Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero |
Data: | 02/03/1963 |
Numero: | 387 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le [...] |
Art. 2. Le domande d'indennizzo da parte degli enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate, debbono pervenire al Ministero del [...] |
§ 14.8.2c - Legge 2 marzo 1963, n. 387. [1]
Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.
(G.U. 3 aprile 1963, n. 90).
All'art. 1 della
L'art. 4 della
Le domande d'indennizzo da parte degli enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate, debbono pervenire al Ministero del tesoro nel termine di 45 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del