Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/02/2013 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 16/2010) |
Art. 2. (Termine di adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010) |
Art. 3. (Proventi derivanti da sanzioni in materia ambientale) |
Art. 4. (Rete Ecologica delle Marche) |
Art. 5. (Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) |
Art. 6. (Funzioni della Regione) |
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 5.4.102 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 2.
Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010"
(B.U. 14 febbraio 2013, n. 9)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della
“1. Allo scopo di prevenire impatti negativi per l’ambiente e il paesaggio, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del
1 bis. Allo stesso scopo di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina della
1 ter. Il Comune competente per territorio verifica l’adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 e qualora accerti il mancato adeguamento alle stesse nel termine stabilito dalla legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 3 per cento del valore certificato dell’impianto, secondo le disposizioni della
Art. 2. (Termine di adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della
1. L’adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della
Art. 3. (Proventi derivanti da sanzioni in materia ambientale)
1. I proventi derivanti dalle sanzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale regionale di cui all’articolo 29 quattuordecies del
Art. 4. (Rete Ecologica delle Marche)
1. Al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio, è istituita la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.).
2. La R.E.M. è definita con atto della Giunta regionale ed è costituita da:
a) i nodi e le loro aree contigue, quali aree di maggiore pregio ecologico, rappresentate in particolare dai Siti della Rete Natura 2000, dalle Aree floristiche di cui alla
b) le continuità naturali, nelle loro diverse articolazioni, quali aree di collegamento lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
c) i frammenti di habitat, quali aree di collegamento non lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
d) il restante sistema di elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.
3. La R.E.M. è articolata secondo i seguenti elementi territoriali:
a) le Unità ecosistemiche, elementi costitutivi che sono definiti dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale;
b) le Unità ecologico-funzionali, quali ambiti territoriali che contengono le informazioni sulle caratteristiche del sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della R.E.M..
Art. 5. (Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)
1. La R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. I programmi di sviluppo rurale approvati dopo l’entrata in vigore della presente legge tengono conto della R.E.M..
Art. 6. (Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi per il recepimento della R.E.M. da parte degli strumenti di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale nell’ambito dell’attuazione della R.E.M. favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche, dei servizi eco-sistemici e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell’articolo 4, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all’articolo 25, comma 4, della
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.