Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 27/12/2012 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 8/2012 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2012 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 8/2012 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 8/2012 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 8/2012 |
§ 2.1.298 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 82.
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
(B.U. 27 dicembre 2012, n. 74)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 58 del
Visto l’articolo 151 del
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;
Considerato che:
1) È necessario chiarire, con le opportune modifiche di legge, che:
a) la promozione da parte della Giunta regionale di un programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV) ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della
b) il PUV costituisce strumento per realizzare gli obiettivi di integrazione di una pluralità di beni immobili in coerenza con gli indirizzi della pianificazione territoriale e dello sviluppo territoriale esplicitati nel preambolo e che, pertanto, la relativa promozione è subordinata alla valutazione da parte della Giunta regionale della sussistenza di tali elementi ;
c) conseguentemente, ove il PUV non venga promosso, restano in ogni caso percorribili le procedure ordinarie di variante previste dalla
d) le procedure di valorizzazione devono essere legate alle procedure di bilancio dell’ente, ai sensi della stessa normativa statale, in particolare dell’articolo 58 del
2) In base all’esperienza applicativa emersa in questi mesi di vigenza della legge, occorre inoltre precisare che le procedure semplificate introdotte dalla
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 6 del considerato del preambolo della
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. I PUV sono promossi, anche su richiesta degli enti interessati, dalla Giunta regionale nei casi in cui sussista un’esigenza di integrazione tra proposte di valorizzazione relative a una pluralità di immobili o comunque nei casi in cui rilevi la sussistenza di un interesse regionale in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:
a) rilevanza dei beni da valorizzare;
b) complessità del contesto territoriale di riferimento;
c) significatività degli effetti delle destinazioni proposte in relazione agli strumenti urbanistici vigenti.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della
“2 ter. Fuori dei casi in cui sia promosso un PUV, le varianti agli strumenti urbanistici finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 2, sono realizzate con le procedure semplificate di cui all’articolo 6 ovvero con le procedure ordinarie di cui alla
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 3 della
“2 quater. Salvi i casi di procedura ordinaria ai sensi della
5. L’alinea del comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “È esclusa l’applicazione delle procedure semplificate di cui all’articolo 6, nei casi in cui le varianti agli strumenti urbanistici comunali comportino:”
6. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 della
“e) un nuovo impegno di suolo inedificato;”
7. Il comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. La relazione:
a) contiene gli elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e a quello proposto, rappresentati anche in forma cartografica, necessari per la relativa valutazione;
b) indica il rispetto degli standard di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
c) dà conto della data prevista per l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e dell’atto di bilancio ad esso collegato da parte del consiglio dell’ente locale o, per gli enti diversi, da parte dell’organo competente.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della
5. Il comma 7 dell’articolo 4 della
“7. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 6, la Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, individua in via provvisoria, dandone comunicazione a tutti gli enti interessati, gli interventi di valorizzazione e i relativi immobili che possono essere oggetto di PUV ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, e definisce il relativo ambito territoriale di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. Nei casi in cui i piani territoriali di coordinamento provinciali prevedano per un edificio specifico esistente destinazioni ad uso sanitario non coerenti con le localizzazioni definite in atti della programmazione sanitaria, si procede, ai sensi del comma 1, all’adeguamento del piano territoriale di coordinamento.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 della
“1 ter. Ai fini di cui al comma 1 bis., si applicano le procedure dell’articolo 5 della
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della