Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 19/07/2013 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Organismi collegiali indispensabili |
Art. 2. Soppressione di organismi |
Art. 3. Disposizioni in materia di conferenze di servizi |
Art. 4. Delega di funzioni |
Art. 5. Modifiche ed integrazioni all’articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 |
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 e all’articolo 16 della l.r. 13/2001 |
Art. 7. Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 |
Art. 9. Norme transitorie |
Art. 10. Abrogazioni |
§ II.5.37 - L.R. 19 luglio 2013, n. 19.
Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
(B.U. 26 luglio 2013, n. 104)
Art. 1. Organismi collegiali indispensabili
1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, per recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa, provvede alla ricognizione, con puntuale motivazione, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale o dell’ente interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli organismi collegiali previsti da leggi o atti normativi e amministrativi regionali.
3. Gli organismi non ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1 sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale cui è attribuita preminente competenza nella materia [1].
3-bis. La mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3 [2].
Art. 2. Soppressione di organismi
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi sono soppressi il consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della
2. Le funzioni amministrative degli organismi collegiali soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Disposizioni in materia di conferenze di servizi
1. Al fine di ridurre i tempi di decisione in materia di conferenze di servizi sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 14 della
2. Le conferenze di servizi indette ai sensi dell’articolo 14 della
Art. 4. Delega di funzioni
1. In deroga all’articolo 8, comma 1, lettera l), della
a. al comma 6 dell’articolo 6;
b. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 7;
c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8;
d. al comma 1 dell’articolo 9;
e. al comma 1, lettere d), e), f), dell’articolo 13;
f. al comma 1, lettera a), dell’articolo 14;
g. al comma 1 dell’articolo 15,
salvo che il Comune interessato non richieda l’adempimento alla stessa AdB, allegando all’istanza adeguata motivazione.
Art. 5. Modifiche ed integrazioni all’articolo 42 della
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 42 della
“6 ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale della Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, del testo integrale delle deliberazioni di Giunta regionale, considerate nel presente articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni previste dai commi 2, 6 e 6 bis.”.
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 12 della
1. All’articolo 12 della
a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con
b. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.”.
2. All’articolo 16 della
a. dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. La delibera di cui al comma 4 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.”.
Art. 7. Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. La verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all’articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con
Art. 8. Modifiche all’articolo 11 della
1. All’articolo 11, comma 1, della
Art. 9. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione dell’articolo 1, la deliberazione della Giunta regionale deve essere adottata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’attribuzione di funzioni prevista dall’articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per l’espressione degli adempimenti già richiesti all’Autorità di Bacino della Puglia e non ancora espressi.
3. La soppressione degli organismi collegiali tecnico-consultivi prevista dal comma 1 dell’articolo 2 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti già avviati dal Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della
Art. 10. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a. articolo 6 della
b. articolo 11 della
c. commi 1 e 2 dell’articolo 14 della
d. articolo 6 della
e. comma 4 dell’articolo 12 della
f.
g. comma 19 dell’articolo 3 della
h. articolo 16 della
i. articolo 30 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[3] Comma così modificato dall'art. 37 della