§ 42.2.102 - Legge 18 marzo 1989, n. 106.
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:18/03/1989
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo [...]
Art. 2.      1. L'ICE cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione dell'impresa; offre consulenza, informazione e assistenza alle imprese italiane che [...]
Art. 3.      1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:
Art. 4.      1. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 [...]
Art. 5.      1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti [...]
Art. 6.      1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa.
Art. 7.      1. Sono esercitati dall'ICE i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti [...]
Art. 8.      1. In relazione anche ai compiti affidatagli dalla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero può avvalersi, con le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. [...]


§ 42.2.102 - Legge 18 marzo 1989, n. 106.

Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 28 marzo 1989, n. 72).

 

     Art. 1.

     1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero. L'Istituto svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

     2. Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati; approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge o dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.

 

          Art. 2.

     1. L'ICE cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione dell'impresa; offre consulenza, informazione e assistenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia; provvede, secondo direttive del Ministro del commercio con l'estero, al coordinamento progettuale a livello tecnico-operativo delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti o organismi pubblici; svolge corsi di formazione sulla promozione e sul commercio internazionale; effettua i controlli di qualità previsti dalle norme vigenti.

     2. Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori e il direttore generale. Il presidente, scelto tra persone di comprovata competenza, ha la rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

     3. Il consiglio di amministrazione adotta, con delibere soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto e il regolamento del personale; delibera i programmi di attività, i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'Istituto; può adottare direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e la sua organizzazione interna; delibera, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, i servizi da prestare dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra relativi costi e corrispettivi; adotta gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.

     4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

     a) un rappresentante di comprovata competenza di ciascuno dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

     b) un rappresentante di comprovata competenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

     c) dodici rappresentanti di comprovata competenza degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;

     d) tre membri designati, in rappresentanza delle regioni, dalla commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     e) da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti;

     f) un rappresentante di comprovata competenza dell'Unione italiana delle camere di commercio;

     g) sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.

     5. Il comitato esecutivo dell'Istituto è composto dal presidente e da otto membri del consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro del commercio con l'estero in base ai seguenti criteri:

     a) i rappresentanti dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro e degli affari esteri;

     b) un rappresentante delle regioni;

     c) il rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

     d) tre membri nominati ai sensi del comma 4, lettera g).

     6. Il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonchè da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione.

     7. Il presidente dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

     8. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante ed è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale è preposto ai servizi ed uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo; risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività.

 

          Art. 3.

     1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:

     a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'art. 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta;

     b) assegnazioni annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale.

     2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, è attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformità a quanto previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero - legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell'art. 11-quarter della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

     3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'art. 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilità analitica di tipo industriale, sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

     a) la quota dei costi generali non ripartibili;

     b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate o dei servizi prestati;

     c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

 

          Art. 4.

     1. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

     2. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci.

     3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.

     4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, è regolato dai principi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 3, il consiglio di amministrazione estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificità connesse all'attività dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

 

          Art. 5.

     1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilità con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresì determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sarà adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso è tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2.

     4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attività e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

     5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento è effettuato con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

 

          Art. 6.

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa.

     2. Continuano ad applicarsi all'Istituto le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria.

     3. La difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

 

          Art. 7.

     1. Sono esercitati dall'ICE i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento CEE n. 1450/85 della commissione.

 

          Art. 8.

     1. In relazione anche ai compiti affidatagli dalla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero può avvalersi, con le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di ulteriori cinque unità di personale, scelte tra qualificati esperti di economia internazionale o aziendale.