§ 6.1.323 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:29/10/2012
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del titolo della l.r. 52/2006
Art. 2.  Modifiche all' articolo 1 della l.r. 52/2006
Art. 3.  Modifiche all' articolo 1 bis della l.r. 52/2006
Art. 4.  Modifiche all' articolo 1 quater della l.r. 52/2006
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 6.1.323 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)

(B.U. 31 ottobre 2012, n. 58)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

 

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

 

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n, 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1 gennaio 2007);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La forte contrazione di risorse subita dalle regioni a seguito delle recenti manovre finanziarie statali rende necessario, per il mantenimento del livello dei servizi essenziali erogati dalla Regione, reperire ulteriori risorse attivando la leva fiscale;

 

2. È necessario incrementare la tassa automobilistica sui veicoli assoggettati al pagamento del tributo in misura fissa minima annua, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che impedisce, senza distinzione alcuna, il recupero di crediti tributari di importo inferiore a euro 30,00, numerosi per questo tributo;

 

3. L’articolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre quale termine ultimo entro il quale la Regione può con legge determinare l’importo della tassa automobilistica con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo;

 

4. È necessario, per rispettare tale termine, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 52/2006

1. Il titolo della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), è sostituito dal seguente:  “Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale”.

 

     Art. 2. Modifiche all' articolo 1 della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:

a) 10 per cento dell’importo fisso minimo annuo;

b) 10 per cento dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;

c) 10 per cento dell’importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”);

d) 5 per cento per i restanti importi.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della l. r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, per i quali resta fermo l'importo stabilito dall'articolo 1 bis, comma 2 quater.”

 

     Art. 3. Modifiche all' articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è sostituito dalla seguente:

“1. L’aumento della tassa automobilistica regionale stabilito dall'articolo 1, comma 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:” .

 

     Art. 4. Modifiche all' articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

“1 ter 1. Le maggiori entrate, di cui all’articolo 1, comma 2 bis, sono stimate in euro 22.000.000,00 annui e sono imputate all’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.”.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.