Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 12/07/1949 |
Numero: | 386 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 [...] |
Art. 2. L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 del predetto decreto, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o [...] |
Art. 3. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 80.5.9a - Legge 12 luglio 1949, n. 386. [1]
Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.
(G.U. 13 luglio 1949, n. 158).
Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del
L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 del predetto decreto, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente.
Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del