Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 31/10/1965 |
Numero: | 1243 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente |
§ 42.2.7c - Legge 31 ottobre 1965, n. 1243.
Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. [1]
(G.U. 17 novembre 1965, n. 287)
Il primo comma dell'articolo 6 della
"L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica".
Il primo comma dell'articolo 9 della
"L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".
[1] La denominazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è mutata in “Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS” ai sensi dell'art. 7 del