Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 07/05/2013 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 42/2000 |
§ 4.7.74 - L.R. 7 maggio 2013, n. 21. [1]
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
(B.U. 15 maggio 2013, n. 21)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l.r. 23 marzo 2000, n.42);
Considerato quanto segue
1. Si rende necessario procedere alla determinazione delle caratteristiche tecniche per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per attività turistico-ricreative, al fine di consentire ai comuni di esercitare le relative funzioni amministrative in modo omogenea sul territorio;
2. Si rende necessario dare attuazione alla disposizione dell’articolo 11, comma 6, della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 69 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della
“3 bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all’articolo 158, sono stabiliti:
a) le caratteristiche tecniche per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;
b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della
[1] Abrogata dall'art. 160 della