§ 2.13.7 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 162.
Norme per agevolare la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:30/12/1980
Numero:162


Sommario
Art. unico.      Il vincolo della specifica destinazione trentennale previsto dall'art. 15 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, non è richiesto per le opere e per gli impianti che insistono nel demanio marittimo [...]


§ 2.13.7 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 162.

Norme per agevolare la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 3 gennaio 1981, n. 1).

 

Art. unico.

     Il vincolo della specifica destinazione trentennale previsto dall'art. 15 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, non è richiesto per le opere e per gli impianti che insistono nel demanio marittimo regionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. a, della L.R. 12 giugno 1976, n. 78.

     Le società e gli enti sportivi che richiedano i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della citata L. 16 maggio 1978, n. 8 dovranno produrre all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti il titolo comprovante l'avvenuta concessione dell'area demaniale alle stesse, da parte della competente autorità.

     Per scadenza della concessione o per decadenza della stessa per uno dei casi previsti dall'art. 47 del codice della navigazione, l'Amministrazione concedente preferirà le richieste di concessione di quegli enti e società che abbiano già utilizzato gli impianti per fini sportivi e che intendano proseguire l'utilizzazione degli stessi.