§ 4.3.18 - L.R. 2 agosto 2013, n. 38.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 caccia e pesca
Data:02/08/2013
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni all’articolo 24 della l.r. n. 9/96)
Art. 2.  (Clausola di invarianza della spesa)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.18 - L.R. 2 agosto 2013, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio).

(B.U. 1 agosto 2013, n. 15 - S.S. 8 agosto 2013, n. 3)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 24 della l.r. n. 9/96)

1. All’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio) è aggiunto il seguente comma 8 bis: «I commi 1 e 4 dell’articolo 17 per come modificati dall’articolo 45, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) e dall’articolo 13 della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura».

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza della spesa)

1. La presente legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.