Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 27/02/1955 |
Numero: | 450 |
Sommario |
Art. 1. Alle esigenze funzionali degli Istituti sperimentali talassografici si provvede con il personale di cui alla tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, [...] |
Art. 2. I posti di grado iniziale del ruolo degli esperti di cui alla allegata tabella B, riservati agli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso [...] |
Art. 3. Per gli adempimenti dei servizi contabili, d'ordine e subalterni agli Istituti talassografici possono essere stabilmente assegnati segretari contabili, personale [...] |
Art. 4. Nella prima attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 625, i posti istituiti nei ruoli organici di cui alle allegate tabelle A, B e C per gli Istituti sperimentali [...] |
Art. 5. Al concorso per la copertura dei posti della carriera di direttore ordinario del ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il [...] |
Art. 6. Al concorso per la copertura dei posti della carriera di aiuto direttore nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il [...] |
Art. 7. Al concorso per la copertura dei posti della carriera degli sperimentatori nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il [...] |
Art. 8. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con una delle [...] |
Art. 9. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con qualifica [...] |
Art. 10. Il personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori a norma dei precedenti articoli conserva, a titolo di assegno ad personam, [...] |
Art. 11. Il personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, a norma del presente decreto, può riscattare, ai fini [...] |
Art. 12. Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, il personale che era fornito presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti di trattamento [...] |
Art. 13. Il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale può ottenere, a far tempo dalla data di entrata in [...] |
Art. 14. Al fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 10 della legge 31 luglio 1954, n. 625, le pensioni saranno liquidate sulla base dello stipendio del grado della [...] |
Art. 15. Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria |
§ 42.4.13 - D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450. [1]
Inquadramento del personale degli Istituti talassografici.
(G.U. 6 giugno 1955, n. 129)
Alle esigenze funzionali degli Istituti sperimentali talassografici si provvede con il personale di cui alla tabella VII allegata al
I posti di grado iniziale del ruolo degli esperti di cui alla allegata tabella B, riservati agli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso pubblico per esami, da espletare con l'osservanza delle norme all'uopo vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria, tra coloro che, oltre al possesso dei prescritti requisiti, siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di Istituto nautico, Sezione capitani e Servizio macchinisti - diploma di maturità scientifica - diploma di Istituto industriale, Sezione elettromeccanici.
Per gli adempimenti dei servizi contabili, d'ordine e subalterni agli Istituti talassografici possono essere stabilmente assegnati segretari contabili, personale d'ordine e personale subalterno, appartenente rispettivamente ai ruoli di cui alle tabelle IV, V e VI, allegate al
Disposizioni transitorie
Nella prima attuazione della
Per la partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni vigenti, al medesimo titolo, per l'immissione nei ruoli organici degli Istituti di sperimentazione agraria, prescindendo dal limite massimo di età.
Al concorso per la copertura dei posti della carriera di direttore ordinario del ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti una delle qualifiche di direttore, di geofisico capo, di biologo specialista capo o chimico capo, con equiparazione al grado non inferiore al VII dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno cinque anni.
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado VI della predetta carriera di direttore ordinario e consegue la promozione al grado V qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo e, successivamente, la promozione al grado IV se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.
Al concorso per la copertura dei posti della carriera di aiuto direttore nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli Enti preesistenti, una delle qualifiche di geofisico o di biologo, con equiparazione a grado non inferiore all'8° dell'ordinamento gerarchico statale, ed abbia effettivamente esercitate le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno tre anni.
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato nel grado 8° della predetta carriera di aiuto direttore e consegue la promozione al grado 7° qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.
Al concorso per la copertura dei posti della carriera degli sperimentatori nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti una delle qualifiche di assistente biologo o di aiuto ricercatore con equiparazione a grado non inferiore al 10° dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le funzioni fino alla data del bando di concorso per almeno tre anni.
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado 10° della predetta carriera degli sperimentatori, e consegue la promozione al grado 9° qualora abbia maturato almeno cinque anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.
Il personale che alla data di entrata in vigore della
Il personale che alla data di entrata in vigore della
Il personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori a norma dei precedenti articoli conserva, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti del relativo trattamento economico, l'eventuale eccedenza dello stipendio del quale, avuto riguardo alle posizioni acquisite presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, risulti provvisto alla data di entrata in vigore della
Al personale nominato nei ruoli organici a norma dei precedenti articoli è concessa la abbreviazione di un anno per ciascun periodo di anzianità di servizio stabilito per conseguire gli aumenti periodici di stipendio, limitatamente a un numero di aumenti periodici uguale al terzo degli anni di servizio effettivo e continuativo prestato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli enti preesistenti.
Il personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, a norma del presente decreto, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni dell'art. 9 del
Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, il personale che era fornito presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale, è tenuto a rimborsare all'Erario, in unica soluzione, il valore economico delle polizze di assicurazione o l'ammontare dei fondi previdenziali accantonati, per la parte corrispondente alle quote dei premi o di contributi corrisposti dall'Amministrazione per il periodo di servizio che viene riscattato.
In conto del contributo di riscatto del 6% che il personale deve versare all'Erario ai sensi dell'art. 9 del
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa qualsiasi contribuzione per il mantenimento dei trattamenti assicurativi o previdenziali di cui al primo comma del presente articolo.
Il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale può ottenere, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la consegna delle polizza di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.
La consegna delle polizza è condizionata alla apposizione di vincolo di indisponibilità, fino alla cessazione del servizio, per il valore economico della totalità dei premi versati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di riscatto delle polizza l'importo realizzato resterà accantonato presso l'Istituto assicuratore in deposito fruttifero o sarà altrimenti reimpiegato, previo nulla osta del Ministero dall'agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione del servizio.
Nel caso di liquidazione dei fondi previdenziali il relativo importo sarà parimenti reimpiegato, previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione dal servizio.
Per il personale che si avvale delle disposizioni del precedente art. 11 la revoca dei vincoli anzidetti sarà disposta dall'Amministrazione all'atto del rimborso indicato al primo comma dell'articolo 12 del presente decreto.
Al fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 10 della
Per il personale che sia cessato dal servizio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
Disposizioni finali
Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella A - Personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici (Gruppo A)
Grado |
|
Numero dei posti |
|
I) |
4° |
Direttore ordinario di 1ª classe |
32 (1) |
|
5° |
Direttore ordinario di 2ª classe |
32 (1) |
|
6° |
Direttore ordinario di 3ª classe |
32 (1) |
|
7° |
Direttore straordinario |
32 (1) |
II) |
7° |
Aiuto-direttore di 1ª classe |
84 (2) |
|
8° |
Aiuto-direttore di 2ª classe |
84 (2) |
|
9° |
Sperimentatore di 1ª classe |
113 (3) |
|
10° |
Sperimentatore di 2ª classe |
113 (3) |
|
|
Totale |
229 |
Tabella B - Ruolo degli esperti (Gruppo B)
Grado |
|
Numero dei posti |
8° |
Esperti di 1ª classe |
6 (4) |
9° |
Esperti di 2ª classe |
11 (5) |
10° |
Esperti di 3ª classe |
18 (6) |
11° |
Esperti di 4ª classe |
18 ( (6) |
|
Totale |
35 |
Tabella C - Ruolo del personale tecnico subalterno
Grado |
Numero dei posti |
Preparatore |
30 (7)- (8) |
Bidello |
60 (9) |
Totale |
90 |
[1] Abrogato dall'art. 24 del