Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.13 sport |
Data: | 14/10/2013 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione temporale del vincolo di destinazione d’uso degli impianti |
Art. 2. Norma finale |
§ 2.13.40 - L.R. 14 ottobre 2013, n. 18.
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U.R. 25 ottobre 2013, n. 48)
Art. 1. Riduzione temporale del vincolo di destinazione d’uso degli impianti
1. L’articolo 15 della
‘Art. 15. 1. Le opere e gli impianti costruiti, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare d’uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.’.
2. I disciplinari d’uso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 15 della
3. Restano salve le disposizioni contenute nell’articolo 1, primo comma, della
Art. 2. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.