Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.1 disciplina generale |
Data: | 13/03/2013 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 53.1.110 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32.
Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(G.U. 5 aprile 2013, n. 80)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Recepimento della
1. All'articolo 6, comma 8, del
2. La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera i-bis), del
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.