizione della gente di mare che lavora o

     vive a bordo siano sicuri, decenti e conformi alle disposizioni

     pertinenti del presente Standard;

     b) siano soggette a ispezioni finalizzate ad assicurare la conformità iniziale e permanente del presente Standard.

     2. Per l'elaborazione e l'applicazione della legislazione relativa al

     presente Standard, l'autorità competente, dopo consultazioni con

     le organizzazioni degli armatori e della gente di mare

     interessate:

     a) tiene conto della Regola 4.3 e delle relative disposizioni del

     Codice che riguardano la tutela della salute e della sicurezza

     così come la prevenzione degli infortuni, alla luce dei bisogni

     specifici della gente di mare che vive e lavora a bordo delle

     navi;

     b) tiene in debito conto i principi direttivi contenuti nelle Linee Guida riportate nella Parte B del Codice.

     3. Le ispezioni prescritte dalla Regola 5.1.4 devono essere effettuate:

     a) in occasione della prima immatricolazione della nave o di una nuova immatricolazione;

     b) nel caso di una modifica sostanziale delle sistemazioni degli alloggi della gente di mare a bordo della nave.

     4. L'autorità competente presta particolare attenzione

     all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione

     per gli aspetti relativi a:

     a) le dimensioni delle cabine e degli altri spazi di alloggio;

     b) riscaldamento e ventilazione;

     c) il rumore e le vibrazioni così come gli altri fattori ambientali;

     d) gli impianti sanitari;

     e) l'illuminazione;

     f) l'infermeria.

     5. L'autorità competente di ogni Stato Membro vigila affinchè le

     navi battenti la sua bandiera soddisfino, per quello che riguarda

     le installazioni degli alloggi equipaggio e dei luoghi ricreativi

     a bordo, le norme minime che sono previste dal paragrafo 6 al

     paragrafo 17 del presente Standard.

     6. Per quanto riguarda le disposizioni generali relative agli alloggi:

     a) in tutti i locali destinati ad alloggi della gente di mare,

     l'altezza dello spazio libero deve essere sufficiente; essa non

     dovrà essere inferiore a 203 centimetri nei locali destinati ad

     alloggio della gente di mare al fine di assicurare una completa

     libertà di movimento; l'autorità competente può autorizzare

     una riduzione, entro certi limiti, dell'altezza dello spazio

     libero in tutto o in parte dello spazio di questi locali se essa

     giudica che tale riduzione:

     i. è ragionevole; e

     ii. non risulta disagevole per i marittimi;

     b) gli alloggi dovranno essere convenientemente isolati;

     c) sulle navi diverse dalle navi passeggeri, come definite alla

     Regola 2 e) ed f) della Convenzione Internazionale del 1974 per

     la Salvaguardia della Vita umana in Mare, come emendata

     (Convenzione SOLAS), le cabine devono essere situate al di sopra

     della linea di carico, al centro della nave oppure a poppavia,

     salvo che in casi eccezionali essi possono essere situati nella

     parte anteriore della nave, perchè un altro posizionamento non

     sarebbe consigliabile tenuto conto il tipo di nave, delle sue

     dimensioni o del servizio alla quale essa è destinata ma in

     nessun caso al di là della paratia di collisione;

     d) sulle navi passeggeri e sulle navi speciali costruite

     conformemente alle disposizioni del "Codice di sicurezza per le

     navi speciali" dell'IMO, 1983, e sue successive modifiche

     (denominate qui di seguito "navi speciali"), l'autorità

     competente, a condizione che siano attuate disposizioni

     soddisfacenti per l'illuminazione e la ventilazione, può

     consentire che le cabine siano ubicate al di sotto della linea di

     carico ma in nessun caso al di sotto dei corridoi di servizio;

     e) le cabine non devono aprirsi direttamente sui compartimenti

     destinati al carico, alla sala macchine, alle cucine, ai

     magazzini, agli essiccatori o ai locali igienici comuni; le parti

     delle paratie che separano questi locali dalle cabine alloggi,

     così come le paratie esterne, devono essere convenientemente

     costruite in acciaio o in ogni altro materiale approvato ed

     essere impermeabili all'acqua e ai gas;

     f) i materiali utilizzati per costruire le paratie interne, i

     pannelli e i rivestimenti, i pavimenti e i collegamenti devono

     essere adatti al loro uso e appropriati per garantire condizioni

     ambientali salubri;

     g) gli alloggi devono essere ben illuminati e devono essere previsti dispositivi sufficienti per il drenaggio delle acque;

     h) le installazioni previste per gli alloggi, per i locali ricreativi

     e per il servizio di mensa devono essere conformi alle

     disposizioni della Regola 4.3, ed alle relative disposizioni del

     Codice, per gli aspetti connessi con la tutela della salute e

     della sicurezza così come la prevenzione degli infortuni al fine

     di prevenire il rischio di esposizione a livelli di rumore e

     vibrazioni nocivi e ad altri fattori ambientali, quali le

     sostanze chimiche a bordo delle navi, e di garantire alla gente

     di mare un accettabile ambiente di lavoro e di vita a bordo.

     7. Per quello che riguarda la ventilazione e il riscaldamento:

     a) le cabine equipaggio e le mense devono essere adeguatamente ventilati;

     b) tutte le navi, eccetto quelle impiegate regolarmente in zone in le

     cui condizioni climatiche non lo richiedono, devono essere dotate

     di un sistema di climatizzazione per gli alloggi della gente di

     mare, così come per la stazione radio e per ogni locale di

     controllo centralizzato delle macchine;

     c) l'areazione di tutti i locali igienici deve essere fatta con

     comunicazione diretta all'aria libera, indipendentemente da ogni

     altra parte degli alloggi;

     d) salvo che a bordo delle navi che navigano esclusivamente nei climi

     tropicali, deve essere fornito un adeguato livello di

     riscaldamento mediante appropriati impianti di riscaldamento.

     8. Per quello che riguarda i requisiti relativi all'illuminazione

     -fatte salve sistemazioni particolari eventualmente autorizzate a

     bordo delle navi da passeggeri -le cabine equipaggio e le mense

     devono essere illuminati da luce naturale e fornite di

     un'illuminazione artificiale adeguata.

     9. Qualora a bordo delle navi siano previste delle cabine alloggio, esse devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

     a) sulle navi diverse dalle navi passeggeri, ogni marittimo deve

     disporre di una cabina singola; nel caso di navi con stazza lorda

     inferiore a 3.000 tonnellate o di navi speciali, l'autorità

     competente può, dopo consultazioni delle organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare interessate, autorizzare delle

     deroghe a questa prescrizione;

     b) cabine alloggio separate devono essere messe a disposizione per gli uomini e per le donne;

     c) le cabine devono essere di dimensioni adeguate ed equipaggiate

     opportunamente in modo da garantire un comfort ragionevole e

     agevolare una buona manutenzione;

     d) ogni marittimo deve disporre in ogni circostanza di una cuccetta singola;

     e) le dimensioni interne delle cuccette non devono essere inferiori a 198 centimetri per 80 centimetri;

     f) nelle cabine equipaggio con una sola cuccetta la superficie non deve essere inferiore a:

     i. 4,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate;

     ii. 5,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate ma inferiore a 10.000 tonnellate;

     iii. 7 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate;

     g) tuttavia, per permettere la sistemazione di cabine singole a bordo

     di navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, sulle navi

     passeggeri e sulle navi speciali, l'autorità competente può

     autorizzare una superficie più ridotta;

     h) sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate diverse

     dalle navi passeggeri e dalle navi speciali, le cabine equipaggio

     possono essere occupate, al massimo, da due marittimi; la

     superficie di tali cabine non deve comunque essere inferiore a 7

     metri quadri;

     i) a bordo delle navi passeggeri e delle navi speciali, la superficie

     delle cabine equipaggio che non svolge funzioni di ufficiale non

     deve essere inferiore a:

     i. 7,5 metri quadri per le cabine a due persone;

     ii. 11,5 metri quadri per le cabine a tre persone;

     iii. 14,5 metri quadri per le cabine a quattro persone;

     j) sulle navi speciali, le cabine possono essere occupate da più di

     quattro persone; la superficie di queste cabine non deve essere

     inferiore a 3,6 metri quadri a persona;

     k) sulle unità diverse dalle navi passeggeri e dalle navi speciali,

     la superficie pro-capite delle cabine destinate ai marittimi che

     svolgono le funzioni di ufficiali, quando essi non dispongono di

     un salone particolare o di un ufficio, non deve essere inferiore

     a:

     i. 7,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate;

     ii. 8,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate ma inferiore a 10.000 tonnellate;

     iii. 10 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate;

     l) sulle navi passeggeri e sulle navi speciali, la superficie

     pro-capite di cabine destinate ai marittimi che svolgono le

     funzioni di ufficiali, quando essi non dispongono di un salone

     particolare o di un ufficio, non deve essere inferiore a 7,5

     metri quadri per ufficiale subalterno e a 8,5 metri quadri per

     gli ufficiali superiori. Per ufficiali subalterni si intende gli

     ufficiali a livello operativo e per ufficiali superiori gli

     ufficiali incaricati della direzione e gestione nave;

     m) il comandante, il direttore di macchina ed il primo ufficiale di

     navigazione, oltre alla loro cabina alloggio, devono disporre di

     una stanza che servirà loro come salone privato o da ufficio o

     di uno spazio equivalente; l'autorità competente può esentare

     da questo obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 3.000

     tonnellate dopo consultazioni con le organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare interessate;

     n) per ogni occupante, il mobilio deve includere un armadio

     guardaroba di capacità minima di 475 litri e di un cassetto o

     uno spazio equivalente di almeno 56 litri; se il cassetto è

     incorporato nell'armadio, il volume minimo combinato di

     quest'ultimo deve essere di 500 litri. Esso dovrà essere

     provvisto di uno scaffale e deve poter essere chiuso a chiave

     dall'occupante al fine di assicurare la sua privacy;

     o) ogni cabina dovrà essere dotata di un tavolo o di una scrivania,

     di modello fisso, ribaltabile o a scomparsa, e di sedie

     confortevoli secondo i bisogni.

     10. Per quanto riguarda le prescrizioni delle mense:

     a) le mense devono essere lontane dalle cabine equipaggio e situate

     il più vicino possibile alla cucina. L'autorità competente

     può, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e

     della gente di mare interessate, esentare da questo obbligo le

     navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate;

     b) le mense devono essere di dimensioni adeguate e sufficientemente

     comode, convenientemente equipaggiate ed attrezzate (compresa la

     possibilità di procurarsi delle bevande in ogni momento), tenuto

     conto del numero marittimi suscettibile di utilizzarle in un

     determinato momento; mense separate o comuni saranno previste in

     relazione allo spazio disponibile.

     11. Per quanto riguarda le prescrizioni per gli impianti sanitari:

     a) tutti i marittimi devono avere comodi accessi ai locali igienici

     di bordo rispondenti alle norme minime di tutela della salute ed

     igiene ed a ragionevoli standard di comfort, con la previsione di

     installazioni separate per uomini e donne;

     b) devono esserci dei locali igienici comodamente accessibili dal

     ponte di comando e dal locale macchine o situati vicino al sala

     controllo di questo locale; l'autorità competente può esentare

     le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate da questo

     obbligo dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e

     della gente di mare interessate;

     c) a bordo di ogni nave, deve essere previsto uno spazio appropriato

     contenente come minimo un gabinetto, un lavandino e una vasca da

     bagno o una doccia, o entrambe, per gruppi fino a sei persone che

     non dispongono di installazioni personali;

     d) salvo che sulle navi passeggeri, ogni cabina equipaggio deve

     essere dotata di un lavandino alimentato con acqua dolce

     corrente, calda e fredda, salvo che non ne esista uno nel

     gabinetto attiguo;

     e) a bordo delle navi passeggeri che effettuano normalmente dei

     viaggi di durata non superiore a quattro ore, l'autorità

     competente può prevedere delle disposizioni speciali od una

     riduzione del numero degli impianti sanitari richiesti; e

     f) tutti i punti d'acqua destinati alla cura personale devono essere alimentati con acqua dolce corrente, calda e fredda.

     12. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'infermeria, ogni

     nave con a bordo più di 15 marittimi, destinata a viaggi di

     durata superiore a tre giorni, deve disporre di una infermeria

     distinta riservata esclusivamente a fini sanitari; l'autorità

     competente può accordare deroghe a questa disposizione per le

     navi destinate alla navigazione costiera. Ai fini

     dell'approvazione delle sistemazioni dell'infermeria, l'autorità

     competente deve assicurarsi che essa sia di facile accesso con

     ogni tempo e che i suoi occupanti siano confortevolmente

     alloggiati e possono ricevere rapidamente le cure necessarie.

     13. Devono essere previste installazioni per la lavanderia convenientemente ubicate e attrezzate.

     14. A bordo di tutte le navi, i marittimi devono poter avere accesso

     al di fuori delle ore di servizio a uno o più spazi su un ponte

     scoperto; questo spazio deve avere una superficie sufficiente,

     tenuto conto delle dimensioni della nave e del numero di

     marittimi a bordo.

     15. Tutte le navi devono disporre di uffici (segreterie) separati o

     di un ufficio comune per il servizio di coperta e per quello di

     macchina; l'autorità competente può esentare da questo obbligo

     le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate dopo

     consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente

     di mare interessate.

     16. Le navi che scalano regolarmente dei posti infestati dalle

     zanzare devono essere attrezzate di conseguenza secondo le

     prescrizioni dell'autorità competente.

     17. A bordo delle navi devono essere messi a disposizione dei

     marittimi imbarcati a bordo installazioni e servizi ricreativi

     appropriati, adatti ai bisogni specifici dei marittimi che devono

     vivere e lavorare a bordo delle navi, tenendo conto delle

     disposizioni della Regola 4.3 e delle disposizioni corrispondenti

     del Codice inerenti la tutela della salute e della sicurezza e la

     prevenzione degli infortuni.

     18. L'autorità competente deve esigere che siano effettuate

     frequenti ispezioni a bordo delle navi dal comandante o sotto la

     sua autorità, in modo che gli alloggi dell'equipaggio siano

     tenuti in buono stato di mantenimento e di pulizia e offrano

     condizioni di abitabilità decente. I risultati di tali ispezioni

     devono essere registrati per iscritto e resi disponibili per la

     consultazione.

     19. Nei casi di navi dove ci sia la necessità di tener conto, senza

     discriminazione, degli interessi dei marittimi che hanno pratiche

     religiose e sociali differenti e distinte -l'autorità competente

     può, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e

     della gente di mare interessate, autorizzare delle deroghe,

     applicate equamente, alle disposizioni del presente Standard, a

     condizione che non ne risulti una situazione che, nell'insieme,

     sia meno favorevole di quella che sarebbe risultata con

     l'applicazione del suddetto Standard.

     20. Ogni Stato Membro può, dopo consultazioni con le organizzazioni

     degli armatori e della gente di mare interessate, esentare dalle

     prescrizioni del presente Standard qui di seguito elencate, le

     navi di stazza inferiore a 200 tonnellate quando questo è

     ragionevole e tenendo conto delle dimensioni della nave e del

     numero delle persone a bordo:

     a) paragrafi 7 b), 11 d) e 13; e

     b) paragrafo 9 f) e da h) ad l) incluso, unicamente per quanto attiene la superficie.

     21. Qualsiasi deroga alle prescrizioni del presente Standard può

     essere possibile solo nei casi espressamente previsti e solamente

     in circostanze particolari in cui tale deroga può essere

     giustificata per validi motivi e sempre ai fini di tutela della

     salute e della sicurezza dei marittimi.

 

     Linea guida B3.1 - Locali alloggi equipaggio e ricreativi

     Linea guida B3.1.1 - Progettazione e costruzione

     1. Le paratie esterne delle cabine equipaggio e delle mense dovranno

     essere opportunamente isolate. Le paratie delimitanti i locali

     macchine, così come le paratie che delimitano le cucine o altri

     locali emananti calore, dovranno essere convenientemente isolate

     perchè questo calore potrebbe recare disturbo nei locali alloggi

     e nei corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno ugualmente essere

     prese per garantire una protezione contro gli effetti del calore

     emesso dalle tubature di vapore o di acqua calda, o di entrambe.

     2. Le cabine equipaggio, le mense, le sale di ricreazione e i loro

     corridoi situati all'interno degli alloggi equipaggio dovranno

     essere convenientemente isolate in modo da evitare ogni condensa

     o ogni calore eccessivo.

     3. Le paratie e i pavimenti dovranno essere fatti di materiale la cui

     superficie possa essere facilmente mantenuta pulita. Bisognerà

     evitare ogni tipo di costruzione suscettibile di dare rifugio

     agli insetti.

     4. I soffitti ed i pavimenti delle cabine e delle mense dovranno

     poter essere mantenuti facilmente puliti e dovranno essere di

     colore chiaro, resistente e non tossico.

     5. I materiali dei rivestimenti del ponte in ogni locale destinato

     agli alloggi della gente di mare dovranno essere di tipo

     approvato e dovranno essere antiscivolo e impermeabili

     all'umidità ed essere mantenuti facilmente puliti.

     6. Quando i rivestimenti del ponte sono in materiale composito, i

     raccordi con le pareti dovranno essere profilati in modo tale da

     evitare fessure.

     Linea guida B3.1.2 - Ventilazione

     1. Il sistema di ventilazione delle cabine e delle mense dovrà

     essere regolabile in modo da mantenere l'aria in condizioni

     soddisfacenti e garantire un sufficiente ricambio d'aria in

     qualsiasi condizione meteo-climatica.

     2. I sistemi di climatizzazione d'aria, sia che siano di unità singola o centralizzato, dovranno essere progettati in modo da:

     a) mantenere l'aria ad una temperatura ed a un grado di umidità

     relativa soddisfacenti rispetto alle condizioni atmosferiche

     esterne, garantire un sufficiente ricambio di aria in tutti i

     locali climatizzati, tenendo conto delle particolari

     caratteristiche delle operazioni in mare e senza produrre rumori

     e vibrazioni eccessive;

     b) facilitare la manutenzione e la disinfezione al fine di prevenire o controllare la diffusione di malattie.

     3. L'energia elettrica necessaria per far funzionare il sistema di

     climatizzazione e gli altri sistemi di ventilazione previsti al

     paragrafo precedente della presente Linea Guida dovrà essere

     disponibile durante tutto il tempo che il marittimo vive o lavora

     a bordo e quando le circostanze lo richiedono. Tuttavia, non è

     necessario utilizzare per questo scopo una sorgente di energia di

     emergenza.

     Linea guida B3.1.3 - Riscaldamento

     1. L'impianto di riscaldamento degli alloggi equipaggio dovrà

     funzionare durante tutto il tempo in cui la gente di mare vive o

     lavora a bordo e quando le circostanze lo richiedono.

     2. A bordo di ogni nave in cui è previsto un impianto di

     riscaldamento, quest'ultimo potrà essere assicurato mediante

     acqua calda, aria calda, elettricità, vapore o un mezzo

     equivalente. Tuttavia nella zona riservata agli alloggi, non

     dovrebbe essere utilizzato il vapore come mezzo di trasmissione

     del calore. L'impianto di riscaldamento dovrà essere adatto a

     mantenere negli alloggi dell'equipaggio la temperatura ad un

     livello adeguato nelle normali condizioni meteo­climatiche che la

     nave potrà incontrare lungo la rotta nella quale la nave è

     impiegata. L'autorità competente dovrà prescrivere le

     condizioni che devono rispettarsi.

     3. I radiatori e gli altri apparecchi di riscaldamento dovranno

     essere installati e, se necessario, protetti in modo da evitare

     il rischio di incendio e non costituire una sorgente di pericolo

     o di disagio per gli occupanti dei locali.

     Linea guida B3.1.4 -Illuminazione

     1. Ogni nave dovrà essere provvista di un impianto che permetta di

     illuminare elettricamente gli alloggi della equipaggio. Se a

     bordo non esistono due sorgenti indipendenti di produzione

     dell'elettricità, un sistema di illuminazione supplementare di

     emergenza dovrà essere fornito a mezzo di lampade o di

     apparecchi di illuminazione di modello appropriato.

     2. Nelle cabine, una lampada elettrica da lettura dovrà essere posta alla testa di ogni cuccetta.

     3. Idonei standard di illuminazione naturale ed artificiale potranno essere fissati dall'autorità competente.

     Linea guida B3.1.5 - Locali alloggi

     1. A bordo devono essere previste adeguate cuccette in modo da

     assicurare il maggior confort possibile al marittimo a qualsiasi

     altra persona lo accompagni.

     2. Laddove le dimensioni della nave, l'attività nella quale è

     impegnata e la sua progettazione lo consentano, gli alloggi

     equipaggio dovrebbero essere progettati e forniti di un locale

     bagno privato, completo di tutte le dotazioni, così da fornire

     idoneo comfort al marittimo e facilitare le operazioni di

     pulizia.

     3. Per quanto praticabile, le cabine alloggio dovranno essere divise

     in modo da separare le persone impegnate nei servizi di guardia

     in modo da evitare che marittimi che lavorano di giorno e

     marittimi che fanno la guardia condividano la stessa cabina.

     4. I marittimi con la qualifica di sottufficiale dovranno essere alloggiati non più di due per cabina.

     5. Per quanto realizzabile, bisognerà prevedere di far beneficiare

     anche il 2° Ufficiale di Macchina delle disposizioni riportate al

     paragrafo 9 lettera m) dello Standard A3.1.

     6. Lo spazio occupato dalle cuccette, dagli armadi, dai comodini e

     dalle sedie dovrà essere compreso nel calcolo della superficie.

     Gli spazi esigui o di forma irregolare che non aumentano

     effettivamente lo spazio disponibile per circolare e che non

     possono essere utilizzati per posizionare mobili, non dovranno

     essere compresi in questo calcolo.

     7. È vietata la sovrapposizione di più di due cuccette. Nei casi in

     cui le cuccette sono collocate lungo la fiancata della nave,

     dovrà essere vietato di sovrapporre le cuccette in modo tale che

     l'oblò risulti ubicato al di sopra di una delle cuccette.

     8. Quando delle cuccette sono sovrapposte, la cuccetta inferiore non

     dovrà essere collocata a meno di 30 centimetri dal pavimento; la

     cuccetta superiore dovrà essere collocata a media altezza circa

     tra il fondo della cuccetta inferiore e la faccia inferiore dei

     bagli del soffitto.

     9. Il telaio, e in sua assenza, la sponda di protezione dovranno

     essere di un materiale approvato, duro, liscio e non suscettibile

     di corrosione o attaccabile dagli insetti.

     10. I sostegni tubolari eventualmente utilizzati per la costruzione

     delle cuccette dovranno essere totalmente fissati e non dovranno

     avere perforazioni che potrebbero dare accesso agli insetti.

     11. Ogni cuccetta dovrà essere provvista di un materasso

     confortevole comprensivo di cuscino, o di materasso con rete e

     cuscino elastici. Il materasso e la sua imbottitura dovranno

     essere di materiale approvato. Non dovrà essere utilizzato come

     imbottitura del materasso materiale che possa dare rifugio agli

     insetti.

     12. Quando le cuccette sono sovrapposte, un fondo impermeabile alla

     polvere dovrà essere fissato sotto al materasso della cuccetta

     superiore.

     13. La mobilia dovrà essere costruita in un materiale liscio e duro, non suscettibile a deformarsi o a corrodersi.

     14. Gli oblò delle cabine dovranno essere dotati di tendine o mezzi equivalenti.

     15. Ogni cabina dovrà essere provvista di uno specchio, dei piccoli

     armadietti a muro per gli articoli di toilette, di uno scaffale

     per libri e un numero sufficiente di appendiabiti.

     Linea guida B3.1.6 - Mense

     1. I locali adibiti a mense possono essere comuni o separati. La

     decisione in merito dovrà essere presa dopo consultazioni con i

     rappresentanti della gente di mare e degli armatori e soggetta ad

     approvazione dell'autorità competente. Bisognerà tenere conto

     di fattori quali le dimensioni della nave e le diverse

     caratteristiche culturali, religiose e sociali dei marittimi.

     2. Nel caso in cui debbano essere installate mense separate per la gente di mare, tali mense dovranno essere previste separate per:

     a) il comandante e gli ufficiali;

     b) i sottufficiali e gli altri marittimi.

     3. A bordo di navi diverse dalle navi passeggeri, la superficie delle

     mense utilizzate dai marittimi non dovrà essere inferiore a 1,5

     metri quadri per ogni posto a sedere previsto.

     4. A bordo di tutte le navi, le mense dovranno essere provviste di

     tavoli e di sedie appropriate, fisse o amovibili, in numero

     sufficiente per il numero più grande di marittimi che potrebbe

     utilizzarle nello stesso momento.

     5. Le seguenti installazioni dovranno essere utilizzabili in ogni momento quando i marittimi sono a bordo:

     a) un frigorifero posto in un luogo facilmente accessibile e di

     capacità sufficiente in relazione al numero di persone che

     utilizzano le mense;

     b) macchine per l'erogazione di bevande calde;

     c) macchine per la distribuzione dell'acqua fredda.

     6. Nel caso in cui le dispense disponibili non siano accessibili dai

     locali mensa, dovrebbero essere forniti di armadietti adeguati

     per utensili da mensa ed impianti appropriati per il lavaggio

     degli stessi.

     7. Il piano superiore dei tavoli e delle sedie dovranno essere di materiale resistente all'umidità.

     Linea guida B3.1.7 Servizi igienici

     1. I lavandini e i bagni dovranno essere di adeguate dimensioni e

     costruiti con materiale approvato, a superficie liscia, non

     suscettibile a rotture, a scheggiatura od a corrosione.

     2. Ogni toilette dovrà essere di un modello approvato e provvista di

     uno sciacquone ad acqua o altro idoneo mezzo di risciacquo, quale

     un sistema ad aria, disponibile in ogni momento ed a comando

     indipendente.

     3. Gli impianti sanitari destinati ad essere utilizzati da più persone dovranno essere conformi ai seguenti parametri:

     a) i rivestimenti del pavimento dovranno essere di materiale

     resistente approvato, impermeabile all'umidità; esso dovrà

     essere provvisto di un sistema efficace per il drenaggio

     dell'acqua;

     b) le paratie dovranno essere in acciaio o in ogni altro materiale

     approvato ed essere stagne per una altezza di almeno 23

     centimetri sopra il livello del pavimento;

     c) i locali dovranno essere sufficientemente illuminati, riscaldati e aerati;

     d) i gabinetti dovranno essere situati in un punto facilmente

     accessibile, ma separato, dalle cabine e dai locali destinati al

     lavaggio; essi non dovranno avere accesso diretto sulle cabine

     nè su un passaggio che costituirebbe l'unico accesso tra le

     cabine ed i gabinetti stessi; tuttavia quest'ultima disposizione

     non si applica ai gabinetti situati in un compartimento tra due

     cabine il cui numero totale di occupanti non supera i quattro

     marittimi;

     e) qualora più gabinetti siano installati in uno stesso locale, essi

     dovranno essere sufficientemente separati per garantire la

     riservatezza.

     4. Le apparecchiature messe a disposizione dei marittimi per il lavaggio della biancheria dovranno comprendere:

     a) lavatrici;

     b) macchine per asciugatura o locali adibiti ad asciugatura biancheria convenientemente riscaldati e ventilati;

     c) ferri ed assi da stiro o apparecchiature equivalenti.

     Linea guida B3.1.8 Sistemazioni ospedaliere

     1. L'infermeria dovrà essere progettata in modo da facilitare

     l'attività di consultazione e l'amministrazione delle prime cure

     ed a prevenire la propagazione delle malattie infettive.

     2. L'ingresso, le cuccette, l'illuminazione, la ventilazione, il

     riscaldamento e l'installazione dell'acqua dovranno essere

     progettate in modo da garantire il comfort e facilitare il

     trattamento degli occupanti.

     3. Il numero delle cuccette da installare nell'infermeria dovrà essere prescritto dall'autorità competente.

     4. Gli occupanti dell'infermeria dovranno disporre, per il loro uso

     esclusivo, di impianti sanitari che facciano parte

     dell'infermeria stessa o siano situati nelle immediate vicinanze

     di essa. Questi impianti sanitari dovranno comprendere come

     minimo un gabinetto, un lavandino, una vasca da bagno o una

     doccia.

     Linea guida B3.1.9 Altre installazioni

     1. Qualora siano previste delle installazioni separate per permettere

     al personale di macchina di cambiarsi, esse dovranno essere:

     a) situate all'esterno dei locali macchine, ma facilmente accessibili da essi;

     b) dotate di armadi individuali come pure di vasche da bagno o docce

     o tutte e due, di lavandini, alimentati da acqua dolce corrente,

     calda e fredda.

     Linea guida B3.1.10 - Dotazioni cuccette, utensili da tavola e articoli vari

     1. Ogni Stato Membro dovrà prevedere di applicare i seguenti principi:

     a) dotazioni cuccette ed utensili da tavola in buono stato di pulizia

     dovranno essere forniti dall'armatore a tutti i marittimi, che li

     utilizzeranno a bordo mentre sono al servizio della nave e che,

     sotto la propria responsabilità, dovranno restituire, nelle date

     indicate dal comandante ed alla cessazione dell'imbarco sulla

     nave.

     b) le dotazioni cuccette dovranno essere di buona qualità; i piatti,

     i bicchieri e gli altri utensili da tavola dovranno essere di

     materiale approvato che può essere pulito facilmente;

     c) asciugamani, sapone e carta igienica dovranno essere forniti dall'armatore a tutti marittimi imbarcati.

     Linea guida B3.1.11. Installazioni per lo svago, la posta e le visite a bordo delle navi

     1. Le strutture ed i servizi per lo svago dovranno essere sottoposti

     a frequente revisione al fine di assicurare che siano idonei alle

     esigenze dei marittimi, tenuto conto dell'evoluzione della

     tecnica, delle condizioni di esercizio e di tutte le altre

     innovazioni nel settore dei trasporti marittimi.

     2. Le dotazioni per le attività ricreative dovranno almeno includere

     una biblioteca e dei mezzi necessari per la lettura, la scrittura

     e ove praticabile per il gioco.

     3. Con riferimento alla progettazione delle strutture ricreative,

     l'autorità competente dovrà prendere in considerazione anche la

     possibilità di un posto di ristoro.

     4. Ove realizzabili, bisognerà prevedere di fornire gratuitamente alla gente di mare:

     a) un locale fumatori;

     b) la possibilità di guardare la televisione e di ascoltare la radio;

     c) la possibilità di guardare film, la cui scorta di bordo

     complessiva dovrà essere adeguata per la durata del viaggio e,

     se del caso, essere rinnovata a intervalli ragionevoli;

     d) attrezzature sportive, compreso materiale per l'esercizio fisico, dei giochi da tavola e dei giochi da svolgere sul ponte;

     e) dove possibile, una piscina;

     f) una biblioteca contenente pubblicazioni di carattere professionale

     e altro, la cui scorta dovrebbe essere adeguata per la durata del

     viaggio e la cui dotazione dovrà essere rinnovata a intervalli

     ragionevoli;

     g) attrezzature per poter effettuare dei lavori manuali ricreativi;

     h) apparecchi elettronici quali radio, televisioni, registratori,

     lettori di CD/DVD, personal computer e relativo software,

     registratori/riproduttori a cassette;

     i) se possibile, la previsione di un bar a bordo destinato ai

     marittimi, a meno che ciò non sia contrario ad abitudini

     nazionali, religiose o sociali;

     j) un accesso ragionevole alle comunicazioni telefoniche nave-terra,

     così come a dei servizi di posta elettronica e, se disponibile,

     di Internet; l'utilizzo di tali servizi dovrà essere previsto

     senza alcun costo o ad un costo moderato.

     5. Dovranno essere realizzate misure idonee per assicurare che la

     spedizione della posta dei marittimi sia effettuata nelle

     condizioni più rapide e sicure possibili. Le misure dovranno

     anche essere previste per evitare che il marittimo debba pagare

     delle spese supplementari quando la posta è respinta al mittente

     per una serie di circostanze indipendenti dalla sua volontà.

     6. Fatta salva la legislazione nazionale ed internazionale

     applicabile dovranno essere previste delle misure per garantire,

     ogni volta che ciò sarà possibile e ragionevole, che i

     marittimi ottengano rapidamente l'autorizzazione a ricevere il

     proprio partner o genitori e amici a bordo della nave come

     visitatori quando essa si trova in porto. Queste misure dovranno

     tenere conto delle autorizzazioni richieste ai fini della

     security.

     7. Dovrà essere presa in considerazione la possibilità di

     autorizzare i marittimi ad essere accompagnati dal proprio

     partner per un certo periodo di tempo durante i viaggi, quando

     ciò è possibile e ragionevole. I partner dovranno essere muniti

     di una assicurazione adeguata per coprire i rischi di infortunio

     e di malattia; l'armatore dovrà fornire al marittimo il suo

     sostegno per contrarre questa assicurazione.

     Linea guida B3.1.12 - Prevenzione dai rischi di esposizione al rumore e alle vibrazioni

     1. Gli alloggi equipaggio, i locali ricreativi ed il servizio di

     mensa dovranno essere ubicati il più lontano possibile dai

     locali macchine, dal locale timone, dagli argani in coperta,

     dagli impianti di ventilazione, di riscaldamento e di

     climatizzazione, così come dalle altre macchine e

     apparecchiature rumorose.

     2. Per la costruzione e la rifinitura delle paratie, dei pavimenti e

     dei ponti all'interno degli spazi rumorosi, dei locali occupati

     da macchinari, dovranno essere utilizzati materiali isolanti

     acustici o altri materiali assorbenti il rumore nonchè porte

     automatiche adatte ad assicurare un isolamento acustico.

     3. La sala macchine e gli altri locali occupati da macchinari

     dovranno essere dotati, dove realizzabili, di postazioni di

     controllo centralizzato insonorizzate ad uso del personale di

     macchina. I luoghi di lavoro, quali l'officina, dovranno essere

     isolati, nella misura del possibile, per evitare il rumore

     generale proveniente dalla sala macchine ed apposite misure

     dovranno essere prese per ridurre il rumore del funzionamento

     delle macchine.

     4. Il livello di rumore autorizzato nei posti di lavoro e nei locali

     alloggio equipaggio dovrà essere conforme alle direttive

     internazionali dell'Organizzazione internazionale del Lavoro

     relative ai livelli di esposizione, comprese quelle figuranti

     nella raccolta delle direttive pratiche dell'Ufficio

     Internazionale del Lavoro denominata I fattori ambientali sul

     luogo di lavoro, 2001 e, se del caso, alle norme di protezione

     particolari raccomandate dall'Organizzazione Marittima

     Internazionale, così come ogni emendamento o strumento

     complementare ulteriore relativo al livello di rumore accettabile

     a bordo delle navi. Una copia degli strumenti applicabili, in

     inglese e nella lingua di lavoro della nave, dovrà essere

     conservata a bordo ed essere a disposizione dei marittimi.

     5. Gli alloggi equipaggio, i luoghi di ricreazione e quelli di ristorazione non dovranno essere esposti a eccessive vibrazioni.

 

     Regola 3.2 - Alimentazione e servizio di ristorazione

     Obiettivo: Assicurare che la gente di mare abbia accesso ad una

     alimentazione di buona qualità, compresa l'acqua potabile,

     fornita in condizioni di igiene stabilite dalle norme

     1. Ogni Stato Membro deve assicurare che le navi che battono la sua

     bandiera trasportino a bordo e servano degli alimenti e

     dell'acqua potabile di una qualità appropriata, il cui valore

     nutrizionale e la quantità corrispondente soddisfino

     adeguatamente le esigenze delle persone a bordo e tenga conto

     delle loro diverse appartenenze culturali e religiose.

     2. Ai marittimi a bordo di una nave deve essere fornito gratuitamente cibo fino alla fine del proprio periodo di arruolamento.

     3. I marittimi impiegati come cuochi di bordo incaricati della

     preparazione dei pasti dovranno possedere la formazione e le

     qualifiche richieste per questa funzione.

 

     Standard A3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione

     1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione o altre misure atte a

     garantire delle norme minime per quanto riguarda la quantità e

     la qualità dell'alimentazione e dell'acqua potabile, così come

     delle norme relative al servizio di ristorazione per i pasti

     serviti ai marittimi a bordo delle navi che battono la sua

     bandiera, e deve, tramite attività educative, impegnarsi a

     promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme indicate

     nel presente paragrafo.

     2. Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera osservino le seguenti norme minime:

     a) sufficiente approvvigionamento di viveri ed acqua potabile, di

     valore nutritivo, di qualità e di varietà soddisfacente, tenuto

     conto del numero di marittimi presenti a bordo, della loro

     religione e delle loro abitudini culturali in materia alimentare

     così come della durata e della natura del viaggio;

     b) l'organizzazione e l'equipaggiamento del servizio di cucina e di

     ristorazione deve essere tale da fornire ai marittimi dei pasti

     adeguati, variati e nutritivi, preparati e serviti in condizioni

     igieniche soddisfacenti;

     c) il personale di cucina e di servizio ristorazione deve essere

     convenientemente addestrato o istruito per l'esercizio delle sue

     funzioni.

     3. Gli armatori assicurano che il marittimo arruolato come cuoco di

     bordo sia addestrato e provvisto della qualifica e della

     competenza per esercitare questa funzione conformemente alle

     disposizioni della legislazione dello Stato Membro interessato.

     4. Le prescrizioni riportate al paragrafo 3 del presente Standard

     includono la necessità di superare con esito positivo un corso

     di formazione approvato o riconosciuto dall'autorità competente,

     basato sull'attitudine pratica per il servizio in cucina,

     l'igiene personale e l'igiene alimentare, l'approvvigionamento

     dei viveri, la gestione delle scorte, la protezione

     dell'ambiente, la salute e la sicurezza nel servizio di cucina e

     di ristorazione.

     5. A bordo delle navi con un numero di persone di equipaggio

     prescritto inferiore a dieci persone, possono - in relazione alle

     dimensioni dell'equipaggio ed alle modalità operative della

     nave, ed a parere dell'autorità competente - non essere tenuti

     ad avere a bordo un cuoco pienamente qualificato. Tuttavia,

     chiunque prepara gli alimenti in cucina deve avere ricevuto una

     formazione o un'istruzione nei campi relativi all'igiene

     alimentare e personale, così come la manipolazione e la

     conservazione degli alimenti a bordo.

     6. In circostanze di eccezionale necessità, l'autorità competente

     può rilasciare una deroga con la quale si autorizza un cuoco non

     pienamente qualificato a servire su una determinata nave e per un

     periodo di tempo limitato, fino al successivo porto di scalo o

     per un periodo comunque non superiore a un mese, a condizione che

     la persona alla quale è stata accordata la deroga abbia ricevuto

     una formazione o un'istruzione sui principi relativi all'igiene

     alimentare e personale, così come la manipolazione e la

     conservazione degli alimenti a bordo.

     7. Conformemente alle procedure previste al Titolo 5 in materia di

     verifica di conformità alle disposizioni, l'autorità competente

     richiede che siano effettuate a bordo delle navi frequenti

     ispezioni documentate dal comandante o sotto la sua autorità sui

     seguenti punti:

     a) approvvigionamento dei viveri e dell'acqua potabile;

     b) tutti i locali ed attrezzature utilizzate per la conservazione e la manipolazione dei viveri e dell'acqua;

     c) la cucina e tutte le altre apparecchiature utilizzate per la preparazione e il servizio dei pasti.

     8. Nessun marittimo di meno di 18 anni deve essere impiegato o arruolato o lavorare come cuoco di bordo.

 

     Linea guida B3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione

     Linea guida B3.2.1 - Ispezione, educazione, ricerca e pubblicazione

     1. L'autorità competente, in cooperazione con le altre agenzie ed

     organizzazioni interessate dovrà raccogliere informazioni

     aggiornate sul nutrimento e sui metodi di acquisto,

     immagazzinamento, conservazione dei prodotti alimentari come pure

     sul modo di preparare e servire i pasti tenuto conto delle

     specificità del servizio di ristorazione a bordo di una nave.

     Queste informazioni dovranno essere messe gratuitamente o a un

     costo ragionevole a disposizione dei produttori e dei

     commercianti specializzati nella fornitura di prodotti alimentari

     o di materiale da cucina e da tavola per le navi, dei comandanti,

     dei maitre d'hotel e cuochi di bordo e delle organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare interessate. A tal fine,

     bisognerà utilizzare dei mezzi appropriati di diffusione, quali

     manuali, opuscoli, manifesti, grafici o annunci nei periodici

     professionali.

     2. L'autorità competente dovrà fare delle raccomandazioni in modo

     da evitare lo spreco dei viveri, per facilitare il mantenimento

     di un livello adeguato di igiene e di assicurare

     un'organizzazione ottimale del lavoro.

     3. L'autorità competente, in cooperazione con le agenzie e le

     organizzazioni interessate dovrà elaborare del materiale

     didattico e diffondere informazioni a bordo relative ai metodi

     appropriati per garantire un'alimentazione e servizi di

     ristorazione soddisfacenti.

     4. L'autorità competente dovrà cooperare strettamente con le

     organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate e

     con le autorità nazionali o locali che si occupano delle

     questioni di alimentazione e di salute e, se necessario, potrà

     ricorrere ai servizi di queste ultime autorità.

     Linea guida B3.2.2 - Cuochi di bordo

     1. I marittimi saranno qualificati come cuochi di bordo se soddisfano le seguenti condizioni:

     a) aver servito in mare per un periodo minimo stabilito

     dall'autorità competente e che può variare in funzione delle

     qualifiche o dell'esperienza pertinente degli interessati;

     b) aver superato l'esame prescritto dall'autorità competente o un

     esame equivalente al termine di un corso di formazione

     riconosciuto per i cuochi.

     2. L'esame prescritto può essere svolto e il relativo certificato

     emesso sia direttamente dall'autorità competente sia, sotto il

     controllo di quest'ultima, da una scuola autorizzata per la

     formazione dei cuochi.

     3. L'autorità competente dovrà prevedere il riconoscimento, ove

     appropriato, di certificati di competenza come cuoco di bordo

     rilasciati da altri Stati Membri che hanno ratificato la presente

     Convenzione o la Convenzione (n° 69) sulla certificazione dei

     cuochi di bordo, 1946 o da altro organismo autorizzato.

 

     TITOLO 4

     TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA SANITARIA, TUTELA DEL BENESSERE E

     DELLA SICUREZZA SOCIALE

 

     Regola 4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra

     Obiettivo: tutelare la salute dei marittimi ed assicurare che abbiano

     accesso immediato all'assistenza sanitaria a bordo delle navi e a

     terra.

     1. Ogni Stato Membro vigila affinchè tutti i marittimi a bordo di

     navi battenti la sua bandiera siano garantiti da misure

     appropriate per la tutela della salute e ricevano assistenza

     sanitaria immediata ed adeguata per tutto il tempo in cui

     prestano servizio a bordo della nave.

     2. La tutela e l'assistenza secondo il paragrafo 1 della presente

     Regola, devono, in via di principio, essere fornite ai marittimi

     a titolo gratuito.

     3. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi a bordo delle navi

     sul suo territorio che necessitano di assistenza sanitaria

     immediata possano accedere alle strutture mediche presenti a

     terra sul suo territorio.

     4. Le disposizioni in materia di tutela della salute ed assistenza

     sanitaria a bordo enunciate nel Codice prevedono standard con

     misure atte a tutelare la salute dei marittimi e fornire loro

     un'assistenza sanitaria paragonabile, per quanto possibile, a

     quella di cui abitualmente fruiscono i lavoratori a terra.

     Standard A4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra

     1. Ogni Stato Membro garantisce che le misure atte a tutelare la

     salute e fornire assistenza medica, ivi comprese le cure dentali

     essenziali, ai marittimi che prestano servizio a bordo di una

     nave che batte la sua bandiera siano adottate in modo da:

     a) assicurare che ai marittimi siano applicate le disposizioni

     generali in materia di tutela della salute e assistenza sanitaria

     sul lavoro rilevanti ai fini delle loro mansioni come pure le

     disposizioni speciali e proprie del lavoro a bordo delle navi;

     b) assicurare che i marittimi siano tutelati dal punto di vista della

     salute e ricevano assistenza sanitaria comparabile, per quanto

     possibile, a quella di cui abitualmente fruiscono i lavoratori a

     terra, incluso l'accesso immediato ai farmaci di cui necessitano,

     alle attrezzature e strutture mediche per effettuare diagnosi e

     relativi trattamenti nonchè a informazioni e competenze mediche;

     c) concedere ai marittimi il diritto di consultare, senza indugio, un

     medico specialista o un dentista nei porti di scalo, ove

     possibile;

     d) assicurare che, compatibilmente con la legislazione e pratica

     dello Stato Membro, i servizi di assistenza sanitaria e tutela

     della salute siano erogati ai marittimi a titolo gratuito quando

     sono a bordo della nave o a terra in un porto straniero;

     e) evitare che si limitino al trattamento dei marittimi ammalati o

     feriti ma che includano misure a carattere preventivo quali ad

     esempio i programmi sulla promozione e l'educazione in materia di

     salute.

     2. L'autorità competente adotterà un formulario medico standard ad

     uso dei comandanti delle navi e per il personale medico preposto

     a terra e a bordo. Una volta completato, il formulario ed il suo

     contenuto saranno considerati documentazione riservata e

     utilizzati soltanto per agevolare le cure dei marittimi.

     3. Ogni Stato Membro adotterà una legislazione, sulle navi battenti

     la sua bandiera, che stabilisce le prescrizioni per le strutture

     medico-ospedaliere a bordo nonchè le attrezzature e la

     formazione.

     4. Le legislazioni nazionali devono prevedere, come minimo, quanto segue:

     a) tutte le navi devono munirsi di una farmacia di bordo, di

     attrezzature mediche e di una guida medica, le cui specifiche

     sono stabilite e sottoposte a ispezioni periodiche da parte

     dell'autorità competente; le prescrizioni nazionali devono

     tenere conto del tipo di nave, del numero di persone a bordo e

     della natura, destinazione e durata dei viaggi nonchè degli

     standard medici rilevanti a livello nazionale ed internazionale;

     b) le navi che trasportano più di 100 persone e che normalmente

     effettuano viaggi internazionali con durata superiore ai tre

     giorni devono avere a bordo un medico qualificato responsabile

     dell'assistenza sanitaria. La legislazione nazionale determina a

     quali altre navi è richiesto il medico a bordo, tenendo conto,

     tra l'altro, di fattori quali la durata, il tipo e le condizioni

     del viaggio nonchè il numero dei marittimi a bordo;

     c) alle navi che non prevedono un medico è richiesta la presenza di

     almeno un marittimo a bordo incaricato dell'assistenza medica e

     della somministrazione di farmaci come parte delle sue mansioni

     abituali oppure di almeno un marittimo a bordo in grado di

     fornire le cure mediche di emergenza. Le persone incaricate

     dell'assistenza medica a bordo che non sono medici qualificati

     devono ricevere una formazione esaustiva e soddisfacente in

     assistenza sanitaria che soddisfa i requisiti della Convenzione

     Internazionale relativa alle norme di Formazione, di

     Certificazione e Tenuta della Guardia della gente di mare del

     1978, nella sua versione aggiornata, ("STCW"). I marittimi

     incaricati di fornire le cure mediche di emergenza devono aver

     completato con successo la relativa formazione conformemente a

     quanto richiesto dalla STCW. La legislazione nazionale è tenuta

     a specificare il livello della formazione prevista, tenendo

     conto, tra l'altro, di fattori quali la durata, il tipo e le

     condizioni del viaggio nonchè il numero dei marittimi a bordo;

     d) l'autorità competente garantisce, mediante un sistema già

     predisposto, la disponibilità, 24 ore su 24, di usufruire di

     consulti medici, anche specialistici, via radio o via satellite

     per le navi in mare. Il consulto medico, ivi compresa la

     trasmissione di messaggi medici mediante comunicazione via radio

     o satellitare tra una nave e le persone a terra che forniscono il

     parere, deve essere disponibile a titolo gratuito per tutte le

     navi, a prescindere dal tipo di bandiera.

     Linea guida B4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra

     Linea guida B4.1.1 - Assistenza sanitaria

     1. Sulle navi che non hanno l'obbligo di un medico a bordo,

     l'autorità competente, nel determinare il livello della

     formazione medica da impartire, dovrebbe esigere che:

     a) le navi che normalmente sono in grado di raggiungere un medico

     qualificato nonchè strutture mediche entro otto ore

     dall'insorgere del problema dovrebbero designare almeno un

     marittimo munito della formazione prescritta per le cure di prima

     emergenza conformemente alla Convenzione STCW'78, nella sua

     versione aggiornata che abilita dette persone a prendere

     provvedimenti immediati ed efficaci in caso di infortuni o

     malattie che possono insorgere a bordo di una nave e avvalersi

     del consulto medico via radio o via satellite;

     b) tutte le altre navi dovrebbero designare almeno un marittimo

     munito della formazione prescritta in assistenza medica

     conformemente alla Convenzione STCW, nella sua versione

     aggiornata, prevedendo una formazione pratica e formazione nelle

     tecniche salvavita come ad esempio la terapia endovenosa che lo

     mettano in grado di partecipare efficacemente a programmi

     coordinati per l'assistenza medica alle navi in mare e fornire

     agli eventuali malati o feriti una soddisfacente assistenza

     medica standard durante il periodo di permanenza sulla nave.

     2. La formazione di cui al paragrafo 1 della presente Linea guida

     dovrebbe basarsi sui contenuti delle edizioni più recenti della

     Guida medica internazionale per le navi, la Guida delle cure

     mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti

     a merci pericolose, il "Documento di Guida"- Una guida di

     formazione marittima internazionale e la sezione medica del

     Codice internazionale dei segnali nonchè guide nazionali

     assimilabili.

     3. Le persone di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida ed

     altri marittimi secondo quanto previsto dall'autorità competente

     dovrebbero, ad intervalli più o meno quinquennali, seguire corsi

     di aggiornamento per consentire loro di mantenere, migliorare ed

     aggiornare le conoscenze e competenze acquisite.

     4. La farmacia di bordo nonchè le attrezzature e la guida medica

     sulla nave dovrebbero essere conservate in maniera adeguata e

     sottoposte a ispezioni periodiche, con intervalli non superiori

     ai 12 mesi, effettuate da responsabili designati dall'autorità

     competente che dovrebbe non solo assicurare il controllo

     dell'etichettatura, della data di scadenza e delle condizioni di

     tutti i medicinali e delle relative istruzioni per l'uso ma anche

     il buon funzionamento di tutte le attrezzature. Nell'adottare o

     revisionare della guida medica per le navi ad uso nazionale e nel

     determinare i contenuti della farmacia di bordo e alle

     attrezzature mediche, l'autorità competente dovrebbe tenere

     conto delle raccomandazioni internazionali nel settore, ivi

     compresa l'ultima edizione della Guida medica internazionale per

     le navi nonchè le altre guide menzionate al paragrafo 2 della

     presente linea guida.

     5. Quando un carico classificato pericoloso non è stato incluso

     nell'edizione più recente della Guida delle cure mediche di

     emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci

     pericolose, la gente di mare dovrebbe essere debitamente

     informata sul tipo di sostanze trasportate, i rischi che ne

     conseguono, l'equipaggiamento di protezione individuale

     richiesto, le procedure mediche pertinenti e gli antidoti

     specifici. Detti antidoti e l'equipaggiamento di protezione

     individuale dovrebbero essere a bordo della nave ogni qualvolta

     si trasportano merci pericolose. Tali informazioni dovrebbero

     essere integrate con le politiche ed i programmi per le navi in

     materia di salute e sicurezza sul lavoro descritte nella Regola

     4.3 e relative disposizioni del Codice.

     6. Tutte le navi dovrebbero tenere a bordo un elenco completo ed

     aggiornato delle stazioni radio mediante le quali è possibile

     ricevere consulti medici; e, se munite di un sistema di

     comunicazione satellitare, di un elenco completo ed aggiornato

     delle stazioni costiere attraverso le quali poter ottenere

     consulti medici. I marittimi responsabili dell'assistenza

     sanitaria o delle cure mediche di emergenza a bordo dovrebbero

     essere istruiti sull'uso della guida medica per le navi e della

     sezione medica dell'edizione più recente del Codice

     internazionale dei segnali in modo da essere in grado di capire

     il tipo di informazioni necessarie da parte del medico consultato

     nonchè la consulenza ricevuta.

     Linea guida B4.1.2 - Modulo di rapporto medico

     1. Il modulo del rapporto medico standard per i marittimi

     conformemente alla parte A del presente Codice dovrebbe essere

     concepito in modo da semplificare lo scambio delle relative

     informazioni mediche riguardanti i singoli marittimi tra la nave

     e la terraferma in casi di malattia o di infortuni.

     Linea guida B4.1.3 - Assistenza medico-sanitaria a terra

     1. Le strutture mediche a terra adibite alle cure dei marittimi

     dovrebbero essere adeguate e disporre di medici, dentisti e altro

     personale medico opportunamente qualificato.

     2. Sarebbe opportuno adottare misure al fine di garantire ai

     marittimi, quando si trovano in un porto, la possibilità di

     avere accesso a:

     a) cure ambulatoriali in caso di malattie ed infortuni;

     b) ricovero ospedaliero, ove necessario;

     c) strutture per le cure dentarie, soprattutto nei casi di emergenza.

     3. Dovrebbero essere adottate misure per agevolare le cure dei

     marittimi affetti da malattie. In particolare, ai marittimi

     dovrebbe essere consentito il ricovero tempestivo presso cliniche

     e ospedali a terra, senza alcuna difficoltà e a prescindere

     dalla nazionalità o credo religioso, e, ove possibile,

     bisognerebbe prendere provvedimenti, laddove opportuno, al fine

     di assicurare la continuità delle cure ad integrazione delle

     strutture mediche di cui possono disporre.

     Linea guida B4.1.4 - Assistenza medico-sanitaria alle altre navi e cooperazione internazionale

     1. Ogni Stato Membro dovrebbe prendere in debita considerazione

     l'opportunità di prendere parte alla cooperazione internazionale

     nel settore dell'assistenza, dei programmi e della ricerca in

     materia di tutela della salute e assistenza sanitaria. Tale

     cooperazione comprende:

     a) lo sviluppo e il coordinamento degli sforzi in materia di ricerca

     e soccorso nonchè la predisposizione di assistenza medica ed

     evacuazione rapida in mare per le persone gravemente ammalate o

     ferite a bordo di una nave mediante mezzi quali ad esempio

     sistemi di rapporto periodico della posizione della nave, centri

     di coordinamento per i soccorsi e servizi di emergenza con

     elicotteri, conformemente alla Convenzione internazionale del

     1979 per la ricerca e il salvataggio in mare, come modificata, e

     il Manuale internazionale aeronautico e marittimo di ricerca e

     soccorso (IAMSAR);

     b) l'utilizzo ottimale di tutte le navi munite di medico a bordo e

     delle navi in mare in grado di offrire strutture ospedaliere e di

     soccorso;

     c) la compilazione e l'aggiornamento di un elenco internazionale di

     medici e strutture per l'assistenza sanitaria disponibili su

     scala mondiale al fine di fornire assistenza medica di emergenza

     alla gente di mare;

     d) lo sbarco a terra dei marittimi che necessitano di cure di emergenza;

     e) il rimpatrio, non appena possibile, dei marittimi ospedalizzati

     all'estero, secondo il parere del medico responsabile del caso

     tenendo conto della volontà e delle esigenze del marittimo;

     f) la predisposizione di una assistenza personale per i marittimi

     durante il rimpatrio, secondo le prescrizioni del medico

     responsabile che tiene conto della volontà e delle esigenze del

     marittimo in questione;

     g) l'impegno a creare dei centri sanitari per la gente di mare allo scopo di:

     i. effettuare ricerche sullo stato di salute, le cure mediche e l'assistenza sanitaria preventiva della gente di mare;

     ii. formare il personale del servizio medico-sanitario in materia di medicina marittima;

     h) la raccolta e la valutazione dei dati statistici riguardanti gli

     infortuni sul lavoro, le malattie e gli infortuni mortali che

     colpiscono i marittimi nonchè l'integrazione e l'armonizzazione

     delle statistiche con qualsiasi sistema nazionale preesistente di

     statistiche relative agli infortuni sul posto di lavoro e le

     malattie che comprendono altre categorie di lavoratori;

     i) l'organizzazione di scambi internazionali di informazioni

     tecniche, materiale di formazione professionale e di personale

     docente formazione, come anche seminari e gruppi di lavoro

     internazionali;

     j) l'erogazione, per tutti in marittimi, di assistenza medica

     specialistica per la cura e la prevenzione, e servizi medici nei

     porti oppure la messa a disposizione di servizi assistenza medica

     generale, sanitari e riabilitativi;

     k) la predisposizione per il rimpatrio delle salme o delle ceneri dei

     marittimi deceduti non appena possibile secondo le volontà dei

     parenti più stretti.   2. La cooperazione internazionale nel campo della tutela della salute

     e dell'assistenza sanitaria per i marittimi dovrebbe basarsi su

     accordi o consultazioni bilaterali o multilaterali tra gli Stati

     Membri.

     Linea guida B4.1.5 - Persone a carico dei marittimi

     1. Ogni Stato Membro dovrebbe adottare misure atte ad garantire cure

     mediche sufficienti e adeguate a favore delle persone a carico

     dei marittimi domiciliati sul suo territorio in attesa che si

     crei un servizio di assistenza medica aperto a tutti i lavoratori

     e alle persone a loro carico, quando tali servizi non dovessero

     esistere e si dovrebbe informare l'Ufficio Internazionale del

     Lavoro delle misure adottate a tale scopo.

 

     Regola 4.2 - Responsabilità dell'armatore

     Obiettivo: assicurare che la gente di mare sia tutelata dalle

     conseguenze finanziarie dovute a malattie, infortuni o decessi

     verificatesi durante l'espletamento delle proprie funzioni.

     1. Ogni Stato Membro deve assicurarsi che sulle navi battenti la sua

     bandiera siano adottate misure, conformi al Codice, che prevedano

     che i marittimi in servizio sulle navi abbiano diritto ad un

     sostegno e ad un'assistenza materiale da parte dell'armatore per

     far fronte alle conseguenze finanziarie derivanti da malattie,

     infortuni o decessi verificatesi durante l'espletamento delle

     loro mansioni conformemente al contratto di arruolamento

     marittimo o derivanti dal loro impiego nel corso di tale

     contratto.

     2. La presente regola non pregiudica ogni altra azione giudiziaria a disposizione dei marittimi per la tutela dei loro diritti.

     Standard A4.2 - Responsabilità civile dell'armatore

     1. Ogni Stato Membro adotterà una legislazione che disponga che

     l'armatore della nave battente la sua bandiera sia responsabile

     della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria di tutti i

     marittimi in servizio a bordo delle navi in conformità con i

     seguenti standard minimi:

     a) l'armatore deve prendersi carico dei costi, derivanti da malattia

     o infortunio, per i marittimi che lavorano a bordo della sua

     nave, avvenuti dalla data di inizio del servizio e la data entro

     la quale gli stessi sono effettivamente rimpatriati, oppure

     derivante dal loro arruolamento tra queste date;

     b) l'armatore deve prendersi carico della copertura finanziaria per

     garantire al marittimo un indennizzo in caso di decesso o

     invalidità a lungo termine derivanti da infortuni sul lavoro,

     malattie o rischi professionali, secondo quanto stabilito dalla

     legislazione nazionale, il contratto di arruolamento marittimo o

     le contrattazioni collettive nazionali;

     c) l'armatore deve pagare le spese per l'assistenza sanitaria,

     incluse le cure mediche e la fornitura dei farmaci necessari e

     degli apparecchi terapeutici, del vitto e alloggio lontano da

     casa fino a quando il marittimo infermo o infortunato non si è

     ripreso oppure finchè la malattia o invalidità sia stata

     dichiarata permanente;

     d) l'armatore sosterrà i costi relativi alle spese di sepoltura in

     caso di decesso avvenuto a bordo della nave o a terra durante il

     periodo di imbarco.

     2. La legislazione nazionale può limitare la responsabilità civile

     dell'armatore per la copertura delle spese relative

     all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio ad un periodo

     non inferiore alle 16 settimane a partire dal giorno

     dell'infortunio o dall'inizio della malattia.

     3. Quando la malattia o infortunio si traducono in inabilità al lavoro spetterà all'armatore:

     a) corrispondere il salario pieno per tutto il periodo in cui il

     marittimo rimane a bordo oppure fino a quando il marittimo non è

     stato rimpatriato conformemente alla presente Convenzione;

     b) corrispondere il salario per intero o in parte come stabilito

     dalla legislazione nazionale oppure come previsto dalle

     contrattazioni collettive dal momento del rimpatrio o dello

     sbarco fino al loro ricovero o, nel caso in cui sia precedente,

     fino a quando ha il diritto di percepire le indennità in virtù

     della legislazione del Stato Membro in questione.

     4. La legislazione nazionale può limitare la responsabilità civile

     dell'armatore nella corresponsione del salario per intero o in

     parte nei confronti di un marittimo che non è più a bordo ad un

     periodo non inferiore alle 16 settimane a partire dal giorno

     dell'infortunio oppure dall'inizio della malattia.

     5. La legislazione nazionale può esentare l'armatore dalla responsabilità civile nei casi in cui:

     a) l'infortunio si è verificato al di fuori del servizio sulla nave;

     b) l'infortunio o la malattia sono dovuti alla cattiva condotta

     intenzionale da parte del marittimo infermo, infortunato o

     deceduto;

     c) la malattia o infermità sono state intenzionalmente tenute nascoste al momento dell'arruolamento.

     6. La legislazione nazionale può esentare l'armatore dalla

     responsabilità civile per la copertura delle spese relative

     all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio nonchè le

     spese di sepoltura nella misura in cui tale responsabilità viene

     assunta dalle autorità pubbliche.

     7. L'armatore o i suoi rappresentanti prenderanno provvedimenti per

     salvaguardare i beni lasciati a bordo dal marittimo infermo,

     infortunato o deceduto per poi restituirli allo stesso oppure ai

     parenti più stretti.

 

     Linea guida B4.2 - Responsabilità civile dell'armatore

     1. La corresponsione del salario pieno prescritta dallo Standard A4.2, paragrafo 3a) può escludere le indennità.

     2. La legislazione nazionale può stabilire che un armatore non è

     più responsabile dei costi relativi a un marittimo malato o

     infortunato dal momento in cui tale marittimo può beneficiare di

     indennità di malattia in virtù di un regime di assicurazione

     obbligatoria contro le malattie, gli infortuni oppure di un

     indennizzo contro gli infortuni sul lavoro.

     3. La legislazione nazionale può stabilire che le spese di sepoltura

     pagate dall'armatore siano rimborsate da un istituto assicurativo

     nei casi in cui la legislazione relativa all'assicurazione

     sociale o all'indennità dei lavoratori prevedano una prestazione

     per le spese funerarie.

     Regola 4.3 - Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli

     infortuni

     Obiettivo: Assicurare che l'ambiente di lavoro dei marittimi a bordo delle navi favorisca la sicurezza e la salute sul lavoro.

     1. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi che lavorano a

     bordo delle navi battenti la sua bandiera beneficino di un

     sistema di tutela della salute sul posto di lavoro e vivano,

     lavorino e facciano formazione a bordo in un ambiente sicuro e

     sano.

     2. Ogni Stato Membro elabora e promulga linee guida per la gestione

     della sicurezza e della salute sul lavoro a bordo delle navi

     battenti la sua bandiera, previa consultazione con i

     rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei

     marittimi e tenendo conto dei codici applicabili, linee guida e

     standard raccomandati dagli organismi internazionali, le

     amministrazioni nazionali e le organizzazioni dell'industria

     marittima.

     3. Ogni Stato Membro adotta leggi, regolamenti e altre misure in

     merito agli aspetti specificati dal Codice, tenendo conto degli

     strumenti internazionali pertinenti e stabilisce altresì gli

     standard per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro

     nonchè la prevenzione degli infortuni sulle navi battenti la sua

     bandiera.

     Standard A4.3 - Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli infortuni

     1. La legislazione ed altre misure da adottare in conformità con la Regola 4.3, paragrafo 3, devono comprendere quanto segue:

     a) l'adozione e l'effettiva attuazione e promozione delle politiche e

     programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro a bordo delle

     navi battenti la sua bandiera, ivi inclusa la valutazione dei

     rischi nonchè la formazione e l'informazione dei marittimi;

     b) ragionevoli precauzioni allo scopo di prevenire infortuni e

     malattie professionali a bordo della nave, ivi comprese misure

     atte a ridurre e prevenire il rischio di esposizione a livelli

     nocivi legati a fattori ambientali e sostanze chimiche nonchè il

     rischio di infortuni o malattie che potrebbero scaturire dall'uso

     di attrezzature e macchinari a bordo;

     c) programmi a bordo per la prevenzione di infortuni e malattie

     professionali nonchè per il costante miglioramento della tutela

     della sicurezza e della salute, con il coinvolgimento dei

     rappresentanti della gente di mare e di tutte le altre persone

     interessate alla attuazione dei suddetti programmi, prendendo in

     considerazione le misure preventive ivi compresi la progettazione

     e il controllo di progetto, la sostituzione dei procedimenti e

     delle procedure per mansioni collettive e individuali nonchè

     l'uso dei dispositivi personali di protezione;

     d) procedure relative alle ispezioni, alla notifica e alla correzioni

     di situazioni pericolose e altresì per eseguire inchieste e

     rapporti sugli incidenti sul lavoro avvenuti a bordo.

     2. Le disposizioni indicate al paragrafo 1 del presente Standard devono:

     a) tenere conto degli strumenti internazionali applicabili e relativi

     alla tutela della sicurezza e salute sul posto di lavoro in

     generale nonchè dei rischi specifici e occuparsi tutti gli

     aspetti relativi alla prevenzione degli infortuni e malattie

     professionali applicabili al lavoro dei marittimi e in

     particolare quelle che sono proprie dell'impiego marittimo;

     b) specificare in modo chiaro gli obblighi dell'armatore, della gente

     di mare e degli altri interessati al fine di osservare le

     prescrizioni previste dagli standard applicabili nonchè le

     politiche e i programmi sulla sicurezza e la salute a bordo della

     nave con particolare attenzione rivolta alla sicurezza ed alla

     salute dei marittimi con età inferiore ai 18 anni;

     c) precisare i doveri del comandante o della persona da lui

     designata, o di entrambi, nell'assumere la specifica

     responsabilità dell'attuazione e conformità delle politiche e

     programmi sulla sicurezza e salute sul lavoro a bordo della nave;

     d) indicare il rappresentante della sicurezza a bordo nominato o

     eletto per partecipare agli incontri del comitato di sicurezza

     della nave. Detto comitato sarà istituito a bordo della nave

     dove vi saranno cinque o più marittimi.

     3. La legislazione e le altre misure menzionate al paragrafo 3 della

     Regola 4.3, devono essere sottoposte a revisione periodica in

     consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare, se necessario, aggiornate in

     considerazione dei progressi ottenuti nella tecnologia e nella

     ricerca al fine di agevolare il continuo miglioramento nelle

     politiche e nei programmi sulla sicurezza e salute sul lavoro e

     di fornire un ambiente lavorativo sicuro per i marittimi che

     prestano servizio sulle navi battenti la bandiera dello Stato

     Membro.

     4. La conformità alle prescrizioni indicate negli strumenti

     internazionali applicabili in relazione a livelli di esposizione

     accettabili rispetto ai rischi professionali a bordo di una nave

     e all'elaborazione e applicazione di politiche e programmi sulla

     salute e sicurezza sul lavoro a bordo delle navi, sono da

     considerarsi rispondenti alle prescrizioni della presente

     Convenzione.

     5. L'autorità competente vigila affinchè:

     a) gli incidenti sul lavoro, gli infortuni e le malattie

     professionali sul lavoro siano corredati da adeguati rapporti,

     prendendo in considerazione la guida fornita dall'ILO per quanto

     riguarda i rapporti e la documentazione degli incidenti sul

     lavoro e malattie sul lavoro;

     b) statistiche esaurienti dei predetti incidenti e malattie siano

     tenute, analizzate e pubblicate, e, ove opportuno, seguite da

     studi sulle tendenze generali e sui rischi identificati;

     c) gli incidenti sul lavoro siano oggetto di relative inchieste.

     6. La redazione di rapporti e le inchieste relative a questioni in

     materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere concepite

     in modo da garantire la tutela dei dati personali dei marittimi e

     tenere conto della guida fornita dall'ILO su questi aspetti.

     7. L'autorità competente deve cooperare con le organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare al fine di adottare misure per

     informare i marittimi sui rischi riguardanti particolari pericoli

     a bordo delle navi, ad esempio, con appositi avvisi affissi

     contenenti particolari istruzioni.

     8. L'autorità competente esige che gli armatori che effettuano una

     valutazione dei rischi in relazione alla gestione della sicurezza

     e della salute sul lavoro facciano riferimento a informazioni

     statistiche appropriate provenienti dalle loro navi e da

     statistiche generali fornite dall'autorità competente.

     Linea guida B4.3 -Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione

     degli incidenti

     Linea guida B4.3.1 - Disposizioni riguardo a infortuni e malattie professionali

     1. Le disposizioni previste ai sensi dello Standard A4.3 dovrebbero

     tenere conto del codice di buone prassi dell'ILO del 1996

     intitolato Prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in mare

     e nei porti, e successive modificazioni ed altre norme e

     direttive ILO nonchè altri standard, linee guida e codici di

     buona prassi internazionale riguardanti la tutela della sicurezza

     e della salute sul lavoro, ivi compresi i livelli di esposizione

     identificabili.

     2. L'autorità competente dovrebbe vigilare affinchè le linee guida

     nazionali per la gestione della sicurezza e della salute si

     occupino in particolare degli aspetti seguenti:

     a) disposizioni generali e di base;

     b) caratteristiche strutturali della nave, inclusi i mezzi di accesso e i rischi relativi all'amianto;

     c) macchinari;

     d) effetti della temperatura estremamente bassa o alta di qualsiasi superficie con la quale i marittimi possono entrare in contatto;

     e) effetti del rumore sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave;

     f) effetti delle vibrazioni sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave;

     g) effetti dei fattori ambientali, diversi da quelli elencati negli

     elenchi puntati e) ed f), sul posto di lavoro e negli alloggi a

     bordo, incluso il fumo di tabacco;

     h) misure speciali di sicurezza sul ponte e sottocoperta;

     i) attrezzature per le operazioni di carico e scarico;

     j) prevenzione ed estinzione degli incendi;

     k) ancore, catene e cavi;

     l) carichi pericolosi e zavorra;

     m) dispositivi di protezione individuale per i marittimi;

     n) lavoro in spazi chiusi;

     o) effetti fisici e mentali dovuti ad affaticamento;

     p) effetti della dipendenza da droga o alcol;

     q) protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS;

     r) situazioni di emergenza e risposta in caso di incidenti.

     3. La valutazione dei rischi e la riduzione dell'esposizione in

     merito alle questioni menzionate al paragrafo 2 della presente

     linea guida dovrebbero considerare gli effetti dovuti al lavoro

     che si ripercuotono sulla salute: gli effetti fisici, ivi

     compresi la movimentazione manuale dei carichi, il rumore e le

     vibrazioni, gli effetti chimici e biologici, gli effetti mentali,

     gli effetti fisici sulla salute fisica e mentale dovuti ad

     affaticamento nonchè gli infortuni sul lavoro. Le misure

     necessarie dovrebbero tenere in debito conto il principio di

     prevenzione secondo il quale i rischi vanno combattuti alla

     fonte, l'adattamento del lavoro rispetto all'individuo,

     soprattutto in relazione alla progettazione del posto di lavoro e

     alla sostituzione dell'elemento pericoloso con il meno

     pericoloso, che sono prioritari rispetto al dispositivo di

     protezione individuale dei marittimi.

     4. Inoltre, l'autorità competente dovrebbe vigilare affinchè siano

     prese in considerazione le implicazioni per la salute e la

     sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

     a) azioni in situazioni di emergenza e in caso di incidenti;

     b) gli effetti della dipendenza da droga e alcol;

     c) la protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS.

     Linea guida B4.3.2 - Esposizione al rumore

     1. L'autorità competente, insieme con gli organismi internazionali

     competenti e con i rappresentanti delle organizzazioni degli

     armatori e dei marittimi interessate, dovrebbe continuamente

     esaminare la questione del rumore a bordo delle navi al fine di

     migliorare la protezione dei marittimi, per quanto possibile,

     contro gli effetti nocivi dovuti da esposizione al rumore.

     2. L'esame di cui al paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbe

     tenere conto degli effetti nocivi da esposizione a rumore

     eccessivo per l'udito, sulla salute ed il comfort dei marittimi

     prescrivere o raccomandare misure per di ridurre il rumore a

     bordo per la tutela dei marittimi. Le misure da considerare

     dovrebbero prevedere quanto segue:

     a) informazione e formazione dei marittimi sui pericoli per l'udito e

     la salute in caso di esposizione prolungata ad elevati livelli di

     rumore e sull'utilizzo adeguato dell'equipaggiamento e dei

     dispositivi di protezione individuale contro il rumore;

     b) fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'udito di tipo approvato ad uso dei marittimi, ove necessario; e

     c) valutazione dei rischi e riduzione dei livelli di esposizione al

     rumore in tutti gli alloggi, le strutture ricreative e il

     servizio mensa nonchè nelle sale macchine ed altri ambienti

     adibiti ai macchinari.

     Linea guida B4.3.3 - Esposizione alle vibrazioni

     1. L'autorità competente, insieme con gli organismi internazionali

     competenti e con i rappresentanti delle organizzazioni degli

     armatori e dei marittimi interessate, tenendo conto, ove

     opportuno, dei rilevanti standard internazionali, dovrebbe

     costantemente esaminare il problema delle vibrazioni a bordo

     delle navi al fine di tutelare meglio la gente di mare, per

     quanto possibile, contro gli effetti nocivi dovuti ad esposizione

     alle vibrazioni.

     3. L'esame di revisione di cui al paragrafo 1 della presente Linea

     Guida dovrebbe includere gli effetti dell'esposizione a

     vibrazioni eccessive per la salute e il comfort dei marittimi e

     altresì le misure da prescrivere o raccomandare al fine di

     ridurre le vibrazioni a bordo per la tutela dei marittimi. Le

     misure da considerare dovrebbero prevedere quanto segue:

     a) informazione dei marittimi sui pericoli per la loro salute in caso di esposizione prolungata alle vibrazioni;

     b) fornitura di dispositivi di protezione individuale di tipo approvato per i marittimi, ove necessario;

     c) valutazione dei rischi e riduzione dell'esposizione alle

     vibrazioni in tutti gli alloggi, le strutture ricreative e il

     servizio mensa mediante l'adozione di misure conformi alla guida

     fornita dal codice di buone prassi dell'ILO del 2001 intitolato

     Fattori ambientali sul posto di lavoro, e successive

     modificazioni, tenendo conto della differenza tra la esposizione

     in determinate aree e quella sul posto di lavoro.

     Linea guida B4.3.4 - Obblighi degli armatori

     1. L'armatore deve fornire dispositivi di protezione individuale o di

     altri apparati di protezione per la prevenzione degli infortuni,

     che dovrebbero essere accompagnati da istruzioni che ne

     disciplinano l'uso da parte dei marittimi nonchè da pertinenti

     misure per la prevenzione degli incidenti e la tutela della

     salute.

     2. Si dovrebbe altresì tenere conto degli articoli 7 e 11 della

     Convenzione del 1963 sulla protezione dai macchinari (n.119), e

     della corrispondente Raccomandazione (n.118) 1963 sulla

     protezioni dai macchinari, in virtù delle quali il datore di

     lavoro ha l'obbligo di garantire che il macchinario in funzione

     sia fornito di dispositivi di protezione e che sia proibito il

     suo uso senza tali adeguati dispositivi, mentre sussiste un

     obbligo del lavoratore di non utilizzare il macchinario, se i

     dispositivi di protezione previsti di cui è fornito non sono

     collocati nel posto giusto, e di non rendere inefficaci tali

     dispositivi.

     Linea guida B4.3.5 - Rapporti e raccolta di dati statistici

     1. Tutti gli incidenti sul lavoro, infortuni e malattie professionali

     dovrebbero essere segnalati al fine di poter avviare inchieste ed

     elaborare, analizzare e pubblicare statistiche dettagliate,

     tenendo conto della protezione dei dati personali dei marittimi

     interessati. I rapporti non dovrebbero essere redatti solo in

     occasione di infortuni mortali o di sinistri che coinvolgono la

     nave.

     2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida

     dovrebbero riportare il numero, la natura, le cause e le

     conseguenze, degli incidenti, infortuni e malattie professionali,

     indicando chiaramente, ove possibile, il tipo di infortunio, il

     luogo a bordo della nave dove è avvenuto e se è avvenuto in

     navigazione o in porto.

     3. Ogni Stato Membro dovrebbe porre debita attenzione a qualsiasi

     sistema o modello internazionale per la registrazione degli

     infortuni ai marittimi, eventualmente stabiliti dall'ILO.

     Linea guida B4.3.6 - Inchieste

     1. L'autorità competente dovrebbe effettuare inchieste sulle cause e

     le circostanze di tutti gli incidenti, infortuni e malattie

     professionali che abbiano causato perdite di vite umane o gravi

     lesioni personali e in ogni altro caso specificato dalla

     legislazione nazionale.

     2. Nell'ambito delle inchieste dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti elementi:

     a) l'ambiente di lavoro, come ad esempio le superfici di lavoro, la

     disposizione dei macchinari, i mezzi di accesso, l'illuminazione

     e i metodi di lavoro;

     b) l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali nelle diverse fasce di età;

     c) particolari problemi fisiologici o psicologici scaturiti dall'ambiente a bordo della nave;

     d) problemi e dovuti a stress fisico a bordo di una nave, specialmente in seguito ad un aumento del carico di lavoro;

     e) problemi e conseguenze derivanti dagli effetti dei progresso

     tecnologico a bordo ed loro influenza sulla composizione degli

     equipaggi;

     f) problemi dovuti all'errore umano.

     Linea guida B4.3.7 - Programmi nazionali in materia di tutela e prevenzione

     1. Al fine di fornire una solida base per le misure atte a promuovere

     la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute sul lavoro

     nonchè la prevenzione degli incidenti sul lavoro, infortuni e

     malattie professionali che sono dovuti a rischi specifici del

     lavoro marittimo, si dovrebbero effettuare studi sulle tendenze

     generali e sui rischi emersi dalle statistiche.

     2. L'attuazione di programmi in materia di tutela e prevenzione per

     la promozione della sicurezza e salute sul lavoro dovrebbero

     essere articolati in modo tale che l'autorità competente, gli

     armatori e i marittimi o i loro rappresentanti ed altri enti

     competenti possano svolgere un ruolo attivo, anche mediante

     sessioni di informazione, adozione di linee guida a bordo sui

     livelli massimi di esposizione a fattori ambientali sul lavoro

     ritenuti dannosi e altri rischi oppure attraverso l'esito di un

     procedimento sistematico di valutazione dei rischi. In

     particolare, sarebbe opportuno istituire comitati paritetici

     nazionali o locali per la tutela della sicurezza e salute sul

     lavoro e per la prevenzione degli infortuni oppure gruppi di

     lavoro e comitati a bordo ad specifici nei quali sono

     rappresentate le organizzazioni interessate degli armatori e dei

     marittimi.

     3. Quando tale attività si svolge a livello di società di

     armamento, sarebbe opportuno prendere in considerazione la

     rappresentanza dei marittimi in ogni comitato per la sicurezza a

     bordo dell'unità dell'armatore in questione.

     Linea guida B4.3.8 - Contenuto dei programmi in materia di tutela e prevenzione

     1. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di includere quanto

     segue nell'ambito delle funzioni dei comitati e degli altri

     organismi menzionati nella linea guida B4.3.7, paragrafo 2:

     a. elaborazione di linee guida e politiche nazionali per i sistemi di

     gestione della sicurezza e salute sul lavoro nonchè preparazione

     delle disposizioni, regole e manuali per la prevenzione degli

     infortuni;

     b. organizzazione di corsi e programmi di formazione in materia di

     tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli

     infortuni;

     c. organizzazione di informazione pubblica in materia di tutela della

     sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni, ivi

     compresi film, poster, avvisi e opuscoli;

     d. distribuzione di documentazione e divulgazione di informazioni in

     materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e

     prevenzione degli incidenti in modo che pervengano ai marittimi a

     bordo delle navi.

     2. Le norme o raccomandazioni adottate dalle autorità nazionali

     competenti o dagli organismi internazionali interessati

     dovrebbero essere prese in considerazione per la predisposizione

     dei testi in materia di tutela della salute e prevenzione degli

     infortuni a bordo per l'elaborazione delle pratiche raccomandate.

     3. Nell'elaborazione dei programmi di protezione in materia di tutela

     della salute e prevenzione degli infortuni, ogni Stato Membro

     dovrebbe tenere in debito conto ogni codice di buona prassi

     riguardante la sicurezza e la salute dei marittimi eventualmente

     pubblicati dall'ILO.

     Linea guida B4.3.9 - Formazione relativa alla protezione in materia

     di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli

     infortuni

     1. I programmi relativi alla formazione di cui al paragrafo 1 a)

     dello Standard A4.3, dovrebbero essere sottoposti a revisione

     periodica e ad aggiornamento alla luce degli sviluppi in merito

     al tipo, alla dimensione e alle attrezzature delle navi e dei

     cambiamenti relativi all'organizzazione dell'equipaggio,

     nazionalità, lingua e organizzazione del lavoro a bordo delle

     navi.

     2. Sarebbe opportuno fare costante informazione pubblica relativa

     sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione

     degli infortuni. Detta pubblicità potrebbe avvenire nel modo

     seguente:

     a) materiale didattico audiovisivo, quali film ad uso dei centri di

     formazione professionale per i marittimi e, ove possibile,

     proiettato a bordo delle navi;

     b) esposizione di manifesti a bordo delle navi;

     c) inserimento, nelle riviste lette dai marittimi, di articoli sui

     rischi professionali del lavoro marittimo e sulle misure in

     materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e

     prevenzione degli infortuni;

     d) campagne speciali utilizzando mezzi di informazione per informare

     i marittimi, ivi comprese le campagne sulle norme

     antinfortunistiche.

     3. La pubblicità menzionata al paragrafo 2 della presente linea

     guida dovrebbe tenere conto delle diverse nazionalità, lingue e

     culture dei marittimi a bordo delle navi.

     Linea guida B4.3.10 - Formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro dei giovani marittimi

     1. Le regole in materia di sicurezza e di salute dovrebbero fare

     riferimento a qualsiasi disposizione generale riguardante gli

     esami medici prima dell'entrata in servizio e durante

     l'arruolamento nonchè alla prevenzione degli infortuni e alla

     tutela della salute che si potrebbero applicare al lavoro dei

     marittimi. Tali regole dovrebbero contenere misure appropriate

     per ridurre al minimo i rischi professionali ai quali sono

     esposti i giovani marittimi nello svolgimento delle loro

     mansioni.

     2. Fatta eccezione per i casi in cui un giovane marittimo è

     riconosciuto dall'autorità competente pienamente qualificato per

     una specifica mansione, le regole dovrebbero stabilire le

     restrizioni riguardanti i giovani marittimi che eseguono, senza

     adeguata sorveglianza e istruzione, determinati tipi di lavoro

     che comportano rischi particolari in fatto di infortuni o che

     possono risultare dannosi per la salute o lo sviluppo fisico o

     che richiedono un determinato grado di maturità, esperienza o

     competenza. Ai fini della definizione dei tipi di lavoro da

     sottoporre a restrizioni nell'ambito delle regole, l'autorità

     competente potrebbe prendere in considerazione soprattutto il

     lavoro che prevede:

     a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;

     b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;

     c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;

     d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o

     macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori

     di tali apparecchiature;

     e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;

     f) l'attrezzatura in genere;

     g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;

     h) il servizio di guardia notturna;

     i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;

     j) la esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti

     fisici dannosi quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e

     radiazioni ionizzanti;

     k) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;

     l) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

     3. L'autorità competente o l'organismo preposto, dovranno prendere

     misure pratiche per richiamare l'attenzione dei giovani marittimi

     in merito alle informazioni riguardanti la prevenzione degli

     infortuni e la tutela della loro salute a bordo delle navi. Tali

     misure potrebbero comprendere lo svolgimento di corsi, campagne

     d'informazione sulla prevenzione degli infortuni mirate ai

     giovani e una formazione e un addestramento professionale nonchè

     una sorveglianza dei giovani marittimi.

     4. Istruzione e formazione dei giovani marittimi sia a terra sia a

     bordo delle navi dovrebbero comprendere indicazioni sugli effetti

     nocivi, per la loro salute e benessere, derivanti dall'abuso di

     alcol, droghe e altre sostanze potenzialmente nocive, nonchè il

     rischio e le preoccupazioni legate all'HIV/AIDS nonchè delle

     altre attività rischiose per la salute.

     Linea guida B4.3.11 - Cooperazione internazionale

     1. Gli Stati Membri, assistiti, ove necessario, da organizzazioni

     intergovernative e altre organizzazioni internazionali,

     dovrebbero cercare, cooperando gli uni con gli altri, di

     raggiungere la massima uniformità di azione volta a promuovere

     la sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli

     infortuni sul lavoro.

     2. Ai fini dello sviluppo dei programmi mirati alla promozione della

     sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul

     lavoro in virtù dello Standard A4.3, ogni Stato Membro dovrebbe

     prestare debita attenzione alle Linee Guida pubblicate dall'ILO

     nonchè agli opportuni standard delle organizzazioni

     internazionali.

     3. Gli Stati Membri dovrebbero dare importanza alla necessità di una

     cooperazione internazionale nella promozione continua della

     attività connesse alla sicurezza, alla tutela della salute e

     alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale cooperazione

     potrebbe attuarsi come segue:

     a) accordi bilaterali o multilaterali volti ad uniformare le norme e

     misure di protezione in materia di sicurezza, tutela della salute

     e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     b) scambio di informazioni sui particolari rischi ai quali sono

     esposti i marittimi e sui mezzi utilizzati per promuovere la

     sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli

     infortuni sul lavoro;

     c) assistenza nel collaudo delle attrezzature e ispezioni in base alla legislazione nazionale dello Stato di bandiera;

     d) collaborazione nella preparazione e divulgazione delle

     disposizioni, norme o manuali in materia di sicurezza, tutela

     della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     e) collaborazione nella produzione e utilizzo di materiale per la formazione professionale;

     f) realizzare strutture congiunte, o mutua assistenza nella

     formazione dei marittimi in materia di sicurezza, tutela della

     salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro nonchè norme

     antinfortunistiche.

 

     Regola 4.4 - Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra

     Obiettivo: garantire che i marittimi in servizio a bordo di una nave

     abbiano accesso a strutture e servizi a terra per salvaguardare

     il loro stato di salute e benessere.

     1. Ogni Stato Membro deve garantire che le strutture sociali di

     assistenza a terra, ove esistano siano facilmente accessibili. Lo

     Stato Membro deve altresì promuovere lo sviluppo di strutture

     sociali di assistenza, quali ad esempio quelle elencate nel

     Codice in porti designati, per fare in modo che i marittimi in

     quei porti abbiano accesso a strutture e servizi sociali di

     assistenza adeguati.

     2. Nel Codice sono stabilite le responsabilità di ogni Stato Membro

     per quanto riguarda le strutture di assistenza e i servizi

     sociali, culturali, ricreativi e informativi a terra.

 

     Standard A4.4 - Accesso alle strutture sociali a terra

     1. Ogni Stato Membro deve esigere, nel caso in cui esistano strutture

     sociali di assistenza a terra, che queste siano utilizzabili da

     tutti i marittimi, indipendentemente dalla nazionalità, razza,

     colore, sesso, religione, convinzione politica od origine sociale

     e indipendentemente dallo Stato di bandiera della navi su cui

     essi sono impiegati o ingaggiati o prestano servizio.

     2. Ogni Stato Membro deve promuovere lo sviluppo di strutture sociali

     di assistenza in alcuni porti del Paese e determinare, previa

     consultazione con le organizzazioni interessate degli armatori e

     dei marittimi, quali porti sono da considerare adeguati.

     3. Ogni Stato Membro deve favorire l'istituzione di Comitati sociali

     che esaminano con regolarità le strutture sociali di assistenza

     per garantire la loro adeguatezza alla luce delle diverse

     esigenze scaturite dai progressi tecnologici e operativi nonchè

     altri sviluppi nell'industria marittima.

     Linea guida B4.4 - Accesso alle strutture sociali di assistenza a

     terra

     Linea guida B4.4.1 - Responsabilità degli Stati Membri

     1. Ogni Stato Membro dovrebbe:

     a) adottare provvedimenti volti a garantire che strutture sociali di

     assistenza siano fornite alla gente di mare nei porti di scalo

     indicati nonchè sia assicurata loro una adeguata tutela

     nell'esercizio della loro professione;

     b) tenere conto, nell'attuazione di detti provvedimenti, delle

     particolari esigenze dei marittimi, soprattutto quando sono in

     terra straniera o in zone di guerra, in materia di sicurezza e

     salute nonchè durante le loro attività nel tempo libero.

     2. Nel definire le disposizioni per la realizzazione di strutture

     sociali di assistenza e servizi sociali ogni Stato Membro

     dovrebbe prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle

     organizzazioni interessate degli armatori e dei marittimi.

     3. Ogni Stato Membro dovrebbe adottare provvedimenti mirati ad

     accelerare la libera circolazione tra le navi, le agenzie

     centrali di collocamento e le istituzioni, di tutto il materiale

     necessario come ad esempio film, libri, giornali e attrezzature

     sportive ad uso dei marittimi a bordo delle loro navi nonchè

     nelle strutture sociali di assistenza a terra.

     4. Gli Stati Membri dovrebbero cooperare al fine di promuovere il

     benessere dei marittimi sia in mare sia nei porti. Tale

     cooperazione dovrebbe comprendere quanto segue:

     a) consultazioni tra le autorità competenti volte a fornire nonchè

     potenziare le strutture sociali di assistenza a favore della

     gente di mare, sia nei porti sia a bordo delle navi;

     b) accordi sull'utilizzo comune delle risorse e sulla erogazione

     congiunta di strutture sociali di assistenza nei porti principali

     in modo da evitare inutili duplicazioni;

     c) organizzazione di competizioni sportive internazionali incoraggiando i marittimi a partecipare ad attività sportive;

     d) organizzazione di seminari internazionali in materia di assistenza sociale dei marittimi in mare e nei porti.

     Linea guida B4.4.2 - Strutture sociali di assistenza nei porti

     1. Ogni Stato Membro dovrebbe fornite strutture e servizi sociali di

     assistenza in base alle necessità e in determinati porti del

     Paese adatti a tale scopo.

     2. Le strutture e i servizi sociali di assistenza, secondo le

     condizioni e prassi nazionali, dovrebbero essere forniti da:

     a) autorità pubbliche;

     b) organizzazioni interessate degli armatori e della gente di mare in virtù di contratti collettivi o altri accordi concordati;

     c) organizzazioni di volontariato.

     3. All'interno dei porti dovrebbero essere create strutture e servizi sociali di assistenza che dovrebbero comprendere:

     a) sale adibite alle riunioni e al tempo libero, in base alle necessità;

     b) strutture per lo sport e strutture all'aperto, in particolare per le competizioni;

     c) strutture didattiche;

     d) ove opportuno, strutture che permettano la pratica religiosa, ludica e per consulenze personali.

     4. Tali strutture potrebbero essere fornite mettendo a disposizione

     dei marittimi, secondo le loro esigenze, strutture

     precedentemente adibite ad un uso più generale.

     5. Quando un gran numero di marittimi di diverse nazionalità, in un

     porto determinato hanno bisogno di certe strutture, quali ad

     esempio alberghi, club e impianti sportivi, le autorità

     competenti o le istituzioni dei Paesi di origine della gente di

     mare e degli Stati di bandiera, nonchè le associazioni

     internazionali interessate, dovrebbero consultarsi e cooperare

     sia tra loro che con le autorità le istituzioni competenti del

     Paese in cui si trova il porto in questione al fine di mettere in

     comune le risorse evitando inutili duplicazioni.

     6. Gli alberghi od ostelli adeguati alle esigenze della gente di mare

     dovrebbero essere messi a disposizione laddove ce ne fosse

     bisogno. Dette strutture dovrebbero essere equiparabili a quelle

     di un albergo di buona categoria e dovrebbero, ove possibile,

     essere situate in aree dignitose e non nelle immediate vicinanze

     del porto. Tali alberghi od ostelli dovrebbero essere sottoposti

     a controlli adeguati e i prezzi imposti risultare ragionevoli e,

     laddove necessario e fattibile, dovrebbe essere possibile farvi

     alloggiare i familiari dei marittimi.

     7. Tali strutture ricettive dovrebbero essere aperte a tutti i

     marittimi, a prescindere dalla nazionalità, razza, colore,

     sesso, religione, credo politico, od origine sociale ed

     indipendentemente dallo Stato di bandiera della nave su cui sono

     impiegati o ingaggiati o prestano servizio. Nel rispetto di tale

     principio, in certi porti, potranno essere previste più tipi di

     strutture di livello paragonabile, adatte ai bisogni e costumi

     dei vari gruppi di marittimi.

     8. Sarebbe opportuno prendere provvedimenti per assicurare che, in

     base alle necessità, personale qualificato sia impiegato a tempo

     pieno, in aggiunta a quello delle organizzazioni di volontariato,

     per la gestione delle strutture e dei servizi sociali di

     assistenza.

     Linea guida B4.4.3 - Comitati sociali di assistenza territoriale

     1. Si dovrebbero istituire dei Comitati sociali di assistenza a

     seconda dei casi a livello portuale, regionale e nazionale. Le

     loro funzioni dovrebbero comprendere:

     a) garantire che le strutture e servizi sociali di assistenza

     esistenti siano adeguati e verificare la necessità di eventuali

     strutture supplementari o la dismissione di strutture

     inutilizzate;

     b) l'assistenza e consulenza ai responsabili delle strutture e

     servizi sociali di assistenza nonchè l'impegno a coordinarli tra

     loro.

     2. I Comitati sociali di assistenza territoriale dovrebbero

     annoverare, tra i loro membri, i rappresentanti delle

     organizzazioni degli armatori e della gente di mare, le autorità

     competenti e, ove opportuno, le organizzazioni di volontariato e

     gli enti sociali.

     3. A seconda dei casi, i Consolati degli Stati marittimi e i

     rappresentanti locali di organizzazioni sociali straniere

     dovrebbero, conformemente alla legislazione nazionale, essere

     coinvolti nel lavoro dei Comitati sociali di assistenza portuali,

     regionali e nazionali.

     Linea guida B4.4.4 - Finanziamenti delle strutture e servizi sociali di assistenza

     1. Nel rispetto delle condizioni e pratiche nazionali, il supporto

     finanziario alle strutture e servizi sociali di assistenza nei

     porti dovrebbe essere disponibile attraverso una o più delle

     opzioni seguenti:

     a) sovvenzioni da fondi pubblici;

     b) imposte o altri diritti speciali provenienti dall'ambiente marittimo;

     c) contributi volontari da parte di armatori, gente di mare o altre organizzazioni; e

     d) contributi volontari di altro tipo.

     2. Nel caso in cui tasse, imposte e altri diritti speciali siano

     previsti per finanziare strutture e servizi di assistenza sociali

     questi dovrebbero essere utilizzati soltanto tali fini.

     Linea guida B4.4.5 - Divulgazione delle informazioni e misure di agevolazione

     1. I marittimi dovrebbero ricevere informazioni riguardanti tutte le

     strutture aperte al pubblico nei porti di scalo, con particolare

     riguardo ai mezzi di trasporto, servizi sociali di assistenza,

     ricreative e didattiche nonchè ai luoghi di culto e strutture

     specifiche per la gente di mare.

     2. Adeguati mezzi di trasporto a prezzi modici dovrebbero essere

     disponibili in qualsiasi momento considerato ragionevole, al fine

     di consentire alla gente di mare di raggiungere le aree urbane a

     partire da posti di facile accesso all'interno del porto.

     3. Le autorità competenti dovrebbero prendere tutti i provvedimenti

     necessari al fine di far conoscere agli armatori e marittimi che

     entrano in un porto leggi, tradizioni e costumi speciali, la cui

     violazione potrebbe mettere in pericolo la loro libertà.

     4. Le autorità competenti dovrebbero dotare le aree portuali e le

     strade di accesso ai porti di adeguata illuminazione e

     segnaletica stradale e di regolari sorveglianze per garantire la

     protezione dei marittimi.

     Linea guida B4.4.6 - Marittimo in un porto straniero

     1. Per tutelare la gente di mare nei porti stranieri, sarebbe opportuno prendere misure per facilitare:

     a) l'accesso ai consolati del loro Stato di nazionalità o Stato di residenza;

     b) l'effettiva cooperazione tra i consolati e le autorità locali o nazionali.

     2. I marittimi che sono tenuti in stato di fermo in un porto

     straniero dovrebbero essere prontamente sottoposti a processo

     imparziale, secondo la procedura legale, e con la dovuta tutela

     consolare.

     3. Quando un marittimo è tenuto in stato di fermo per qualsivoglia

     ragione sul territorio di uno Stato Membro, l'autorità

     competente dovrebbe, su richiesta del marittimo stesso, informare

     immediatamente lo Stato di bandiera e lo Stato di nazionalità di

     quest'ultimo. L'autorità competente dovrebbe a sua volta

     informare immediatamente il marittimo del diritto di fare tale

     richiesta. Lo Stato di nazionalità del marittimo dovrebbe

     immediatamente avvisare la famiglia del marittimo. L'autorità

     competente dovrebbe consentire ai funzionari consolari di questi

     Stati di contattare immediatamente il marittimo e di fargli

     visite ad intervalli regolari per tutta la durata del fermo.

     4. Ogni Stato Membro dovrebbe prendere adeguati provvedimenti, tutte

     le volte che è necessario, affinchè la gente di mare sia

     tutelata da aggressioni e altri atti illeciti durante il periodo

     in cui la nave si trova nelle sue acque territoriali e

     soprattutto in prossimità dei porti.

     5. I responsabili all'interno dei porti e a bordo delle navi

     dovrebbero compiere ogni sforzo per agevolare lo sbarco a terra

     dei marittimi all'arrivo della nave nel porto.

 

     Regola 4.5 - Previdenza sociale

     Obiettivo: garantire l'adozione di misure al fine di tutelare la gente di mare nell'ambito della previdenza sociale

     1. Ogni Stato Membro vigila affinchè tutti i marittimi e, nella

     misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico

     beneficino di una protezione di previdenza sociale conformemente

     al Codice fatte salve, tuttavia, condizioni più favorevoli

     indicate al paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione

     dell'ILO.

     2. Ogni Stato Membro si impegna, secondo le condizioni nazionali, a

     prendere misure individuali anche attraverso la cooperazione

     internazionale, al fine di conseguire gradualmente una tutela

     globale per la gente di mare in merito alla previdenza sociale.

     3. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi soggetti alla sua

     legislazione in materia di previdenza sociale e, nella misura

     prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico, abbiano

     il diritto di usufruire della previdenza sociale a condizioni non

     meno favorevoli di quelle di cui godono i lavoratori a terra.

 

     Standard A4.5 - Previdenza sociale

     1. I settori da considerare per raggiungere gradualmente una tutela

     completa in materia di previdenza sociale in virtù della Regola

     4.5 sono: assistenza sanitaria, indennità per malattia,

     indennità di disoccupazione, pensione di vecchiaia, indennità

     per gli infortuni sul lavoro, assegni familiari, indennità di

     maternità, pensione di invalidità e pensione di reversibilità

     che completano la tutela prevista dalla Regola 4.1,

     sull'assistenza sanitaria, e 4.2, sulla responsabilità degli

     armatori, come pure gli altri titoli della presente Convenzione.

     2. Al momento della ratifica, la tutela che ogni Stato Membro deve

     garantire conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 1, deve

     comprendere almeno tre dei nove settori elencati al paragrafo 1

     del presente Standard.

     3. Ogni Stato Membro dovrà prevedere misure, sulla base della

     situazione nazionale, per fornire la tutela complementare in

     materia di previdenza sociale indicata nel paragrafo 1 del

     presente Standard per tutti i marittimi abitualmente residenti

     sul suo territorio. Questo impegno potrebbe essere soddisfatto,

     ad esempio, mediante opportuni accordi bilaterali o multilaterali

     o attraverso sistemi basati sui contributi. La risultante tutela

     non deve essere meno favorevole di quella di cui godono i

     lavoratori a terra residenti sul suo territorio.

     4. Ferma restando l'attribuzione di responsabilità indicata al

     paragrafo 3 del presente Standard, gli Stati Membri possono

     stabilire, attraverso accordi bilaterali e multilaterali e

     mediante disposizioni adottate nell'ambito delle organizzazioni

     regionali per l'integrazione economica, altre norme in merito

     alla legislazione in materia di previdenza sociale a cui sono

     soggetti i marittimi.

     5. Le responsabilità che incombono su ogni Stato Membro in merito ai

     marittimi sulle navi battenti la sua bandiera devono comprendere

     quelle previste dalle Regole 4.1 e 4.2 e relative disposizioni

     del Codice nonchè quelle che sono inerenti agli obblighi

     generali ai sensi della legislazione internazionale.

     6. Ogni Stato Membro deve prendere in considerazione le varie

     modalità con cui, conformemente alle leggi e pratiche nazionali,

     saranno erogate ai marittimi, in assenza di copertura adeguata

     nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente Standard,

     indennità comparabili.

     7. La tutela ai sensi della Regola 4.5, paragrafo 1, può, a seconda

     dei casi, essere prevista da leggi o regolamenti, in regimi

     privati o in contrattazioni collettive o in una loro

     combinazione.

     8. Nei limiti di compatibilità con la loro legislazione e prassi

     nazionale, gli Stati Membri devono cooperare, mediante accordi

     bilaterali o multilaterali o altri tipi di accordi, affinchè

     siano garantiti i diritti relativi alla previdenza sociale,

     previsti attraverso regimi contributivi o non contributivi

     acquisiti o in corso di acquisizione, a tutti i marittimi

     indipendentemente dal loro luogo di residenza.

     9. Ogni Stato Membro stabilisce procedure eque ed efficaci per la risoluzione delle controversie.

     10. Ogni Stato Membro, al momento della ratifica, deve specificare i

     settori per i quali è prevista la tutela conformemente al

     paragrafo 2 del presente Standard. Successivamente deve

     comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del

     Lavoro quando provvede a fornire la tutela in tema di previdenza

     sociale in relazione ad uno o più settori indicati al paragrafo

     1 del presente Standard. Il Direttore Generale deve tenere un

     registro contenete queste informazioni e metterlo a disposizione

     di tutte le parti interessate.

     11. I rapporti all'Ufficio Internazionale del Lavoro ai sensi

     dell'articolo 22 della Costituzione dell'ILO, devono anche

     contenere informazioni riguardanti i provvedimenti presi

     conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 2 al fine di estendere

     la tutela ad altri settori.

 

     Linea guida B4.5 - Previdenza sociale

     1. La tutela prevista al momento della ratifica conformemente allo

     Standard A4.5, paragrafo 2, dovrebbe includere almeno i settori

     dell'assistenza sanitaria, l'indennità per malattia e le

     indennità per infortuni sul lavoro o per malattia professionale.

     2. Nelle circostanze menzionate nello Standard A4.5, paragrafo 6,

     indennità comparabili possono essere previste mediante

     assicurazioni, accordi bilaterali e multilaterali o altri mezzi

     efficaci, tenendo conto delle disposizioni delle contrattazioni

     collettive applicabili. Nel caso in cui tali misure siano

     applicabili i marittimi devono essere informati dei mezzi secondo

     i quali i vari settori della tutela previdenziale saranno

     forniti.

     3. Quando la gente di mare è soggetta a più di una legislazione

     nazionale che copre la previdenza sociale, gli Stati Membri

     interessati dovrebbero cooperare al fine di stabilire, con

     accordo reciproco, quale sia la legislazione applicabile, tenendo

     conto di fattori quali il tipo ed il livello di tutela, secondo

     le rispettive legislazioni, che risulta più favorevole per il

     marittimo interessato nonchè la preferenza del marittimo stesso.

     4. Le procedure previste dallo Standard A4.5, paragrafo 9, dovrebbero

     essere concepite in modo da includere tutte le dispute relative

     ai reclami dei marittimi interessati, a prescindere dal modo in

     cui vengono assicurati.

     5. Lo Stato Membro che ha marittimi nazionali o non nazionali, oppure

     entrambi, che prestano servizio sulle navi battenti la sua

     bandiera dovrebbero fornire tutela in materia di previdenza

     sociale prevista dalla Convenzione, la dove applicabile e

     dovrebbe periodicamente verificare i settori di tutela della

     previdenza sociale indicati nello Standard A4.5, paragrafo 1,

     allo scopo di individuare qualsiasi settore aggiuntivo adatto ai

     marittimi.

     6. Il contratto di arruolamento marittimo dovrebbe precisare le

     modalità attraverso le quali l'armatore ha assicurato i diversi

     settori di tutela di previdenza sociale al marittimo nonchè

     contenere qualsiasi altra informazione utile a disposizione

     dell'armatore, come ad esempio le trattenute obbligatorie sui

     salari e i contributi a carico degli armatori che possono essere

     richieste conformemente alle prescrizioni degli Enti

     previdenziali nel quadro del regime di previdenza sociale

     applicabile.

     7. Lo Stato Membro di cui la nave batte bandiera dovrebbe,

     nell'effettivo esercizio della sua giurisdizione in materia

     sociale, accertarsi che l'armatore assolva i suoi obblighi in

     materia di tutela di previdenza sociale, ivi compresa il

     versamento di contributi agli enti di sicurezza sociale.

 

     TITOLO 5

 

     CONFORMITÀ E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

     1. Le Regole contenute nel presente Titolo specificano la

     responsabilità di ogni Stato Membro per il pieno rispetto e

     l'applicazione dei principi e dei diritti definiti negli articoli

     della presente Convenzione nonchè degli obblighi specifici

     menzionati nei titoli 1, 2, 3 e 4.

     2. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo VI, che consentono l'attuazione

     delle disposizioni della Parte A del Codice mediante disposizioni

     sostanzialmente equivalenti, non si applicano alla Parte A del

     Codice relativa al presente titolo.

     3. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo VI, ogni Stato Membro

     dovrà adempire le sue responsabilità previste dalle Regole nel

     modo indicato negli Standard corrispondenti della Parte A del

     Codice, tenendo debitamente conto delle Linee guida

     corrispondenti contenute nella Parte B del Codice.

     4. Le disposizioni del presente Titolo sono applicate tenendo

     presente che i marittimi e gli armatori, alla stregua di ogni

     altra persona, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto

     ad una stessa tutela giuridica e non devono subire alcuna

     discriminazione nell'accedere a corti, tribunali o altri

     meccanismi per la risoluzione di controversie. Le disposizioni

     del presente Titolo non determinano l'attribuzione della

     competenza giurisdizionale o territoriale.

 

     Regola 5.1 - Responsabilità dello Stato di bandiera

     Oggetto: garantire che ogni Stato Membro adempia alle responsabilità

     che gli competono in virtù della presente Convenzione in

     relazione alle navi che battono la sua bandiera.

     Regola 5.1.1 - Principi generali

     1. Ogni Stato membro è responsabile di garantire che a bordo delle

     navi che battono la sua bandiera siano adempiuti gli obblighi

     previsti dalla presente Convenzione.

     2. Ogni Stato Membro istituisce un sistema efficace di ispezione e di

     certificazione delle condizioni del lavoro marittimo,

     conformemente alle regole 5.1.3 ed 5.1.4, in modo da garantire

     che le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, a

     bordo delle navi che battono la sua bandiera, siano sempre

     conformi agli Standard della presente Convenzione.

     3. Ai fini della realizzazione di un efficace sistema di ispezione e

     certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, uno Stato

     Membro può, ove opportuno, autorizzare istituzioni pubbliche o

     altri organismi, compresi quelli di un altro Stato Membro, se

     quest'ultimo è concorde, di cui riconosce la competenza e

     l'indipendenza per effettuare ispezioni o rilasciare certificati,

     o entrambe le cose. In ogni caso, lo Stato Membro conserva la

     piena responsabilità dell'ispezione e della certificazione delle

     condizioni di lavoro e di vita della gente di mare interessata a

     bordo delle navi battenti la sua bandiera.

     4. Il certificato di lavoro marittimo, integrato da una dichiarazione

     di conformità del lavoro marittimo, attesta, salvo prova

     contraria, che la nave è stata debitamente ispezionata dallo

     Stato di bandiera e che le prescrizioni della presente

     Convenzione relative alle condizioni di lavoro e della vita della

     gente di mare sono soddisfatte nella misura certificata.

     5. Nei rapporti inviati dallo Stato Membro all'Ufficio Internazionale

     del Lavoro in virtù dell'articolo 22 della Costituzione devono

     figurare delle informazioni sul sistema menzionato al paragrafo 2

     della presente Regola, compreso il metodo utilizzato per valutare

     la sua efficacia.

     Standard A5.1.1 - Principi generali

     1. Ogni Stato Membro definisce chiari obiettivi e standard per la

     gestione dei sistemi di ispezione e di certificazione nonchè

     idonee procedure generali per valutare in che misura sono

     raggiunti tali obiettivi e rispettati gli standard.

     2. Ogni Stato Membro esige che una copia della presente Convenzione

     sia disponibile a bordo di tutte le navi battenti la sua

     bandiera.

     Linea guida B5.1.1 - Principi generali

     1. L'autorità competente dovrebbe adottare le disposizioni

     necessarie per favorire una cooperazione efficace tra le

     istituzioni pubbliche e gli altri organismi a cui fanno

     riferimento le regole 5.1.1 e 5.1.2 e che riguardano le

     condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi.

     2. Allo scopo di assicurare una più efficace cooperazione tra

     ispettori ed armatori, i marittimi e le rispettive

     organizzazioni, e, al fine di mantenere o migliorare le

     condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, l'autorità

     competente dovrebbe consultare, ad intervalli regolari, i

     rappresentanti di dette organizzazioni in merito ai modi migliori

     per raggiungere tali obiettivi. Le modalità di queste

     consultazioni dovrebbero essere determinate dall'autorità

     competente dopo le consultazioni con le organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare.

 

     Regola 5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti

     1. L'autorità competente deve aver stabilito che le istituzioni

     pubbliche o gli altri organismi menzionati al paragrafo 3 della

     Regola 5.1.1. ("organismi riconosciuti") siano conformi alle

     prescrizioni del Codice per quanto riguarda la competenza e

     l'indipendenza. Le funzioni di ispezione o di certificazione che

     gli organismi riconosciuti potranno essere autorizzati a svolgere

     devono rientrare nelle attività per le quali il Codice prevede

     espressamente siano eseguite dall'autorità competente o da un

     organismo riconosciuto.

     2. I rapporti di cui al paragrafo 5 della Regola 5.1.1 devono

     contenere informazioni riguardanti qualunque organismo

     riconosciuto, la portata dei poteri conferiti e sulle

     disposizioni adottate dal Stato Membro per assicurare che le

     attività autorizzate siano svolte in maniera completa ed

     efficace.

     Standard A5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti

     1. Ai fini dell'autorizzazione indicata al paragrafo 1 della Regola

     5.1.2 l'autorità competente deve esaminare la competenza e

     l'indipendenza dell'organismo interessato e stabilire se ha

     dimostrato, nella misura richiesta per l'esercizio delle

     attività che rientrano nell'autorizzazione conferita, che:

     a) possiede l'esperienza corrispondente agli aspetti pertinenti della

     presente Convenzione nonchè una conoscenza adeguata

     dell'attività operativa delle navi, compresi i requisiti minimi

     richiesti per il lavoro a bordo di una nave, le condizioni di

     arruolamento, l'alloggio equipaggio, le strutture ricreative,

     l'alimentazione e il servizio mensa, la prevenzione degli

     infortuni, la tutela della salute, le cure mediche e la

     protezione in materia di sicurezza sociale;

     b) è in grado di mantenere ed aggiornare le competenze del suo personale;

     c) possiede la conoscenza necessaria delle disposizioni della

     presente Convenzione nonchè la legislazione nazionale e gli

     strumenti internazionali applicabili;

     d) la dimensione, l'organizzazione, l'esperienza e i mezzi di cui

     dispone sono commisurati al tipo ed alla portata

     dell'autorizzazione.

     2. Qualsiasi autorizzazione rilasciata in materia di ispezioni deve,

     come minimo, autorizzare l'organismo riconosciuto ad esigere la

     correzione delle deficienze che avrà riscontrato nelle

     condizioni di lavoro e di vita della gente di mare e ad

     effettuare le relative ispezioni se richieste dallo Stato di

     approdo.

     3. Ogni Stato Membro dovrà stabilire:

     a) un sistema per assicurare l'adeguatezza del lavoro svolto dagli

     organismi riconosciuti, comprese le informazioni sull'insieme

     delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e

     degli strumenti internazionali pertinenti;

     b) le procedure per comunicare con tali organismi e il controllo del loro operato.

     4. Ogni Stato Membro deve fornire all'Ufficio Internazionale del

     Lavoro l'elenco degli organismi riconosciuti autorizzati a

     svolgere attività per suo conto e tenere questo elenco

     aggiornato. L'elenco deve specificare le funzioni che gli

     organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere. L'Ufficio

     Internazionale del Lavoro terrà quest'elenco a disposizione del

     pubblico.

     Linea guida B5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti

     1. L'organismo che richiede di essere riconosciuto dovrebbe

     dimostrare di possedere competenze e capacità sul piano

     tecnico-amministrativo e gestionale necessarie a garantire un

     servizio tempestivo e di qualità soddisfacente.

     2. Ai fini della valutazione dei mezzi di cui dispone un dato

     organismo, l'autorità competente dovrebbe verificare che il

     suddetto:

     a) disponga di adeguato personale tecnico, gestionale e di supporto;

     b) disponga, per fornire il servizio richiesto, di personale

     qualificato in numero sufficiente e suddiviso in modo da

     assicurare una idonea copertura geografica;

     c) abbia dimostrato la sua capacità nel fornire servizi di qualità soddisfacente nei tempi prescritti;

     d) sia indipendente e responsabile per quanto riguarda le sue operazioni.

     3. L'autorità competente dovrebbe sottoscrivere un accordo con

     ciascun organismo che essa ha riconosciuto ai fini

     dell'autorizzazione. Questo accordo dovrebbe, in particolare,

     vertere sui seguenti aspetti:

     a) campo di applicazione;

     b) scopo;

     c) condizioni generali;

     d) esecuzione delle funzioni oggetto dell'autorizzazione;

     e) legittimità delle funzioni oggetto dell'autorizzazione;

     f) presentazione dei rapporti all'autorità competente;

     g) notifica dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente all'organismo riconosciuto;

     h) modalità di controllo da parte dell'autorità competente delle attività delegate all'organismo riconosciuto.

     4. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere dagli organismi riconosciuti

     l'elaborazione di un sistema per la qualificazione del personale

     impiegato come ispettore in modo da assicurare un regolare

     aggiornamento delle loro conoscenze e competenze.

     5. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere dagli organismi riconosciuti la

     tenuta di registri indicanti i servizi effettuati in modo da

     poter stabilire che abbiano agito conformemente agli standard

     richiesti negli ambiti previsti per detti servizi.

     6. Ai fini dell'elaborazione delle procedure di controllo menzionate

     al paragrafo 3 b) dello Standard A5.1.2. ogni Stato Membro

     dovrebbe tenere conto delle Linee Guida per l'autorizzazione

     degli organismi che svolgono attività per conto

     dell'amministrazione adottate nell'ambito dell'IMO.

     Regola 5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di

     conformità del lavoro marittimo

     1. La presente Regola si applica alle navi:

     a) di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, che effettuano viaggi internazionali;

     b) di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, che battono

     la bandiera di un Stato Membro e che operano a partire da un

     porto o tra due porti di un altro paese.

     Ai fini della presente Regola, per "viaggio internazionale" s'intende un viaggio da un Paese a un porto di un altro paese.

     2. La presente Regola si applica anche a qualsiasi nave che batte

     bandiera di un Stato Membro e che non rientra nel paragrafo 1

     della presente Regola, su richiesta dell'armatore allo Stato

     Membro interessato.

     3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera

     che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro

     marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei

     marittimi a bordo, comprese le misure che tendono a garantire la

     continua conformità delle disposizioni adottate che devono

     essere citate nella dichiarazione di conformità del lavoro

     marittimo di cui al paragrafo 4 della presente Regola, sono state

     sottoposte ad ispezione e soddisfano i requisiti della

     legislazione nazionale o altre misure che implementano la

     presente Convenzione.

     4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera

     che abbiano e tengano aggiornata una dichiarazione di conformità

     del lavoro marittimo che enunci le prescrizioni nazionali che

     riguardano l'applicazione della presente Convenzione per quello

     che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi ed

     enuncia le misure adottate dall'armatore per garantire il

     rispetto di queste prescrizioni sulla nave o sulle navi

     interessate.

     5. Il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di

     conformità del lavoro marittimo devono uniformarsi al modello

     prescritto dal Codice.

     6. Quando l'autorità competente dello Stato Membro o un organismo

     riconosciuto debitamente autorizzato a tal fine ha verificato,

     mediante un'ispezione, che una nave che batte la bandiera dello

     Stato Membro rispetta o continua a rispettare gli Standard della

     presente Convenzione, dovrà rilasciare o rinnovare il

     certificato di lavoro marittimo corrispondente ed annotarlo in un

     registro accessibile al pubblico.

     7. Prescrizioni dettagliate relative al certificato del lavoro

     marittimo ed alla dichiarazione di conformità del lavoro

     marittimo, compreso un elenco dei punti che devono essere

     ispezionati ed approvati, sono enunciate nella Parte A del

     Codice.

     Standard A5.1.3 Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di conformità del lavoro marittimo

     1. Il certificato di lavoro marittimo è rilasciato alla nave

     dall'autorità competente o da parte di un organismo riconosciuto

     per una durata non superiore a cinque anni. L'elenco degli

     elementi che devono essere ispezionati e giudicati conformi alla

     legislazione nazionale o ad altre disposizioni che integrano le

     disposizioni della presente Convenzione concernenti le condizioni

     di lavoro e di vita dei marittimi a bordo, prima che un

     certificato di lavoro marittimo possa essere rilasciato, è

     riportato nell'Allegato A5-1.

     2. La validità del certificato di lavoro marittimo deve essere

     soggetta ad una ispezione intermedia, effettuata dall'autorità

     competente o da un organismo riconosciuto a questo scopo, che ha

     per oggetto di verificare se le prescrizioni nazionali miranti

     all'applicazione della presente Convenzione siano sempre

     rispettati. Se è effettuata una sola ispezione intermedia ed il

     certificato ha una validità di cinque anni, questa ispezione

     deve aver luogo entro il secondo e il terzo anno della data di

     emissione del certificato. Per data anniversario si intende il

     giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di

     scadenza del certificato di lavoro marittimo. L'ispezione

     intermedia deve essere estesa ed approfondita alla stregua delle

     ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato. Il

     certificato sarà vistato al termine di un'ispezione intermedia

     favorevole.

     3. Fermo restando quanto indicato al paragrafo 1 del presente

     Standard, quando l'ispezione effettuata ai fini di un rinnovo ha

     luogo tre mesi prima della scadenza del certificato in corso, il

     nuovo certificato di lavoro marittimo è valido a partire dalla

     data in cui è stata effettuata l'ispezione in oggetto, per una

     durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data di

     scadenza del certificato in corso.

     4. Quando l'ispezione effettuata ai fini del rinnovo ha luogo più di

     tre mesi prima della data di scadenza del certificato in corso,

     il nuovo certificato di lavoro marittimo è valido per una durata

     non superiore ai cinque anni a partire dalla data in cui ha avuto

     luogo l'ispezione per il rinnovo.

     5. Il certificato di lavoro marittimo può essere rilasciato a titolo provvisorio:

     a) alla consegna di navi nuove;

     b) quando una nave cambia bandiera;

     c) quando un armatore si assume la responsabilità dell'esercizio di una nave che è nuova per detto armatore.

     6. Un certificato di lavoro marittimo provvisorio può essere

     rilasciato per una durata non superiore ai 6 mesi dall'autorità

     competente o da un organismo riconosciuto debitamente autorizzato

     a questo scopo.

     7. Un certificato di lavoro marittimo provvisorio può essere rilasciato soltanto dopo aver verificato che:

     a) la nave è stata ispezionata, laddove è ragionevole e possibile,

     per quanto riguarda gli elementi elencati nell'Allegato A5-1,

     tenendo conto della verifica degli elementi indicati alle lettere

     b) c) e d) del presente paragrafo;

     b) l'armatore ha dimostrato all'autorità competente o all'organismo

     riconosciuto che a bordo sono adottate procedure adeguate per

     assicurare il rispetto delle disposizioni della presente

     convenzione;

     c) il comandante conosce le prescrizioni della presente Convenzione nonchè le responsabilità in materia di applicazione;

     d) le informazioni richieste sono state presentate all'autorità

     competente o all'organismo riconosciuto in vista dell'ottenimento

     di una dichiarazione di conformità di lavoro marittimo.

     8. Il rilascio del certificato di lavoro marittimo con durata di

     validità ordinaria è subordinato alla realizzazione, prima

     della data di scadenza del certificato provvisorio, di

     un'ispezione completa come previsto al paragrafo 1 del presente

     Standard. Nessun nuovo certificato provvisorio può essere

     rilasciato dopo il periodo iniziale di sei mesi menzionato al

     paragrafo 6 del presente Standard. Non si richiede il rilascio di

     una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo durante il

     periodo di validità del certificato provvisorio.

     9. Il certificato di lavoro marittimo, il certificato di lavoro

     marittimo provvisorio e la dichiarazione di conformità del

     lavoro marittimo sono redatti conformemente ai modelli presentati

     nell'allegato A5-II.

     10. La dichiarazione di conformità del lavoro marittimo sarà

     allegata al certificato di lavoro marittimo. Essa comprende due

     parti:

     a) la parte I è redatta dall'autorità competente che: i) individua

     l'elenco degli elementi che devono essere ispezionati in

     applicazione del paragrafo 1 del presente Standard; ii) deve

     specificare le prescrizioni nazionali che danno effetto alle

     disposizioni pertinenti della presente Convenzione e rinviano

     alle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e che

     danno, nella misura necessaria, informazioni sintetiche sui punti

     principali delle prescrizioni nazionali, iii) fa riferimento alle

     prescrizioni della legislazione nazionale relative a certe

     categorie di navi; iv) cita ogni disposizione sostanzialmente

     equivalente adottata in virtù del paragrafo 3 dell'articolo VI;

     v) indica chiaramente ogni deroga concessa dall'autorità

     competente in virtù del Titolo 3;

     b) la parte II è redatta dall'armatore e identifica le misure

     adottate per garantire la conformità costante con le

     prescrizioni nazionali tra le due ispezioni nonchè con le misure

     proposte per assicurare un continuo miglioramento.

     L'autorità competente o l'organismo riconosciuto debitamente

     autorizzato a questo scopo certifica la parte II e rilascia la

     dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.

     11. I risultati di tutte le ispezioni o altre verifiche successive

     effettuate sulla nave in questione e tutte le deficienze

     importanti rilevate nel corso di tali ispezioni nonchè la data

     in cui è constatata la correzione delle stesse sono registrati.

     Tali informazioni, corredate da una traduzione in inglese, se

     questa non dovesse essere la lingua originale della

     registrazione, sono trascritte sulla dichiarazione di conformità

     del lavoro marittimo o allegate a questo documento, e tenute a

     disposizione dei marittimi, degli ispettori dello Stato di

     bandiera, dei funzionari autorizzati dallo Stato di approdo, dei

     rappresentanti degli armatori e della gente di mare, sempre in

     conformità con la legislazione nazionale.

     12. Una copia valida aggiornata del certificato di lavoro marittimo e

     della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo,

     corredati dalla relativa traduzione in inglese quando l'originale

     non è in questa lingua, deve essere conservata a bordo e una

     copia deve essere affissa bene in vista in uno spazio accessibile

     alla gente di mare. Copia di questi documenti deve, in

     conformità alla legislazione nazionale, essere a disposizione

     dei marittimi, degli ispettori dello Stato di bandiera, dei

     funzionari autorizzati nello Stato di approdo e dei

     rappresentanti degli armatori e della gente di mare che ne fanno

     richiesta.

     13. L'obbligo relativo alla produzione di una traduzione in lingua

     inglese, menzionata ai paragrafi 11 e 12 del presente Standard,

     non riguarda le navi che non effettuano viaggi internazionali.

     14. Un certificato rilasciato in applicazione dei paragrafi 1 o 5 del

     presente Standard perde la sua validità in uno dei seguenti

     casi:

     a) se le ispezioni prescritte non sono effettuate negli intervalli di tempo specificati al paragrafo 2 del presente Standard;

     b) se il certificato non è stato vistato conformemente al paragrafo 2 del presente Standard;

     c) quando la nave cambia bandiera;

     d) quando un armatore cessa di assumersi la responsabilità dell'esercizio della nave;

     e) quando modifiche sostanziali siano state apportate alla struttura od alle apparecchiature indicate nel Titolo 3.

     15. Nei casi indicati al paragrafo 14, lettere c), d), e), del

     presente Standard, è rilasciato un nuovo certificato solo nel

     caso in cui l'autorità competente o l'organismo riconosciuto che

     emette il documento è pienamente convinto che la nave è

     conforme alle prescrizioni del presente Standard.

     16. Un certificato del lavoro marittimo è revocato dall'autorità

     competente o dall'organismo riconosciuto debitamente autorizzato

     allo scopo dallo Stato di bandiera nel caso in cui la nave in

     questione non rispetta le prescrizioni della presente Convenzione

     e non è stata presa nessuna misura correttiva prescritta.

     17. Quando, conformemente al paragrafo 16 del presente Standard, è

     prevista la revoca di un certificato del lavoro marittimo,

     l'autorità competente o l'organismo riconosciuto tengono conto

     della gravità o della frequenza delle deficienze rilevate.

     Linea guida B5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di conformità del lavoro marittimo

     1. L'enunciazione delle prescrizioni nazionali figuranti nella Parte

     I della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo

     dovrebbe includere o essere corredata dai riferimenti alle

     disposizioni legislative relative alle condizioni di lavoro e di

     vita della gente di mare per ogni prescrizione elencata

     nell'allegato A5-I. Quando la legislazione nazionale riprende in

     modo puntuale le prescrizioni enunciate nella presente

     Convenzione, sarà sufficiente farne riferimento. Quando una

     disposizione della presente Convenzione è applicata in modo

     sostanzialmente equivalente, conformemente al paragrafo 3

     dell'articolo VI, essa dovrebbe essere identificata e provvista

     di una spiegazione sintetica. Quando una deroga è concessa

     dall'autorità competente in virtù del Titolo 3, la disposizione

     o le disposizioni in questione dovrebbero essere chiaramente

     indicate.

     2. Le misure indicate nella Parte II della dichiarazione di

     conformità del lavoro marittimo, redatta dall'armatore,

     dovrebbero, in particolare, indicare le circostanze in cui è

     verificata la conformità costante con prescrizioni nazionali

     particolari, le persone incaricate della verifica, la tenuta dei

     registri nonchè le procedure da seguire in caso di constatazione

     di non conformità. La Parte II può presentarsi sotto forme

     diverse. Essa potrebbe rinviare a una documentazione più

     generale riguardante le politiche e le procedure relative ad

     altri aspetti del settore marittimo, come ad esempio i documenti

     richiesti dal Codice Internazionale per la Gestione della

     Sicurezza (codice ISM) oppure le informazioni richieste in

     applicazione della Regola 5 del capitolo XI-1 della convenzione

     SOLAS, che riporta la Scheda sinottica continua delle navi.

     3. Le misure per assicurare una conformità costante dovrebbero

     riferirsi specialmente alle prescrizioni internazionali generali,

     che obbligano l'armatore e il comandante a tenersi informati

     sugli ultimi progressi tecnologici e scientifici per quanto

     riguarda la progettazione dei luoghi di lavoro, tenendo conto dei

     pericoli inerenti il lavoro dei marittimi e di informare, di

     conseguenza, i rappresentanti dei marittimi, garantendo così un

     migliore livello di protezione delle condizioni di lavoro e di

     vita della gente di mare a bordo.

     4. La dichiarazione di conformità del lavoro marittimo dovrebbe,

     innanzitutto, essere redatta in termini chiari in modo da aiutare

     tutti gli interessati, quali gli ispettori dello Stato di

     bandiera, i funzionari autorizzati dello Stato di approdo e la

     gente di mare, a verificare che le prescrizioni sono adottate

     correttamente.

     5. L'allegato B5-I contiene un esempio del tipo di informazioni che

     possono figurare nella dichiarazione di conformità del lavoro

     marittimo.

     6. Quando una nave cambia bandiera come indicato al paragrafo 14 c)

     dello Standard A5.1.3 ed entrambi gli Stati interessati hanno

     ratificato la presente Convenzione lo Stato Membro, la cui nave

     era in precedenza autorizzata a battere la sua bandiera,

     dovrebbe, nel più breve tempo possibile, trasmettere

     all'autorità competente dell'altro Stato Membro copia del

     certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di

     conformità del lavoro marittimo conservati a bordo della nave

     prima del cambio bandiera e, se necessario, copia dei relativi

     rapporti di ispezione se l'autorità competente ne fa domanda nei

     tre mesi successivi alla data del cambio di bandiera.

     Regola 5.1.4 - Ispezione e applicazione

     1. Ogni Stato Membro verifica, mediante un sistema efficace e

     coordinato di ispezioni periodiche, di sorveglianza e di altre

     misure di controllo, che le navi che battono la sua bandiera

     rispettino le prescrizioni della presente Convenzione in base

     alla loro applicazione nella legislazione nazionale.

     2. La Parte A del Codice contiene descrizioni dettagliate riguardo al

     sistema di ispezione e di applicazione riportato al paragrafo 1

     della presente Regola.

     Standard A5.1.4 - Ispezione e applicazione

     1. Ogni Stato Membro dispone di un sistema di ispezione relativo alle

     condizioni che si applicano alla gente di mare a bordo delle navi

     che battono la sua bandiera, in particolare per verificare che,

     ove opportuno, siano seguite le misure relative alle condizioni

     di lavoro e di vita enunciate nella dichiarazione di conformità

     del lavoro marittimo e rispettate le prescrizioni della presente

     Convenzione.

     2. L'autorità competente designa un numero sufficiente di ispettori

     qualificati per assumere le responsabilità di cui devono farsi

     carico in applicazione del paragrafo 1 del presente Standard.

     Quando degli organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere

     ispezioni, lo Stato Membro esige che le persone destinate a tale

     attività siano in possesso delle qualificazioni richieste per

     questo scopo e conferisce agli interessati l'autorità legale

     necessaria per esercitare le loro funzioni.

     3. Disposizioni opportune sono adottate per assicurare che gli

     ispettori abbiano la formazione professionale, le competenze, le

     attribuzioni, i poteri, lo status e l'indipendenza necessari o

     auspicabili per poter effettuare la verifica ed assicurare le

     conformità previste al paragrafo 1 del presente Standard.

     4. Le ispezioni sono effettuate ad intervalli conformi alle

     prescrizioni dello Standard A5.1.3, ove opportuno. Tali

     intervalli non devono in nessun caso superare i tre anni.

     5. Se uno Stato Membro riceve un reclamo, che non considera

     manifestamente infondato o acquisisce prove che una nave battente

     la sua bandiera non rispetta le prescrizioni della presente

     Convenzione o ha gravi deficienze nell'applicazione delle misure

     enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro

     marittimo, adotta i provvedimenti necessari per indagare sulla

     questione e assicurarsi che siano adottate misure atte a porre

     rimedio alle deficienze riscontrate.

     6. Ogni Stato Membro stabilisce regole appropriate assicurandone

     l'effettiva applicazione in modo da garantire agli ispettori

     condizioni giuridiche e di servizio tali da renderli indipendenti

     da ogni cambio di governo e da ogni indebita influenza esterna.

     7. Gli ispettori, che ricevono chiare istruzioni circa i compiti da assolvere e sono muniti di poteri adeguati, sono autorizzati a:

     a) salire a bordo delle navi battenti la bandiera del Stato Membro;

     b) eseguire tutti gli esami, controlli o inchieste che ritengono

     necessari per assicurarsi che gli standard siano rigorosamente

     rispettati;

     c) esigere che sia posto rimedio a qualsiasi deficienza e che sia

     proibita la partenza di una nave dal porto fino a quando non sono

     state prese le misure necessarie ove c'è ragione di credere che

     tali deficienze costituiscono una grave infrazione alle

     prescrizioni della presente Convenzione, compresi i diritti della

     gente di mare, o rappresentano un grave pericolo per la

     sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare.

     8. Qualsiasi misura adottata ai sensi del paragrafo 7 c) del presente

     Standard deve potere essere oggetto di un ricorso davanti

     all'autorità giudiziaria o amministrativa.

     9. Gli ispettori hanno la facoltà di dare pareri piuttosto che

     stabilire o raccomandare procedure quando non c'è una infrazione

     manifesta alle prescrizioni della presente Convenzione che metta

     in pericolo la sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente

     di mare interessata e non esistono antecedenti di infrazioni

     analoghe.

     10. Gli ispettori devono tenere riservata la fonte di ogni reclamo o

     lamentela comprovante che esiste un pericolo o una deficienza di

     natura tale da compromettere le condizioni di lavoro e di vita

     della gente di mare o che c'è una violazione delle disposizioni

     legislative, e non devono rivelare all'armatore o al suo

     rappresentante o all'operatore della nave che si è proceduto ad

     effettuare un'ispezione a seguito di una tale reclamo o

     lamentela.

     11. Agli ispettori non devono affidarsi compiti che possano, in

     ragione del numero o natura, interferire con l'efficacia

     dell'ispezione o pregiudicare in qualsiasi modo la loro autorità

     o imparzialità nei confronti degli armatori, dei marittimi o di

     ogni altra parte interessata. In particolare, gli ispettori

     dovranno:

     a) non avere un interesse qualsiasi, diretto o indiretto, nelle attività che sono chiamati a controllare;

     b) essere tenuti, sotto pena di sanzioni o di misure disciplinari

     appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il

     servizio, i segreti commerciali o i processi lavorativi riservati

     o le informazioni di natura personale di cui possono essere

     venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

     12. Gli ispettori, per ogni ispezione effettuata, sottopongono un

     rapporto all'autorità competente. Una copia di questo rapporto,

     in lingua inglese o nella lingua di lavoro della nave, è

     consegnata al comandante mentre una seconda copia è affissa

     sulla bacheca avvisi della nave per informare i marittimi e, su

     richiesta, inviata ai loro rappresentanti.

     13. L'autorità competente di ogni Stato Membro tiene dei registri

     delle ispezioni effettuate sulle condizioni applicate alla gente

     di mare a bordo delle navi battenti la sua bandiera. Essa

     pubblica un rapporto annuale sulle attività ispettive entro un

     termine ragionevole che non deve eccedere sei mesi dopo la fine

     dell'anno.

     14. Nel caso di un'inchiesta condotta in seguito a un grave

     infortunio, il rapporto è sottoposto all'autorità competente

     appena possibile ma non oltre un mese dopo la conclusione

     dell'inchiesta.

     15. Quando si è proceduto a un'ispezione o quando sono state prese

     misure conformi alle disposizioni del presente Standard, è

     importante compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che la

     partenza della nave sia irragionevolmente trattenuta o ritardata.

     16. Indennità possono essere corrisposte conformemente alla

     legislazione nazionale per ogni perdita o danno risultanti

     dall'esercizio illecito dei poteri degli ispettori. L'onere della

     prova incombe, in ogni caso, sul reclamante.

     17. Sanzioni adeguate ed altre misure correttive sono previste ed

     effettivamente applicate da ogni Stato Membro in caso di

     violazioni alle prescrizioni della presente Convenzione (compresi

     i diritti dei marittimi) e per l'ostruzionismo esercitato nei

     confronti degli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni.

     Linea guida B5.1.4 - Ispezione e applicazione

     1. L'autorità competente e ogni altro servizio o autorità

     responsabile, di tutta o parte dell'ispezione sulle condizioni di

     lavoro e di vita della gente di mare dovrebbero disporre delle

     risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. In particolare:

     a) ogni Stato Membro dovrebbe adottare le misure necessarie in modo

     che gli ispettori possano disporre, nello svolgimento del loro

     lavoro, in base alle esigenze, dell'assistenza di esperti tecnici

     debitamente qualificati;

     b) gli ispettori dovrebbero disporre di uffici opportunamente

     ubicati, attrezzature e mezzi di trasporto idonei per poter

     svolgere i loro compiti in maniera efficace.

     2. L'autorità competente dovrebbe elaborare delle Linee Guida in

     materia di conformità e di applicazione, in modo da garantire

     coerenza e guidare le attività di ispezione e di applicazione

     delle disposizioni relative alla presente Convenzione. Le linee

     guida dovrebbero essere fornite a tutti gli ispettori, ai

     pubblici ufficiali interessati e dovrebbero essere messe a

     disposizione dell'utenza nonchè degli armatori e della gente di

     mare.

     3. L'autorità competente dovrebbe stabilire procedure semplici che

     permettano di ricevere in forma riservata ogni informazione

     relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni della

     presente Convenzione, compresi i diritti dei marittimi, di

     segnalare direttamente o mediante i suoi rappresentanti e

     consentire agli ispettori di avviare senza indugio le opportune

     inchieste, ivi comprese:

     a) la possibilità di richiedere un'ispezione, ove necessario, da parte del comandante, dell'equipaggio o i suoi rappresentanti;

     b) fornire informazioni e consigli tecnici agli armatori e alla gente

     di mare nonchè alle organizzazioni interessate riguardo ai mezzi

     più efficaci per attuare le prescrizioni della presente

     Convenzione ed apportare miglioramenti continui alle condizioni

     dei marittimi a bordo delle navi.

     4. Gli ispettori dovrebbero avere una formazione professionale

     adeguata ed essere in numero sufficiente per poter assolvere i

     propri compiti in maniera efficace, tenendo debitamente conto di

     quanto segue:

     a) l'importanza dei compiti che sono tenuti a svolgere, in

     particolare il numero, la natura e le dimensioni delle navi

     sottoposte ad ispezione nonchè il numero e la complessità delle

     disposizioni legali da applicare;

     b) le risorse messe a disposizione degli ispettori;

     c) le condizioni pratiche secondo le quali le ispezioni devono essere effettuate per essere efficaci.

     5. Fatte salve le condizioni che potrebbero essere stabilite dalla

     legislazione nazionale per il reclutamento nel servizio pubblico,

     gli ispettori dovrebbero possedere qualificazioni e formazione

     professionale adeguata per svolgere le loro funzioni, e, ove

     possibile, avere una formazione marittima o un'esperienza come

     marittimo. Essi dovrebbero avere una conoscenza adeguata delle

     condizioni di lavoro e di vita della gente di mare nonchè della

     lingua inglese.

     6. Dovrebbero essere adottate misure per assicurare agli ispettori aggiornamenti formativi durante il loro incarico.

     7. Tutti gli ispettori dovrebbero avere una chiara visione delle

     condizioni nelle quali si dovrebbe procedere ad un'ispezione,

     dello scopo dell'ispezione da effettuare nelle diverse

     circostanze identificate e le modalità generali di ispezione.

     8. Gli ispettori, muniti dei poteri necessari in applicazione della legge nazionale, dovrebbero essere autorizzati almeno a:

     a) salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Tuttavia,

     al momento di iniziare l'ispezione della nave, gli ispettori

     dovrebbero informare della loro presenza il comandante o la

     persona responsabile e, secondo i casi, i marittimi o i loro

     rappresentanti;

     b) interrogare il comandante, la gente di mare o ogni altra persona,

     compresi l'armatore o un suo rappresentante, su ogni questione

     relativa all'applicazione delle prescrizioni della legislazione,

     in presenza di ogni testimone che la persona può aver richiesto;

     c) esigere che vengano esibiti tutti i libri, giornali di bordo,

     registri, certificati o altri documenti o informazioni

     direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di

     verificarne la conformità con la legislazione nazionale che

     applica la presente Convenzione;

     d) assicurare l'affissione degli avvisi richiesti dalla legislazione nazionale in applicazione della presente Convenzione;

     e) prelevare e portare via, ai fini delle analisi, campioni di

     prodotti, di merci, di acqua potabile, di viveri, di materiali e

     sostanze utilizzate o manipolate;

     f) a seguito di un'ispezione, portare immediatamente all'attenzione

     dell'armatore, del gestore della nave o del comandante le

     deficienze che possono arrecare pregiudizio alla salute ed alla

     sicurezza delle persone a bordo;

     g) allertare l'autorità competente e, se necessario, l'organismo

     riconosciuto su qualsiasi deficienza o abuso che la legislazione

     in vigore non contempla in modo specifico e presentare proposte

     per il perfezionamento delle disposizioni normative;

     h) avvisare l'autorità competente in merito ad ogni infortunio sul

     lavoro o malattia professionale dei marittimi nei casi e secondo

     le modalità prescritte dalla legislazione.

     9. Quando un campione è prelevato o portato via conformemente al

     paragrafo 8 e), della presente Linea guida, l'armatore o un suo

     rappresentante e, se del caso, un marittimo, dovrebbero essere

     avvisati o essere presenti al momento del ritiro del campione. La

     quantità di detto campione dovrebbe essere correttamente

     registrata dall'ispettore.

     10. Il rapporto annuale pubblicato dall'autorità competente di ogni

     Stato Membro per quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera

     dovrebbe includere:

     a) una lista della legislazione in vigore relativa alle condizioni di

     lavoro e di vita della gente di mare nonchè di tutti gli

     emendamenti entrati in vigore nel corso dell'anno;

     b) informazioni dettagliate sull'organizzazione del sistema di ispezione;

     c) statistiche delle navi o altri locali sottoposti ad ispezione nonchè delle navi ed altri locali effettivamente ispezionati;

     d) statistiche di tutti i marittimi soggetti alla legislazione nazionale;

     e) statistiche ed informazioni sulle violazioni della legislazione, le sanzioni inflitte e i casi di fermo delle navi;

     f) statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei marittimi che siano stati oggetto di denuncia.

     Regola 5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo

     1. Ogni Stato Membro deve esigere che a bordo delle navi battenti la

     sua bandiera esistano procedure che consentono un regolamento

     giusto, efficace e rapido per ogni reclamo presentato da una

     marittima relativa a un'infrazione alle prescrizioni della

     presente Convenzione, ivi compresi i diritti della gente di mare.

     2. Ogni Stato Membro proibisce e sanziona ogni forma di

     vittimizzazione di un marittimo che ha presentato un reclamo.

     3. Le disposizioni della presente Regola e delle sezioni

     corrispondenti del Codice non pregiudicano il diritto del

     marittimo di chiedere un risarcimento danni attraverso qualsiasi

     mezzo legale ritenuto appropriato.

     Standard A5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo

     1. Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione nazionale

     o dalle contrattazioni collettive, i marittimi potranno ricorrere

     alle procedure di reclamo a bordo su qualsiasi questione da essi

     ritenuta una violazione delle prescrizioni della presente

     Convenzione, compresi i diritti della gente di mare.

     2. Ogni Stato Membro deve garantire che la legislazione preveda

     l'adozione di adeguate procedure per i reclami a bordo in modo da

     soddisfare le prescrizioni della Regola 5.1.5. Tali procedure

     hanno lo scopo di regolare la controversia all'origine del

     reclamo al livello più basso possibile. Tuttavia, in ogni caso,

     la gente di mare ha il diritto di presentare il reclamo

     direttamente al comandante e, se lo ritiene necessario, alle

     autorità esterne competenti.

     3. Le procedure per i reclami a bordo devono prevedere il diritto per

     la gente di mare di essere accompagnata o rappresentata durante

     la procedura di reclamo nonchè la sua tutela per prevenirne

     vessazioni in caso di reclamo. Il termine "vittimizzazione"

     designa ogni azione lesiva, qualunque ne sia l'autore, nei

     confronti del marittimo che ha presentato un reclamo, non

     manifestamente infondato.

     4. Oltre ad una copia del proprio contratto di arruolamento

     marittimo, la gente di mare deve ricevere un documento che

     descriva le procedure di reclamo vigenti a bordo della nave. Il

     documento deve indicare in particolare le coordinate

     dell'autorità competente dello Stato di bandiera e, ove diverso,

     del paese di residenza della gente di mare, ed altresì il nome

     di una o più persone che si trovano a bordo che possono, in via

     riservata, fornire in maniera imparziale un parere circa il

     reclamo de quo e fornire assistenza in caso di attivazione della

     procedura di reclamo vigente a bordo.

     Linea guida B5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla

     contrattazione collettiva applicabile, l'autorità competente

     dovrebbe, in stretta consultazione con le organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare, elaborare un modello per definire

     procedure eque, rapide e supportate sotto il profilo documentale

     per il trattamento dei reclami a bordo delle navi battenti la

     bandiera dello Stato Membro interessato.

     Ai fini dell'elaborazione di dette procedure, dovrebbero essere presi in considerazione i punti seguenti:

     a) molti reclami possono riguardare proprio gli individui ai quali

     deve essere presentato il reclamo o addirittura il comandante

     della nave. In questi casi, la gente di mare dovrebbe poter

     presentare reclamo direttamente al comandante o proporre lo

     stesso presso autorità esterne;

     b) al fine di evitare problemi di vittimizzazione dei marittimi che

     presentano un reclamo su questioni disciplinate dalla presente

     Convenzione, le procedure dovrebbero prevedere la designazione di

     una persona a bordo in grado di fornire pareri alla gente di mare

     sulle procedure disponibili ed assistere alle riunioni o udienze

     attinenti all'oggetto del reclamo se il marittimo autore del

     reclamo ne fa richiesta.

     2. Le procedure discusse durante le consultazioni indicate al

     paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbero prevedere come

     minimo quanto segue:

     a) i reclami dovrebbero essere presentati al capo servizio del marittimo che fa reclamo o al suo responsabile gerarchico;

     b) il capo servizio o il responsabile gerarchico del marittimo

     dovrebbero tentare di risolvere la controversia entro i limiti di

     tempo previsti in considerazione della gravità dell'oggetto

     della lite;

     c) se il capo servizio o il responsabile gerarchico non riescono a

     risolvere la controversia con soddisfazione del marittimo,

     quest'ultimo può rivolgersi al comandante, che dovrebbe

     occuparsi personalmente della questione;

     d) i marittimi dovrebbero sempre avere il diritto di essere

     accompagnati e rappresentati da un altro marittimo di loro scelta

     a bordo della nave interessata;

     e) tutti i reclami e le relative decisioni dovrebbero essere

     registrati e messi a verbale e una copia di essi dovrebbe essere

     consegnata ai marittimi interessati;

     f) se un reclamo non può essere risolto a bordo, la questione

     dovrebbe essere indirizzata a terra all'armatore che dovrebbe

     disporre di un termine adeguato per risolvere il problema, se del

     caso, in consultazione con la gente di mare interessata o con

     ogni persona che quest'ultima può nominare per rappresentarla;

     g) in tutti i casi, la gente di mare dovrebbe avere il diritto di

     presentare il suo reclamo direttamente al comandante e

     all'armatore nonchè alle autorità competenti.

     Regola 5.1.6 Sinistri marittimi

     1. Ogni Stato Membro procede ad un'inchiesta ufficiale su ogni

     sinistro marittimo grave che ha comportato feriti o perdite di

     vite umane che coinvolge una nave battente la sua bandiera. Il

     rapporto finale di un'inchiesta è, di norma, reso pubblico.

     2. Gli Stati Membri devono cooperare gli uni con gli altri in modo da

     facilitare le inchieste sui sinistri marittimi gravi indicati al

     paragrafo 1 della presente Regola.

     Standard - A5.1.6 Sinistri marittimi

     Nessuna disposizione.

     Linea guida B5.1.6 - Sinistri marittimi

     Nessuna disposizione.

 

     Regola 5.2 Responsabilità dello Stato di approdo

     Obiettivo: permettere a ogni Stato Membro di adempiere le

     responsabilità che gli competono ai sensi della presente

     Convenzione in relazione alla cooperazione internazionale

     necessaria per assicurare l'attuazione e il rispetto degli

     Standard della Convenzione a bordo delle navi straniere

     Regola 5.2.1 - Ispezioni nei porti

     1. Ogni nave straniera che fa scalo, nel corso regolare attività

     operativa o per ragioni inerenti al suo esercizio, nel porto di

     uno Stato Membro può essere soggetta ad un'ispezione

     conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo V,

     per verificare la conformità alle prescrizioni della presente

     Convenzione inclusi i diritti dei marittimi relativi alle

     condizioni di lavoro e di vita a bordo di una nave.

     2. Ogni Stato Membro accetta il certificato di lavoro marittimo e la

     dichiarazione di conformità del lavoro marittimo richiesti dalla

     Regola 5.1.3, che attesti, fino a prova contraria, la rispondenza

     alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti

     della gente di mare. Di conseguenza l'ispezione nei suoi porti si

     limita, salvo i casi previsti dal Codice, a un controllo del

     certificato e della dichiarazione.

     3. Le ispezioni nei porti sono effettuate da funzionari autorizzati,

     conformemente alle disposizioni del Codice e degli altri accordi

     internazionali applicabili che disciplinano le ispezioni svolte

     sul territorio dello Stato Membro a titolo di controllo delle

     navi per conto dello Stato di approdo. Dette ispezioni si

     limitano a verificare che gli aspetti esaminati siano conformi

     alle prescrizioni applicabili degli articoli e delle regole della

     presente Convenzione nonchè della sola Parte A del Codice.

     4. Le ispezioni effettuate in applicazione della presente Regola si

     basano su un efficace sistema di ispezione e di sorveglianza da

     parte dello Stato di approdo per contribuire ad assicurare che le

     condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi,

     che fanno scalo in un porto dello Stato Membro interessato, siano

     conformi alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i

     diritti della gente di mare.

     5. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo 4 della

     presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per valutarne

     la sua efficacia, figurano nei rapporti redatti dagli Stati

     Membri in applicazione dell'articolo 22 della Costituzione

     dell'ILO.

     Standard A5.2.1 - Ispezioni nei porti

     1. Quando un funzionario autorizzato si presenta a bordo per

     effettuare una ispezione e che abbia richiesto, se del caso, il

     certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità

     del lavoro marittimo, controlla che:

     a) i documenti richiesti non sono stati presentati o non sono

     aggiornati o lo sono ma risultano contraffati oppure i documenti

     presentati non contengono le informazioni richieste dalla

     presente Convenzione o non sono validi per un altro motivo;

     b) esistono validi motivi per credere che le condizioni di lavoro e

     di vita a bordo della nave non sono conformi alle prescrizioni

     della presente Convenzione;

     c) esistono motivi ragionevoli per ritenere che la nave abbia

     cambiato bandiera allo scopo di sfuggire all'obbligo di

     conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione;

     d) è stato depositato un reclamo che adduce a ritenere che alcune

     condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave non sono

     conformi alle prescrizioni della presente Convenzione; può

     essere effettuato una ispezione più dettagliata al fine di

     verificare le condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave.

     Tale ispezione sarà in ogni caso effettuata quando si ritiene o

     si presume che le condizioni di lavoro e di vita non siano

     conformi e potrebbero costituire un reale pericolo per la

     sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare oppure

     quando il funzionario autorizzato ha ragione di ritenere che ogni

     deficienza possa costituire un'infrazione grave alle prescrizioni

     della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di

     mare.

     2. Quando è effettuata un'ispezione più dettagliata su una nave

     straniera nel porto di uno Stato Membro da parte di funzionari

     autorizzati nelle circostanze indicate al paragrafo 1a), b) o c)

     del presente Standard, essa verte, di norma, sui punti elencati

     nell'allegato A5-III.

     3. Quando un reclamo è depositato ai sensi del paragrafo 1 d) del

     presente Standard, l'ispezione deve limitarsi di solito

     all'oggetto del reclamo, a meno che il reclamo o la relativa

     istruttoria forniscano solide ragioni per procedere a

     un'ispezione più approfondita, conformemente al paragrafo 1 b)

     del presente Standard. Ai fini del paragrafo 1 d) del presente

     Standard, per "reclamo" s'intende ogni informazione fornita da un

     marittimo, un organismo professionale, una associazione, un

     sindacato o,generalmente , chiunque abbia interesse alla

     sicurezza della nave, ivi compresi i rischi per la sicurezza o la

     salute dei marittimi a bordo.

     4. Quando, a seguito di un'ispezione più approfondita, si rileva che

     le condizioni di lavoro e di vita a bordo di una nave non sono

     conformi alle prescrizioni della presente Convenzione, il

     funzionario autorizzato deve immediatamente segnalare al

     comandante della nave le deficienze constatate e il termine

     ultimo entro il quale devono essere effettuati gli adeguamenti.

     Nel caso in cui il funzionario interessato consideri gravi le

     deficienze constatate o se dette deficienze dovessero essere in

     relazione con un reclamo presentato in virtù del paragrafo 3 del

     presente Standard, il funzionario autorizzato le sottopone

     all'attenzione delle organizzazioni degli armatori e della gente

     di mare presenti sul territorio del Stato Membro in cui è

     avvenuta l'ispezione, e può al contempo:

     a) informare un rappresentante dello Stato di bandiera;

     b) fornire le informazioni pertinenti alle autorità competenti del porto di scalo successivo.

     5. Lo Stato Membro sul cui territorio è effettuata l'ispezione ha il

     diritto di trasmettere al Direttore Generale dell'Ufficio

     Internazionale del Lavoro una copia del rapporto di ispezione

     corredato, se del caso, della risposta pervenuta entro il termine

     prescritto da parte dalle autorità competenti dello Stato di

     bandiera affinchè vengano adottate tutte le misure utili e

     appropriate per garantire la consegna delle informazioni e che

     queste siano portate a conoscenza di coloro che possono avvalersi

     delle pertinenti procedure di ricorso.

     6. Quando, a seguito di un'ispezione più dettagliata, il funzionario

     autorizzato rileva che la nave non è conforme alle prescrizioni

     della presente Convenzione e che:

     a) le condizioni a bordo costituiscono un serio pericolo per la sicurezza, la salute e la salvaguardia della gente di mare;

     b) la non conformità costituisce una infrazione grave o ripetuta

     alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti

     della gente di mare,

     il funzionario autorizzato adotta misure atte a garantire il fermo

     della nave fino a quando le non conformità rilevate in virtù

     dei punti a) oppure b) del presente paragrafo non sono state

     eliminate oppure fino a quando detto funzionario non avrà

     accettato un piano di azione che miri a correggere le non

     conformità e non sarà convinto che il piano sarà realizzato in

     maniera rapida. Se alla nave è impedito di partire, il

     funzionario autorizzato deve avvisare immediatamente lo Stato di

     bandiera e invitare, se possibile, uno dei suoi rappresentanti ad

     essere presente, richiedendo allo Stato di bandiera di rispondere

     entro il termine prescritto. Il funzionario autorizzato informa

     altresì, senza indugio, le relative organizzazioni degli

     armatori e della gente di mare dello Stato di approdo in cui ha

     avuto luogo l'ispezione.

     7. Ogni Stato Membro vigila affinchè i suoi funzionari autorizzati

     ricevano orientamenti, del tipo indicato nella Parte B del

     Codice, concernenti alla natura delle circostanze che

     giustificano il fermo di una nave ai sensi del paragrafo 6 del

     presente Standard.

     8. Ogni Stato Membro nell'esercizio delle responsabilità di cui è

     investito ai sensi del presente Standard deve fare tutto il

     possibile per evitare che una nave sia in stato di fermo o

     ritardata indebitamente. Se si rileva che una nave è stata

     indebitamente tenuta in stato di fermo o ritardata, si prevede la

     corresponsione di un risarcimento per ogni perdita o danno

     subito. In questi casi, l'onere della prova incombe sul

     reclamante.

     Linea guida B5.2.1 - Ispezioni nei porti

     1. L'autorità competente dovrebbe elaborare delle Linee Guida in

     materia di ispezioni per i funzionari autorizzati ai sensi della

     Regola 5.2.1. Tale Linee Guida dovrebbero tendere ad assicurare

     coerenza e fornire orientamenti per le attività ispettive e di

     applicazione delle prescrizioni della presente Convenzione,

     inclusi i diritti dei marittimi. Copia delle linee Guida dovrebbe

     essere fornita a tutti i funzionari autorizzati e tenute a

     disposizione dell'utenza, degli armatori e della gente di mare.

     2. Ai fini dell'elaborazione di una Linea Guida sulle circostanze che

     giustificano il fermo di una nave ai sensi del paragrafo 6 dello

     Standard A5.2.1, l'autorità competente dovrebbe considerare che,

     in relazione alle infrazioni indicate al paragrafo 6 b) dello

     Standard A5.2.1, la gravità della violazione potrebbe dipendere

     dalla natura della deficienza in questione.

     Quest'ultima sarebbe particolarmente rilevante nei casi di violazione

     dei diritti e principi fondamentali o in materia di arruolamento

     e di diritti sociali della gente di mare come stabilito dagli

     articoli III e IV. A titolo di esempio, l'impiego di una persona

     di età inferiore a quella prevista dovrebbe essere considerata

     come una violazione grave, anche se riguarda una sola persona a

     bordo. Negli altri casi, si dovrebbe tenere conto del numero

     delle diverse deficienze constatate nel corso di un'ispezione: ad

     esempio, sarà necessario constatare un numero rilevante di

     deficienze connesse agli alloggi o all'alimentazione e servizio

     mensa che non minacciano la sicurezza o la salute, prima di poter

     essere considerate un'infrazione grave.

     3. Gli Stati Membri dovrebbero, per quanto possibile, cooperare gli

     uni con gli altri per l'adozione di linee guida concordate a

     livello internazionale relative alle politiche d'ispezione, in

     particolare per quanto riguarda le circostanze che giustificano

     il fermo di una nave.

     Regola 5.2.2 - Procedure per la gestione a terra dei reclami dei marittimi

     1. Ogni Stato Membro vigila affinchè i marittimi che si trovano a

     bordo di navi che fanno scalo in un porto situato sul suo

     territorio e che dichiarano una violazione alle prescrizioni

     della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di

     mare, abbiano il diritto di fare reclamo contro la violazione per

     la sua eliminazione in modo rapido e concreto.

     Standard A5.2.2 - Procedure per la gestione a terra dei reclami della gente di mare

     1. Il reclamo di un marittimo comprovante una violazione delle

     prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della

     gente di mare, può essere presentato al funzionario autorizzato

     del porto in cui nave fa scalo. In questo caso, il suddetto

     funzionario deve avviare un'istruttoria iniziale.

     2. Ove opportuno, in base alla natura del reclamo, l'istruttoria deve

     verificare se sono state avviate le procedure per i reclami a

     bordo previste dalla Regola 5.1.15. Il funzionario autorizzato

     può altresì effettuare un'ispezione più dettagliata

     conformemente allo Standard A5.2.1

     3. Il funzionario autorizzato deve, se del caso, tentare di risolvere la controversia a bordo della nave.

     4. Nel caso in cui l'inchiesta o l'ispezione effettuate secondo il

     presente Standard rivelassero una non conformità ai sensi del

     paragrafo 6 dello Standard A5.2.1, si applicano le disposizioni

     di quel paragrafo.

     5. Quando non sono applicate le disposizioni del paragrafo 4 del

     presente Standard e il problema non è stato risolto a bordo

     della nave, il funzionario autorizzato informa immediatamente lo

     Stato di bandiera, cercando di ottenere, entro il termine

     prescritto, consigli nonchè un piano di misure correttive.

     6. Quando il reclamo non è stato risolto nonostante le misure prese

     conformemente al paragrafo 5 del presente Standard, lo Stato di

     approdo deve trasmettere una copia del rapporto redatto dal

     funzionario autorizzato al Direttore Generale dell'Ufficio

     Internazionale del Lavoro. Al rapporto deve essere allegata

     l'eventuale risposta, pervenuta entro il termine prescritto,

     delle autorità competenti dello Stato di bandiera. Le

     organizzazioni degli armatori e della gente di mare dello Stato

     di approdo sono altresì informate. Inoltre, statistiche e

     informazioni riguardanti i reclami che sono stati risolti devono

     essere periodicamente inviate dallo Stato di approdo al Direttore

     Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Dette

     comunicazioni sono fatte al fine della tenuta di un registro e

     portate a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni di

     armatori e della gente di mare, che potrebbero avvalersene nelle

     procedure di ricorso pertinenti.

     7. Adeguate misure devono essere prese per garantire la riservatezza dei reclami presentati dalla gente di mare.

     Linea guida B5.2.2 Procedure per la gestione a terra dei reclami della gente di mare

     1. Quando un reclamo indicato nello Standard A5.2.2 è analizzato da

     un funzionario autorizzato, quest'ultimo dovrebbe innanzitutto

     verificare se si tratta di un reclamo di natura generale che

     riguarda quindi tutti i marittimi a bordo della nave o solo una

     categoria oppure se si tratta di un caso individuale del

     marittimo interessato.

     2. Se il reclamo è di natura generale, si dovrebbe prevedere il

     ricorso ad un'ispezione più dettagliata conformemente allo

     Standard A5.2.1.

     3. Se il reclamo riguarda un caso individuale, sarebbe opportuno

     procedere ad una valutazione degli esiti delle procedure

     eventualmente avviate a bordo per risolvere il reclamo in

     questione. Nel caso in cui dette procedure a bordo non fossero

     state attuate, il funzionario autorizzato dovrebbe consigliare al

     reclamante di fare ricorso a tutte le procedure disponibili a

     bordo. Devono sussistere ragioni fondate per giustificare l'esame

     di un reclamo a terra prima di aver attuato le procedure previste

     a bordo. Queste ultime includono l'inadeguatezza o indebito

     ritardo delle procedure interne o ancora la paura del reclamante

     di subire delle ritorsioni a causa del reclamo.

     4. In ogni istruttoria relativa ad un reclamo, il funzionario

     autorizzato dovrebbe dare al comandante, all'armatore e ad ogni

     persona coinvolta nel reclamo la possibilità di far conoscere il

     proprio punto di vista.

     5. Il funzionario autorizzato può astenersi dall'intervenire

     ulteriormente nella risoluzione del reclamo nel caso in cui lo

     Stato di bandiera, rispondendo alla notifica dello Stato di

     approdo conformemente al paragrafo 5 dello Standard A5.2.2,

     dimostri che è in grado di gestire la questione e che dispone di

     procedure adeguate a questo scopo e abbia presentato un piano di

     azione accettabile.

 

     Regola 5.3 - Responsabilità del fornitore di manodopera

     Obiettivo: garantire che ogni Stato Membro si assuma le proprie

     responsabilità ai sensi della presente Convenzione per quanto

     riguarda il reclutamento e il collocamento dei marittimi nonchè

     la protezione sociale di questi ultimi.

     1. Fatto salvo il principio della sua responsabilità per quanto

     riguarda le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare a

     bordo delle navi battenti la sua bandiera, ogni Stato Membro ha

     altresì la responsabilità di vigilare sull'applicazione delle

     prescrizioni della presente Convenzione relative al reclutamento,

     al collocamento ed alla tutela in materia di sicurezza sociale

     dei marittimi che sono suoi cittadini o residenti o persone

     domiciliate sul suo territorio, nella misura prevista dalla

     presente Convenzione.

     2. Nel Codice figurano prescrizioni dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1 della presente Convenzione.

     3. Ogni Stato Membro elabora un sistema efficace di ispezione e di

     sorveglianza per ottemperare alle sue responsabilità come

     fornitore di manodopera in virtù della presente Convenzione.

     4. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo 3 della

     presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per valutarne

     l'efficacia, dovranno figurare nei rapporti redatti dagli Stati

     Membri in applicazione dell'articolo 22 della Costituzione

     dell'ILO.

     Standard A5.3 - Responsabilità del fornitore di manodopera

     1. Ogni Stato Membro garantisce il rispetto delle prescrizioni della

     presente Convenzione applicabili al funzionamento e alle

     attività dei servizi di reclutamento e di collocamento della

     gente di mare presenti sul suo territorio mediante un sistema di

     ispezione e di sorveglianza e attraverso procedure legali in caso

     di infrazione delle disposizioni in materia di autorizzazione ed

     altre specifiche prescrizioni operative previste nello Standard

     A1.4.

     Linea guida B5.3 - Responsabilità del fornitore di manodopera

     1. I servizi privati di reclutamento e collocamento della gente di

     mare presenti sul territorio dello Stato Membro o ovunque essi si

     trovino, nel fornire manodopera all'armatore, dovrebbero

     assumersi l'obbligo di assicurare il rispetto da parte

     dell'armatore delle condizioni previste nei contratti di

     arruolamento marittimo stipulati con la gente di mare.

 

     ALLEGATO A5-I

     Condizioni di lavoro e di vita dei marittimi sottoposte ad ispezione e successiva approvazione da parte dello Stato di bandiera prima della certificazione della nave conformemente al paragrafo 1 dello Standard A5.1.3:

     Età minima

     Certificato medico

     Qualifiche e abilitazioni della gente di mare

     Contratti di arruolamento marittimo

     Ricorso a ogni servizio di reclutamento e collocamento privato autorizzato, certificato o regolamentato

     Durata dell'orario di lavoro e di riposo

     Composizione dell'equipaggio

     Alloggi

     Strutture ricreative a bordo

     Alimentazione e servizio di ristorazione

     Salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni

     Assistenza medico-sanitaria a bordo

     Procedure per i reclami a bordo

     Pagamento dei salari

 

     ALLEGATO A5-II

 

     Certificato del Lavoro Marittimo

     (Omissis)

 

     Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006

 

     Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte I

     (Omissis)

 

     Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte II

     Misure adottate per garantire la conformità costante tra le ispezioni

     (Omissis)

 

     Certificato del lavoro marittimo provvisorio

     (Omissis)

 

     Allegato A5-III

     Elementi generali soggetti a controllo dettagliato da parte di un funzionario autorizzato in un porto di uno Stato Membro che effettua un'ispezione dello Stato di approdo in virtù dello Standard A5.2.1:

     Età minima

     Certificato medico

     Qualifiche e abilitazioni della gente di mare

     Contratti di arruolamento marittimo

     Ricorso a ogni servizio di reclutamento e di collocamento privato autorizzato o certificato o regolamentato

     Durata dell'orario di lavoro o del riposo

     Composizione dell'equipaggio

     Alloggi

     Strutture ricreative a bordo

     Alimentazione e servizio di ristorazione

     Salute e sicurezza, prevenzione infortuni

     Assistenza medico-sanitaria a bordo

     Procedure per i reclami a bordo

     Pagamento dei salari

 

     Allegato B5-I - ESEMPIO DI DICHIARAZIONE NAZIONALE

 

     Cfr. Linea guida B5.1.3, paragrafo 5

 

     Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006

     Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte I

     (Omissis)

 

     Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo - Parte II

     Misure adottate per garantire la conformità costante tra le ispezioni

     (Omissis)

 


[1] La presente Convenzione è entrata in vigore il 19 novembre 2014 (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2014, n. 292).