§ 4.5.145 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/12/2013
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 6/2012)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.145 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)

(B.U. 10 dicembre 2013, n. 50, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla fine del comma 2 dell'articolo 23 sono aggiunte le parole: ', nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:

'2 bis. L'iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.';

c) al comma 6 dell'articolo 27 le parole 'dalla precedente concessione' sono sostituite dalla parola: 'precedenti' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per i contributi di cui al comma 3, lett. a), il termine di tre anni decorre dalla data di immatricolazione; per i contributi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il termine di tre anni decorre dalla data di fatturazione del relativo intervento.';

d) al comma 2 dell'articolo 28:

1) sono inserite, all'inizio, le parole: 'La Giunta regionale disciplina';

2) dopo le parole 'autonoleggio con conducente,' sono inserite le parole: 'ivi incluse le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività autorizzata. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al presente comma' ;

e) al comma 3 dell'articolo 28 la parola 'cinque' è sostituita dalla parola: 'due';

f) al comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte, in fine, le parole: ', nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).';

g) il comma 14 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

'14. La Giunta regionale definisce le linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 13, lettera b), e per il monitoraggio dell'attività svolta, stabilendo altresì l'importo massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti da corrispondere al gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Con il medesimo provvedimento sono individuati i procedimenti nei quali deve essere acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio regionale.';

h) dopo il comma 14 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

'14 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 60 del d.p.r. 753/1980è dichiarata decaduta con provvedimento del gestore dell'infrastruttura nei seguenti casi:

a) avvio dei lavori senza la previa trasmissione al gestore dell'atto di autorizzazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, contenente gli impegni e gli obblighi a carico del richiedente, e della relativa nota di trascrizione;

b) mancata trasmissione, al termine dei lavori, al gestore di apposita certificazione asseverata dal direttore dei lavori attestante la conformità dei lavori stessi al progetto autorizzato;

c) sopravvenienza di danni alla sede ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori; in tal caso, i danni devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura del gestore e a spese del proprietario del manufatto o dei suoi aventi causa.';

i) la rubrica dell'articolo 46 è sostituita dalla seguente:

'Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico.';

j) al comma 1 dell'articolo 46 le parole 'da un minimo di dieci ad un massimo di cinquanta' sono sostituite dalle parole: 'da un minimo di trenta ad un massimo di cento';

k) dopo il comma 1 dell'articolo 46 è inserito il seguente:

'1 bis. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.';

l) al comma 3 dell'articolo 46 le parole 'Salvo quanto previsto dal comma 2' sono sostituite dalle parole: 'Salvo quanto previsto dai commi 1 bis e 2';

m) dopo il comma 3 dell'articolo 46 è inserito il seguente:

'3 bis) Nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l'ente locale competente territorialmente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.';

n) al comma 1 dell'articolo 60 le parole 'entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole: 'entro il 31 marzo 2014';

o) al comma 3 dell'articolo 60 le parole 'entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole: 'entro il 31 dicembre 2014';

p) al comma 4 dell'articolo 60 le parole 'entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole: 'entro il 31 dicembre 2014';

q) al comma 8 dell'articolo 60 le parole 'fino ad un termine massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole: 'sino al termine massimo previsto al comma 4'.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.