§ 4.1.49 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 3.
Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:26/02/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Caratteristiche dei confidi.
Art. 3.  Modalità dell’intervento e misura dei contributi.
Art. 4.  Tipologia degli interventi.
Art. 5.  Scioglimento e liquidazione dei confidi.
Art. 6.  Controlli e sanzioni.
Art. 7.  Esame comunitario.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 4.1.49 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 3. [1]

Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.

(B.U. n. 4 del 4 marzo 2003 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria con la presente legge intende concorrere allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, di seguito denominati confidi.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi:

     a) per favorire la costituzione e l’operatività dei confidi;

     b) per l’integrazione del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi dei confidi, destinati alla prestazione di garanzie e finanziamenti bancari concessi a imprese agricole socie;

     c) per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai confidi.

 

     Art. 2. Caratteristiche dei confidi.

     1. Gli Interventi di cui all’articolo 1, comma 2, sono realizzabili solo nei confronti dei confidi che risultano, alla data della richiesta, delle agevolazioni, iscritte nell’elenco speciale di cui all’articolo 55 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e conformi alle normative che disciplinano il funzionamento dei mercati finanziari.

     2. I confidi, nella forma giuridica di cooperativa, consorzio o società consortile, per essere beneficiari degli Interventi di cui all’articolo 1, comma 2, devono essere costituiti da imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere regolati da uno statuto;

     b) avere sede operativa nel territorio regionale con una operatività provinciale, interprovinciale o regionale;

     c) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

     d) avere un numero di imprese agricole socie, non inferiore a cento;

     e) avere un patrimonio di garanzia o fondi rischi di importo non inferiore a Euro 25.822,24;

     f) concedere garanzie con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

     g) avere un consiglio di amministrazione composto per oltre due terzi da imprenditori agricoli.

     3. I confidi, aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, possono associarsi in confidi di secondo grado, aventi sede operativa sul territorio regionale; in questo caso i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), sono elargiti ai confidi di secondo grado.

     4. Al confidi, di primo o di secondo grado possono aderire quali soci sostenitori enti pubblici ed organismi privati.

 

     Art. 3. Modalità dell’intervento e misura dei contributi.

     1. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, sono concessi nelle misure stabilite da un apposito regolamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il regolamento determina:

     a) le azioni ammissibili;

     b) l’intensità massima dell’aiuto;

     c) la durata dei finanziamenti garantibili dai confidi a valere sulla presente legge;

     d) i criteri cui i confidi devono attenersi nell’individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     e) i termini per la presentazione delle domande.

     2. Ai fini della concessione dei contributi, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce specifici criteri, che devono tenere conto:

     a) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b):

     1) del valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi risultanti dall’ultimo bilancio approvato dai confidi;

     2) dell’importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi effettivamente erogate, in essere alla chiusura dell’esercizio precedente la data di presentazione della domanda;

     b) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c):

     1) del rispetto dei limiti, esclusioni e condizioni previste dalla normativa comunitaria;

     2) della durata dei finanziamenti garantiti dai confidi, che non deve essere superiore ai 18 mesi per le operazioni creditizie destinate alle esigenze di conduzione delle imprese agricole socie e ai 10 anni, se finalizzati agli investimenti da parte delle medesime imprese agricole;

     3. L’importo massimo finanziabile, garantibile dai confidi a valere sulla presente legge, non potrà essere superiore, in prima applicazione della presente legge, a Euro 154.937,068 per ogni singola impresa agricola socia. Tale limite potrà essere aggiornato biennalmente, con provvedimento della Giunta regionale.

     4. Le garanzie prestate dai confidi su prestiti di conduzione devono essere computate ai fini del rispetto delle condizioni e dei massimali di intervento vigenti per il credito di gestione a breve termine.

     5. Le garanzie dei confidi a valere sulla presente legge non sono cumulabili, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o della Regione o comunque erogati da enti o organismi pubblici.

 

     Art. 4. Tipologia degli interventi.

     1. Le operazioni di finanziamento, garantite dai confidi a valere sulla presente legge a favore delle imprese agricole socie, potranno essere concesse per:

     a) investimenti mobiliari ed immobiliari aziendali, compreso l’acquisto di terreni, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da norme comunitarie, nazionali e regionali di intervento in agricoltura, ivi compresi quelli cofinanziati dall’Unione Europea;

     b) investimenti finanziari, compresa la ristrutturazione finanziaria e la trasformazione di passività onerose;

     c) acquisto di scorte vive e morte;

     d) spese di gestione aziendale;

     e) interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi.

 

     Art. 5. Scioglimento e liquidazione dei confidi.

     1. Il confidi è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di suo scioglimento o liquidazione alla Giunta regionale, indicando i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.

     2. Il confidi è tenuto a restituire alla Regione eventuali finanziamenti erogati dalla Regione e non utilizzati.

 

     Art. 6. Controlli e sanzioni.

     1. Con il regolamento deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, sono definite le modalità di controllo sui confidi beneficiari dei contributi regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

     2. I confidi sono tenuti a comunicare preventivamente alla Regione le eventuali modifiche apportate allo statuto nonché le variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

     3. Nell’ipotesi che vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 2, i confidi sono tenuti alla restituzione dei contributi erogati e non utilizzati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente, alla data di erogazione.

     4. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:

     a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli erogati in relazione ai quali si sono riscontrate violazione degli obblighi verso la Regione, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione;

     b) l’esclusione fino a cinque anni dall’accesso ai contributi di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. Esame comunitario.

     1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati successivamente all’esito favorevole dell’esame da parte della Commissione dell’Unione Europea del regime di aiuti dalla legge stessa previsto.

     2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti al settore agricolo.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge dall’anno 2003 si provvede con la dotazione finanziaria derivante dai fondi cofinanziati dal FEOGA, a norma dell’art. 11, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 ed inoltre con i fondi che saranno all’uopo stanziati nel bilancio 2003 nonché in quelli degli anni successivi.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 26 luglio 2012, n. 30.