§ 14.7.1- Legge 15 agosto 1867, n. 3848 .
Legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.7 beni ecclesiastici
Data:15/08/1867
Numero:3848


Sommario
Art. 1.      Non sono più riconosciuti come enti morali
Art. 2.      Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse
Art. 3.      Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle [...]
Art. 4.      Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorché sulla [...]
Art. 5.      I patroni laicali dei benefizi di cui all'articolo 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della [...]
Art. 6.      I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari
Art. 7.      I beni immobili, già passati al Demanio per effetto della Legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente Legge, saranno amministrati ed alienati [...]
Art. 8.      La Commissione provinciale sarà composta del Prefetto, che ne sarà il presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del capoluogo della Provincia, del Direttore [...]
Art. 9.      I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali
Art. 10.      Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale
Art. 11.      Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore, che sarà specificato all'articolo 17, il decimo del prezzo determinato a [...]
Art. 12.      Andato deserto il primo incanto, l'Amministrazione demaniale procederà, coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede [...]
Art. 13.      Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il [...]
Art. 14.      Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagat, a rate eguali, in anni 18 con l'interesse scalare del 6 per cento
Art. 15.      La ipoteca legale competente al Demanio pei fondi venduti, in virtù dell'articolo 1969 del Codice civile, sarà inscritta d'ufficio dal Conservatore delle ipoteche a [...]
Art. 16.      Resta mantenuta per la Provincia di Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, la Legge 10 agosto 1862, n. 743
Art. 17.      E' fatta facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio Decreto, tanti titoli fruttiferi [...]
Art. 18.      Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e [...]
Art. 19.      Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6,000, gli attuali [...]
Art. 20.      La quota di concorso imposta con l'articolo 31 della Legge del 7 luglio 1866 sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non [...]
Art. 21.      La riscossione dei crediti dell'Amministrazione del fondo del culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle Leggi per la esazione delle imposte
Art. 22.      Le disposizioni della Legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente


§ 14.7.1- Legge 15 agosto 1867, n. 3848 [1].

Legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

(G.U. 15 agosto 1867, n. 3848)

 

 

     Art. 1.

     Non sono più riconosciuti come enti morali:

     1° I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunìe e le cappellanie corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale;

     2° I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale de' capitoli delle chiese cattedrali;

     3° Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale;

     4° I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura;

     5° Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali;

     6° Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno al culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'articolo 2 della Legge 5 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra Legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.

     La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perché destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente Legge.

 

          Art. 2.

     Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse.

     Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell'art. 18, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di mano-morta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le Provincie Venete e la Mantovana la rendita da inscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'equivalente d'imposta a termini del Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346.

     Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla Legge 7 luglio 1866 e dalla presente, il Demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone la amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866.

     I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

     Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunìe con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra, e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28 della Legge del 7 luglio 1866.

 

          Art. 3.

     Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunìe e delle cappellanie corali, che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa Legge, dai patroni se trattisi di benefizi o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purché continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

     L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e cesserà se l'investito venga provveduto di un altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

     Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso, continuerà ad usarne.

 

          Art. 4.

     Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorché sulla relativa rendita inscritta.

     I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al Demanio, dovranno essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge, salvo gli effetti delle Leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

     I privilegi e le ipoteche legittimamente inscritte sopra i beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza della Legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto.

     Però si dovrà nell'inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico della rendita al fondo del culto, od all'ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario inscritto.

     I privilegi e le ipoteche inscritti per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

 

          Art. 5.

     I patroni laicali dei benefizi di cui all'articolo 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente Legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

     Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

     Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente Legge saranno tra essi divisi.

     I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al numero 5 dell'articolo 1°, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al numero 6, s'intenderanno, per effetto della presente Legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza.

 

          Art. 6.

     I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari.

     Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

     Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalità dei vescovadi rimasti o che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314.

     I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

 

          Art. 7.

     I beni immobili, già passati al Demanio per effetto della Legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente Legge, saranno amministrati ed alienati dall'Amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni Provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.

     La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il Direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

 

          Art. 8.

     La Commissione provinciale sarà composta del Prefetto, che ne sarà il presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del capoluogo della Provincia, del Direttore del Demanio o di un suo delegato, di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

     Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei conti, del Direttore generale del Demanio e Tasse, del Direttore del fondo pel culto, e di altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal Ministro delle Finanze, sopraintenderà all'amministrazione e vigilerà all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con Regio Decreto.

     Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

 

          Art. 9.

     I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali.

 

          Art. 10.

     Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.

     Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

     Non si farà luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta Commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità.

 

          Art. 11.

     Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore, che sarà specificato all'articolo 17, il decimo del prezzo determinato a norma dell'articolo precedente.

 

          Art. 12.

     Andato deserto il primo incanto, l'Amministrazione demaniale procederà, coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguìto deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato sagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.

     Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purché il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

     Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private.

 

          Art. 13.

     Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori indicati all'articolo 17.

     Entro il periodo di dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.

     Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della Tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilascierà all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; far a piedi dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva.

     Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del sigillo della Prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

     Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

 

          Art. 14.

     Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagat, a rate eguali, in anni 18 con l'interesse scalare del 6 per cento.

     Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

     I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, né in tutto né in parte, finché l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intiero prezzo, od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'Agente del Demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle Leggi forestali.

     Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

 

          Art. 15.

     La ipoteca legale competente al Demanio pei fondi venduti, in virtù dell'articolo 1969 del Codice civile, sarà inscritta d'ufficio dal Conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sarà fatta, a cura del Prefetto, dello estratto del verbale di aggiudicazione, di cui è parola nell'articolo 13.

     Gli articoli 20 e 22 della Legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.

 

          Art. 16.

     Resta mantenuta per la Provincia di Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, la Legge 10 agosto 1862, n. 743.

 

          Art. 17.

     E' fatta facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio Decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

     Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente Legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.

 

          Art. 18.

     Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sarà nella misura del 30 per cento, e verrà riscossa nei modi seguenti:

     a) Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti Leggi di soppressione; sarà inscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi fare la inscrizione in virtù di dette Leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si inscriverà in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal Demanio al fondo del culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

     b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione de' beni stabili passati al Demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all'ente stesso, sui quali non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sarà riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;

     c) Sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.

 

          Art. 19.

     Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6,000, gli attuali investiti riceveranno dal fondo del culto una somma annuale che compia le 6,000 lire.

 

          Art. 20.

     La quota di concorso imposta con l'articolo 31 della Legge del 7 luglio 1866 sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso.

 

          Art. 21.

     La riscossione dei crediti dell'Amministrazione del fondo del culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle Leggi per la esazione delle imposte.

 

          Art. 22.

     Le disposizioni della Legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione degli artt. 1 e 2, sottratti all'effetto abrogativo dall'art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179. Le disposizioni della presente legge che riguardano l'amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico sono state abrogate per effetto dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1908, n. 783.