Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 62. Metalli preziosi e pietre |
Capitolo: | 62.1 metalli preziosi e pietre |
Data: | 26/09/2012 |
Numero: | 208 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 |
§ 62.1.10 - D.P.R. 26 settembre 2012, n. 208.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
(G.U. 4 dicembre 2012, n. 283)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuto necessario apportare modifiche al
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della
Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.
5-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del presente regolamento relativamente alle modalità per l'applicazione della tecnologia laser, nonchè per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.»;
c) all'articolo 25, comma 7, lettera c), le parole: «apposta ai fini dell'esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.»;
d) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
2-bis. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.»;
e) all'articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere apposti anche con tecnologia laser.»;
f) all'articolo 35, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.»;
g) l'allegato VII è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 114
Allegato
(Omissis)