Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 09/02/1963 |
Numero: | 223 |
Sommario |
Art. 1. Costituzione e durata. |
Art. 2. Scopi. |
Art. 3. Enti consorziati. |
Art. 4. Disponibilità finanziarie. |
Art. 5. Contributi dello Stato. |
Art. 6. Organi. |
Art. 7. Presidente. |
Art. 8. Assemblea. |
Art. 9. Consiglio direttivo. |
Art. 10. Collegio dei revisori. |
Art. 11. Durata delle cariche. |
Art. 12. Funzioni del presidente. |
Art. 13. Funzioni dell'assemblea. |
Art. 14. Funzioni del Consiglio direttivo. |
Art. 15. Funzioni del Collegio dei revisori. |
Art. 16. Prestiti. |
Art. 17. Esercizio finanziario. |
Art. 18. Fondo di riserva. |
Art. 19. Imposte e tasse. |
Art. 20. Personale. |
Art. 21. Contratti. |
Art. 22. Regolamenti organici. |
Art. 23. Scioglimento. |
Art. 24. Consegna di beni di proprietà dello Stato. |
Art. 25. Riconsegna e devoluzione. |
§ 42.2.71 - Legge 9 febbraio 1963, n. 223. [1]
Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia.
(G.U. 18 marzo 1963, n. 75).
Art. 1. Costituzione e durata.
E' costituito il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per la durata di anni 60, con sede legale e amministrativa in Civitavecchia.
Il Consorzio è ente di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.
Art. 2. Scopi.
Il Consorzio ha i seguenti scopi:
a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;
b) provvedere all'esecuzione delle opere e all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali ai sensi delle norme vigenti, ferme restando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza;
c) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere e delle attrezzature, escluse quelle ferroviarie, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;
d) provvedere al riscatto ed alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;
e) regolamentare il lavoro nell'ambito portuale, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori;
f) amministrare, nell'ambito portuale, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione, col potere di fare concessioni per un periodo di tempo non superiore a 15 anni;
g) studiare, promuovere ed adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Civitavecchia, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in rapporto a tali traffici.
Art. 3. Enti consorziati.
Partecipano al Consorzio:
lo Stato;
la Regione sarda e quelle laziale ed umbra, quando siano costituite;
la provincia di Roma;
i comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;
la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.
Possono partecipare al Consorzio:
le province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Perugia, Terni, Cagliari, Nuoro e Sassari;
le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province suddette.
Art. 4. Disponibilità finanziarie.
Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto il Consorzio dispone:
a) dei contributi deliberati dagli enti locali;
b) dei contributi a carico degli altri enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica - nei limiti rispondenti alle finalità consortili -, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici, sentita l'assemblea del Consorzio;
c) dei proventi delle gestioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 delle concessioni demaniali di cui alla lettera f) dello stesso articolo;
d) delle eventuali contribuzioni agli enti economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Civitavecchia;
e) dei lasciti, donazioni ed oblazioni, nonché delle somme a qualsiasi altro titolo provenienti al Consorzio stesso.
Art. 5. Contributi dello Stato.
Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati nella lettera c) dell'articolo 2, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al Consorzio un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dal Consorzio al Ministro stesso.
Inoltre per consentire al Consorzio di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari del Consorzio.
Art. 6. Organi.
Sono organi del Consorzio:
1) il presidente;
2) l'assemblea;
3) il Consiglio direttivo;
4) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7. Presidente.
Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri dell'assemblea.
Il comandante del porto di Civitavecchia è vice presidente del Consorzio.
Nel caso di assenza o impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 8. Assemblea.
Fanno parte dell'Assemblea, oltre il presidente del Consorzio:
1) in rappresentanza dello Stato:
a) il comandante del porto di Civitavecchia; il direttore della dogana di Civitavecchia; l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Roma; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma;
b) sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e dell'industria e commercio;
2) in rappresentanza delle Regioni: un consigliere regionale designato da ciascun Consiglio delle Regioni partecipanti;
3) in rappresentanza delle Province: il presidente di ciascuna delle Province partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio provinciale;
4) in rappresentanza dei Comuni: il sindaco, o un suo delegato, e un consigliere comunale dei comuni di Roma e di Civitavecchia; il sindaco di ciascuno degli altri Comuni partecipanti, o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio comunale;
5) in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura: il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma o un suo delegato, scelto tra i membri della Giunta camerale; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna partecipanti, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione sarda; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Umbria partecipanti, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione umbra, quando costituita o, in mancanza, dal Ministro per l'industria e commercio; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio partecipanti, esclusa quella di Roma già rappresentata, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione laziale, quando costituita, o, in mancanza, dal Ministro per l'industria e commercio;
6) in rappresentanza della produzione:
a) un rappresentante degli armatori liberi;
b) un rappresentante degli armatori di linee sovvenzionate;
c) un rappresentante delle imprese imbarco e sbarco e degli spedizionieri;
d) un rappresentante dei commercianti e dei raccomandatari;
e) un rappresentante degli industriali;
7) in rappresentanza del lavoro:
a) un rappresentante della gente di mare;
b) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, di cui due appartenenti alla compagnia portuale di Civitavecchia.
I rappresentanti di cui ai numeri 6) e 7) del presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.
Non possono essere nominati o designati presidente o componenti dell'assemblea, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano dipendenti del Consorzio od abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.
Art. 9. Consiglio direttivo.
Sono membri del Consiglio direttivo, oltre il presidente del Consorzio:
a) il comandante del porto di Civitavecchia;
b) il direttore della dogana di Civitavecchia;
c) l'ingegnere capo del Genio civile opere marittime di Roma;
d) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma;
e) i rappresentanti in seno all'assemblea della provincia di Roma e dei comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;
f) il rappresentante in seno all'assemblea della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
g) i rappresentanti in seno all'assemblea delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio, dell'Umbria e della Sardegna;
h) i rappresentanti in seno all'assemblea delle Regioni partecipanti;
i) tre dei rappresentanti in seno all'assemblea delle Province indicate al secondo comma del precedente articolo 3, partecipanti, eletti dagli stessi a scrutinio segreto, in ragione di un rappresentante per le Province di ciascuna Regione;
l) uno dei rappresentanti della produzione in seno all'assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;
m) uno dei rappresentanti del lavoro in seno alla assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto.
Art. 10. Collegio dei revisori.
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri, di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'assemblea, a maggioranza dei votanti, fra i non appartenenti al Consiglio direttivo.
Art. 11. Durata delle cariche.
Il mandato del presidente e quello dei membri elettivi dura quattro anni e potrà essere rinnovato.
I membri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
Art. 12. Funzioni del presidente.
Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
Egli presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
Art. 13. Funzioni dell'assemblea.
L'assemblea delibera:
a) sull'elezione del membro elettivo del Collegio dei revisori dei conti;
b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;
c) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio oltre a un quinquennio;
d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.
L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo ovvero un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.
L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti.
Nel caso di parità di voti, la votazione sarà rinnovata. Verificandosi di nuovo la parità prevarrà il voto del presidente.
Art. 14. Funzioni del Consiglio direttivo.
Al Consiglio direttivo spettano la direzione e l'amministrazione del Consorzio.
Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:
a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;
b) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;
c) norme e tariffe dei servizi di competenza del Consorzio;
d) redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
e) provvedimenti di urgenza di competenza dell'assemblea, da sottoporre alla stessa per ratifica nella prima riunione successiva;
f) funzioni stabilite dal regolamento.
Art. 15. Funzioni del Collegio dei revisori.
Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili del Consorzio e la loro rispondenza alle partite di bilancio.
Art. 16. Prestiti.
Allo scopo di assolvere i compiti previsti dalla presente legge il Consorzio, in caso di necessità, ha facoltà di concludere prestiti o altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'assemblea.
Tali deliberazioni dell'assemblea sono soggette alla approvazione dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile.
Art. 17. Esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio.
Tale rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.
Art. 18. Fondo di riserva.
L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta ad un fondo di riserva.
Art. 19. Imposte e tasse.
Nei riguardi della tassa di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.
I materiali destinati alla costruzione, manutenzione e sistemazione, nonché all'esercizio delle opere e delle attrezzature portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.
Art. 20. Personale.
Il Consorzio espleta le sue attività mediante proprio personale o anche mediante personale di ruolo dei Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da collocare fuori ruolo nel numero che sarà determinato nel regolamento.
Art. 21. Contratti.
I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata, né produrre obbligazioni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.
Art. 22. Regolamenti organici.
Con appositi regolamenti organici da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e quello del personale.
Detti regolamenti organici saranno deliberati dalla assemblea del Consorzio e sottoposti all'approvazione del Ministero della marina mercantile.
Art. 23. Scioglimento.
L'Amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando dopo essere stata diffidata per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.
Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà precedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un commissario straordinario.
Art. 24. Consegna di beni di proprietà dello Stato.
Le aree, i beni e le opere appartenenti al Demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione.
Art. 25. Riconsegna e devoluzione.
All'atto della cessazione del Consorzio tutti i beni ricevuti in consegna a norma del precedente articolo ed i relativi incrementi saranno riconsegnati all'Amministrazione della marina mercantile.
Gli avanzi netti di gestione, il fondo di riserva e qualsiasi altro residuo attivo del Consorzio saranno devoluti allo Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del