Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/06/2012 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Procedure di mobilità) |
Art. 2. (Modifica alla l.r. 16/2010) |
§ 2.1.81 - L.R. 29 giugno 2012, n. 22.
Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del bilancio 2010"
(B.U. 12 luglio 2012, n. 68)
Art. 1. (Procedure di mobilità) [1]
1. Prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province che fanno parte rispettivamente del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino di cui alla
2. La disposizione contenuta nel comma 1 prevale sul disposto di cui al comma 14 bis dell'articolo 23 della
3. Le spese per il personale dei Consorzi di cui al comma 1 trasferito ai Comuni e alle Province consorziate, a seguito della soppressione di servizi gestiti in forma associata per conto dei consorziati, non sono computate ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della
4. I Comuni e le Province di cui al comma 1 trasmettono i bandi per la copertura dei posti vacanti in organico al Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino e al Consorzio di sviluppo industriale del Fermano.
Art. 2. (Modifica alla
1. Il comma 8 dell'articolo 33 della
"8. La gestione delle funzioni relative ai lavori di ampliamento e di adeguamento del cimitero di Saltara è affidata al Comune di Saltara. Per il finanziamento degli interventi la Comunità montana del Catria e del Nerone di Cagli subentra nel contratto di mutuo stipulato dalla Comunità montana del Metauro con la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.), fino alla data del 31 dicembre 2012, sulla base di specifica intesa fra le parti, al fine di consentire la continuità nell'adempimento delle obbligazioni assunte. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Comune di Saltara subentra nel contratto di mutuo.".
[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della