Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 21/12/1961 |
Numero: | 1336 |
Sommario |
Art. 1. Dotazione organica e ruolo. |
Art. 2. Concorso per l'immissione in ruolo. |
Art. 3. Promozione a collocatore di 1ª classe. |
Art. 4. Promozione a primo collocatore. |
Art. 5. Promozione a collocatore capo. |
Art. 6. [1] |
Art. 7. |
Art. 8. Rinvio. |
Art. 9. Inquadramento collocatori comunali. |
Art. 10. Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente. |
Art. 11. Inquadramento dei corrispondenti. |
Art. 12. Assolvimento degli obblighi militari. |
Art. 13. Commissione di inquadramento. |
Art. 14. Personale a contratto quinquennale. |
Art. 15. Trattamento di previdenza. |
Art. 16. Finanziamento. |
Art. 17. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data restano abrogate tutte le [...] |
§ 41.9.4b - Legge 21 dicembre 1961, n. 1336.
Istituzione del ruolo dei collocatori.
(G.U. 30 dicembre 1961, n. 322).
Art. 1. Dotazione organica e ruolo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.
Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'Istituto in più sezioni sia comunali che frazionali.
Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.
Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 1 della
Art. 2. Concorso per l'immissione in ruolo.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del
Gli esami comprendono tre prove scritte, una orale ed una prova pratica di dattilografia.
Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
1) componimento in lingua italiana;
2) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria;
3) tema su nozioni di legislazione sociale.
La prova orale verte, oltre che sulle materie predette, su:
a) nozioni di ordinamento amministrativo;
b) nozioni di statistica.
Art. 3. Promozione a collocatore di 1ª classe.
La promozione a collocatore di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 4. Promozione a primo collocatore.
La promozione a primo collocatore si consegue mediante:
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall'art. 187 del
Art. 5. Promozione a collocatore capo.
La promozione alla qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 8. Rinvio.
Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.
Norme transitorie e finali
Art. 9. Inquadramento collocatori comunali.
I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'art. 2 del
a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 229;
b) i collocatori di 2ª classe nella qualifica con coefficiente 202;
c) i collocatori di 3ª classe nella qualifica con coefficiente 180.
L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo art. 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione stessa.
Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente.
L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 9 ed al successivo art. 11 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale inquadrato a norma del precedente art. 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.
Ai fini della anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per metà, il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'art. 27 del
Agli effetti del trattamento di quiescenza può essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla
Art. 11. Inquadramento dei corrispondenti.
Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe può essere altresì conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'art. 12 della
a) non abbiano superato il 50° anno di età;
b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 16 della
c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'art. 2 del
Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe è subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto degli articoli 9 e 10 del
I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla
Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo dei collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'art. 12 della
All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvederà ai sensi del successivo art. 16.
Art. 12. Assolvimento degli obblighi militari.
Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purchè ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.
Art. 13. Commissione di inquadramento.
La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:
da un consigliere di Stato, vice presidente;
dal direttore generale degli affari generali e del personale;
da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario;
da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - di qualifica non inferiore al direttore di divisione;
dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento;
da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;
da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.
Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1ª classe.
Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe od equiparata.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
I lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. Personale a contratto quinquennale.
Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori che non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonchè dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente art. 11 resta disciplinato dalla
Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 7 della
In corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1ª e 2ª classe del ruolo dei collocatori.
Art. 15. Trattamento di previdenza.
La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'art. 10 della
Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai sensi del precedente art. 9, che ottenga il riscatto, ai fini della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10, il Fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto [5] .
Tali contributi devono altresì essere restituiti dal Fondo al rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinunzia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso [6] .
Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilità, in conformità della
Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalità da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la categoria stessa [8] .
Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, continuano ad essere esenti da ogni imposta conformemente all'art. 10 della
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data restano abrogate tutte le disposizioni con essa comunque contrastanti.
Tabella del ruolo dei collocatori
Collocatori superiori |
coefficiente |
325 |
n. |
800 |
Collocatori capi |
" |
271 |
" |
1.200 |
Primi collocatori |
" |
229 |
" |
2.000 |
Collocatori di 1ª classe |
" |
202 |
" |
5.000 |
Collocatori di 2ª classe |
" |
180 |
|
|
Totale |
|
|
n. |
9.000 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 89 del
[2] Gli originari artt. 6 e 7 sono stati così sostituiti dall’attuale art. 6 per effetto dell’art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[5] Comma così sostituito dall'art. unico della
[6] Comma aggiunto dall'art. unico della
[7] Comma aggiunto dall'art. unico della
[8] Comma aggiunto dall'art. unico della
[9] Comma aggiunto dall'art. unico della
[10] Articolo abrogato dall'art. 23, lett. a),