§ 14.6.28 - D.M. 20 marzo 2009, n. 60.
Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:20/03/2009
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco
Art. 2.  Dipartimenti o istituti archeologici universitari
Art. 3.  Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione
Art. 4.  Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia
Art. 5.  Dottorato di ricerca in archeologia
Art. 6.  Titoli di studio esteri equipollenti
Art. 7.  Domanda di iscrizione nell'elenco
Art. 8.  Curricula ed elementi informativi degli iscritti
Art. 9.  Trattamento dei dati personali
Art. 10.  Procedimento di iscrizione nell'elenco
Art. 11.  Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico
Art. 12.  Aggiornamenti


§ 14.6.28 - D.M. 20 marzo 2009, n. 60.

Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [1].

(G.U. 15 giugno 2009, n. 136)

 

     IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente;

     Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;

     Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento dell'attività di raccolta ed elaborazione della documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;

     Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;

     Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;

     Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, così come indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo 2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi Consigli di dipartimento;

     Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;

     Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data 30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;

     Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 febbraio 2009;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco

     1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonchè dei soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati all'attività di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in avanti denominato «elenco»).

     2. L'elenco è tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici (d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i soggetti interessati è assicurata anche mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.

     3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.

 

     Art. 2. Dipartimenti o istituti archeologici universitari

     1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 1 per «istituto» o «dipartimento archeologico universitario» si intende il dipartimento o l'istituto universitario cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di antichità diffuse sul territorio nazionale, comprese cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:

     a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;

     b) L-ANT/06: Etruscologia e antichità italiche;

     c) L-ANT/07: Archeologia classica;

     d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;

     e) L-ANT/09: Topografia antica;

     f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;

     g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.

     2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o istituti archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque denominati, che presentino e documentino il possesso di strutture scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1. L'equivalenza è verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base degli elementi informativi forniti dall'istituto universitario straniero secondo lo schema predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. Ai medesimi effetti è equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici, di cui al comma 1, la Scuola archeologica italiana di Atene.

     3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco, come singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano stati considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del dipartimento universitario di appartenenza.

 

     Art. 3. Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione

     1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo articolo 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 6.

 

     Art. 4. Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia

     1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 3, si intende per:

     a) «diploma di laurea»: la laurea magistrale o il titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

     b) «scuola di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, nonchè le scuole elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

 

     Art. 5. Dottorato di ricerca in archeologia

     1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di ambito archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

 

     Art. 6. Titoli di studio esteri equipollenti

     1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono dichiarate con le modalità previste dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

     2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

     Art. 7. Domanda di iscrizione nell'elenco

     1. I dipartimenti o gli istituti di cui all'articolo 2, per il tramite dei rispettivi direttori, nonchè i soggetti di cui all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6, che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, presentano apposita domanda alla Direzione.

     2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Direzione, di regola in via informatica, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2000, n. 445.

     3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta certificata e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, la domanda di cui al comma 1 è comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.

     4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall'articolo 2, nel caso dei dipartimenti o istituti, e dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.

 

     Art. 8. Curricula ed elementi informativi degli iscritti

     1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano l'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le stesse modalità della domanda, un curriculum professionale, redatto e sottoscritto secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, volto a documentare la specifica esperienza acquisita nel settore della raccolta ed elaborazione di documenti e informazioni a fini di verifica preventiva di interesse archeologico di aree ed immobili.

     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli istituti e i dipartimenti archeologici di cui all'articolo 2 trasmettono, con le medesime modalità della domanda di iscrizione, elementi informativi sulla struttura e l'attività dipartimentale, nonchè elementi descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

     3. I soggetti di cui al comma 1, nonchè i docenti e i ricercatori che afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione della situazione dichiarata.

     4. I curricula e gli elementi informativi inviati dai soggetti interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti in un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto iscritto nell'elenco.

 

     Art. 9. Trattamento dei dati personali

     1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'elenco. La Direzione è responsabile del trattamento. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     2. I dati e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

 

     Art. 10. Procedimento di iscrizione nell'elenco

     1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.

     2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del procedimento, inizi a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, ne dà comunicazione alla Direzione che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

     3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di attività, dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attività stessa.

     4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non provveda alla trasmissione della documentazione o dei chiarimenti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Direzione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione, la Direzione procede ai sensi del comma 3.

 

     Art. 11. Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico

     1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorchè non in possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonchè i ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari. Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.

     2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1 è disposta con provvedimento della Direzione, sulla base della domanda presentata dai richiedenti medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 7, nella quale è autocertificato il possesso del requisito di cui al comma 1. I richiedenti provvedono altresì a trasmettere il proprio curriculum professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

 

     Art. 12. Aggiornamenti

     1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2 del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le stesse modalità di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari all'iscrizione.

     2. E' comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto degli elementi informativi presentati all'atto della domanda. L'immissione sul sito dei nuovi dati è disposta dalla Direzione previo controllo della loro pertinenza.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16


[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 25 giugno 2009, n. 145.