Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 09/08/2013 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996) |
Art. 2. (Interpretazione autentica dell'art. 25, comma 1, punti 1 e 2 della L.R. 96/1996) |
Art. 3. (Sostituzione del comma 21 dell'art. 7 della L.R. 96/1996) |
Art. 4. (Decadenza dall’assegnazione di alloggio a canone agevolato) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.128 - L.R. 9 agosto 2013, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e altre disposizioni in materia di ATER
(B.U. 21 agosto 2013, n. 79 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'art. 36 della
1. Il comma 1, dell’articolo 36, della
"1. Nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2013 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione, dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 3."
2. Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 36, della
Art. 2. (Interpretazione autentica dell'art. 25, comma 1, punti 1 e 2 della
1. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, punti 1 e 2, della
2. I soggetti gestori degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica sono tenuti ad attenersi alla presente interpretazione per la determinazione dei canoni a far data dalla pubblicazione della legge ed a sanare gli eventuali contenziosi in essere, inerenti i periodi pregressi, mediante l'immediata applicazione dei criteri fissati dal comma 1.
Art. 3. (Sostituzione del comma 21 dell'art. 7 della
1. Il comma 21, dell’art. 7, della
“Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima è corrisposto ed è determinato da parte dell'ATER, per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari a 30 euro, così come stabilito dalla
Art. 4. (Decadenza dall’assegnazione di alloggio a canone agevolato)
1. Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale e i Comuni gestori di alloggi sociali (così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008) nel territorio della Regione Abruzzo sono autorizzati, nei casi previsti dal presente articolo, ad applicare le procedure di mobilità, verso alloggi a canone sovvenzionato, delle famiglie assegnatarie di appartamenti di edilizia convenzionata (
2. L’applicazione della mobilità di cui al comma 1 si applica a tutte le famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia sociale, che ne fanno richiesta ai sensi del comma 3.
3. Possono richiedere la mobilità verso alloggi di edilizia sovvenzionata gli assegnatari di appartamenti di edilizia convenzionata (
a) perdita di lavoro con contestuale immediata perdita di reddito, anche di un solo membro della famiglia;
b) morte del percettore di reddito con contestuale perdita dei requisiti minimi di accesso all’edilizia convenzionata.
4. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di parte, stila la graduatoria rispettando i parametri oggettivi previsti dalla
Art. 5. (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.