| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
| Capitolo: | 41.8 patrimonio |
| Data: | 28/07/1960 |
| Numero: | 786 |
| Sommario |
| Art. unico. L'art. 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente |
§ 41.8.d - Legge 28 luglio 1960, n. 786. [1]
Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.
(G.U. 10 agosto 1960, n. 195).
L'art. 21 della
"Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici".
[1] Abrogata dall'art. 24 del