Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 08/03/1949 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di [...] |
Art. 2. I benefici previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio [...] |
Art. 3. I benefici previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi al personale non di ruolo dimissionario entro il 26 febbraio 1950 |
Art. 4. Dei benefici della presente legge non usufruisce il personale degli Enti pubblici locali a favore dei cui dipendenti sia già stata fatta applicazione del decreto [...] |
Art. 5. Qualora un Ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 41.9.2a - Legge 8 marzo 1949, n. 99. [1]
Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso Enti pubblici locali.
(G.U. 7 aprile 1949, n. 80).
Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 del citato
I benefici previsti dall'art. 4 del
I benefici previsti dall'art. 7 del
Dei benefici della presente legge non usufruisce il personale degli Enti pubblici locali a favore dei cui dipendenti sia già stata fatta applicazione del
Qualora un Ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del