§ 5.3.25 - L.R. 14 aprile 1986, n. 15.
Disciplina dei servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:14/04/1986
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Materie.
Art. 4.  Elenco funzioni.
Art. 5.  Attribuzione degli organi regionali.
Art. 6.  Piano regionale trasporti.
Art. 7.  Comitato Tecnico regionale Trasporti.
Art. 8.  Funzioni del Comitato.
Art. 9.  Partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali al piano regionale dei Trasporti.
Art. 10.  Bacini di traffico.
Art. 11.  Piano di bacino.
Art. 12.  Funzioni del Consorzio di bacino.
Art. 13.  Classificazione dei servizi.
Art. 14.  Tipologia dei servizi.
Art. 15.  Servizi soggetti a concessione - Requisiti.
Art. 16.  Competenza rilascio autorizzazioni.
Art. 17.  Concessioni.
Art. 18.  Istanza di concessione.
Art. 19.  Istruttoria, esame comparativo e preferenza.
Art. 20.  Riorganizzazione dei servizi esistenti.
Art. 21.  Abolizione divieto di carico.
Art. 22.  Concessioni: scadenza del termine.
Art. 23.  Variazione o sostituzione - Cessione - Rinunzia.
Art. 24.  Decadenza.
Art. 25.  Tassa e contributo di sorveglianza.
Art. 26.  Provvedimenti di emergenza.
Art. 27.  Vigilanza: accertamenti e sanzioni.
Art. 28.  Condizioni di trasporto: sanzioni.
Art. 29.  Orario regionale.
Art. 30.  Trattamento giuridico ed economico del personale.
Art. 31.  Organici delle aziende concessionarie.
Art. 32.  Funzioni amministrative e relative al personale.
Art. 33.  Regolamenti comunali - Approvazioni regionali.
Art. 34.  Norme transitorie.


§ 5.3.25 - L.R. 14 aprile 1986, n. 15. [1]

Disciplina dei servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale.

(B.U. 18 aprile 1986, n. 21)

 

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge disciplina in modo unitario ed organico:

     a) la materia dei trasporti pubblici locali, intesi come tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato;

     b) le funzioni amministrative comunque pertinenti alla materia dei trasporti, attribuite alla competenza propria o delegata della Regione, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e delle altre leggi

 

     Art. 2. Finalità.

     La Regione Calabria riconosce che il trasporto pubblico collettivo di persone di interesse sia locale che regionale è servizio sociale primario e strumento necessario per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico della Calabria, del razionale assetto del territorio e della pianificazione urbanistica regionale anche nelle sue interrelazioni con le aree contermini.

 

     Art. 3. Materie.

     Al fine del conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, la Regione:

     a) disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate attribuite alla competenza regionale dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre leggi dello Stato;

     b) predispone il piano regionale dei trasporti in concessione con la politica di sviluppo regionale;

     c) delinea la politica regionale dei trasporti collettivi e le sue articolazioni settoriali al fine di realizzare il coordinamento dei servizi di trasporto di persone per ricercare la massima economicità ed efficienza dei servizi stessi, migliorando nel contempo l'offerta di trasporto, per assicurare una maggiore mobilità dei cittadini;

     d) predispone piani annuali o pluriennali di intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici regionali locali, in armonia con le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione e di bilancio;

     e) armonizza il piano regionale con il piano nazionale dei trasporti e con le previsioni del piano regionale di sviluppo;

     f) assicura la più ampia partecipazione degli enti ed organismi operanti nel settore e delle forze economiche e sociali all'elaborazione del piano regionale dei trasporti;

     g) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, prescindendo, ove tali esigenze lo richiedano, dalle convenzioni tradizionali e storiche;

     h) fissa i criteri direttivi e programmatici per la elaborazione dei piani di bacino di traffico allo scopo di assicurare la coerenza col piano regionale dei trasporti ed anche al fine del coordinamento tra i servizi esistenti;

     i) fissa gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi di trasporto;

     l) stabilisce le modalità di approvazione dei piani di bacino e dei provvedimenti di organizzazione;

     m) disciplina l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, tenendo presente la connessione unitaria del servizio nell'ambito dei bacini di traffico e favorendo la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

     n) provvede annualmente alla rilevazione dei costi effettivi dei trasporti pubblici locali;

     o) provvedere all'erogazione dei contributi di investimento e di esercizio, in attuazione dei principi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

     p) realizza il coordinamento e la ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale con la rete di servizi e di impianti fissi di carattere ferroviario.

 

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

 

     Art. 4. Elenco funzioni.

     Le funzioni amministrative regionali riguardano principalmente:

     A) in materia di linee automobilistiche di interesse regionale:

     1) la concessione all'esercizio;

     2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

     3) la concessione all'esercizio delle autostazioni;

     4) la vigilanza sulle autostazioni dei servizi di linea;

     5) le agevolazioni di viaggio a favore di particolari categorie di soggetti;

     B) [2].

     Per quanto concerne la materia finanziaria, si rinvia a quanto previsto nelle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 5. Attribuzione degli organi regionali.

     La potestà di fissare i criteri ed indirizzi generali e di emanare direttive relative ai trasporti regionali è attribuita al Consiglio regionale.

     Al Consiglio regionale sono attribuite anche le competenze in materia di piani e programmi, e le altre funzioni risultanti dai successivi articoli della presente legge.

     Sono di competenza della Giunta regionale:

     - la fissazione delle modalità da seguire nella formazione dei piani di bacino, in coerenza con le direttive e i criteri generali indicati dal piano regionale dei trasporti;

     - l'esercizio delle funzioni relative all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio regionale;

     - l'esercizio delle funzioni precisate dai successivi articoli della presente legge;

     - gli indirizzi generali di politica tariffaria in armonia con quanto previsto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

     - la fissazione delle modalità di esercizio e la determinazione della tariffa base regionale.

 

Titolo III

PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI

 

     Art. 6. Piano regionale trasporti.

     La Giunta regionale, ricorrendo se del caso a prestazioni professionali di esperti o di organismi specializzati, predispone lo schema del piano regionale trasporti, sentito il parere degli enti e organismi indicati al punto f) dell'articolo 3 e del Comitato Tecnico regionale dei Trasporti di cui al successivo articolo 7.

     Il piano regionale dei trasporti è approvato dal Consiglio regionale e costituisce il documento programmatico fondamentale della politica dei trasporti locali. Esso contiene:

     a) l'individuazione delle linee principali del trasporto su scala regionale e interregionale, con riguardo al piano di sviluppo regionale ed al piano generale nazionale dei trasporti;

     b) l'individuazione delle linee del trasporto e le relative infrastrutture per il collegamento dei bacini di traffico;

     c) l'indicazione dell'ordine prioritario degli interventi tecnici in materia di trasporti pubblici;

     d) le direttive ed i criteri generali per la formazione dei piani di bacino;

     e) la delimitazione territoriale dei bacini di traffico e la fissazione delle direttive e dei criteri generali per la formazione dei piani di bacino;

     f) le direttive da osservare da parte dei Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani.

 

     Art. 7. Comitato Tecnico regionale Trasporti. [3]

 

     Art. 8. Funzioni del Comitato. [4]

 

     Art. 9. Partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali al piano regionale dei Trasporti.

     Alla formazione del piano regionale dei trasporti sono chiamati a partecipare gli Enti locali e le forze sociali.

     La partecipazione degli Enti locali si realizza attraverso riunioni a carattere provinciale, da tenere presso ciascuna Amministrazione provinciale, con l'intervento dei rappresentanti dei Comuni e della Provincia.

     La partecipazione delle forze sociali si realizza mediante due distinte riunioni a carattere regionale, da tenere presso gli uffici della Giunta, rispettivamente con l'intervento dei responsabili regionali dei Sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e con l'intervento dei responsabili regionali delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale.

     I contributi degli Enti locali al procedimento di formazione del piano regionale devono pervenire entro il termine di 90 giorni dalle richieste.

     In ogni caso le relazioni e i documenti forniti dalle componenti locali e dalle forze sociali sono allegati al predetto progetto.

 

     Art. 10. Bacini di traffico.

     Ai fini della presente legge per bacino di traffico s'intende un ambito territoriale nel quale è attuato un sistema di trasporto pubblico in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

     La determinazione territoriale dei bacini tiene conto delle esigenze lavorative, scolastiche, sanitarie, turistiche, e viene definita dal piano regionale dei trasporti.

 

     Art. 11. Piano di bacino.

     Il piano di bacino, che sostanzia la specificazione o l'articolazione del piano regionale dei trasporti, è elaborato nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal piano regionale e dalle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi del 3° comma del precedente articolo 5.

     Il piano di bacino deve contenere:

     a) il complesso dei servizi costituenti la rete di bacino, nonché le linee interbacino;

     b) gli interventi sulle infrastrutture al fine di migliorare il livello di offerta del trasporto pubblico;

     c) i programmi di investimento annuali e pluriennali coerenti e compatibili con le previsioni dei programmi finanziari regionali;

     d) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio di autobus con conducente;

     e) il piano comunale dei trasporti urbani per i Comuni nei quali già esistono servizi di trasporto pubblico urbano e per i Comuni che intendono istituirli.

     Allo stato e fino a quando non sarà definito il piano regionale dei trasporti, sono individuati i seguenti bacini: Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali provinciali.

     La suddetta determinazione può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale.

     La Giunta regionale, e per essa il competente Assessorato, promuove le necessarie reciproche intese tra Amministrazioni provinciali, Comunità montane, Comuni, UU.SS.LL., Distretti scolastici e forze sociali e sindacali per addivenire alla predisposizione del piano di bacino cui tali Enti sono interessati, fissando il termine di redazione del piano.

     Il piano di bacino è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     Nell'ambito di ciascun bacino la Regione promuove la costituzione, entro un'anno dall'approvazione del piano regionale dei trasporti, di un Consorzio tra i Comuni e le Comunità montane competenti per territorio, avente lo scopo di esercitare le funzioni di cui al successivo articolo.

     Detti consorzi si intendono costituiti quando ad essi abbiano dato la propria adesione i Comuni compresi nella circoscrizione dei bacini di trasporto, e le Comunità montane in modo tale da rappresentare almeno tre quarti del numero complessivo dei Comuni e delle Comunità montane nella circoscrizione del bacino, e della popolazione ivi residente.

     Se alla costituzione dei consorzi di bacino non si provvede nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i piani di bacino tramite gli uffici regionali competenti e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, sentite le forze sociali di cui al precedente articolo 9.

     A tal fine è consentito il ricorso alle prestazioni professionali di esperti e di organismi specializzati.

 

     Art. 12. Funzioni del Consorzio di bacino. [5]

 

Titolo IV

CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA

 

     Art. 13. Classificazione dei servizi.

     I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo al territorio servito, si distinguono in:

     a) servizi urbani;

     b) servizi di linea extraurbani;

     c) servizi di linea interregionali.

     Sono servizi di linea extraurbani quelli che collegano Comuni diversi.

     Sono servizi interregionali quelli che si svolgono parzialmente anche nel territorio di altra Regione finitima.

     La classificazione delle linee spetta all'autorità concedente.

 

     Art. 14. Tipologia dei servizi.

     I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche di esercizio, si distinguono in:

     a) ordinari;

     b) turistici, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche;

     c) sperimentali, quando abbiano la finalità di accertare alcune caratteristiche del traffico, anche in funzione dell'individuazione di nuove linee, o si riferiscano all'introduzione di nuove tecnologie.

 

     Art. 15. Servizi soggetti a concessione - Requisiti.

     Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino in territorio regionale ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

     Tali concessioni vengono rilasciate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria.

 

     Art. 16. Competenza rilascio autorizzazioni.

     Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, sono rilasciate:

     a) dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga interamente nell'ambito del territorio di un Comune;

     b) [dalla Giunta regionale, quando trattasi di autolinee che colleghino Comuni diversi della Regione Calabria, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, e servizi di linea interregionali svolgentesi prevalentemente sul territorio di questa Regione] [6].

 

     Art. 17. Concessioni.

     Le concessioni di linee di trasporto pubblico ordinarie di cui al precedente articolo 14 sono di durata novennale.

     Le concessioni sono rilasciate sulla base di un apposito disciplinare, comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa.

     Il disciplinare di concessione viene firmato per accettazione dal concessionario presso la sede dell'amministrazione competente, ai sensi della presente legge, a rilasciare la concessione; in caso di modificazioni delle condizioni comprese nel disciplinare si procederà alla stipulazione di atti aggiuntivi.

     Per le linee di competenza regionale, ai sensi della presente legge, la concessione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del disciplinare di cui ai commi precedenti.

     Le concessioni sono soggette a vidimazioni annuali.

 

     Art. 18. Istanza di concessione.

     Le istanze per conseguire la concessione di un autoservizio di linea sono presentate al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco del Comune secondo le rispettive competenze.

     L'istanza di richiesta, redatta in carta legale, deve contenere:

     a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;

     b) il tracciato della linea, le fermate e gli orari;

     c) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

     d) la dichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) iscrizione nelle liste elettorali;

     3) non avere riportato condanne penali o/e misure di prevenzione;

     4) non avere carichi pendenti.

 

     Art. 19. Istruttoria, esame comparativo e preferenza.

     L'ufficio che riceve l'istanza ne accerta la regolarità e la completezza e può chiedere all'istante ogni informazione e documentazione utile all'individuazione del soggetto e dell'oggetto della richiesta.

     La richiesta sarà successivamente sottoposta all'esame del Consorzio di bacino interessato che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

     Acquisito il parere ai sensi del precedente comma, le istanze presentate, le eventuali proposte del Consorzio di bacino e le questioni poste di ufficio da parte dell'Amministrazione concedente, vengono valutate in una riunione istruttoria indetta ai sensi della circolare Ministeriale del 18 luglio 1955, n. 326, intesa a raccogliere gli elementi necessari per la eventuale comparazione anche ai fini della individuazione dell'ordine di preferenza.

     Hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni tecniche e finanziarie, i concessionari di autolinee finitime.

     La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici.

     Per la concessione dei nuovi servizi si tiene conto anche dell'esigenza di consentire dimensioni aziendali maggiormente rispondenti a criteri di funzionalità ed economicità nonché dell'opportunità di assicurare la stabilità di impiego del personale dipendente utilizzato.

     I criteri preferenziali di cui ai precedenti comma del presente articolo sono influenti quando trattasi di concessionario che:

     1) invitato dall'amministrazione concedente ad identificare i propri servizi non vi abbia provveduto nel termine fissato o non vi abbia provveduto affatto;

     2) si sia reso responsabile di gravi disservizi pregiudizievoli della sicurezza e regolarità di esercizio.

     Il provvedimento, ivi incluso il diniego opposto ai richiedenti in concorrenza, sono atti amministrativi definitivi.

     Successivamente l'ufficio preposto al servizio provvede ad acquisire le sottoscrizioni delle parti, previo accertamento dell'avvenuto versamento della tassa di concessione e del contributo di sorveglianza, al repertorio dell'atto esecutivo, a promuovere, se del caso, la registrazione fiscale.

 

     Art. 20. Riorganizzazione dei servizi esistenti.

     La Giunta regionale, al fine di dare all'utenza una migliore offerta dei servizi di trasporto sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei medesimi e di ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse, può procedere all'adozione di provvedimenti di indirizzo con i quali si manifestano le più opportune iniziative che i vari concessionari saranno tenuti ad adottare nello stesso comprensorio, per conseguire la massima economicità ed efficienza dei servizi.

     Le imprese, invitate a dare pratica attuazione al deliberato dell'amministrazione in esecuzione del precetto riportato al comma precedente, se non ottemperano alla prescrizione, incorrono nella decadenza delle concessioni di cui all'articolo 24 lettera b).

 

     Art. 21. Abolizione divieto di carico.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'approvazione dei piani bacino, la Giunta regionale coordina i servizi, tenuto conto dell'equilibrio funzionale ed economico delle Aziende interessate, al fine di pervenire all'abolizione dei divieti di carico.

     In ogni caso, i divieti di carico devono intendersi aboliti decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Restano confermate le limitazioni di carico imposte a tutela del traffico delle Ferrovie dello Stato.

     I principi di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modalità di esercizio dei servizi di nuova istituzione.

     La diversificazione tra i servizi afferenti a varie concessioni viene attuata con opportuno sfalsamento di orario sempre che le corse rispondono ad esigenze di pubblico interesse.

 

     Art. 22. Concessioni: scadenza del termine.

     I provvedimenti scaduti possono essere rinnovati.

     L'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

     Il rinnovo della concessione sarà rilasciato a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento e nel disciplinare.

 

     Art. 23. Variazione o sostituzione - Cessione - Rinunzia.

     Qualsiasi variazione soggettiva della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'amministrazione concedente.

     La cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione dell'amministrazione concedente è nulla.

     La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la cessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinunzia alla concessione da parte del titolare nei confronti dell'Ente cui spetta accordare la concessione.

     In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di modificazione dello stato giuridico dell'impresa concessionaria, il personale dipendente conserva i diritti acquisiti in quanto riconoscibili ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 24. Decadenza.

     Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:

     a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione, oppure iniziatolo, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità;

     b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'amministrazione concedente o ne ostacoli i provvedimenti, ovvero commetta gravi e ripetute irregolarità;

     c) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nel disciplinare;

     d) venga a mancare dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 18.

     La pronuncia di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimate al concessionario con lettera raccomandata A.R.; nel caso di cui alla lettera d), decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

     La decadenza si estende a tutte le concessioni, di cui è titolare il concessionario, quando questi abbia perso i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria oppure non osservi i contratti collettivi di lavoro.

     La pronuncia di decadenza della concessione per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo.

     Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzo di mercato dall'amministrazione concedente, con diritto di prelazione, al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

 

     Art. 25. Tassa e contributo di sorveglianza.

     La concessione è assoggettata al pagamento della tassa di concessione e del contributo di sorveglianza regionale, nella misura indicata dalle disposizioni in vigore.

 

     Art. 26. Provvedimenti di emergenza.

     In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto, la Regione, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalla legge, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse che postulano la necessità della prosecuzione del servizio stesso, adotta in via di urgenza i provvedimenti indispensabili ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico mediante l'affidamento coattivo del servizio ad una impresa di trasporto della zona o, in carenza, ad imprese di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo.

     Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Regione può disporre la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei locali, in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi secondo il normale programma di esercizio.

     Contestualmente al provvedimento di requisizione di beni di cui al precedente comma la Giunta determina anche il corrispettivo per l'uso dei beni stessi a favore degli aventi diritto.

     Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.

     Il soggetto interessato entro dieci giorni dalla notifica ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo.

     In tal caso la Regione nomina un Collegio di tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale.

     Le forme straordinarie di gestione non possono superare la durata di due anni.

     Entro tale termine la Regione procede alla definizione disciplinare organizzativa di emergenza tenendo conto della indicazione dei piani di bacino ove approvati.

 

     Art. 27. Vigilanza: accertamenti e sanzioni.

     Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni impartite dall'amministrazione concedente per garantire la regolarità e l'esercizio dei servizi pubblici automobilistici.

     Costituiscono, tra l'altro, violazione alle norme che regolano l'esercizio del trasporto pubblico i seguenti disservizi:

     a) variazione abusiva dei percorsi non giustificata da cause di forza maggiore;

     b) variazione degli orari senza preventiva autorizzazione;

     c) ritardi, non dipendenti da causa di forza maggiore, pregiudizievoli della finalità precipua del servizio;

     d) variazione della tariffa senza preventiva autorizzazione;

     e) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

     Costituiscono gravi violazioni delle norme che regolano l'esercizio del trasporto pubblico i seguenti disservizi:

     a) soppressione, in tutto o in parte, delle corse previste dai programmi di esercizio;

     b) impiego di materiale rotabile destinato ad uso diverso da quello del servizio pubblico di linea;

     c) impiego di autobus non revisionati;

     d) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida degli autobus, nonché di altro personale per il quale non sia instaurato regolare rapporto di lavoro, salvo deroghe previste dalle norme in vigore;

     e) mancato impiego del secondo agente nei casi prescritti;

     f) assicurazione RC non assolta;

     g) mancata emissione dei documenti di viaggio;

     h) mancata osservanza del contratto di lavoro.

     Fatta salva la pronuncia di decadenza di cui all'articolo 24, i fatti che comportano le violazioni di cui ai precedenti commi 2° e 3° sono puniti nei casi di cui al secondo comma, con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 500.000 e, nei casi di cui al terzo comma, con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000.

     Gli uffici addetti alla vigilanza dei servizi automobilistici di linea istituiscono il registro delle inadempienze sul quale vengono annotate le singole violazioni.

 

     Art. 28. Condizioni di trasporto: sanzioni.

     Le ditte concessionarie stabiliscono, con apposito regolamento, le condizioni di trasporto non previste dalle leggi regionali.

     Il predetto regolamento dovrà, fra l'altro, disciplinare:

     - i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del 2° comma dell'articolo 1679 del Codice Civile;

     - le modalità di presentazione dei reclami;

     - il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.

     Il regolamento è soggetto ad approvazione dell'Ente concedente.

     I biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi di linea debbono contenere le seguenti indicazioni:

     1) il nominativo dell'azienda che effettua il trasporto;

     2) la linea e il percorso per cui i biglietti vengono rilasciati;

     3) il prezzo del biglietto;

     4) la data del rilascio ed eventualmente la validità del biglietto medesimo.

     [I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto sprovvisti di valido documento di viaggio, sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a tre volte il costo del biglietto, con un minimo non inferiore a lire 10.000 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto ed a lire 20.000 negli altri casi] [7].

     [All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti iscritto al libro matricola] [8].

     [La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale] [9].

     [L'importo della sanzione amministrativa spetta all'impresa e non può essere destinata a ripartizione tra gli organi accertatori delle relative infrazioni] [10].

     Sugli autobus adibiti a servizio pubblico di linea è fatto divieto di fumare.

     I trasgressori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584.

     All'accertamento e alla contestazione dell'infrazione provvede il personale di cui al precedente comma 6° con le modalità e le procedure stabilite dall'articolo 8 della predetta legge 584/1975.

     L'organizzazione del servizio di riscossione dei proventi delle oblazioni è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Interno 24 marzo 1977 di attuazione della legge n. 584/1975.

 

     Art. 29. Orario regionale.

     Gli orari in vigore sui servizi di linea di interesse regionale e locale vengono compilati su modelli uniformi predisposti dal competente assessorato al fine di consentire la pubblicazione dell'orario regionale e favorire la fruizione dei servizi da parte del maggior numero di utenti.

     Il predetto assessorato definisce i criteri per la redazione tecnica e la compilazione dell'orario regionale e della sua articolazione, nonché dei modi di diffusione sul territorio regionale.

 

     Art. 30. Trattamento giuridico ed economico del personale.

     Al personale dipendente dalle aziende che esercitano pubblici servizi di trasporto collettivo è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e della legge 1° febbraio 1978, n. 30, in quanto applicabili.

     A tutti i dipendenti della medesima azienda si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri nella parte che si riferisce alle aziende del settore, e degli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.

 

     Art. 31. Organici delle aziende concessionarie.

     (Omissis) [11].

     L'amministrazione concedente può altresì autorizzare l'impiego dell'agente unico fatte salve le procedure previste dal contratto nazionale di lavoro.

     Le aziende che si applicano il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sono tenute ad avere in pianta organica un direttore di esercizio.

     Le altre aziende sono tenute ad avere in pianta organica un responsabile di esercizio.

     L'assunzione per le qualifiche funzionali di cui ai commi che precedono è subordinata all'approvazione dell'amministrazione concedente.

 

     Art. 32. Funzioni amministrative e relative al personale.

     La Giunta regionale vigila sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende di trasporto collettivo e adotta i seguenti provvedimenti:

     a) decisione in via definitiva sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica;

     b) determinazione delle misure delle trattenute sugli stipendi e paghe per risarcimento di danni arrecati all'azienda o all'esercizio di trasporto;

     c) nomina del Presidente del consiglio di disciplina nel rispetto della procedura prevista dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

     Nella vigilanza di cui al precedente comma rientrano in particolare:

     1) la vigilanza sull'orario di lavoro del personale addetto alle linee;

     2) il controllo degli organici delle aziende così come determinati dalla Giunta regionale;

     3) il riconoscimento della estensione delle norme dell'equo trattamento;

     4) l'esame degli esposti individuali sulla inapplicazione delle norme di legge e contrattuali;

     5) il controllo del rispetto dei protocolli d'intesa stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

Titolo V

SERVIZI DI NOLEGGIO E DA PIAZZA

 

     Art. 33. Regolamenti comunali - Approvazioni regionali. [12]

 

     Art. 34. Norme transitorie.

     Le concessioni in atto, già rilasciate secondo la disciplina previgente, sono confermate di diritto.

     Ai fini del comma precedente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ditte attualmente concessionarie di linee di competenza regionale dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di conferma delle concessioni stesse, che verrà assentita dalla Giunta regionale sulla base di apposito disciplinare.

     E' fatta salva la procedura prevista dal primo comma del precedente articolo 19.

     Fino all'approvazione del piano regionale dei trasporti, di cui all'articolo 6, e alla conseguente riorganizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, la Giunta regionale potrà procedere al rilascio di nuove concessioni soltanto in caso di riconosciuta esigenza di provvedere a gravi carenze di servizi, su parere favorevole espresso dalla riunione istruttoria di cui all'articolo 19, sentiti, per ognuno dei bacini di traffico provvisoriamente individuati dall'articolo 11, l'Amministrazione provinciale, le Comunità montane, i Comuni, le Unità Sanitarie Locali e i Distretti scolastici interessati e le forze sociali e sindacali.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 35.

[2] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.

[5] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.

[6] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.

[10] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 67.

[11] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.

[12] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23.