§ 5.3.428 - L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.
Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/01/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
Art. 2.  Disposizioni per i consorzi di bonifica.
Art. 3.  Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.
Art. 4.  Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti "Emergenza Palermo".
Art. 5.  Interventi in favore dei comuni che abbiano attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto legge n. 174/2012.
Art. 6.  Disposizioni relative alla campagna di meccanizzazione agricola.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 5.3.428 - L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale.

(G.U.R. 11 gennaio 2013, n. 2 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013

 

Art. 1. Esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2013, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché la nota di variazione connessa all'approvazione della presente legge e della delibera legislativa "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di programmi comunitari, per gli interventi a valere sul fondo per le Autonomie locali relativi all'erogazione del saldo della quarta trimestralità dell'anno 2012 nonché sul fondo globale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 iscritto nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013, autorizzato con delibera legislativa del 30 dicembre 2012 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - limitatamente alle iniziative legislative volte a fronteggiare le spese obbligatorie derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori precari.

 

CAPO II

Disposizioni diverse in materia di personale. disposizioni varie

 

     Art. 2. Disposizioni per i consorzi di bonifica.

1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare, anche parzialmente e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in ogni caso correlando la garanzia occupazionale alla superficie irrigua attraverso la mobilità obbligatoria tra i consorzi dei soggetti di cui al presente articolo, le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, fino al 30 aprile 2013, nel limite massimo previsto dalle rispettive normative. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, fino al 30 aprile 2013, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 3.600 migliaia di euro. I relativi oneri sono imputati nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge.

2. I soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente sono tenuti ad avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 con priorità rispetto all'utilizzazione di altro personale.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze di cui al comma 2 o nell'ambito di progetti finanziati con fondi extraregionali, le relative risorse sono versate in entrata al bilancio della Regione.

     Art. 3. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, la spesa entro i limiti di 4.752 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 69 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 369 migliaia di euro fino 30 aprile 2013.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 987 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013.

5. Gli oneri discendenti dal presente articolo, quantificati fino al 30 aprile 2013 in 6.177 migliaia di euro, sono imputati nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge

 

     Art. 4. Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti "Emergenza Palermo".

1. Nelle more del riordino delle materie di cui all'articolo 17 dello Statuto della Regione nell'esercizio della legislazione concorrente, al fine di pervenire ad una legislazione regionale organica di misure a sostegno delle politiche attive del lavoro, è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa di 12.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 52, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo'. Il relativo onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge.

 

     Art. 5. Interventi in favore dei comuni che abbiano attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto legge n. 174/2012.

1. Per l'anno 2012 è istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - un Fondo di rotazione di intervento straordinario per i comuni che abbiano attivato le procedure di predissesto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 i comuni soggetti al patto di stabilità interno che abbiano già ottenuto l'approvazione del piano di rientro previsto dalla vigente normativa e che presentino perduranti situazioni di squilibrio finanziario.

3. Ai fini del comma 2 sono considerati comuni con perdurante situazione di squilibrio finanziario, quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel biennio precedente all'anno in cui viene fatta la richiesta di accesso al Fondo.

4. In caso di richieste eccedenti la dotazione del Fondo, lo stesso è ripartito tra le amministrazioni richiedenti in proporzione all'incidenza relativa della richiesta inoltrata rispetto al totale delle richieste approvate.

5. I comuni beneficiari restituiscono le somme ottenute nel quinquennio successivo con rate annuali costanti e senza interessi. Ciascun comune può accedere al Fondo una sola volta e può formulare richiesta di importo non superiore all'80 per cento di quanto riconosciuto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme previste dal piano di ammortamento, la Regione è autorizzata a recuperare gli importi dovuti attraverso riduzioni di ammontare corrispondente delle somme a qualsiasi titolo dovute al comune inadempiente.

6. La dotazione del Fondo è fissata in 40.000 migliaia di euro per l'anno 2012 cui si provvede mediante riduzione riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.

7. Il Dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti di impegno derivanti dall'attuazione del presente articolo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "A" derivanti dall'attuazione del presente articolo.

9. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai Comuni che hanno già dichiarato il dissesto negli ultimi due esercizi finanziari nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 6. Disposizioni relative alla campagna di meccanizzazione agricola.

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione dell'Ente, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, fino al 30 aprile 2013, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato fino al 30 aprile 2013 a trasferire all'ESA la somma di 1.200 migliaia di euro. I relativi oneri sono imputati nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegato

Tabella A - Variazioni al bilancio della regione per l'anno finanziario 2012 stato di previsione della spesa

(Omissis)