Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 18/01/1945 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. I regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle [...] |
Art. 2. In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 41.9.8 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 48.
Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali.
(G.U. 13 marzo 1945, n. 31)
I regi decreti-
In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative deliberazioni dei comuni e delle province di cui al primo comma dell'art. 332 e all'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa [1] .
Agli effetti del comma precedente la Commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro per l'interno o del Sottosegretario di Stato da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari di grado non inferiore al 5°, designati, rispettivamente, dai Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, nonché di un presidente di Giunta provinciale o di un sindaco, in relazione alla materia trattata, designato dal Ministro per l'interno [2] .
Il Ministro per l'interno stabilisce, mediante decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, direttivo di carattere generale, cui devono uniformarsi le Giunte provinciali amministrative nell'esame delle deliberazioni dei comuni e delle province, che comunque importino variazioni del trattamento economico del dipendente personale o modifiche dei rispettivi ruoli organici [3] .
(Omissis) [4].
Resta salva in ogni caso l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per quanto di sua competenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[4] Comma soppresso dall'art. 12 del