Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 14/05/2010 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, sono aggiunti i seguenti |
§ 41.7.313 - D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.
(G.U. 14 giugno 2010, n. 136)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del suddetto
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del
«9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B l, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.
9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).
9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano e il tedesco.
9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, è rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.».