Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 15/10/1969 |
Numero: | 746 |
Sommario |
Art. unico. I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli [...] |
§ 41.9.5C - Legge 15 ottobre 1969, n. 746. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali.
(G.U. 6 novembre 1969, n. 281)
I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.
[1] Abrogata dall'art. 24 del