Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 12/11/2013 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1 . Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 29/2004 |
Art. 2 . Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 29/2004 |
Art. 3 . Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 29/2004 |
Art. 4 . Inserimento dell’ articolo 4 bis nella l.r. 29/2004 |
Art. 5 . Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 29/2004 |
Art. 6 . Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 29/2004 |
§ 3.2.157 - L.R. 12 novembre 2013, n. 66.
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004.
(B.U. 15 novembre 2013, n. 54)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 settembre 2013;
Considerato quanto segue:
1. Alla
2. I maggiori problemi che l’esperienza applicativa della
3. E’ opportuno modificare la legge regionale vigente per dare una risposta agli aspetti problematici sopra richiamati.
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“ Art. 2 - Cremazione e affidamento delle ceneri
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell’urna cineraria.
3. Soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della
4. Il soggetto affidatario dell’urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall’articolo 81 del
5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.
7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80, commi 3 e 6, del
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“ Art. 3 bis. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della
2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.
3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso. ”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“ Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della
2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza. ”.
Art. 4. Inserimento dell’ articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“ Art. 4 bis. Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati
1. La cremazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“ Art. 6 - Piano regionale di coordinamento
1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità, e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della
2. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.
3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
4. Il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
Art. 6. Inserimento dell’articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“ Art. 9 bis. Disposizioni per l’approvazione del primo piano regionale di coordinamento
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla