Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 26/07/2012 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione delle entrate |
Art. 2. Stato di previsione delle spese |
Art. 3. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2011 |
Art. 4. Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 |
Art. 5. Mutui e prestiti. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2011 |
Art. 6. Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere |
Art. 7. Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente |
Art. 8. Bilancio pluriennale |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.2.117 - L.R. 26 luglio 2012, n. 10.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione
(B.U. 26 luglio 2012, n. 133)
Art. 1. Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 977.631.302,56 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 269.446.857,30 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2. Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 977.631.302,56 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 264.647.936,90 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3. Modifiche all'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
"Art. 12
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della
Art. 4. Attuazione del titolo II del
1. Per l'attuazione del titolo II del
Art. 5. Mutui e prestiti. Modifiche all'articolo 16 della
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1, della
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2, della
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3, della
4. Il comma 4 dell'articolo 16 della
"4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.".
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della
Art. 6. Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2011 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
Art. 7. Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2012, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.891.326.831,62.
Art. 8. Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014 approvato dall'articolo 20 della
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).