§ 2.3.50 - L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:09/01/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione all'art. 9 della L.R. 143/1997)
Art. 2.  (Integrazione alla L.R. 143/1997)
Art. 3.  (Ulteriori integrazioni alla L.R. 143/1997)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.50 - L.R. 9 gennaio 2013, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese.

(B.U. 16 gennaio 2013, n. 2)

 

Art. 1. (Abrogazione all'art. 9 della L.R. 143/1997)

1. Il comma 3, dell'art. 9, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) è abrogato.

 

     Art. 2. (Integrazione alla L.R. 143/1997)

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 143/1997, è inserito il seguente articolo:

"Art. 11 bis. (Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:

a) Ambito "L'Aquila";

b) Ambito " Sulmona";

c) Ambito "Avezzano";

d) Ambito " Chieti";

e) Ambito "Lanciano";

f) Ambito " Vasto";

g) Ambito "Pescara";

h) Ambito "Teramo".

2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale

7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;

d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziate in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa.".

 

     Art. 3. (Ulteriori integrazioni alla L.R. 143/1997)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 15 bis. (Riassetto di enti del territorio montano)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani.

Art. 15 ter. (Unioni Montane)

1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.

3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.

4. L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.

5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.

6. L' Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30.06.2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.

7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.

8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

Art. 15 quater. (Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici)

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un'unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunità Montana, la titolarità del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest'ultima, è trasferita all'Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara estinta la Comunità Montana e ne trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Unione.

3. Qualora i Comuni appartenenti ad una stessa Comunità Montana costituiscano, nei modi e nei termini di cui all'articolo 15-ter, più Unioni Montane o Unioni Montane cui partecipino solo parte degli stessi, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina Commissario ad acta il Presidente della Comunità Montana al fine di predisporre il Piano di liquidazione da definire entro e non oltre il 30 giugno 2013. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.

4. Il Piano di liquidazione dovrà tener conto dei contenuti della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni e, in particolare, dei contenuti di cui all'articolo 15-ter, comma 5.

5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario ad acta necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5.

6. Il Commissario ad acta, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

7. Entro il termine del 30 giugno 2013, il Commissario propone alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, un piano di liquidazione del patrimonio della Comunità Montana e di ricollocazione del personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure, tenendo anche conto del contenuto della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni.

8. Ove il Commissario non adempia nel termine previsto, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali di cui al comma 7.

9. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto approva, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 7, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana e ne dichiara l'estinzione.

Art. 15 quinquies. (Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane)

1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.

2. La soppressione della Comunità Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'articolo 15-ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

3. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.

4. Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi della Comunità Montana decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.

6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure.

8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate.

9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

Art. 15 sexies. (Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse)

1. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

a) del numero di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;

b) della popolazione dell'Unione;

c) del numero di Comuni dell'Unione;

d) della densità abitativa del territorio dell'Unione.

2. La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.

3. La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15 septies. (Agevolazioni in materia di patto di stabilità)

1. Gli enti locali e le Unioni che, nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008, beneficiano prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari del patto di stabilità operate dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi da 138 a 145 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di patto di stabilità.

Art. 15 octies. (Disposizioni finali)

1. Il personale dipendente delle Comunità Montane estinte, titolare del rapporto di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008, non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure di cui all'articolo 15-quater, comma 7 e all'articolo 15-quinquies, comma 7, viene, per il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali, ricollocato presso il Consiglio regionale o presso la Giunta regionale, o, in subordine, presso enti, aziende, agenzie, dipendenti della Regione Abruzzo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore."

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegato A

Ambiti e Comuni ad essi appartenenti