§ 4.5.113 - L.R. 19 settembre 2012, n. 49.
Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:19/09/2012
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio [...]
Art. 2.  Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di piano di rientro dei comuni.
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 4. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 5.  Norma finale.


§ 4.5.113 - L.R. 19 settembre 2012, n. 49.

Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

(G.U.R. 28 settembre 2012, n. 41 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni.

1. All'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) del comma 2 dopo la parola "differenziata;" sono aggiunte le seguenti: "a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.";

c) al comma 3 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "dieci per cento".

 

2. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2011".

 

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: "e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria";

b) le parole "provvedono ad" sono sostituite dalla parola "possono".

 

4. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "almeno 5" sono sostituite dalle parole "almeno tre".

 

5. All'articolo 18 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4-quater dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5".

 

6. All'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 le parole '31 dicembre 2009' sono sostituite dalle parole '30 giugno 2012';

b) al comma 2-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da "il cui rimborso" fino alle parole "comma 2-ter" sono soppresse;

2) (punto omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

3) (punto omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "e dai comuni soci asseverato" sono inserite le seguenti: "mediante delibera di giunta";

2) le parole "nei termini stabiliti" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2012";

d) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di piano di rientro dei comuni.

1. All'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "debito complessivo" sono inserite le seguenti: "che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e";

b) al comma 6 le parole: "Le somme sono trasferite dalla Regione per le finalità del presente articolo, " sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione la Regione è autorizzata a trasferire le somme di cui ai commi 1 e 2".

 

     Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 4.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 5. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.